Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 24/07/1995 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale n. 7S/1982). |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 4. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale n. 7S/1982). |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 70 della legge regionale n. 7S/1982). |
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 10. (Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale n. 7S/1982). |
Art. 11. (Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 12. (Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale n. 75/1982). |
Art. 13. (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 14. (Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 119 bis nella legge regionale n. 75/1982). |
Art. 16. (Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 17. (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della legge regionale n. 75/1982). |
Art. 18. (Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale n. 12/1966). |
Art. 19. (Modifica di tipo o località di intervento di edilizia agevolata). |
Art. 20. (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata). |
Art. 21. (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993). |
Art. 22. (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993). |
Art. 23. (Obblighi dei beneficiari). |
Art. 24. (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/95). |
Art. 25. (Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983). |
Art. 26. (Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale n. 46/1986). |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/1987). |
Art. 28. (Ripristino del complesso «Tiro a segno» di Osoppo). |
Art. 29. (Modifiche della legge regionale n. 27/1988). |
Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995). |
Art. 31. (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale). |
Art. 32. (Norme transitorie e finali). |
Art. 33. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.84 - L.R. 24 luglio 1995, n. 31.
Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.
(B.U. 26 luglio 1995, n. 30).
CAPO I [1]
Modifiche e integrazioni alla
Art. 1. (Modifica dell'articolo 23 della
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 24 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della
(Omissis).
2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 24 della
3. Il comma 10 dell'articolo 24 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifica dell'articolo 36 della
1. Al sesto comma dell'articolo 36 della
Art. 4. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della
1. All'articolo 39, comma 3, della
2. All'articolo 39 della
(Omissis).
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 40 della
1. Al primo comma dell'articolo 40 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 58 della
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 58 della
(Omissis).
Art. 7. (Modifica dell'articolo 65 della
1. Il settimo comma dell'articolo 65 della
(Omissis).
Art. 8. (Modifica dell'articolo 70 della
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 70 della
(Omissis).
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 81 della
1. All'articolo 81 della
(Omissis).
Art. 10. (Integrazione dell'articolo 84 della
1. All'articolo 84 della
(Omissis).
Art. 11. (Integrazione dell'articolo 92 della
1. All'articolo 92 della
(Omissis).
Art. 12. (Inserimento dell'articolo 96 bis nella
1. Dopo l'articolo 96 della
(Omissis).
Art. 13. (Modifica dell'articolo 118 della
1. All'articolo 118 della
Art. 14. (Modifiche dell'articolo 119 della
1. Al primo comma dell'articolo 119 della
2. Al secondo comma dell'articolo 119 della
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 119 bis nella
1. Dopo l'articolo 119 della
(Omissis).
Art. 16. (Integrazione dell'articolo 120 bis della
1. All'articolo 120 bis della
(Omissis).
CAPO II
sanatoria in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 17. (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della
1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'articolo 119 della
Art. 18. (Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla
1. A modifica dell'articolo 139, quarto comma, della
2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e secondo comma dell'articolo 139 della
3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.
Art. 19. (Modifica di tipo o località di intervento di edilizia agevolata). [20]
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 della
2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorchè archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20. (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata). [21]
1. In via di sanatoria, fermo restando il disposto dall'articolo 65 della
2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.
4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.
Art. 21. (Integrazione dell'articolo 61 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 61 della
(Omissis).
Art. 22. (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993). [23]
1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 83 della
2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.
3. In via di sanatoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 96 della
Art. 23. (Obblighi dei beneficiari). [24]
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della
2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, I'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.
3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.
3 bis. La revoca di cui al comma 3 è disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge [25].
3 ter. Al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite [26].
Art. 24. (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/95).
1. La disposizione di cui all'articolo 13 della
CAPO III
Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e
di interesse pubblico e di pianificazione territoriale
Art. 25. (Modifica dell'articolo 7 ter della
1. All'ottavo comma dell'articolo 7 ter della
Art. 26. (Integrazione dell'articolo 31 della
1. All'articolo 31 della
(Omissis).
Art. 27. (Modifica dell'articolo 17 della
[1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
(Omissis).]
Art. 28. (Ripristino del complesso «Tiro a segno» di Osoppo).
1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della
Art. 29. (Modifiche della
[1. All'articolo 1, comma 3, della
2. Relativamente al territorio della Provincia di Gorizia, viene soppressa la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 5 della
3. Al comma 6 dell'articolo 5 della
4. Ferme restando le competenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia stabilite dalla
Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
(Omissis).
2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
Art. 31. (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale). [31]
[1. Il termine di cui all'articolo 120 della
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 32. (Norme transitorie e finali).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.
2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.
Art. 33. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[2] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[3] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[4] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[5] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[6] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[7] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[8] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[9] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[10] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[11] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[12] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[13] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[14] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[15] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[16] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[17] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[20] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[21] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[23] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[24] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 80 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 80 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.
[29] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[30] Il termine di cui al presente articolo è fissato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della