Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 17/07/1995 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 5.6.28 - L.R. 17 luglio 1995, n. 29. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio.
(B.U. 17 luglio 1995, n. 29).
1. L'Amministrazione regionale si avvale degli uffici delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione degli interventi previsti dalla
1. A partire dall'esercizio 1995, la disponibilità prevista dall'articolo 78, commi 5 e 6, della
2. Il riparto di cui al comma 1 tiene conto delle domande accolte per gli anni scolastici 1994-95 e successivi ed istruite dalle rispettive Amministrazioni provinciali in conformità al regolamento di cui all'articolo 6 della
1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a recuperare alle disponibilità di bilancio le somme eventualmente impegnate sul bilancio 1994 per le finalità della
2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzabili quali assegnazioni aggiuntive agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della
(Omissis).
1. Fermo restando quanto disposto dalla
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono anteposte le parole «Assegnazioni alle Province per la concessione di» e il codice di finanza regionale del capitolo è così sostituito «(1.1.153.2.06.04).».
1. Per l'esercizio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994-95, le Amministrazioni provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine che viene fissato dalla delibera giuntale relativa al riparto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 68 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della