§ 56.2.49 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:04/08/1999
Numero:351


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorità competenti.
Art. 4.  Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo.
Art. 5.  Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente.
Art. 6.  Valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Art. 7.  Piani d'azione.
Art. 8.  Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite.
Art. 9.  Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite.
Art. 10.  Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme.
Art. 11.  Informazione al pubblico.
Art. 12.  Trasmissione delle informazioni.
Art. 13.  Abrogazione di norme.
Art. 14.  Disposizioni transitorie.
Art. 15.  Norme finali


§ 56.2.49 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351. [1]

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

(G.U. 13 ottobre 1999, n. 241).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente decreto definisce i principi per:

     a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

     b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;

     c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;

     d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

     2. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

     b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

     c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

     d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

     e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

     f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

     g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;

     h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;

     i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;

     l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km² tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente;

     m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

     n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

 

     Art. 3. Autorità competenti.

     1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:

     a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

     b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

     c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea.

 

     Art. 4. Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo.

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

     a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

     b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

     c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

     d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

     a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

     b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

     c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

     3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

     a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

     b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

     c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;

     d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

     e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

     4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea.

 

     Art. 5. Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente.

     1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 6. Valutazione della qualità dell'aria ambiente.

     1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

     2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:

     a) agglomerati;

     b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);

     c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

     3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

     4. Allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b).

     5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

     6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

     7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

     8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

     9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.

 

     Art. 7. Piani d'azione.

     1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

     2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

     3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

 

     Art. 8. Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite.

     1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

     a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

     b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

     2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

     3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

     4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

     5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

     6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

     7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.

 

     Art. 9. Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite.

     1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

     2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata.

 

     Art. 10. Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme.

     1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità.

 

     Art. 11. Informazione al pubblico.

     1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

 

     Art. 12. Trasmissione delle informazioni.

     1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

     a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

     1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

     2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

     3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

     4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

     b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

     2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

     a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

     b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

     c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

     d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

     e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.

     3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

     a) approvare i dispositivi di misurazione;

     b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

     c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

     d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.

 

     Art. 13. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:

     a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

     c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

     d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

     e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

     f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

     g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie.

     1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:

     a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

     b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;

     c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

     d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163;

     e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 15. Norme finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

 

I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi

compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in

materia di qualità dell'aria ambiente.

1. Biossido di zolfo;

2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;

3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;

4. Particelle sospese totali;

5. Piombo;

6. Ozono.

II. Altri inquinanti atmosferici.

7. Benzene;

8. Monossido di carbonio;

9. Idrocarburi policiclici aromatici;

10. Cadmio;

11. Arsenico;

12. Nichel;

13. Mercurio.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO DEI FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE DEI

VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME

 

All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della soglia di

allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

grado di esposizione di settori della popolazione, in particolare dei

sottogruppi vulnerabili;

condizioni climatiche;

vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat;

patrimonio storico esposto agli inquinanti;

fattibilità economica e tecnica;

trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra

cui l'ozono.

 

 

ALLEGATO III

CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE

IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE LIMITE E DI UNA SOGLIA DI

ALLARME

 

1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla

salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire

particolare attenzione agli effetti irreversibili.

2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante

nell'atmosfera.

3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui

alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di

maggiore tossicità.

4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza non è

biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani,

nell'ambiente o nelle catene alimentari.

5. Impatto dell'inquinante:

dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;

esistenza di organismi "bersaglio" particolarmente vulnerabili nella zona

interessata.

6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.

Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti

di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

 

 

ALLEGATO IV

ULTERIORI CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE OBIETTIVO

 

Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato III è

opportuno fissare un valore obiettivo, anziché un valore limite, allorché:

le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle sorgenti di emissione

non sono soddisfacenti;

i dati relativi ai livelli di concentrazione sono scarsi;

il contributo delle emissioni dalle sorgenti naturali è significativo;

l'influenza dei fattori meteo-climatici è determinante;

il meccanismo di formazione e trasporto, con particolare riferimento alla

correlazione spaziale e temporale con le sorgenti emissive coinvolte,

richiedono una azione coordinata fra diversi Stati membri per la riduzione

dell'inquinante.

 

 

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

 

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta

all'inquinamento;

dati climatici utili;

dati topografici utili;

informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona

interessata.

3. Amministrazioni competenti:

nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e

dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento:

concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei

provvedimenti di miglioramento);

concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento:

elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento

(mappa);

quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);

informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione:

informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento

(trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);

informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento

della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti

anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vale a dire:

provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre

l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del

progetto;

calendario di attuazione;

stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo

necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di

ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati

a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato.

 

 

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SANITA'

RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI QUALITA' DELL'ARIA STABILITI DAL DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 203/1988

 

1. Risultati delle misurazioni:

a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:

media annuale;

mediana annuale;

95 percentile;

98 percentile;

mediana invernale.

b) biossido di azoto:

media annuale;

mediana annuale;

95 percentile;

98 percentile.

c) Piombo:

media annuale;

mediana annuale.

2. Superamento dei valori limite:

valori registrati;

motivi di ciascun superamento;

misure adottate per evitare il ripetersi del superamento.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.