Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 02/04/2004 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20/1997). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20/1997). |
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 20/1997). |
Art. 4. (Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 20/1997). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20/1997). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 20/1997). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 20/1997). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 20/1997). |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 20/1997). |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 1/2003). |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 1/2004). |
Art. 13. (Abrogazioni). |
Art. 14. (Entrata in vigore). |
§ 4.8.79 - L.R. 2 aprile 2004, n. 9. [1]
Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.
(B.U. 7 aprile 2004, n. 14).
Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della
“d) esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché sui servizi dalla stessa previsti, ai fini della verifica del rispetto della programmazione regionale.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
“c bis) l’accertamento, la contestazione, la determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti in materia di servizi di trasporto pubblico locale di linea di competenza, nonché in relazione ai servizi di cui all’articolo 24.”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 7 della
“p) alla vigilanza sul contratto di servizio dell’unità di gestione, nonché esercitano il controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.”.
Art. 4. (Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della
1. In via di interpretazione autentica della norma dettata dall’articolo 17 della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 17 della
“3 bis. La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo, e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente e dovrà essere notificata alla competente Direzione regionale con riserva da parte di quest’ultima di intervenire entro 90 giorni dalla notifica.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 17 della
“3 ter. La parità di costo delle modifiche dei programmi di esercizio autorizzate dalle Province va intesa come parità di valore dei servizi sostitutivi o modificativi di quelli precedenti, valutati nella loro consistenza riferita all’intero esercizio annuo, sia di quello in cui sono state autorizzate, che dei successivi esercizi annuali. Qualora le modifiche intervengano in diversi momenti dell’esercizio annuale e la parità di valore complessiva sia analiticamente dimostrata solo per i successivi esercizi annuali, anche con riferimento ai turni autobus e del personale, l’eventuale minore valore dei servizi modificati, con riferimento all’esercizio in corso, sarà considerato in deduzione dal saldo a consuntivo di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), ovvero, nel caso di maggiore costo, assunto a carico della Provincia concedente a mente dell’articolo 15, comma 6.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della
3. Al comma 3 dell’articolo 22 della
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza la relativa concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 22 della
“5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione in quanto competente per unità di gestione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della relativa Provincia.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 22 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 24 della
“2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 2, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 22 nei confronti delle aziende autorizzate, con l’esclusione dell’infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della
“2 ter. Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.
2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi, i proventi della sanzione di cui al comma 2 bis spettano comunque alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione di cui al comma 2, mentre i proventi delle violazioni di cui al comma 2 ter spettano comunque alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l’illecito. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della Provincia competente.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
“2 bis. I progetti delle opere finanziate ai sensi del comma 2, devono prevedere, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone disabili.”.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 30 della
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della
“1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera d).”.
2. Il comma 2 dell’articolo 30 della
“2. Nell’ambito delle rispettive competenze le Province esercitano le attività di controllo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera p), e le conseguenti attività sanzionatorie delegate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c bis).”.
3. Al comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 9. (Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della
3. Il comma 3 dell’articolo 31 della
“3. Il controllo e l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 competono alle aziende esercenti, nell’ambito dei servizi dalle stesse esercitati.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della
“3 bis. Le aziende esercenti di cui al comma 3 accertano le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda.”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della
“7 bis. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi 5, 6 e 7, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell’azienda di trasporto pubblica o privata, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell’ente. L’emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 11 della
7 ter. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione dei ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal
6. Al comma 8 dell’articolo 31 della
Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della
“2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.
2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.
2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 5 della
[1. All’articolo 5 della
a) il comma 106 è sostituito dal seguente:
“106. In conformità alla
b) Al comma 108 dopo le parole “di cui ai commi 106 e 107” sono aggiunte le seguenti: “, privilegiando le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata”.]
Art. 12. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 137 dell’articolo 4 della
“137 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della
2. Per le finalità di cui al comma 137 bis dell’articolo 4 della
3. All’onere di euro 300.000 per l’anno 2004 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 6.2.250.2.2083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Art. 13. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) i numeri 4) e 5) del primo comma dell’articolo 2 della
b) il sesto comma dell’articolo 3 della
c) il terzo comma dell’articolo 24 della
d) il terzo comma dell’articolo 26 della
Art. 14. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 44 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 68 della