Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 12/11/1997 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Artt. 1. - 14. |
Art. 15. |
Art. 67. (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale, sezione prima). |
Art. 74. (Coordinamento dei PRGC). |
Art. 75. (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni e norme transitorie). |
Art. 76. (Norme finanziarie). |
§ 4.1.86 - L.R. 12 novembre 1997, n. 34.
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.
(B.U. 14 novembre 1997, n. 46 - S.S. n. 11).
CAPO I
MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 52/1991 IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA E DI TUTELA DEL PAESAGGIO
Artt. 16. - 64. [3]
CAPO II
MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 46/1986 E 29/1988 IN MATERIA
DI ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE
Artt. 65. - 66. [4]
Art. 67. (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale, sezione prima). [5]
CAPO III
MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7/1988
CONCERNENTI L'ARTICOLAZIONE E LE COMPETENZE DELLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Artt. 68. - 71. [6]
CAPO IV
Artt. 72. - 73. [7]
CAPO V
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 74. (Coordinamento dei PRGC).
1. L'Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della
Art. 75. (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni e norme transitorie).
1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 3, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.
4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
Art. 76. (Norme finanziarie).
1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della
2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della
3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della
[1] Articoli abrogati dall'art. 64 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 64 della
[4] Modificano ed integrano gli artt. 26 e 27 della
[5] Modifica gli artt. 2 e 3 della
[6] Modificano ed integrano la
[7] Articoli abrogati dall'art. 104 della