§ 4.5.178 - L.R. 26 novembre 2021, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:26/11/2021
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996.
Art. 8.  Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996.
Art. 10.  Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.
Art. 11.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996.
Art. 13.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996.
Art. 16.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996.
Art. 18.  Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale 42/1996.
Art. 19.  Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996.
Art. 20.  Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996.
Art. 21.  Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996.
Art. 22.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996.
Art. 26.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996.
Art. 27.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996.
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996.
Art. 29.  Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996.
Art. 30.  Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996.
Art. 31.  Inserimento dell'articolo 33-bis nella legge regionale 42/1996.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996.
Art. 34.  Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996.
Art. 36.  Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996.
Art. 37.  Inserimento del capo II bis nella legge regionale 42/1996.
Art. 38.  Inserimento degli articoli 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies, 40-septies, 40-octies nella legge regionale 42/1996.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996.
Art. 40.  Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996.
Art. 42.  Modifiche all'articolo 43-bis della legge regionale 42/1996.
Art. 43.  Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996.
Art. 44.  Modifiche all'articolo 44-bis della legge regionale 42/1996.
Art. 45.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996.
Art. 46.  Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996.
Art. 48.  Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996.
Art. 49.  Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996.
Art. 50.  Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996.
Art. 51.  Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996.
Art. 52.  Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996.
Art. 53.  Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996.
Art. 54.  Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996.
Art. 55.  Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996.
Art. 56.  Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996.
Art. 57.  Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996.
Art. 58.  Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996.
Art. 59.  Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996.
Art. 60.  Norme finanziarie.
Art. 61.  Modifiche alla legge regionale 7/2008.
Art. 62.  Modifiche alla legge regionale 45/1988.
Art. 63.  Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB.
Art. 64.  Abrogazioni.
Art. 65.  Disposizioni transitorie.
Art. 66.  Entrata in vigore.


§ 4.5.178 - L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

(B.U. 1 dicembre 2021, n. 48 - S.O. n. 39)

 

CAPO I

Modifiche alle disposizioni generali

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole "La Regione Friuli-Venezia-Giulia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" e le parole "il corretto uso del territorio per scopi ricreativi" sono sostituite dalle seguenti: "l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili";

2) dopo le parole "riserve naturali regionali" sono inserite le seguenti: ", individua biotopi naturali";

3) le parole ", nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole "legge 6 dicembre 1991, n. 394" sono inserite le seguenti: "(Legge quadro sulle aree protette)";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 3 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "diversità biologica" sono sostituite dalle seguenti: "biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.";

c) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 4 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986.

4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Parchi comunali e intercomunali)

1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'articolo 63-sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;

b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);

c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;

d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;

e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;

f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;

g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;

h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.

4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'articolo 57-quater della legge regionale 5/2007.

9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità";

2) dopo le parole "organo di consulenza" è inserita la seguente: "scientifica";

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) istituzione dei biotopi;";

4) la lettera d) è abrogata;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;";

6) la lettera g) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.";

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità";

2) alla lettera b) le parole "gestione delle foreste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "risorse forestali";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;";

4) alla lettera e) la parola "pesca" è sostituita dalle seguenti: "patrimonio ittico";

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;";

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.";

d) al comma 3 dopo le parole "comma 2, lettera f)" sono inserite le seguenti: "o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis)";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.";

f) al comma 7 le parole "tutela degli ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con D.P.Reg. 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).".

 

CAPO II

Modifiche alle disposizioni in materia di Parchi e Riserve

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 9 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ", in particolare, " sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.";

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con D.P.Reg. 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.P.Reg. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..";

d) al comma 2-ter la parola "compatibili" è sostituita dalla seguente: "coerenti".

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera b) dopo le parole "sociale ed economico" è inserita la seguente: "sostenibile";

b) alla lettera c) la parola: "provvisoria" è soppressa e dopo le parole "con i valori naturalistici" sono inserite le seguenti: "e alle attività agricole e forestali".

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996 le parole "dello sviluppo socioeconomico e culturale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale".

 

     Art. 11. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 2, della legge regionale 5/2007, e relativi regolamenti di esecuzione.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 16 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;";

2) al numero 1) della lettera b) dopo le parole "destinate a pascolo" sono inserite le seguenti: "o a prato pascolo";

3) al numero 2) della lettera b) dopo le parole "gestione dei pascoli" sono inserite le seguenti: ", dei prati pascoli";

4) il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:

"3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;";

b) al comma 3 le parole "e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3" sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 17 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni" sono sostituite dalle seguenti: "possono ricorrere a incarichi esterni";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.";

d) al comma 8 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e le parole "Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità,";

e) al comma 9 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 18 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 19 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).";

b) alla lettera a) del comma 3 le parole "assestamento delle proprietà silvo-pastorali" sono sostituite dalle seguenti: "gestione forestale".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) la Giunta esecutiva;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il revisore dei conti;".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole "i criteri indicati nella legge istitutiva" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette";

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;";

c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.";

d) al comma 2 le parole "agli articoli 10 e 31" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 31";

e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;";

f) le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;

g) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;";

h) alla lettera m) del comma 4 le parole "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, lettera a), e 5";

i) dopo la lettera m) del comma 4 è aggiunta la seguente:

"m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33-bis, comma 2.";

j) al comma 5 le parole "Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità";

k) al comma 7 le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità".

 

     Art. 18. Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale 42/1996.

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis. (Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.

3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:

a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;

b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).

5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.".

 

     Art. 19. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.".

 

     Art. 20. Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 24 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Consulta)

1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.".

 

     Art. 21. Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996.

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 42/1996 le parole "conto consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto di gestione".

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole "di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110-bis e all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni" sono soppresse;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 27 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "conto consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto di gestione" e le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità";

b) al comma 2 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità";

c) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d) al comma 8 le parole "nei commi 1 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 1".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 28 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "dell'Assessore regionale ai parchi" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Assessore competente in materia di biodiversità";

b) al comma 3 le parole "conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi";

c) al comma 4 le parole "dell'Assessore regionale ai parchi" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Assessore competente in materia di biodiversità".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "Consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e dalla Giunta esecutiva";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).";

c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della Giunta esecutiva";

d) al comma 3 le parole "con qualifica di dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio".

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 30 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 3 le parole "con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c)" sono soppresse;

c) al comma 5 le parole "di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18" sono sostituite dalle seguenti: "di lavoro del personale della Regione".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 31 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "e finanziamento" sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole ", avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia)" sono soppresse;

c) al comma 2 le parole "ambienti naturali e" sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 3 le parole "la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività resa a favore";

e) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008.";

f) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 32 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Consulta)

1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.".

 

     Art. 29. Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996.

1. Alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996 dopo le parole "per la gestione" sono inserite le seguenti: ", la promozione e lo sviluppo sostenibile".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "attività agricola" sono inserite le seguenti: "o forestale";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

1-ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1-bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.";

c) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole "agricole e forestali" sono aggiunte le seguenti: "con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica";

d) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

"d bis) attività agricole e forestali compatibili;";

e) i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;

f) al comma 9 le parole "10 gennaio 1987, n. 2," sono sostituite dalle seguenti: "16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale),".

 

     Art. 31. Inserimento dell'articolo 33-bis nella legge regionale 42/1996.

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis. (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)

1. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.

2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 36 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ", compresa l'ittiofauna, " sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5 dopo le parole "l'Organo gestore può autorizzare o disporre" sono inserite le seguenti: ", all'interno del territorio del parco e della riserva, ", dopo le parole "diretto controllo dell'Organo medesimo" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il personale del corpo forestale regionale" e le parole "Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche";

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.";

e) al comma 6 le parole "Ente tutela pesca" sono sostituite dalle seguenti: "Ente tutela patrimonio ittico" e le parole ", in conformità al piano di cui al comma 2," sono soppresse;

f) al comma 7 dopo le parole "legge 11 febbraio 1992, n. 157" sono inserite le seguenti: "(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";

g) al comma 8 le parole "legge 3 dicembre 1971, n. 1102" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia)".

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 37 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.";

b) al comma 4 le parole "di diritto" sono soppresse.

 

     Art. 34. Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 38 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.".

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.";

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.";

d) al comma 5 dopo le parole "regolamento del parco o della riserva" sono inserite le seguenti: "o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2," e le parole "dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Organo gestore";

e) al comma 6 le parole "Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organo gestore";

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.";

g) il comma 8 è abrogato;

h) al comma 9 le parole "al titolo VII della legge regionale 52/1991" sono sostituite dalle seguenti: "alla legge regionale 5/2007".

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 40 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.";

c) il comma 3 è abrogato.

 

CAPO III

Inserimento del capo II bis (incentivi a favore di aree naturali) nella legge regionale 42/1996

 

     Art. 37. Inserimento del capo II bis nella legge regionale 42/1996.

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente capo:

"Capo II bis

Incentivi a favore delle aree naturali"

 

     Art. 38. Inserimento degli articoli 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies, 40-septies, 40-octies nella legge regionale 42/1996.

1. Nel capo II bis della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 37, dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

"Art. 40 bis. (Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;

b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

Art. 40 ter. (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;

b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;

c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;

d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;

e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;

f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;

g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 40 quater. (Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4-bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) l'elenco delle spese ammissibili;

e) le modalità di rendicontazione.

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Art. 40 quinquies. (Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;

e) l'elenco delle spese ammissibili;

f) le modalità di rendicontazione.

3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:

a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;

b) lavori di manutenzione straordinaria;

c) tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;

d) immediata cantierabilità;

e) miglioramento sismico;

f) efficientamento energetico;

g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;

i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.

4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 40 sexies. (Contributi per parchi comunali e intercomunali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Art. 40 septies. (Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Art. 40 octies. (Aiuti di Stato)

1. I trasferimenti di cui agli articoli 40-bis e 40-ter e i contributi di cui agli articoli 40-quater, 40-quinquies e 40-sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.

2. I contributi di cui all'articolo 40-septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".".

 

CAPO IV

Modifiche alle disposizioni istitutive di Parchi e Riserve

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 41 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 42 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 43 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 43-bis della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 43-bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole "Entro il 31 dicembre 2007" sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11".

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 44 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 44-bis della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 44-bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole "Entro il 31 dicembre 2018" sono soppresse e le parole "a 19" sono sostituite dalle seguenti: "a 18".

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 45 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 46 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole "Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11";

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati.

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 47 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 48. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 48 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole "Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11".

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 49 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.".

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 50 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole "Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11".

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 51 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole: "Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11".

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 52 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

b) al comma 3 le parole: "Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono soppresse e le parole "da 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 11".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 53 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 2 le parole "una terna di nomi proposti congiuntamente" sono sostituite dalle seguenti: "i nomi proposti";

b) alla lettera l) del comma 2 le parole: "tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi" sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.";

d) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 54. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 54 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 le parole "una terna di nomi proposti congiuntamente" sono sostituite dalle seguenti: "i nomi proposti";

b) alla lettera h) del comma 2 le parole "tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi" sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.";

d) il comma 4 è abrogato.

 

CAPO V

Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 55. Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2 le parole "individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo forestale regionale sono attribuite";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.".

 

     Art. 56. Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 79 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)

1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.

2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:

a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.

3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.".

 

     Art. 57. Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 82 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 82

(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).".

 

     Art. 58. Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996.

1. L'articolo 83 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 83

(Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)

1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.

3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.".

 

     Art. 59. Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996.

1. All'articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il periodo "Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali." è soppresso;

b) al comma 4 il periodo "Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali." è soppresso.

 

     Art. 60. Norme finanziarie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1-bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023.

4. Per le finalità previste dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dall'articolo 40-bis, comma 3, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.

9. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per le finalità previste dall'articolo 40-ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Per le finalità previste dall'articolo 40-quater, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Per le finalità previste dall'articolo 40-quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità previste dall'articolo 40-sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità previste dall'articolo 40-septies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 61. Modifiche alla legge regionale 7/2008.

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli Enti parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;

b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole "ambienti naturali e fauna" sono inserite le seguenti: "e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4-bis, lettere a) e b)".

3. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole "dall'Amministrazione regionale" sono inserite le seguenti: "e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4-bis, lettere a) e b),".

 

     Art. 62. Modifiche alla legge regionale 45/1988.

1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportare le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge regionale e all'articolo 1 le parole ", dagli Enti gestori di parchi naturali regionali" sono soppresse.

b) alla rubrica del capo II del titolo II le parole ", Enti gestori di parchi naturali regionali" sono soppresse.

 

     Art. 63. Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.

3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 64. Abrogazioni.

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale 42/1996;

b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

c) il comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) l'articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

e) la lettera d) del comma 65 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

f) l'articolo 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) le lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

h) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

i) l'articolo 10-bis della legge regionale 45/1988;

j) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

k) il comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

l) il comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

 

     Art. 65. Disposizioni transitorie.

1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il D.P.Reg. 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il D.P.Reg. 17 maggio 2017, n. 112/Pres.

2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

4. L'articolo 4, comma 2-bis, lettera a), della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40-sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione.

6. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.

7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.

8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996.

 

     Art. 66. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui al capo II bis della legge regionale 42/1996, come inserite dal capo III, hanno effetto dal 1° gennaio 2022.