§ 4.3.20 - L.R. 23 agosto 1984, n. 37.
Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:23/08/1984
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l'elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei [...]
Art. 3.      Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 6 dal Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, è [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.3.20 - L.R. 23 agosto 1984, n. 37.

Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(B.U. 24 agosto 1984, n. 78).

 

Art. 1. [1]

     [Il Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].]

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l'elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri previsti dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto di cui al citato articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, la denominazione del suddetto capitolo 7067 viene integrata con la locuzione «nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato».

     Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 dal Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7090 con la

denominazione: «Finanziamenti straordinari in conto capitale a comuni,

province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti

al controllo della Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n.

48, per interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile

necessità» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di

lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno

1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede:

     - per lire 4.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per le restanti lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante storno, di pari importo dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del medesimo stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7090 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[2] Capo già inserito nel testo della L.R. originaria.