§ 4.8.79 - L.R. 2 aprile 2004, n. 9.
Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:02/04/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20/1997).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20/1997).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 20/1997).
Art. 4.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 20/1997).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20/1997).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 20/1997).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 20/1997).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 20/1997).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 20/1997).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 1/2003).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 1/2004).
Art. 13.  (Abrogazioni).
Art. 14.  (Entrata in vigore).


§ 4.8.79 - L.R. 2 aprile 2004, n. 9. [1]

Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.

(B.U. 7 aprile 2004, n. 14).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20/1997).

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

     “d) esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché sui servizi dalla stessa previsti, ai fini della verifica del rispetto della programmazione regionale.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20/1997).

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20/1997 è aggiunta la seguente:

     “c bis) l’accertamento, la contestazione, la determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti in materia di servizi di trasporto pubblico locale di linea di competenza, nonché in relazione ai servizi di cui all’articolo 24.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 20/1997).

     1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 20/1997 è sostituita dalla seguente:

     “p) alla vigilanza sul contratto di servizio dell’unità di gestione, nonché esercitano il controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.”.

 

     Art. 4. (Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 20/1997).

     1. In via di interpretazione autentica della norma dettata dall’articolo 17 della legge regionale 20/1997 l’eventuale maggiore onere delle modifiche autorizzate può essere compensato con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti a mente dell’articolo 3 dello schema-tipo del contratto di servizio, come approvato dalla Giunta regionale, o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, a titolo esemplificativo, minori servizi per guasto agli autobus, per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore. Sono fatte salve in capo alle Province le previste azioni di rivalsa.

     2. Il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “3 bis. La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo, e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente e dovrà essere notificata alla competente Direzione regionale con riserva da parte di quest’ultima di intervenire entro 90 giorni dalla notifica.”.

     3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 20/1997 è aggiunto il seguente:

     “3 ter. La parità di costo delle modifiche dei programmi di esercizio autorizzate dalle Province va intesa come parità di valore dei servizi sostitutivi o modificativi di quelli precedenti, valutati nella loro consistenza riferita all’intero esercizio annuo, sia di quello in cui sono state autorizzate, che dei successivi esercizi annuali. Qualora le modifiche intervengano in diversi momenti dell’esercizio annuale e la parità di valore complessiva sia analiticamente dimostrata solo per i successivi esercizi annuali, anche con riferimento ai turni autobus e del personale, l’eventuale minore valore dei servizi modificati, con riferimento all’esercizio in corso, sarà considerato in deduzione dal saldo a consuntivo di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), ovvero, nel caso di maggiore costo, assunto a carico della Provincia concedente a mente dell’articolo 15, comma 6.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20/1997).

     1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole “da lire 500.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da 250 euro a 1.500 euro”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole “da lire 1.000.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da 500 euro a 3.000 euro”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole “da lire 5.000.000 a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.500 euro a 15.000 euro”.

     4. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza la relativa concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.”.

     5. Il comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione in quanto competente per unità di gestione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della relativa Provincia.”.

     6. Il comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 20/1997 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 20/1997).

     1. Il comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 2, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 22 nei confronti delle aziende autorizzate, con l’esclusione dell’infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22.”.

     2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 20/1997, come sostituito dal comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     “2 ter. Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.

     2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi, i proventi della sanzione di cui al comma 2 bis spettano comunque alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione di cui al comma 2, mentre i proventi delle violazioni di cui al comma 2 ter spettano comunque alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l’illecito. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della Provincia competente.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 20/1997).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:

     “2 bis. I progetti delle opere finanziate ai sensi del comma 2, devono prevedere, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone disabili.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 20/1997).

     1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera d).”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “2. Nell’ambito delle rispettive competenze le Province esercitano le attività di controllo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera p), e le conseguenti attività sanzionatorie delegate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c bis).”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 20/1997, le parole “addetti ai controlli,” sono sostituite dalle seguenti: “addetti al controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto, nonché all’accertamento e contestazione degli illeciti di cui al comma 2,”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 20/1997).

     1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole “da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un minimo di 10 euro ad un massimo di 50 euro”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole “da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 75.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un minimo di 15 euro ad un massimo di 40 euro”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

     “3. Il controllo e l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 competono alle aziende esercenti, nell’ambito dei servizi dalle stesse esercitati.”.

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:

     “3 bis. Le aziende esercenti di cui al comma 3 accertano le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda.”.

     5. Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997, sono inseriti i seguenti:

     “7 bis. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi 5, 6 e 7, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell’azienda di trasporto pubblica o privata, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell’ente. L’emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell’azienda di trasporto ovvero del responsabile della struttura dell’ente che gestisce in economia il servizio.

     7 ter. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione dei ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.”.

     6. Al comma 8 dell’articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole “nei modi e nei termini previsti dai commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “nei modi e nei termini previsti dai commi 6, 7 e 7 bis”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996).

     1. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), le parole “, le sanzioni amministrative” sono soppresse.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27/1996, sono aggiunti i seguenti:

     “2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.

     2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.

     2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 1/2003). [2]

     [1. All’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 106 è sostituito dal seguente:

     “106. In conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, le Province sono autorizzate a concedere a favore delle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili per consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.”.

     b) Al comma 108 dopo le parole “di cui ai commi 106 e 107” sono aggiunte le seguenti: “, privilegiando le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata”.]

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 1/2004).

     1. Dopo il comma 137 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è inserito il seguente:

     “137 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche, come da ultimo abrogata dal comma 136, per la parte relativa alla concessione di contributi volti ad assicurare lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, continuano ad applicarsi, esclusivamente per le domande già presentate all’Amministrazione regionale, per l’esercizio 2002, secondo i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.”.

     2. Per le finalità di cui al comma 137 bis dell’articolo 4 della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.350.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3918 (1.1.163.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto pubblico locale - con la denominazione “Contributi in sanatoria a sostegno dei servizi marittimi con Slovenia e Croazia per l’anno 2002” e con lo stanziamento di euro 300.000 per l’anno 2004.

     3. All’onere di euro 300.000 per l’anno 2004 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 6.2.250.2.2083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

 

     Art. 13. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) i numeri 4) e 5) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali);

     b) il sesto comma dell’articolo 3 della legge regionale 1/1984;

     c) il terzo comma dell’articolo 24 della legge regionale 1/1984;

     d) il terzo comma dell’articolo 26 della legge regionale 1/1984.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.