§ 4.1.84 - L.R. 24 luglio 1995, n. 31.
Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:24/07/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 2.  (Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale n. 7S/1982).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 4.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 5.  (Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale n. 7S/1982).
Art. 8.  (Modifica dell'articolo 70 della legge regionale n. 7S/1982).
Art. 9.  (Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 10.  (Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale n. 7S/1982).
Art. 11.  (Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 12.  (Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale n. 75/1982).
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 14.  (Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 15.  (Inserimento dell'articolo 119 bis nella legge regionale n. 75/1982).
Art. 16.  (Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982).
Art. 17.  (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della legge regionale n. 75/1982).
Art. 18.  (Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale n. 12/1966).
Art. 19.  (Modifica di tipo o località di intervento di edilizia agevolata).
Art. 20.  (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata).
Art. 21.  (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993).
Art. 22.  (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993).
Art. 23.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 24.  (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/95).
Art. 25.  (Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983).
Art. 26.  (Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale n. 46/1986).
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/1987).
Art. 28.  (Ripristino del complesso «Tiro a segno» di Osoppo).
Art. 29.  (Modifiche della legge regionale n. 27/1988).
Art. 30.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995).
Art. 31.  (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale).
Art. 32.  (Norme transitorie e finali).
Art. 33.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.84 - L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

(B.U. 26 luglio 1995, n. 30).

 

CAPO I [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 75/1982

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 75/1982). [2]

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale n. 7S/1982). [3]

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, le parole «inferiore a lire 40.000.000» sono sostituite dalle parole «inferiore a lire 50.000.000».

     3. Il comma 10 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982). [4]

     1. Al sesto comma dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall'articolo 17 della legge regionale n. 45/1993, le parole «del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione» sono sostituite dalle parole «del costo di costruzione dell'intervento convenzionato».

 

     Art. 4. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982). [5]

     1. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis).

     2. All'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1988 e integrato dall'articolo 18 della legge regionale n. 45/1993, il comma 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982). [6]

     1. Al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 37/1988, dopo le parole «i contributi si trasferiscono» sono inserite le parole «al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero».

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982). [7]

     1. Dopo il sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 45/1993, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale n. 7S/1982). [8]

     1. Il settimo comma dell'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale n. 37/1988 ed ulteriormente modificato dal comma 2 dell'articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifica dell'articolo 70 della legge regionale n. 7S/1982). [9]

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 45/1993 e integrato dall'articolo 197, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982). [10]

     1. All'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 37/1988, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale n. 7S/1982). [11]

     1. All'articolo 84 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 37/1988, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982). [12]

     1. All'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale n. 37/1988 e modificato dall'articolo 33 della legge regionale n. 45/1993, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale n. 75/1982). [13]

     1. Dopo l'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982). [14]

     1. All'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 46 della legge regionale n. 37/1988, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982). [15]

     1. Al primo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole «pari all 8%» sono sostituite dalle parole «pari al 9%».

     2. Al secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole «elevata al 10%» sono sostituite dalle parole «elevata all'11%».

 

     Art. 15. (Inserimento dell'articolo 119 bis nella legge regionale n. 75/1982). [16]

     1. Dopo l'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982). [17]

     1. All'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale n. 45/1993, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

CAPO II

Altre disposizioni modificative, di interpretazione autentica è di

sanatoria in materia di edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 17. (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della legge regionale n. 75/1982). [18]

     1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.

 

     Art. 18. (Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale n. 12/1966). [19]

     1. A modifica dell'articolo 139, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982, sono riaperti - fino al 31 dicembre 1995 - i termini per la presentazione delle domande di cessione in proprietà degli alloggi realizzati con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17.

     2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e secondo comma dell'articolo 139 della legge regionale n. 75/1982.

     3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.

 

     Art. 19. (Modifica di tipo o località di intervento di edilizia agevolata). [20]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purchè nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorchè archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata). [21]

     1. In via di sanatoria, fermo restando il disposto dall'articolo 65 della legge regionale n. 45/1993, le modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, si estendono a tutte le domande di edilizia agevolata, presentate dopo il 30 giugno 1990.

     2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.

     4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.

 

     Art. 21. (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993). [22]

     1. Al comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993). [23]

     1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.

     2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.

     3. In via di sanatoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, la maggiorazione degli interessi non si applica nei casi di anticipata estinzione delle anticipazioni già concesse alle cooperative di cui al comma 1.

 

     Art. 23. (Obblighi dei beneficiari). [24]

     1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.

     2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, I'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.

     3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.

     3 bis. La revoca di cui al comma 3 è disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge [25].

     3 ter. Al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite [26].

 

     Art. 24. (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/95).

     1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.

 

CAPO III

Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e

di interesse pubblico e di pianificazione territoriale

 

     Art. 25. (Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983).

     1. All'ottavo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, le parole «sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio» sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 26. (Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale n. 46/1986). [27]

     1. All'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/1987). [28]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 28. (Ripristino del complesso «Tiro a segno» di Osoppo).

     1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.

 

     Art. 29. (Modifiche della legge regionale n. 27/1988). [29]

     [1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, sono abrogate le parole «,in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia,».

     2. Relativamente al territorio della Provincia di Gorizia, viene soppressa la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988.

     3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988, la parola «due» è sostituita dalla parola «cinque».

     4. Ferme restando le competenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia stabilite dalla legge regionale n. 27/1988, la Direzione stessa si avvale, ai fini della verifica sull'osservanza delle norme sismiche sul territorio di propria competenza, della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, la cui composizione viene a tal fine integrata con la presenza del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia.]

 

     Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995).

     1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge [30].

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale). [31]

     [1. Il termine di cui all'articolo 120 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nel caso degli adempimenti previsti dall'articolo 36, comma 2, della medesima legge regionale n. 52/1991, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, può essere motivatamente prorogato, ancorchè scaduto, purchè l'ente inadempiente abbia adottato la delibera contenente le direttive per la formazione della variante generale al PRGC ed affidato l'incarico professionale per la redazione dei relativi elaborati entro la data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso la proroga non può essere superiore ad un anno.]

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 32. (Norme transitorie e finali).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.

     2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[2] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[5] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[6] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[7] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[8] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[9] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[14] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Capo I e artt. 1 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[20] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[21] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[22] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[23] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[24] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[25] Comma aggiunto dall'art. 80 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[26] Comma aggiunto dall'art. 80 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[27] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[28] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[29] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[30] Il termine di cui al presente articolo è fissato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 dall'art. 44 della stessa.

[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.