§ 4.8.41 – L. 10 febbraio 1992, n. 164.
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:10/02/1992
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
Art. 2.  Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Art. 3.  Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Art. 4.  Ambiti territoriali.
Art. 5.  Specificazioni e menzioni.
Art. 6.  Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine.
Art. 7.  Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione.
Art. 8.  Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione.
Art. 9.  Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Art. 10.  Disciplinari di produzione.
Art. 11.  Albo degli imbottigliatori.
Art. 12.  Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT.
Art. 13.  Analisi chimico-fisica ed esame organolettico.
Art. 14.  Denuncia delle superfici vitate.
Art. 15.  Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.
Art. 16.  Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola.
Art. 17.  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 18.  Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale.
Art. 19.  Consorzi volontari di tutela.
Art. 20.  Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche.
Art. 21.  Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali.
Art. 22.  Designazione e presentazione dei vini.
Art. 23.  Recipienti dei vini e contrassegno di Stato.
Art. 24.  Impiego delle denominazioni geografiche.
Art. 25.  Vini frizzanti.
Art. 26.  Vini liquorosi.
Art. 27.  Concorsi enologici.
Art. 28.  Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Art. 29.  Omissioni di denunce e falsità.
Art. 30.  Violazioni in materia di etichettatura.
Art. 31.  Sanzioni accessorie.
Art. 32.  Disposizioni transitorie.


§ 4.8.41 – L. 10 febbraio 1992, n. 164. [1]

Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.

(G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.).

 

Capo I

NORME GENERALI

CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE,

DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 1. Denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

     1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

     2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

     3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

     4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonchè i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

 

          Art. 2. Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonchè le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'art.17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

     2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

          Art. 3. Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

     a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

     b) denominazione di origine controllata (DOC);

     c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

     2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

     3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

     4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

 

          Art. 4. Ambiti territoriali.

     1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'art. 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

     2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purchè i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

     3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purchè espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purchè vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

     4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purchè previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

 

          Art. 5. Specificazioni e menzioni.

     1. La specificazione "classico" è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG e DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG [2].

     2. La menzione "riserva" è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

     3. La menzione "novello" è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.

     4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'art. 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione "classico", ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

 

          Art. 6. Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine.

     1. E' consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

     2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC purchè i vini DOCG:

     a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'art. 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

     b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;

     c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

     3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'art. 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'art. 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

 

          Art. 7. Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione.

     1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

     2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'art. 17.

     3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'art. 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

     4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

     5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri [3].

     6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

     7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

     9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.

 

Capo II

RICONOSCIMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI

 

          Art. 8. Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione.

     1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.

     2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'art. 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

     3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentite le regioni interessate.

     4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

     5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni.

     6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

     7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.

     8. E' altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.

     9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

 

          Art. 9. Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:

     a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

     b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'art. 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

     c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'art. 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'art. 17 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.

     2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o più delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato nazionale di cui all'art. 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

     3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

     4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottigliatori di cui all'art. 11. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.

 

          Art. 10. Disciplinari di produzione.

     1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 8, comma 3, devono essere stabiliti:

     a) la denominazione di origine;

     b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'art. 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

     c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'art. 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'art. 19, delegati ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'art. 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vino DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

     d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

     e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonchè il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

     f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonchè la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

     g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

     h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

     i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

     3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonchè su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'art. 17.

     4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

     a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

     b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

     c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'art. 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

     d) dal parere della regione interessata.

     5. Il Comitato nazionale di cui all'art. 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

     6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 8, comma 3, sono stabiliti:

     a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

     b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

     c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

     d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

     e) la resa massima di uva per ettaro;

     f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;

     g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;

     h) la resa uva-vino;

     i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

 

          Art. 11. Albo degli imbottigliatori.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

 

          Art. 12. Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonchè le modalità ed i termini di presentazione.

     2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'art. 17.

 

Capo III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

 

          Art. 13. Analisi chimico-fisica ed esame organolettico.

     1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame, è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

     2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.

     3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

     4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

     5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

     6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonchè per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

     7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

     8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo IV

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE

E DENUNCE DI PRODUZIONE

 

          Art. 14. Denuncia delle superfici vitate.

     1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.

     2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

     3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.

     4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

 

          Art. 15. Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.

     1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

     2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

CAPO V

RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

 

          Art. 16. Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola.

     1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

     2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'art. 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

     4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'art. 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC e IGT rilasciata.

     5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, devono annualmente:

     a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

     b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

     c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascuna disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lettera c), nonchè ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

     6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'art. 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

     7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

     8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'art. 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

     9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonchè delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

 

Capo VI

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI

DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

 

          Art. 17. Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

     1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

     2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

     3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

     4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

     a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

     d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome [4];

     f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

     g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

     h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

     i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

     l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'art. 20;

     m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

     n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'art. 20;

     o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

     p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

     r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

     s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

     t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

     u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

     v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

     z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

     6. [5].

     7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

     8. Il Comitato:

     a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

     b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

     c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

     d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

     e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

     f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

     g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

     h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2;

     i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

     l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonchè alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

     m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

     9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonchè alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

     11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

 

          Art. 18. Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale.

     1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'art. 17 è retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

 

Capo VII

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA

E CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE DENOMINAZIONI

DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

 

          Art. 19. Consorzi volontari di tutela.

     1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonchè compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

     a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

     b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

     c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

     d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

     2. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7.

     3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'art. 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

 

          Art. 20. Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche.

     1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'art. 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonchè quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.

     3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonchè compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

     4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'art. 19, comma 1.

     5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7.

 

          Art. 21. Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali.

     1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

     2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:

     a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

     b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'art. 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

     3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

     a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

     b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

     4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

     5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'art. 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

     6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'art. 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, nonchè le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI

 

          Art. 22. Designazione e presentazione dei vini.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.

 

          Art. 23. Recipienti dei vini e contrassegno di Stato.

     1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

     2. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

     3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

     5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 24. Impiego delle denominazioni geografiche.

     1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

     2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

     3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10.

     4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

     4 bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno [6].

     5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

     6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

     7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

     8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'art. 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E' comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

 

          Art. 25. Vini frizzanti.

     1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

     2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

     3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

     4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

     5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: "IGT", "DOC", "DOCG" conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

 

          Art. 26. Vini liquorosi.

     1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.

     2. E' altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.

     3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, è in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

 

Capo IX

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

 

          Art. 27. Concorsi enologici.

     1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

     2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonchè del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

 

Capo X

SISTEMA SANZIONATORIO

 

          Art. 28. Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

     1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

     2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

     3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

     5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

     6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", "fattoria" o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

 

          Art. 29. Omissioni di denunce e falsità.

     1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

     2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

          Art. 30. Violazioni in materia di etichettatura.

     1. Chiunque vìola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

 

          Art. 31. Sanzioni accessorie.

     1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

     2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

 

Capo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 32. Disposizioni transitorie.

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506.

     2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.

     3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica.

     4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'art. 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedura e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'art. 17.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, fatto salvo quanto ivi previsto. Per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 sono state abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, agli adempimenti e alle modalità di controllo contenute nella presente legge, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso art. 14 del D.Lgs. 173/1998. Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 193 e ora così modificato dall'art. 11 della L. 27 marzo 2001, n. 122.

[4] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.