§ 4.3.18 - L.R. 3 giugno 1981, n. 33.
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:03/06/1981
Numero:33


Sommario
Art. 3.      I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 48/76 così come modificati ed integrati dalla presente legge possono essere concessi a favore dei previsti Enti anche per [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa [...]
Art. 6.      Fermo restando il termine annuale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, limitatamente all'anno 1981 le domande possono essere presentate entro 30 giorni [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.3.18 - L.R. 3 giugno 1981, n. 33. [1]

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2].

 

Art. 3.

     I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 48/76 così come modificati ed integrati dalla presente legge possono essere concessi a favore dei previsti Enti anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso dei soggetti fisicamente svantaggiati, così come previsto dal punto 3.0.7. del D.M. 18 dicembre 1975 e secondo le prescrizioni tecniche, in quanto applicabili, contenute nel Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 790 dell'8 luglio 1980 e nell'allegato Regolamento.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della presente legge - sono autorizzati, nell'esercizio 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni, e, in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, un limite di impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue [3]:

 

- esercizio 1981                       lire   500 milioni

- esercizio 1982                       lire   750 milioni

- esercizi dal 1983 al 2000            lire 1.000 milioni

- esercizio 2001                       lire   500 milioni

- esercizio 2002                       lire   250 milioni

 

     L'onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondesi capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     In relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 3, la denominazione del capitolo 8066 viene così modificata: «Contributi annui costanti a favore degli Enti obbligati e loro Consorzi, nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione».

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 600 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo Il - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8085 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli Enti obbligati e dei loro Consorzi, e degli altri Enti ed istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna ed alla scuola dell'obbligo» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 6.

     Fermo restando il termine annuale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, limitatamente all'anno 1981 le domande possono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato la presente legge è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[2] Norme modificative ed integrative degli artt. 2 e 6 della L.R. 30 agosto 1976, n. 48.

[3] Vedi la riduzione del limite d'impegno di cui al sesto comma dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 e all'art. 45 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.