§ 3.19.8 - L.R. 19 novembre 2002, n. 30.
Disposizioni in materia di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 settore energetico
Data:19/11/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delle Province).
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 5.  (Accordi fra Stato e Regione).
Art. 6.  (Piano energetico regionale).
Art. 7.  (Modalità procedimentali per l’intesa tra Stato e Regione).
Art. 8.  (Conferenza regionale per l’energia).
Art. 9.  (Azioni regionali a favore del sistema produttivo).
Art. 10. 
Art. 11.  (Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale).
Art. 12.  (Progetti pilota).
Art. 13.  (Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale).
Art. 13 bis.  (Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14 bis.  (Accordi di programma per gli impianti a biomasse).
Art. 15.  (Abrogazioni).
Art. 16.  (Norme finanziarie).


§ 3.19.8 - L.R. 19 novembre 2002, n. 30. [1]

Disposizioni in materia di energia.

(B.U. 20 novembre 2002, n. 47).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l’organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

     2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all’energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

     a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;

     b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull’ambiente;

     c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;

     d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l’attuazione di misure per l’importazione di energia dall’estero.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

     a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l’adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;

     b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e promuove misure per l’efficienza e il risparmio energetico e l’utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;

     c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

     d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

     e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l’esercizio delle attività a essi connesse;

     f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province [2];

     g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l’efficienza, l’interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

     h) formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni [3].

 

     Art. 3. (Funzioni delle Province). [4]

     1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

     a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

     b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

     c) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     d) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

     2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni). [5]

     1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:

     a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

     b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;

     c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

     d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

     e) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     f) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

     g) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

     h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

     2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

     a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

 

     Art. 5. (Accordi fra Stato e Regione).

     1. La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze.

     2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.

 

CAPO II

Programmazione energetica, partecipazione, interventi

finanziari e disposizioni diverse in materia di energia

 

     Art. 6. (Piano energetico regionale).

     1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.

     2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:

     a) l’aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

     b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

     c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;

     d) il miglioramento dell’efficienza energetica nei vari settori interessati.

     3. Il PER contiene:

     a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;

     b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

     c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;

     d) l’individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l’insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell’energia;

     e) le indicazioni immediatamente operative;

     f) il piano finanziario generale.

     4. Per la redazione del PER, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

     5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di energia, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione [6].

 

     Art. 7. (Modalità procedimentali per l’intesa tra Stato e Regione).

     1. Per la parte regionale l’intesa di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale alla

     programmazione.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente in materia di energia, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati [7].

 

     Art. 8. (Conferenza regionale per l’energia).

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno annualmente, una Conferenza regionale per l’energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.

 

     Art. 9. (Azioni regionali a favore del sistema produttivo).

     1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell’energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall’estero, energia al sistema produttivo regionale.

     2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l’ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.

     3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

     4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

     5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:

     a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;

     b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione;

     c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.

     6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

     7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi, cofinanziamenti o altre forme di ingegneria finanziaria, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia, e in particolare quelli da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale [8].

 

     Art. 10. [9]

     1. È istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA, un fondo rotativo per il credito agevolato quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica per le finalità di cui all’articolo 9, comma 7, e in attuazione degli obiettivi del Piano energetico regionale.

     2. Gli interventi a valere sul fondo rotativo sono utilizzati per l’attivazione di finanziamenti, operazioni di locazione finanziaria, interventi nel capitale di rischio, operazioni di project financing e concessione di garanzie a condizioni agevolate, nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.

     3. Gli interventi nel capitale di rischio, i finanziamenti alle partecipate e le operazioni di project financing sono effettuate direttamente dalla Friulia SpA, mentre i finanziamenti, le operazioni di locazione finanziaria e la concessione di garanzie di cui al comma 2 sono effettuati tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis SpA.

     4. Friulia SpA può sottoscrivere opportune convenzioni con istituti bancari che possono assumere a proprio carico rischi di ciascuna operazione per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti attivabili ai sensi della presente legge.

     5. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita convenzione con la Friulia SpA.

     6. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7), con la legge finanziaria è determinata l’entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale).

     1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale.

 

          Art. 12. (Progetti pilota).

     1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), Distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.

     2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e attuazione.

 

     Art. 13. (Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale). [10]

     1. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l’eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all’articolo 9.

     2. Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province.

 

     Art. 13 bis. (Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti). [11]

     1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l’ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell’ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

     3. Successivamente all’entrata in vigore del Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria competenza.

     4. Con il Piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono:

     a) previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l’ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l’interramento di linee e impianti;

     b) indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dimesse da demolire;

     c) dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva;

     d) esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

     5. Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro quindici giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     6. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Con regolamenti regionali è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

     [2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.] [12]

     [3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.] [13]

     4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.

     5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l’impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall’articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario) [14].

     5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola [15].

     6. Le disposizioni di cui all’articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14 bis. (Accordi di programma per gli impianti a biomasse). [16]

     [1. Il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse è preceduto dalla stipulazione di accordi di programma fra Regione, Province e Comuni interessati.

     2. Negli accordi sono previsti l’ubicazione dell’impianto, l’indicazione dei percorsi di provenienza delle biomasse, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.]

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);

     b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonchè modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione “Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell’ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.7.2.72 “Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato “Servizio per la programmazione energetica”, di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione “Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da Comuni e loro Consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[3] Lettera così modificata dall'art. 59 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Articolo modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 59 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[7] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[10] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[11] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[12] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[15] Comma inserito dall'art. 100 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.