§ 6.4.149 - L.R. 26 settembre 1995, n. 39.
Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:26/09/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Assestamento di bilancio).
Art. 2.  (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata).
Art. 3.  (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa).
Art. 4.  (Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali).
Art. 5.  (Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui).
Art. 6.  (Approvazione tabella variazioni di cassa).
Art. 7.  (Approvazione tabella riduzione limiti di impegno a copertura statale o mista statale-regionale).
Art. 8.  (Istituzione capitoli di entrata).
Art. 9.  (Istituzione capitoli di spesa e partite di fondo globale).
Art. 10.  (Reinserimento ed eliminazione di capitoli dall'elenco n. 1).
Art. 11.  (Cambio di programma).
Art. 12.  (Modifiche codice di finanza regionale).
Art. 13.  (Riduzioni di limiti d'impegno).
Art. 14.  (Copertura finanziaria).
Art. 15.  (Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente) (programma 2.1.1.).
Art. 16.  (Finanziamento straordinario a copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1994) (programma 2.1.1.).
Art. 17.  (Finanziamento all'Azienda delle Foreste per interventi su immobili di proprietà regionale) (programma 0.6.1.).
Art. 18.  (Cartografia tecnica regionale) (programma 0.5.2.).
Art. 19.  (Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna) (programma [...]
Art. 20.  (Personale trasferito alle Province ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26) (programma 0.6.2.).
Art. 21.  (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995) (programma 0.7.1.).
Art. 22.  (Incremento e miglioramento del patrimonio forestale) (programma 1.3.1.).
Art. 23.  (Interventi in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, finanziati con fondi statali) (programma 1.3.1.).
Art. 24.  (Opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani - Ripristino di somme disimpegnate su fondi statali vincolati) (programma 1.2.1.).
Art. 25.  (Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologiche) (programma 1.2.1.).
Art. 26.  (Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo) (programmi 1.1.3. e 1.1.2.).
Art. 27.  (Distribuzione del gas metano - Interventi finanziati con ricorso a mutuo) (programma 1.4.3.).
Art. 28.  (Rifornimento idrico di Cave del Predil) (programma 1.1.2.).
Art. 29.  (Salvaguardia dell'ambiente forestale) (programma 1.3.3.).
Art. 30.  (Edilizia agevolata) (programma 1.4.1.).
Art. 31.  Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani) (programma 1.4.2.).
Art. 32.  (Interventi nel settore dei parcheggi - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 1.4.3.).
Art. 33.  (Interventi infrastrutturali per gli enti locali) (programma 1.4.3.).
Art. 34.  (Finanziamento per il restauro dell'ex caserma Monte Santo) (programma 1.4.3.).
Art. 35.  (Completamento autostradale "A28") (programma 3.5.1.).
Art. 36.  (Ripristino di somme disimpegnate su fondi statali vincolati per opere di viabilità ai sensi dei D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 e n. 101) (programma 1.5.1.).
Art. 37.  (Redazione dei piani di traffico) (programma 1.5.5.).
Art. 38.  (Trasporti speciali e straordinari) (programma 1.5.5.).
Art. 39.  (Acquisto di scuola-bus) (programma 1.5.5.).
Art. 40.  (Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio) (programma 1.5.5.).
Art. 41.  (Interventi per l'attuazione della revisione della rete ospedaliera regionale) (programma 2.1.1.).
Art. 42.  (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e ospedaliera) (programma 2.1.2.).
Art. 43.  (Interventi integrativi a sostegno di attività e servizi socio-sanitari) (programma 2.1.3.).
Art. 44.  (Contributi pluriennali per la realizzazione di strutture residenziali per anziani) (programma 2.2.2.).
Art. 45.  (Miglioramento funzionale di strutture socio-assistenziali) (programma 2.2.2.).
Art. 46.  (Contributi straordinari per l'avvio della gestione di strutture residenziali per anziani nei comuni montani) (programma 2.2 2.).
Art. 47.  (Completamento centri diurni per anziani nei Comuni montani) (programma 2.2.2.).
Art. 48.  (Completamento della ristrutturazione dell'Istituto «Rittmeyer») (programma 2.2.1.).
Art. 49.  (Contributo agli Istituti di patronato e di assistenza) (programma 2.2.1.).
Art. 50.  (Finanziamento straordinario all'Istituto Caccia-Burlo di Trieste) (programma 2.2.2.).
Art. 51.  (Sovvenzioni per centri e residenze sociali per handicappati gravi e gravissimi e interventi per la riabilitazione sociale e sanitaria) (programma 2.2.4.).
Art. 52.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 1, sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25).
Art. 53.  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59).
Art. 54.  (Edilizia universitaria) (programma 2.3.2.).
Art. 55.  (Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia) (programma 2.3.2.).
Art. 56.  (Istituzioni ed attività culturali e scientifiche) (programma 2.3.3.).
Art. 57.  (Finanziamenti per l'attività della «I.M.O. International Maritime Academy» di Trieste) (programma 2.5.1.).
Art. 58.  (Tutela dei beni artistici, storici e culturali) (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).
Art. 59.  (Edilizia teatrale) (programma 2.4.3.).
Art. 60.  (Contributo pluriennale a favore dell'Ente autonomo teatro comunale "Giuseppe Verdi") (programma 2.4.3.).
Art. 61.  (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e sportive della minoranza slovena finanziati con fondi ex articolo 14, comma 1, della legge 19/1991 come prorogato con l'articolo 1, [...]
Art. 62.  (Interventi a sostegno della minoranza slovena) (programma 2.3.1.).
Art. 63.  (Contributo straordinario al Consorzio «Scuola musaicisti del Friuli» di Spilimbergo) (programma 2.5.1.).
Art. 64.  (Finanziamento straordinario alla Pro Loco di Gorizia per la realizzazione del Festival mondiale del folklore) (programma 2.4.3.).
Art. 65.  (Centri di formazione professionale) (programma 2.5.2.).
Art. 66.  (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la realizzazione di progetti di formazione professionale) (programma 2.5.1.).
Art. 67.  (Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale) (programma 2.4.4.).
Art. 68.  (Contributi per interventi su impianti sportivi) (programma 2.4.4.).
Art. 69.  (Opere di miglioramento fondiario) (programma 3.1.2.).
Art. 70.  (Credito di miglioramento aziendale) (programma 3.1.2.).
Art. 71.  (Inserimento giovani in agricoltura) (programma 3.1.2.).
Art. 72.  (Interventi nel settore zootecnico) (programmi 3.1.3.).
Art. 73.  (Colture pregiate) (programma 3.1.4.).
Art. 74.  (Interventi ai sensi del Regolamento (CEE) n. 458/80) (programma 3.1.4.).
Art. 75.  (Anticipazioni per interventi antigrandine) (programma 3.1.5.).
Art. 76.  (Avversità atmosferiche) (programma 3.1.5.).
Art. 77.  (Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.1.5.).
Art. 78.  (Interventi per garanzie fidejussorie all'ERSA) (programma 3.1.7.).
Art. 79.  (Interventi nel settore zootecnico) (programma 3.1.7.).
Art. 80.  (Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche) (programma 3.1.7.).
Art. 81.  (Nuove tecniche di gestione aziendale) (programma 3.2.1.).
Art. 82.  (Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale) (programma 3.2.3.).
Art. 83.  (Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani - Interventi finanziati con fondi statali) (programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.).
Art. 84.  (Interventi per lo sviluppo economico della montagna finanziati con fondi statali) (programma 3.2.1.).
Art. 85.  (Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura) (programma 3.2.5.).
Art. 86.  (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese industriali) (programma 3.5.1.).
Art. 87.  (Interventi a favore della cooperazione sociale) (programma 2.5.3.).
Art. 88.  (Commissioni provinciali per l'artigianato presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) (programma 3.3.1.).
Art. 89.  (Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane) (programma 3.3.2.).
Art. 90.  (Credito d'esercizio alle imprese artigiane) (programma 3.3.2.).
Art. 91.  (Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.3.2.).
Art. 92.  (Finanziaria regionale della cooperazione) (programma 3.3.3.).
Art. 93.  (Finanziaria regionale della cooperazione - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.3.3.).
Art. 94.  (Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA) (programmi 3.5.1., 3.2.2. e 3.3.1.).
Art. 95.  (Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali) (programma 3.4.2.).
Art. 96.  (Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane) (programma 3.4.2.).
Art. 97.  (Interventi a favore dei poli turistici) (programma 3.5.1.).
Art. 98.  (Interventi a favore dei poli turistici - Interventi finanziati con fondi statali) (programmi 3.5.1. e 1.3.2.).
Art. 99.  (Interventi a favore della promozione dello sviluppo turistico) (programmi 3.4.3.).
Art. 100.  (Contributi pluriennali per strutture turistiche) (programma 3.4.4.).
Art. 101.  (Infrastrutture turistiche) (programma 3.4.5.).
Art. 102.  (Polo turistico dello Zoncolan) (programma 3.4.5.).
Art. 103.  (Autorizzazione degli interventi).
Art. 104.  (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990) (programma 5.1.1.).
Art. 105.  (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990) (programma 5.1.1.).
Art. 106.  (Attuazione del Regolamento CEE) n. 2328/1991) (programma 5.1.1.).
Art. 107.  (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978) (programma 5.1.1.).
Art. 108.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 109.  (Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10).
Art. 110.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 111.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 112.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 113.  (Vigili del fuoco volontari) (programma 4.1.1.).
Art. 114.  (Interventi di solidarietà internazionale) (programma 0.6.1.).
Art. 115.  (Partecipazioni azionarie).
Art. 116.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.149 - L.R. 26 settembre 1995, n. 39.

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 26 settembre 1995, suppl. straord. n. 38).

 

CAPO I

COPERTURA FINANZIARIA DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO

 

Art. 1. (Assestamento di bilancio).

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 393.496.482.836 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e nel bilancio per l'anno 1995, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1994, nell'importo di lire 588.334.728.446.

     2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 290.686.041.155, i residui attivi al 31 dicembre 1994. accertati in lire 4.150.892.638.000, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 2.306.008.927.663, nonché i trasferimenti all'anno 1995, accertati in lire 1.547.235.023.046

     3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1995 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2. (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 3. (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "B".

 

     Art. 4. (Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "C".

 

     Art. 5. (Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui).

     1. In relazione al disposto degli articoli 26 e 27 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "D".

 

     Art. 6. (Approvazione tabella variazioni di cassa).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella "E".

 

     Art. 7. (Approvazione tabella riduzione limiti di impegno a copertura statale o mista statale-regionale).

     1. I limiti di impegno riportati nell'annessa tabella "F" sono ridotti, in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per gli importi e per i periodi indicati nella tabella medesima.

     2. Corrispondentemente per le annualità a copertura statale è prevista per i medesimi anni la riduzione di pari importo dell'entrata assegnata dallo Stato come indicato nella tabella "F".

     3. Sono altresì ridotti di pari importo i relativi stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2020 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 8. (Istituzione capitoli di entrata).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito il capitolo 1087 con la classificazione indicata nell'annessa tabella "A".

     2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti i capitoli 408, 409, 468, 490 e 493 con la classificazione indicata nell'annessa tabella C".

 

     Art. 9. (Istituzione capitoli di spesa e partite di fondo globale).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti il capitolo 8084 con la classificazione indicata nell'annessa tabella "B" ed i capitoli 2988, 2989, 6618, 7309 e 7320 con la classificazione indicata nell'annessa tabella "C".

     2. Negli elenchi n. 4 e n. 5 - fondi globali - spese correnti (capitolo 8900) e spese d'investimento (capitolo 8920) allegati al bilancio pluriennale per gli anni 19951997 ed al bilancio per l'anno 1995 sono istituite rispettivamente la partita n. 20 e le partite n. 28, n. 71 e n. 72 con le classificazioni indicate nell'annessa tabella "B".

     3. Nel precitato elenco n. 4 - fondo globale - spese correnti (capitolo 8900) è istituita la partita n. 13 con la classificazione indicata nell'annessa tabella "C".

 

     Art. 10. (Reinserimento ed eliminazione di capitoli dall'elenco n. 1).

     1. Il capitolo 8084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1996 e del bilancio per l'anno 1995 è inserito nell'elenco n. 1 ed il capitolo 960 del medesimo stato di previsione è eliminato dall'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

 

     Art. 11. (Cambio di programma).

     1. Il programma dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è modificato come di seguito indicato:

capitolo 2692: da «1.4.3.» a «1.1.2.»;

capitolo 3360: da «1.4.2.» a «1.4.3.».

 

     Art. 12. (Modifiche codice di finanza regionale).

     1. I codici di finanza regionale dei capitoli 340 e 345 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono modificati rispettivamente in "2.3.1." e "2.3.2.".

 

     Art. 13. (Riduzioni di limiti d'impegno).

     1. Le annualità del limite d'impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 37, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono ridotte di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2002.

     2. Lo stanziamento del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 3.807.594.942, suddiviso in ragione di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     3. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     4. Le annualità del limite d'impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 95, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono ridotte di lire 305.000.000 per l'anno 1996 e di lire 307.000.000 per l'anno 1997.

     5. Le annualità del limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono ridotte di lire 26.141.380 per l'anno 1995 e di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     6. In relazione al disposto dei commi 4 e 51O stanziamento del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.238.141.380, suddiviso in ragione di lire 26.141.380 per l'anno 1995, lire 605.000.000 per l'anno 1996 e lire 607.000.000 per l'anno 1997.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria).

     1. Alla copertura della somma complessiva di lire 212.409.316.138 - relativa all'anno 1995 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra la differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella "A" (articolo 2 - lire 60.177.255.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella "B" (articolo 3 - lire 43.643.316.138) nonchè le nuove o maggiori spese (lire 108.588.745.000) autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 16, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 57, 61, 66, 74, 77, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 e 113, nonchè dall'articolo 94 limitatamente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:

     a) per lire 194.838.245.610 con la disponibilità, di pari importo, derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

     b) per lire 4.995.730.834, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 2272 - lire 150 milioni;

2) capitolo 2360 - lire 200 milioni;

3) capitolo 2863 - lire 269.167.468, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 9 febbraio 1995;

4) capitolo 3342 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995;

5) capitolo 3353 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 1271995;

6) capitolo 6430 - lire 100 milioni;

7) capitolo 6493 - lire 200 milioni;

8) capitolo 6533 - lire 616.563.366;

9) capitolo 6609 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;

10) capitolo 6836 - lire 120 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;

11) capitolo 7325 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;

12) capitolo 8459 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;

13) capitolo 8920 partita n. 57 - lire 500 milioni;

     c) per lire 3.575.339.694 con le disponibilità derivanti da: 1) le riduzioni di spesa previste dall'articolo 13 (lire 1.295.339.694); 2) la riduzione di spesa prevista dall'articolo 59, comma 8 (lire 2.000 milioni);

3) la riduzione di spesa relativa alla revoca del limite d'impegno prevista dall'articolo 102, comma 1 (lire 280 milioni);

d) per lire 9.000 milioni con le maggiori entrate previste dall'articolo 109.

     2. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1996 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 83, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:

     a) per lire 205.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella "B" (articolo 3);

     b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;

     c) per lire 1.874.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

     3. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1997 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 100, 102, 104, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:

     a) per lire 203.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella "B" (articolo 3);

     b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;

     c) per lire 1.876.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

 

CAPO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI

DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE

 

     Art. 15. (Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente) (programma 2.1.1.).

     1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.926 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 3.926 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.926 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 16. (Finanziamento straordinario a copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1994) (programma 2.1.1.).

     1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1995 agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 30.000 milioni.

     2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento straordinario previsto dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4389 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione "Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a copertura della maggior spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1994" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.

     5. Al predetto onere di lire 30.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

 

CAPO III

INTERVENTI PER IL PATRIMONIO REGIONALE

 

     Art. 17. (Finanziamento all'Azienda delle Foreste per interventi su immobili di proprietà regionale) (programma 0.6.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda delle foreste un finanziamento straordinario di lire 410 milioni per l'anno 1995 per le confinazioni delle proprietà regionali in gestione all'Azienda, nonchè per l'esecuzione di opere di adeguamento alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti di immobili di proprietà della Regione in gestione all'Azienda medesima.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 410 milioni per l'anno 1995.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione I - il capitolo 251 (1.1.235.3.01.01) con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda delle foreste per le confinazioni delle proprietà regionali in gestione all'Azienda e per l'adeguamento degli impianti di edifici regionali in gestione all'Azienda alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46" e con lo stanziamento, in termini di competenza, d- lire 410 milioni per l'anno 1995.

 

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

 

     Art. 18. (Cartografia tecnica regionale) (programma 0.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 19. (Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna) (programma 0.6.2.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 20. (Personale trasferito alle Province ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26) (programma 0.6.2.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 21. (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995) (programma 0.7.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.

     2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane in misura proporzionale alle assegnazioni corrisposte nell'anno 1994 ai sensi dell'articolo 28 bis, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, e ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione "Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995", e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.

     5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 22. (Incremento e miglioramento del patrimonio forestale) (programma 1.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1995 da destinare all'integrazione dei contributi già concessi per l'anno 1993 ai consorzi forestali privati.

     2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 80 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 23. (Interventi in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, finanziati con fondi statali) (programma 1.3.1.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 177 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 177 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 177 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 69 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25.

 

     Art. 24. (Opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani - Ripristino di somme disimpegnate su fondi statali vincolati) (programma 1.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 46.470.582.492 per l'anno 1995.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito il capitolo 2495 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione "Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - Ripristino fondi statali disimpegnati» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 46.470.582.492 per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 46.470.582.492 si provvede mediante storno dal capitolo 8861 dello stato di previsione della spesa precitato di pari importo corrispondente per lire 34.362.673.389 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 febbraio 1995, n. 12.

 

     Art. 25. (Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologiche) (programma 1.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 26. (Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo) (programmi 1.1.3. e 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato ed integrato dagli articoli 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.500 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 6.500 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2364 e 2368 del citato stato di previsione della spesa per gli importi di lire 1.500 milioni e rispettivamente di lire 5.000 milioni, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 27. (Distribuzione del gas metano - Interventi finanziati con ricorso a mutuo) (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, relativamente agli interventi da effettuarsi nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2663 del citato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 28. (Rifornimento idrico di Cave del Predil) (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2371 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il miglioramento del rifornimento idrico di Cave del Predil" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 29. (Salvaguardia dell'ambiente forestale) (programma 1.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 130 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 130 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 30. (Edilizia agevolata) (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 31. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani) (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 32. (Interventi nel settore dei parcheggi - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 1.4.3.).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.123.073.000 e il limite di impegno di lire 1.061.537.000.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003; b) lire 1.057.023.000 per l'anno 2004.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3372 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione "Contributi pluriennali ai Comuni per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Fondi statali" e con lo stanziamento complessivo di lire 9.553.830.000, suddiviso in ragione di lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 122/1989, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, due limiti di impegno di lire 743.750.000 ciascuno e il limite di impegno di lire 1.487.500.000.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:

a) lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003; b) lire 2.231.250.000 per l'anno 2004;

c) lire 1.487.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3373 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione "Contributi pluriennali al Comune di Trieste per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Fondi statali" e con lo stanziamento complessivo di lire 8.925 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     7. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 122/1989 per le finalità indicate ai commi 1 e 4.

     8. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 494 (2.3.2.) con la denominazione "Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma urbano dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122", e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.159.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 e dal 1998 al 2006, dai commi 2 e rispettivamente 5, e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 33. (Interventi infrastrutturali per gli enti locali) (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità indicate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettere a) e b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 330 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 330 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 34. (Finanziamento per il restauro dell'ex caserma Monte Santo) (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell'ex caserma napoleonica "Monte Santoi" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 35. (Completamento autostradale "A28") (programma 3.5.1.).

     1. Allo scopo di concorrere al finanziamento dei lavori di prosecuzione del raccordo autostradale "A28" Portogruaro-Pordenone fino a Conegliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere alla pari azioni di nuova emissione della "Autovie Venete SpA", società concessionaria dell'opera ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 531, sino alla concorrenza dell'importo di lire 35.000 milioni.

     2. Le modalità ed i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la "Autovie Venete SpA".

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. Sezione X - il capitolo 1683 (2.1.254.3.10.17) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni della società "Autovie Venete SpA" per l'aumento di capitale sociale da destinare interamente alla realizzazione del raccordo Pordenone-Conegliano" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 36. (Ripristino di somme disimpegnate su fondi statali vincolati per opere di viabilità ai sensi dei D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 e n. 101) (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.110 milioni fa carico al capitolo 3723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.110 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 37. (Redazione dei piani di traffico) (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     3. Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 38. (Trasporti speciali e straordinari) (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 39. (Acquisto di scuola-bus) (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 40. (Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio) (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e per contribuire al ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi di trasporto pubblico locale esercitati dalle aziende pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1993, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, da erogarsi con modalità che sono predisposte dalla Giunta regionale.

     2. Qualora nel periodo previsto al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della legge siano intervenuti subentri nelle concessioni, o costituzione di nuove aziende derivanti da fusioni o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.

     3. L'onere di lire 10.000 milioni di cui al comma 1 fa carico al capitolo 3988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, già previsti in relazione all'autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, rinviato da parte del Governo, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995. La denominazione del capitolo 3988 è conseguentemente così modificata: «Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1993.».

     4. Al residuo onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

 

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 41. (Interventi per l'attuazione della revisione della rete ospedaliera regionale) (programma 2.1.1.).

     1. Per l'attuazione della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, di revisione della rete ospedaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente sulla base di appositi programmi di riorganizzazione delle attività sanitarie anche integrativi dei piani annuali di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1995.

     2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4373 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Aziende sanitarie per interventi di revisione della rete ospedaliera regionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 42. (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e ospedaliera) (programma 2.1.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti per la copertura degli oneri, comprensivi dell'IVA, derivanti da progettazioni di opere edilizie, approvate o recepite dal committente, riguardanti interventi su stabilimenti ospedalieri o altre strutture sanitarie già approvati in sede programmatoria dall'Amministrazione regionale, qualora, essendo intervenute modificazioni agli indirizzi nazionali o regionali in materia di programmazione sanitaria o all'ammontare della disponibilità a breve termine dei finanziamenti statali già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le opere non vengano definitivamente finanziate entro 12 mesi dalla consegna al committente degli elaborati progettuali.

     2. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, le Aziende sanitarie presentano alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) delibera di affidamento dell'incarico di progettazione;

b) delibera di approvazione o recepimento dei progetti da cui risulti anche la data della consegna degli stessi;

c) rendiconto degli oneri di progettazione maturati ai sensi del disciplinare di incarico, riferiti all'opera o alla parte della stessa non più realizzabile in conseguenza delle modificazioni programmatorie di cui al comma 1.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) con la denominazione "Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria", e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 43. (Interventi integrativi a sostegno di attività e servizi socio-sanitari) (programma 2.1.3.).

     1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 5/1994 e all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 12/1995, la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dal comma 1 è destinata agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995.

     3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 81, comma 4, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per l'anno 1995, di cui lire 26 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 334 milioni per interventi a favore dei nefropatici.

     5. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 26 milioni al capitolo 4507 e per lire 334 milioni al capitolo 4508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di pari importo per l'anno 1995.

 

     Art. 44. (Contributi pluriennali per la realizzazione di strutture residenziali per anziani) (programma 2.2.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria a Comuni, Province e loro consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni e nella misura massima del dodici per cento della spesa ammissibile, per sostenere l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione e la riqualificazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in stato di parziale o totale non autosufficienza, nonchè lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.

     2. Gli interventi a favore di cooperative non possono eccedere i massimali previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

     3. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo possono essere garantiti dalla Regione con le procedure previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

     4. Le domande per la concessione dei contributi previsti al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed essere corredate da:

a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti attivabili; c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.

     5. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, inviano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale motivato parere sulle domande di contributo.

     6. Nella ripartizione dei finanziamenti disponibili si tiene conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni provinciali e sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:

1) l'adeguamento della normativa antincendio, antinfortunistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche con precedenza a strutture in possesso di decreto provvisorio al funzionamento, concesso ai sensi del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con il DPGR 14 febbraio 1990, n. 083/Pres.;

2) il completamento dei lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza, di cui sia stato già approvato il progetto generale ed assicurata la cantierabilità entro sei mesi dall'erogazione del contributo; 3) la ristrutturazione connessa all'ampliamento delle disponibilità di posti destinati all'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza, in zone carenti di adeguati servizi.

     7. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.

     8. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale per gli interventi di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

     9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 .

     11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4866 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione "Contributi annui costanti per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 45. (Miglioramento funzionale di strutture socio-assistenziali) (programma 2.2.2.).

     1. In relazione all'avvio del primo piano di intervento a medio termine per i presidi ospedalieri individuati dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, ed al fine di adeguare e migliorare la funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi in conto capitale, nella misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro.

     2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.

     3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:

1) completamento di lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza e antincendio e l'eventuale riconversione della struttura per l'accoglimento di persone non autosufficienti;

2) adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica ed abbattimento delle barriere architettoniche;

3) ristrutturazione connessa all'ampliamento della disponibilità di posti per l'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza.

     4. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII è istituito il capitolo 4867 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione "Contributi in conto capitale per l'adeguamento e il miglioramento della funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 46. (Contributi straordinari per l'avvio della gestione di strutture residenziali per anziani nei comuni montani) (programma 2.2 2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi straordinari a sostegno delle spese per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani ancora da attivare benché completate ed in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

     2. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa. La deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4830 (1.1.152.3.08.07) con la denominazione «Contributi straordinari ai Comuni montani per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 47. (Completamento centri diurni per anziani nei Comuni montani) (programma 2.2.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, contributi straordinari per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative, integrati con la rete dei servizi operanti sul territorio.

     2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione tecnica illustrativa degli interventi di completamento da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.

     3. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.

     4. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4868 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione "Contributi straordinari ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 48. (Completamento della ristrutturazione dell'Istituto «Rittmeyer») (programma 2.2.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 65 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, relativamente al potenziamento delle strutture, è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1995 da destinare al completamento degli interventi di ristrutturazione dell'Istituto ivi indicato.

     2. Il predetto onere di lire 295 milioni per l'anno 1995 fa carico al capitolo 4774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 295 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 49. (Contributo agli Istituti di patronato e di assistenza) (programma 2.2.1.). [1]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12,1'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [2].

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1995.]

 

     Art. 50. (Finanziamento straordinario all'Istituto Caccia-Burlo di Trieste) (programma 2.2.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto Caccia-Burlo di Trieste per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici di proprietà destinati ad alloggi per anziani, disabili e non abbienti in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. Sezione VIII - il capitolo 4869 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Istituto Caccia-Burlo di Trieste per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici di proprietà destinati ad alloggi per anziani, disabili e non abbienti" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 51. (Sovvenzioni per centri e residenze sociali per handicappati gravi e gravissimi e interventi per la riabilitazione sociale e sanitaria) (programma 2.2.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 120 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 52. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 1, sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25).

     1. Il comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, è soppresso.

 

     Art. 53. (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59).

     1. L'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 54. (Edilizia universitaria) (programma 2.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 55. (Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia) (programma 2.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da destinare al ripiano del disavanzo, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'attuazione dell'attività istituzionale, accertato a tutto il 31 ottobre 1994.

     2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal bilancio del Consorzio al 31 ottobre 1994, dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione.

     3. Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento il Consorzio presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, unitamente al bilancio relativo all'esercizio che ha beneficiato del finanziamento ed alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5093 (1.1.163.2.06.04) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per il ripiano del disavanzo accertato al 31 ottobre 1994» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 56. (Istituzioni ed attività culturali e scientifiche) (programma 2.3.3.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30, commi 3 e 4 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 57. (Finanziamenti per l'attività della «I.M.O. International Maritime Academy» di Trieste) (programma 2.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale, nel contesto dell'attenzione, sempre prestata al settore dei trasporti marittimi e - segnatamente - ai problemi attinenti alla sicurezza in mare, riconosce l'interesse preminente ad un fattivo sostegno all'aggiornamento ed alla formazione professionale del personale interessato.

     2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio universitario «I.M.O. - International Maritime Academy» di Trieste, costituito in base all'accordo tra il Governo Italiano e l'I.M.0. (International Maritime Organization dell'O.N.U.) sottoscritto a Roma nel marzo 1988 ed entrato in vigore l'1 luglio 1988, finanziamenti annuali volti a supportare l'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo responsabile della conduzione e del controllo della navigazione con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento marino ed alla salvaguardia della vita umana in mare [3].

     3. L'ammontare di detto finanziamento viene determinato in lire 200 milioni annui.

     4. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogato, in via anticipata, in una unica soluzione, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo.

     5. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente norma, la presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

     6. E' fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di marzo, in riferimento al finanziamento di cui trattasi, il rendiconto delle spese sostenute, nonchè una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.

     7. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5806 (1.1.153.2.06.05) con la denominazione "Finanziamento annuale alla Provincia di Trieste per l'attività della 'I.M.O. - International Maritime Academy' di Trieste" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     9. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 32 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5806 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

 

     Art. 58. (Tutela dei beni artistici, storici e culturali) (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 300 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1995.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5191 (1.1.242.3.06.06) con la denominazione "Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1995.

     7. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 28, per il completamento degli interventi ivi previsti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un ulteriore contributo di lire 30 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.

     8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.2. spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5253 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Contributo in conto capitale al Comune di Sedegliano per il completamento degli interventi riguardanti l'immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo e il relativo compendio immobiliare", e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 59. (Edilizia teatrale) (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed il limite d'impegno autorizzato nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, e ridotto di lire 1.000 milioni dall'articolo 88, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     6. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     8. In relazione al combinato disposto dei commi 3 e 4 lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 5392 è ridotto di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 60. (Contributo pluriennale a favore dell'Ente autonomo teatro comunale "Giuseppe Verdi") (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del teatro comunale "Giuseppe Verdi" un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, a sollievo degli oneri - in linea capitale e per interessi - relativi al mutuo da contrarsi dall'Ente medesimo- per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dalla deliberazione con cui l'Ente autonomo del teatro comunale «Giuseppe Verdi» dispone l'assunzione del mutuo per le finalità di cui al comma 1, dal piano di ammortamento del mutuo, dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e da un programma, da rinnovarsi annualmente, per estendere l'attività dell'Ente lirico anche ad altre strutture di spettacolo della regione. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione VI - il capitolo 5381 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione "Contributo pluriennale a sostegno degli oneri derivanti dalla stipulazione del mutuo contratto dall'Ente autonomo teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     7. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 61. (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e sportive della minoranza slovena finanziati con fondi ex articolo 14, comma 1, della legge 19/1991 come prorogato con l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295) (programmi 0.6.1., 2.4.2., 2.4.3. e 2.4.4.).

     1. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991 n. 46, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come integrato dall'articolo 137 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     5. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per l'anno 1995 dei quali lire 800 milioni a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno Slovensko Gledalisce.

     6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico per lire 100 milioni al capitolo 5344 e per lire 800 milioni al capitolo 5345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti sono elevati di corrispondente pari importo per l'anno 1995.

     7. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     9. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995.

     10. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 450 milioni per l'anno 1995.

     11. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     12. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     13. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 1.550 milioni per l'anno 1995.

     14. Il predetto onere di lire 1.550 milioni fa carico al capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.550 milioni per l'anno 1995.

     15. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 46/1991, che si intendono estese anche alla scuola elementare è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     16. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     17. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     18. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     19. Per le finalità previste dall'articolo 167, commi 19 e 20, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     20. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     21. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     22. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     23. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     24. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     25. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     26. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     27. All'onere complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 derivante dai commi precedenti si provvede per lire 6.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 27 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti) e per lire 1.000 milioni con la maggiore entrata assegnata dallo Stato con l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295 ed iscritta al capitolo 336 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 62. (Interventi a sostegno della minoranza slovena) (programma 2.3.1.). [4]

     1. Nel testo dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall'articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, dopo le parole «della minoranza linguistica, per» sono inserite le seguenti «modulistica in lingua slovena, programmi informatici,».

     2. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come da ultimo modificata con il comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.3.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5030 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione "Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati di genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonchè alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole, per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonchè per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonchè contributi da concedersi ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 63. (Contributo straordinario al Consorzio «Scuola musaicisti del Friuli» di Spilimbergo) (programma 2.5.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio «Scuola musaicisti del Friuli» di Spilimbergo un contributo straordinario di lire 250 milioni a copertura di spese relative ad attività già svolte e ad iniziative da porre in essere per l'anno scolastico 1995-1996.

     2. La deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo ne indica le modalità e i termini di rendicontazione.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla rubrica n. 22 - programma 2.5.1. spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5823 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio 'Scuola musaicisti del Friuli' di Spilimbergo a copertura di spese relative ad attività già svolte e ad iniziative da porre in essere per l'anno scolastico 1995-1996» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 64. (Finanziamento straordinario alla Pro Loco di Gorizia per la realizzazione del Festival mondiale del folklore) (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 20 milioni per la realizzazione del Festival mondiale del folklore.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura di apposita domanda corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

     3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5362 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Pro Loco di Gorizia per la realizzazione del Festival mondiale del folklore" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 65. (Centri di formazione professionale) (programma 2.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 66. (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la realizzazione di progetti di formazione professionale) (programma 2.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di associazioni imprenditoriali, società di servizi e singole imprese che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati dalla Giunta regionale ed inclusi nei piani annuali di attività formative per gli anni 1990, 1991 e 1992.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 5846 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione "Contributi una tantum a imprese, loro associazioni e società di servizi che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati ed inclusi nei piani annuali delle attività formative per gli anni dal 1990 al 1992" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 67. (Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale) (programma 2.4.4.).

     1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 68. (Contributi per interventi su impianti sportivi) (programma 2.4.4.). [5]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni e società sportive operanti nell'ambito del territorio regionale per l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture sportive di proprietà o in concessione da enti pubblici.

     2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio delle attività ricreative e sportive corredate di un preventivo di spesa.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità e i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla rubrica n. 24 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4 Sezione VIII - il capitolo 6141 (2.1.242.3.08.09.) con la denominazione «Contributi ad associazioni e Società sportive operanti nel territorio regionale per interventi di manutenzione di impianti sportivi di proprietà o in concessione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.]

 

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 69. (Opere di miglioramento fondiario) (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 70. (Credito di miglioramento aziendale) (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 71. (Inserimento giovani in agricoltura) (programma 3.1.2.). [6]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6332 (2.1.152.2.10.10) con la denominazione "Premi a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 72. (Interventi nel settore zootecnico) (programmi 3.1.3.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come da ultimo modificata dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 73. (Colture pregiate) (programma 3.1.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, come integrata dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 74. (Interventi ai sensi del Regolamento (CEE) n. 458/80) (programma 3.1.4.). [7]

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980, limitatamente ai progetti di operazioni collettive di ristrutturazione dei vigneti e di

razionalizzazione del lavoro nelle aziende vinicole approvati dalla Comunità economica europea a termini del Regolamento (CEE) n. 458/80, è autorizzata la spesa di lire 1.870.600.000 per l'anno 1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6536 con la denominazione "Contributi alle aziende agricole per la ristrutturazione dei vigneti e la razionalizzazione del lavoro nelle aziende viticole ai sensi del Regolamento (CEE) 18 febbraio 1980, n. 458 - Fondi regionali" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.870.600.000 per l'anno 1995.

     3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1995 il rimborso di pari importo delle quote di compartecipazione comunitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamentò (CEE) n. 458/80, e della correlata compartecipazione statale sul capitolo 1088 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 4.

     4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito al Titolo III

- Categoria 3.6. - il capitolo 1088 (3.6.1.) con la denominazione "Rimborso

da parte dello Stato delle somme erogate dalla Regione per l'attuazione

degli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 458/1980" e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.870.600.000 per l'anno

1995.

 

     Art. 75. (Anticipazioni per interventi antigrandine) (programma 3.1.5.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai consorzi dei produttori agricoli ed agli organismi per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il concorso dello Stato previsto a favore dei suddetti dal secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come da ultimo sostituito con l'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

     2. L'anticipazione è concessa con le modalità indicate dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.6. Sezione X - il capitolo 6604 (2.1.264.3.10.10) con la denominazione "Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 76. (Avversità atmosferiche) (programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 6589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 140 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 77. (Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 3.975 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     3. l'onere complessivo di lire 11.925 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 11.925 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 514 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettere d) ed f), della legge 185/1992, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.667 milioni.

     7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     8. L'onere complessivo di lire 5.001 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 5.001 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 6, ed iscritta sul capitolo 517 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 78. (Interventi per garanzie fidejussorie all'ERSA) (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità indicate dall'articolo 126, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 174, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 79. (Interventi nel settore zootecnico) (programma 3.1.7.).

     1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post- natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 370 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 370 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 370 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 80. (Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche) (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.872.745.000 per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.872.745.000 fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.872.745.000 per l'anno 1995.

 

     Art. 81. (Nuove tecniche di gestione aziendale) (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 e dall'articolo 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 82. (Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale) (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 83. (Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani - Interventi finanziati con fondi statali) (programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 7452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.

     3. All'onere complessivo di lire 3.700 milioni derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le rispettive autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 7361 - lire 2.400 milioni relativi all'anno 1995, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;

     b) capitolo 7302 - lire 1.189 milioni relativi all'anno 1995, di cui lire 889 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25, e lire 111 milioni relativi all'anno 1996.

 

     Art. 84. (Interventi per lo sviluppo economico della montagna finanziati con fondi statali) (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7265 dello stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 85. (Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura) (programma 3.2.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 7670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 86. (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese industriali) (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dal Capo III della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 87. (Interventi a favore della cooperazione sociale) (programma 2.5.3.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a), e 11, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 88. (Commissioni provinciali per l'artigianato presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) (programma 3.3.1.). [8]

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come da ultimo sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 27 - programma 3.3.1. - spese correnti - Categoria. 1.5. - Sezione X - il capitolo 7946 (1.1.158.2.10.23) con la denominazione "Rimborso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle somme anticipate per le spese sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 57 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 89. (Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane) (programma 3.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, per le finalità ivi indicate, un finanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 90. (Credito d'esercizio alle imprese artigiane) (programma 3.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 91. (Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 283.423.920 per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 283.423.920 fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 283.423.920 per l'anno 1995.

     3. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 1994, n. 644, ed iscritta sul capitolo 491 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

 

     Art. 92. (Finanziaria regionale della cooperazione) (programma 3.3.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 110 milioni per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 110 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 110 milioni per l'anno 1995.

     4. Al predetto onere di lire 110 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6758, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 93. (Finanziaria regionale della cooperazione - Interventi finanziati con fondi statali) (programma 3.3.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 190 milioni per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per l'anno 1995.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 27 - programma 31.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 8113 (2.1.243.3.10.02) con la denominazione "Finanziamento straordinario al consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - fondi statali" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 190 milioni per l'anno 1995.

     4. Al predetto onere di lire 190 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6784, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 26.

 

     Art. 94. (Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA) (programmi 3.5.1., 3.2.2. e 3.3.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 3.300 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.041 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 1610 - lire 800 milioni per l'anno 1995;

     b) capitolo 1611 - complessive lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.241 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996;

     i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di corrispondente pari importo.

     4. Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni posto a carico del capitolo 1611, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottonotati capitoli del citato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 7363 - lire 400 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;

     b) capitolo 7364 - complessive lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 652 milioni per l'anno 1995 - corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 e lire 148 milioni per l'anno 1996;

     c) capitolo 7966 - complessive lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.189 milioni per l'anno 1995 - corrispondente per lire 689 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 111 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 95. (Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali) (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32,1'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni.

 

     Art. 96. (Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane) (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 97. (Interventi a favore dei poli turistici) (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1623 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione "Contributo straordinario alla 'Promotur SpA' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonchè di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi regionali" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 98. (Interventi a favore dei poli turistici - Interventi finanziati con fondi statali) (programmi 3.5.1. e 1.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.

     3. All'onere di lire 3.000 milioni derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa: a) capitolo 2902 - lire 1.000 milioni per l'anno 1996;

b) capitolo 2940 - lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 99. (Interventi a favore della promozione dello sviluppo turistico) (programmi 3.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.

     2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 100. (Contributi pluriennali per strutture turistiche) (programma 3.4.4.).

     1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 66, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 20/1985, e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.200 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.

     5. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 101. (Infrastrutture turistiche) (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 102. (Polo turistico dello Zoncolan) (programma 3.4.5.).

     1. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 280 milioni, autorizzato dall'articolo 145, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Le annualità relative sono revocate per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 145, comma 1, della legge regionale 8/1995 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 280 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     5. L'onere complessivo di lire 560 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, che presenta sufficiente disponibilità.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO VII

ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 5 A) PREVISTO

DALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993

 

     Art. 103. (Autorizzazione degli interventi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai programmi di intervento finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG sezione orientamento - per il conseguimento dell'obiettivo 5 a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come approvati per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, in relazione alla decisione n. 94/279/CE della Commissione del 26 aprile 1994, per i settori di intervento di cui ai regolamenti (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 867/1990 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 e n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 si provvede, secondo i relativi piani finanziari: a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG sezione orientamento; b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) con risorse proprie.

 

     Art. 104. (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990) (programma 5.1.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 866/90, volto a garantire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:

     a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 7.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;

     b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 5.199.600.000, suddivisa in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;

     c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 2.228.400.000, suddivisa in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:

     a) il capitolo 7009 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi FEAOG orientamento" e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635

milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni

dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni

medesimi;

     b) il capitolo 7008 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi statali" e con lo stanziamento complessivo di lire 3.119.760.000,

suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995

al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;

     c) il capitolo 7007 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi regionali" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.337.040.000,

suddiviso in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995

al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

     4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 9.091.800.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:

     a) per complessive lire 4.635 milioni relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);

     b) per complessive lire 3.119.760.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);

     c) per complessive lire 1.337.040.000 relative alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:

     1) per lire 445.680.000 per l'anno 1995 dal capitolo 6345;

     2) per complessive lire 891.360.000 per gli anni 1996 e 1997 dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. i seguenti capitoli:

     a) il capitolo 237 (2.3.4.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999" e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;

     b) il capitolo 236 (2.3.2.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994- 1999" e con lo stanziamento complessivo di lire 3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e b).

 

     Art. 105. (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990) (programma 5.1.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, volto a garantire lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura, nonchè a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;

b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 milioni per l'anno 1996.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 14 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:

a) il capitolo 3072 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 - Fondi FEAOG orientamento" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;

b) il capitolo 3071 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 - Fondi statali" e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 milioni per l'anno 1996.

     4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 2.090 milioni derivante dal comma 3, si provvede come segue:

a) per complessive lire 1.140 milioni relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);

b) per complessive lire 950 milioni relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b).

     5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:

a) il capitolo 249 (2.3.4.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;

b) il capitolo 248 (2.3.2.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994- 1996" e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 106. (Attuazione del Regolamento CEE) n. 2328/1991) (programma 5.1.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991, volto al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonchè a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:

     a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 31.711.445.000, suddivisa in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997, lire 4.669.157.000 per l'anno 1998 e lire 4.807.518.000 per l'anno 1999;

     b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 32.401.911.000, suddivisa in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, lire 4.770.891.000 per l'anno 1998 e lire 4.912.146.000 per l'anno 1999;

     c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 13.886.534.000, suddivisa in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire 2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, lire 2.044.668.000 per l'anno 1998 e lire 2.105.205.000 per l'anno 1999.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

     a) il capitolo 7012 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi FEAOG orientamento" e con lo stanziamento complessivo di lire

22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno

1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno

1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;

     b) il capitolo 7011 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi statali" e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000,

suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire

4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in

corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;

     c) il capitolo 7010 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi regionali" e con lo stanziamento complessivo di lire 9.736.661.000,

suddiviso in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire

2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, in

corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

     4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 54.690.305.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:

     a) per complessive lire 22.234.770.000 relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);

     b) per complessive lire 22.718.874.000 relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);

     c) per complessive lire 9.736.661.000 relativi alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:

     1) dal capitolo 6331 storno di lire 2.500.000.000 per l'anno 1995;

     2) dal capitolo 6345 storno di lire 3.165.726.000 per l'anno 1995, corrispondente per lire 2.250.885.366 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 9 febbraio 1995, n. 13;

     3) dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) prelevamento di complessive lire 4.070.935.000 per gli anni 1996 e 1997.

     5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. i seguenti capitoli:

     a) il capitolo 239 (2.3.4.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 " e con lo stanziamento complessivo di lire 22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997;

     b) il capitolo 238 (2.3.2.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994- 1999" e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000, suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

     6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e rispettivamente b).

 

     Art. 107. (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978) (programma 5.1.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni e integrazioni, volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni, nonchè a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate per l'anno 1995:

     a) la spesa di lire 247.684.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a);

     b) la spesa di lire 520.136.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b);

     c) la spesa di lire 222.916.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c).

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

     a) il capitolo 7015 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi FEAOG orientamento" e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per

l'anno 1995;

     b) il capitolo 7014 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi statali" e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995;

     c) il capitolo 7013 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999

- Fondi regionali" e con lo stanziamento di lire 222.916.000 per l'anno

1995.

     4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 990.736.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:

     a) per lire 247.684.000 relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);

     b) per lire 520.136.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);

     c) per lire 222.916.000 relative alla lettera c) mediante storno di lire 139.479.366 dal capitolo 6345 e per lire 83.436.634 dal capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:

     a) il capitolo 247 (2.3.4.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 19941999" e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per l'anno 1995;

     b) il capitolo 246 (2.3.2.) con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994- 1999" e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995.

 

CAPO VIII

ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI

 

     Art. 108. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 109. (Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10).

     1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1984, nell'importo di lire 9.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 ottobre 1995.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.

     3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento è elevato di lire 9.000 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 110. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 111. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 112. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 113. (Vigili del fuoco volontari) (programma 4.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1995 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 114. (Interventi di solidarietà internazionale) (programma 0.6.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuate dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     2. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (1.1.162.2.08.07.) con la denominazione "Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale" con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 115. (Partecipazioni azionarie).

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di procedere alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute, è autorizzata a promuovere operazioni di concentrazione o di fusione tra società ovvero a cedere od a conferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni.

     2. Prima di procedere con le operazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni consiliari, con una apposita deliberazione il piano strategico di riordino delle proprie partecipazioni azionarie, nonchè gli indirizzi e le modalità del riordino stesso.

 

     Art. 116. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLE

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Termine prorogato al 31 marzo 1996 dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.