Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia scolastica |
Data: | 03/06/1981 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 3. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 48/76 così come modificati ed integrati dalla presente legge possono essere concessi a favore dei previsti Enti anche per [...] |
Art. 4. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli [...] |
Art. 5. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa [...] |
Art. 6. Fermo restando il termine annuale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, limitatamente all'anno 1981 le domande possono essere presentate entro 30 giorni [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.3.18 - L.R. 3 giugno 1981, n. 33. [1]
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.
(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [2].
I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 48/76 così come modificati ed integrati dalla presente legge possono essere concessi a favore dei previsti Enti anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso dei soggetti fisicamente svantaggiati, così come previsto dal punto 3.0.7. del D.M. 18 dicembre 1975 e secondo le prescrizioni tecniche, in quanto applicabili, contenute nel Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 790 dell'8 luglio 1980 e nell'allegato Regolamento.
Per le finalità previste dall'articolo 2 della
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue [3]:
- esercizio 1981 lire 500 milioni |
- esercizio 1982 lire 750 milioni |
- esercizi dal 1983 al 2000 lire 1.000 milioni |
- esercizio 2001 lire 500 milioni |
- esercizio 2002 lire 250 milioni |
L'onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondesi capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 3, la denominazione del capitolo 8066 viene così modificata: «Contributi annui costanti a favore degli Enti obbligati e loro Consorzi, nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo Il - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8085 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli Enti obbligati e dei loro Consorzi, e degli altri Enti ed istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna ed alla scuola dell'obbligo» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Fermo restando il termine annuale previsto dall'articolo 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 68 della
[2] Norme modificative ed integrative degli artt. 2 e 6 della
[3] Vedi la riduzione del limite d'impegno di cui al sesto comma dell'art. 7 della