§ 4.10.26 - L.R. 26 luglio 1976, n. 34.
Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:26/07/1976
Numero:34


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati a sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, [...]
Art. 2.      L'Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall'edificio ed il costo delle riparazioni [...]
Art. 3.      La perizia di stima, previa approvazione da parte dell'organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio [...]
Art. 4.      I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall'Amministrazione interessata
Art. 5.      L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all'articolo 1, allo [...]
Art. 6.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell'ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall'Amministrazione [...]
Art. 7.      Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano [...]
Art. 8.      Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite [...]
Art. 9.      Alla costruzione di edifici scolastici ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese [...]
Art. 9 bis.      Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa [...]
Art. 9 ter.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l'anno scolastico 1976-1977 [...]
Art. 10.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le [...]
Art. 10 bis.      Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli [...]
Art. 13.      Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli [...]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15. 
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia


§ 4.10.26 - L.R. 26 luglio 1976, n. 34.

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse. [1]

(B.U. 26 luglio 1976, n. 58).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati a sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, che abbiano subito danni non irreparabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.

 

CAPO II

Riparazione di pubblici edifici

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall'edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità. Le opere di riparazione possono comprendere [2]:

     a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall'evento sismico;

     b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

     La perizia deve contenere, separatamente, l'indicazione:

     a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;

     b) delle opere di completamento e degli impianti [3].

     Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     La perizia di stima, previa approvazione da parte dell'organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l'esecuzione dei lavori di ripristino.

     Ai lavori di ripristino provvede direttamente l'Amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.

 

     Art. 4.

     I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall'Amministrazione interessata.

     La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.

     Per la concessione dell'anzidetto finanziamento regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo [4].

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all'articolo 1, allo scopo di realizzare interventi-campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.

     I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.

     I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.

 

CAPO III

Riparazione di edifici sedi di servizi di pubblico interesse [5]

 

     Art. 6.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell'ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall'Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.

     Nell'ipotesi che l'edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall'accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonchè le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l'obbligo a non chiedere la restituzione dell'edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'esecuzione delle riparazioni.

     La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di edifici privati che - indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 - sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tal caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l'Amministrazione interessata, al fine, fra l'altro, di assicurare la destinazione dell'edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

     Art. 7.

     Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l'Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.

 

CAPO IV

Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate

e costruzioni di edilizia tradizionale [6]

 

     Art. 8.

     Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili [7].

     Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l'esigenza di rispettare valori storico- ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all'edilizia tradizionale [8].

     All'acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonchè alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone [9].

     Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d'intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l'osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.

     A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonchè quelli dell'arredamento - l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

     a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;

     b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20 [10].

     All'acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

     A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l'attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse [11].

 

     Art. 9.

     Alla costruzione di edifici scolastici ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi [12].

     In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della eleborazione dei programmi esecutivi.

     Il programma di massima dovrà contenere l'indicazione:

     a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera, nonchè la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare;

     b) della spesa prevista in via di massima;

     c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

     Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell'Ente venga corrisposta in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.

     Il corrispettivo della concessione a carico dell'Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera.

 

     Art. 9 bis.

     Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.

     Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.

     A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 8 della presente legge [13].

 

     Art. 9 ter.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l'anno scolastico 1976-1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.

     L'intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonchè per le attrezzature e l'arredamento [14].

 

     Art. 10.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le strutture tecnico-economali - per l'apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.

     All'acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l'Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.

 

     Art. 10 bis.

     Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie [15].

 

CAPO V

Finanziamenti per opere di edilizia scolastica

 

     Art. 11. [16]

     [Nel caso di particolari eccezionali esigenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della L.R. 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongano della necessaria copertura finanziaria, nonchè ai benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati [17].

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica relative a scuole medie dell'obbligo già finanziate con fondi a carico dello Stato e situate in Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 [18].]

 

CAPO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 12.

     Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell'articolo 6, secondo e terzo comma, purchè vengano poste in essere le convenzioni previste.

     In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.

 

     Art. 13.

     Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.

     Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall'Organo deliberante dell'Amministrazione interessata o dell'Amministrazione delegata.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 15. [20]

     [Gli oneri previsti dall'articolo 1 faranno carico al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, istituito, per memoria, con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

     Per gli oneri previsti dall'art. 8 vengono istituiti, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - i seguenti capitoli:

     alla categoria IX

     cap. 5072 con la denominazione: «Spese o rimborsi per

l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonchè quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto» e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l'esercizio 1976 ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

     alla categoria XI

     il capitolo 5080 «per memoria» con la denominazione: «Finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone o agli Enti locali interessati mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20». Per tale scopo è autorizzato un limite di impegno per l'anno 1976 le cui annualità e il relativo ammontare saranno determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente [21].

     Per gli oneri previsti dall'articolo 10 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5002 con la denominazione: «Spese per l'approvvigionamento di strutture mobili o ad elementi componibili per l'apprestamento di sedi di pubbliche amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo di quelle rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976».

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 442 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 da destinarsi alle esigenze delle zone colpite dal terremoto del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - articolo 36, D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336», e con lo stanziamento di lire 7 miliardi per l'esercizio 1976.

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5002, 5080, 6707, saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente [22].

     Lo stanziamento di lire 7 miliardi autorizzato con il precedente secondo comma, sul capitolo 5072 per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge potrà essere integrato con prelevamenti dal capitolo 6990 - ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente [23].

     I capitoli di spesa 5002, 5072 e 5080 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 [24].]

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Periodo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[4] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 22 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[5] Vedi anche l'estensione dei benefici di cui all'art. 1 della L.R. 24 settembre 1976, n. 56.

[6] Titolo modificato dall'art 7 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[7] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 agosto 1976, n. 48. Vedi anche gli art. 1 e ss. dalla L.R. 21 maggio 1979, n 22.

[8] Periodo aggiunto al II° comma del presente art. 8 dall'art. 3 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art 8, secondo comma della L.R. 21 maggio 1979, n. 22.

[9] Comma modificato dall'art 3 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[10] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 30 agosto 1976, n. 48 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36, e così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 1979, n. 22.

[12] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Vedi anche l'art. 17 della legge medesima, nonchè l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R. 21 maggio 1979, n. 22.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Vedi anche l'art. 17 della legge medesima.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Per gli oneri previsti dal presente articolo vedi anche l'art. 2 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70. Per le aperture di credito a favore degli Enti interessati vedi l'art. 43 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[16] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[17] Comma già sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 agosto 1976, n. 48 poi modificato dall'art. 13 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Vedi anche l'art. 8 della L.R. 25 febbraio 1977, n. 9.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 1978, n. 70.

[19] Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 14 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[21] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 30 agosto 1976, n. 48.

[22] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 agosto 1976. n. 48.

[23] Vedi nota che precede.

[24] Vedi nota [18].