Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/03/2008 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario |
Art. 2. Norme in materia di tributi |
Art. 3. Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali |
Art. 4. Disposizioni a favore dell’istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport |
Art. 5. Disposizioni nel settore ambientale e del territorio |
Art. 6. Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale |
Art. 7. Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano |
Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale |
Art. 9. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti |
Art. 10. Primi istituti di cittadinanza digitale |
Art. 11. Copertura finanziaria |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 5.2.199 - L.R. 5 marzo 2008, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).
(B.U. 6 marzo 2008, n. 9 - S.O. n. 1)
Capo I
Strategia istituzionale e finanziaria
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 30, comma 7 bis, della
2. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
c) euro 71.241.000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
3. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2008 euro 10.000.000 2009 euro 20.000.000 2010 euro 35.150.000 2011 euro 35.150.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000
2011 euro 514.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2008 euro 112.000.000
2009 euro 100.500.000
2010 euro 100.500.000
2011 euro 100.500.000
4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l’istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003).
All’assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l’anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della
6. Ad eventuali oneri derivanti dalla gestione e soppressione di fondi di rotazione ed assimilati, anche a seguito dell’applicazione del comma 10 dell’articolo 27 della
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della
9. L’articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso l’istituzione di un centro di acquisto territoriale.”;
b) i commi 2 e 7 sono soppressi;
c) nel comma 3 la parola “progetto” è sostituita dalla parola “centro”;
d) nel comma 4 le parole “Nell’ambito della sperimentazione sono stipulate” sono sostituite dalle parole “Il centro di acquisto territoriale stipula”;
e) nel comma 5 le parole “ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto.” sono sostituite dalle parole “ad operare nell’ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.”;
f) nel comma 6 le parole “Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto è affidata al” sono sostituite dalle parole “Fino all’istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal”.
10. A decorrere dall’anno 2008 il fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della
a) fondo a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 477.750.000 (UPB S01.06.001);
b) fondo a favore delle province, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 67.250.000.
Al riparto dei suddetti fondi si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso articolo 10, comma 1, della
11. Al comma 11 dell’articolo 12 della
12. Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell’articolo 12 della
13. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2, della
14. Le somme di cui all’articolo 3, comma 3, della
15. Nella
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari.".
16. [Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l’attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie] [1].
17. [A tal fine sono da intendersi:
a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione] [2].
18. [L’Ufficio regionale SUAP è l’interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l’ufficio:
a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia] [3].
19. [In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni] [4].
20. [Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall’articolo 19 della
20 bis. [Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato] [6].
21. [Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell’impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:
a) l’immediato avvio dell’intervento;
b) l’indizione di una conferenza di servizi prima dell’avvio dell’intervento] [7].
22. [Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato che titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:
a) dal progettista dell’impianto o dell’intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali [8].
Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori.
Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAP, d’ufficio, ovvero su richiesta dell’interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della
La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l’interruzione dell’attività avviata] [9].
23. [Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all’interno dell’ufficio SUAP] [10].
24. [L’immediato avvio dell’intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:
a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della
25. [Nelle ipotesi previste dal comma 24, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS) o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del
26. [I procedimenti amministrativi relativi all’esercizio e alla sicurezza degli impianti e all’agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche e produttive, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma] [13].
27. [Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell’interessato, dell’ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell’impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti] [14].
28. [Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell’impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all’interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica l’amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati] [15].
29. [La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, il diritto dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo. L’indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell’amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all’investimento effettuato dall’imprenditore. A tale spesa l’amministrazione interessata fa fronte nell’ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente] [16].
30. [Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili] [17].
31. [Sono abrogati:
a) l’articolo 7 della
b) l’articolo 18, comma 2, della
32. [La lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 della
“a) alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;”] [19].
33. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).
34. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell’Amministrazione regionale, è corrisposto un rimborso spese pari a euro 300 per ciascuna seduta della Commissione (UPB S01.03.003).
35. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 25 della
b) l’articolo 5 della
c) l’articolo 6 della
36. Al fine di promuovere la Sardegna come terra di pace e di amicizia tra i popoli, in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000, nell’anno 2008, per l’organizzazione di convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e sui diritti umani delle comunità e dei popoli (UPB S01.03.002).
37. [Al fine di garantire l’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) è autorizzata l’apertura di un conto corrente bancario, intestato alla Regione, sul quale opera il presidente dello stesso CREL. Il presidente è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto alla fine dell’esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 45 della
38. [Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 1 della
“i bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità.”] [21].
39. [La misura del compenso forfetario di cui al comma 15 bis dell’articolo 18 della
40. Nell’ambito del perfezionamento del progetto SIBAR è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 500.000 ai fini del raggiungimento di un adeguato grado qualitativo di copertura funzionale ed efficienza operativa degli Assessorati, nonché di una migliore rispondenza alle esigenze operative manifestatesi in corso di utilizzo (UPB S02.04.014).
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all’acquisizione del patrimonio regionale e alla conseguente trascrizione e voltura catastale, a proprio favore, di tutti quei beni immobili situati nel territorio regionale che, in quanto facenti capo ad enti ed istituzioni statali ormai disciolti, risultano, ad oggi, ancora intestati agli stessi nonostante in fatto ed in diritto siano stati trasferiti alla Regione Sardegna in forza di norme statali.
Art. 2. Norme in materia di tributi
1. Alle piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, operanti in Sardegna nelle attività economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è concessa un’agevolazione IRAP diretta a:
a) favorire l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari;
c) ampliare l’internazionalizzazione dell’attività dell’impresa;
d) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive;
e) incrementare gli investimenti diretti all’innovazione tecnologica.
2. Le attività economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F e G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002);
b) turismo e servizi (sezione H e I, quest’ultima limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
c) servizi informatici (sezione K, limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6);
d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2);
e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002).
3. La misura dell’agevolazione è pari alla riduzione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria prevista per l’IRAP ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera a), l’agevolazione spetta a condizione che:
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nell’anno solare, risulti incrementato almeno del 5 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nell’anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
c) i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente, siano persone con disabilità individuate ai sensi della
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali e siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
f) i posti lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2008 vengano conservati per un periodo minimo di due anni; l’agevolazione è comunque revocata se, nel corso del biennio successivo al periodo di imposta nel quale si realizzano le condizioni indicate al presente comma, si verificano riduzioni dell’occupazione tali da far venir meno il rispetto delle stesse.
5. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall’impresa in Sardegna. Ai fini dell’incremento occupazionale non rileva l’assunzione dei soggetti di cui all’articolo 54, comma 6 bis, del
6. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera b), l’agevolazione può essere fruita alle medesime condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione restano valide le condizioni di cui al comma 4, lettere d), e) e f), e al comma 5.
7. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, la riduzione d’imposta si applica ai soggetti che nel corso dell’anno effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l’internazionalizzazione dell’attività dell’impresa. La riduzione di aliquota compete se le spese rilevanti ai fini dell’applicazione della presente agevolazione sono di importo pari o superiore al risparmio d’imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.
8. Gli acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista al comma 7 sono costituiti da:
a) spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero;
b) ricerche di mercato;
c) spese sostenute per le reti di vendita all’estero, ivi compresi i costi del personale;
d) costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell’impresa nei mercati esteri.
9. In relazione alle finalità di cui alla lettera d) del comma 1, la riduzione d’imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:
a) con sede operativa e legale in altre regioni localizzino, successivamente al 1° gennaio 2008, in Sardegna, stabilimenti o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unità locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
b) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attività esistenti mediante l’apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che ciò comporti diminuzione della base occupazionale delle unità operative già esistenti alla predetta data.
10. La riduzione d’imposta di cui al comma 1 si applica altresì alle nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, con esclusione dei soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
La riduzione d’imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
11. In relazione alle finalità di cui alla lettera d) del comma 1, l’agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all’innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d’imposta ottenuto nell’anno di effettuazione dell’investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d’imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti.
L’agevolazione compete anche negli anni successivi all’effettuazione dell’investimento, ma non oltre il 2010, se l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta i parametri e le condizioni indicati nei commi da 1 a 14 del presente articolo.
12. Gli investimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista al comma 11 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell’anno della loro entrata in funzione.
13. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante.
Il diritto all’agevolazione decade nell’ipotesi di cessione o destinazione dell’investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale entro cinque anni dall’effettuazione dello stesso.
14. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d’imposta di cui al comma 1 presentano all’Agenzia per le entrate della Regione autonoma della Sardegna, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l’accesso alle agevolazioni stesse;
b) [una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall’agevolazione.
15. Nell’articolo 4 della
a) nella rubrica le parole “imposta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale”;
b) nel testo la parola “imposta” è sostituita dalla parola “tassa”;
c) nel comma 3 l’espressione “avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale” è soppressa;
d) nel comma 4 la parola “annualmente” è sostituita dalla parola “settimanalmente”;
e) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: “d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta.";
f) nel comma 6, lettera b), le parole “tutto l’anno” sono sostituite con “almeno dieci mesi nel territorio regionale”.
16. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
17. Nel comma 4 dell’articolo 3 della
“Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 13 del
a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 10, della
b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall’articolo 4 bis della
c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
e) resta salva l’applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal
Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle tasse accertate)
1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell’articolo 4 quater della
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell’articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall’articolo 25 del
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".
Art. 3. Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali
1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell’articolo 6 della
2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
3. Nella
a) nel comma 4 dell’articolo 6 le parole “nel triennio 2007-2009" sono sostituite dalle parole ”nell’anno 2007" e nella lettera f) le parole “quattro posti” sono sostituite dalle parole “sei posti”;
b) nel comma 6 dell’articolo 6 le parole da “dal Ministero dell’ambiente” sino a “II stralcio” sono sostituite dalle parole “dei Ministeri preposti” e le parole “gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente” sono sostituite dalle parole “l’Amministrazione regionale”;
c) nel comma 11 dell’articolo 6:
1) le parole “in riduzione” sono soppresse;
2) la parola “intercomparto”è sostituita dalle parole “tra le agenzie e gli enti del comparto”;
d) nel comma 2 dell’articolo 7 le parole “la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.” sono sostituite da “fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate.”;
e) nel comma 2 dell’articolo 36 le parole “che ha durata massima di quattro anni” sono sostituite dalle parole “che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009".
4. L’Amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell’espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre 2007 con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime fino al loro completamento.
5. Per la completa attuazione del piano per il superamento del precariato di cui all’articolo 36 della
6. Nella
a) nell’articolo 6 bis, introdotto dall’articolo 7 della
1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.”;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.”;
b) nel comma 4 dell’articolo 54 le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle parole “tre anni”.
7. Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell’Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall’articolo 6 bis della
8. Nel comma 11 dell’articolo 20 della
9. L’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000 (UPB S01.02.003).
10. L’ammontare massimo delle risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale dell’Ente foreste, per il quadriennio 2008-2011, è determinato in euro 9.200.000 (UPB S04.08.007).
11. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, l’incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
12. Per l’anno 2008 e successivi è autorizzato, a favore del Centro regionale di programmazione, l’incremento di euro 40.000 del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
13. I dipendenti dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella categoria C e l’uguale corrispondente riduzione della categoria B.
14. Ai sensi dell’articolo 1, comma 559, della
15. Per la prosecuzione dell’intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), della
16. Sino alla revisione della
17. Dopo la lettera b) dell’articolo 27 bis della
18. Il comma 4 dell’articolo 28 della
“4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all’indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell’ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all’organizzazione dell’ente.”.
19. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla
20. Dall’entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla
21. Nel comma 8 dell’articolo 26 della
22. Nel comma 7 dell’articolo 17 della
23. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una Asl; il trattamento economico del direttore dell’area tecnico-scientifica e di quello dell’area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una Asl; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell’ARPAS.”.
24. Per l’attuazione dell’articolo 32, comma 2, della
25. In attuazione della
26. Al fine di assicurare le pari opportunità tra il personale del comparto regionale, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), il cui personale è inserito nel comparto della Regione per effetto della
27. Ai fini della migliore e più celere attuazione della normativa di riforma del sistema idrico integrato e per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, l'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
28. Il contributo di cui all’articolo 32, comma 15, della
29. La disposizione del comma 1 dell’articolo 8 della
30. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa complessiva, valutata in euro 60.000, per l’erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l’inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del
31. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell’Amministrazione regionale e a quello degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell’esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un’esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).
Capo II
Conoscenza, cultura e tempo libero
Art. 4. Disposizioni a favore dell’istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport
1. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
- quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualità dell’insegnamento; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l’attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);
- quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
- quanto ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica, per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera b), della
b) al fine di rendere efficace il diritto allo studio dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti degli studi nell’anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 e, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 15.000.000, da investire per la crescita del capitale umano in quanto risorsa fondamentale per uno sviluppo duraturo e sostenibile per superare le carenze delle competenze in materie tecnico-scientifiche mediante la concessione di “assegni di merito”; tali assegni, di importo annuo per tutta la durata del corso di studi sino ad euro 6.000, sono erogati a favore di studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione, sentita sui criteri la competente Commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni; il programma deve tener conto, nell’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione, tra l’altro, dello status dello studente di “in sede” o “fuori sede”, delle condizioni reddituali, della votazione conseguita nel diploma di scuola media superiore o della votazione media degli esami e della regolarità del percorso di studi (UPB S02.01.009); [27]
c) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla
d) la concessione di un contributo, valutato in euro 15.000 annui, a favore dell’Associazione Elsa di Cagliari per il potenziamento delle attività presso le università della Regione (UPB S02.01.009);
e) la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2008 e di euro 6.000.000 per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per potenziare l’internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica delle medesime mediante l’attrazione di professori di fama internazionale e “visiting professor”; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009); tutti gli interventi devono fare preciso riferimento ai requisiti di qualità del MURST e devono essere inseriti nel quadro del processo di riforma europeo;
f) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell’Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all’estero (UPB S02.01.009);
g) l’ulteriore spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall’articolo 25 della
h) la spesa di euro 5.000.000, nell’anno 2008, per la prosecuzione del programma “Sardegna speaks english” finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014);
i) la spesa di euro 400.000, nell’anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.01.013);
l) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
m) la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per interventi urgenti di edilizia scolastica il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti autorità (UPB S02.01.005).
2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con decreto ministeriale 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualità 2008 e 2009 del Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera e), della
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 2, lettera r), della
4. Le disposizioni sulle modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto allo studio, di cui all’articolo 25, comma 19, della
5. Per l’anno 2008 i finanziamenti di cui all’articolo 19 della
6. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (cap. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278), nella misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall’articolo 8 della
7. Le attività finanziate ai sensi dell’articolo 20 della
8. Le attività finanziate nell’anno 2007 ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere r), s) e u) della
9. Nell’articolo 20 della
a) al comma 1 dopo le parole “delle attività” sono aggiunte “e del funzionamento”;
b) al comma 4 le parole “entro quindici mesi” sono sostituite da “venti mesi”;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. A favore degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui al comma 1, beneficiari dei contributi, può essere disposta, su presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, di importo corrispondente, l’erogazione di un’anticipazione finanziaria nella misura massima dell’80 per cento del contributo concesso.”.
10. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 della
11. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 8, comma 5, della
12. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all’articolo 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l’albo sotto la previdente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l’albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l’accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni, anche in modo non esclusivo e continuativo, di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro il 30 giugno 2008 presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell’iscrizione di diritto nei registri di cui all’articolo 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno seicento ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea nel settore ambientale. I requisiti per l’iscrizione di diritto devono essere posseduti al 20 giugno 2007.”.
13. [Alla fine del comma 4 dell’articolo 12 della
14. All’articolo 1 della
15. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della
16. Nella
a) nel comma 2 dell’articolo 2 sono soppresse le parole “come socio di maggioranza”;
b) dopo il comma 8 dell’articolo 22 è aggiunto il seguente: “8 bis. Ai componenti esterni della Consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.”.
17. [Al fine di favorire la continuità dell’attività delle scuole civiche di musica le province, nell’esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera e), della
18. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della società IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col Comune di Iglesias (UPB S03.01.005).
19. È autorizzata la spesa di euro 50.000, nell’anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l’organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell’emanazione dello Statuto speciale per la Sardegna; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).
20. È autorizzata, per l’anno 2008 la spesa di euro 30.000 per l’organizzazione della Conferenza regionale dell’informazione (UPB S03.02.003).
21. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6, della
22. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della
23. Nella
a) nel comma 1 dell’articolo 23 le parole “da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all’articolo 2.” sono soppresse;
b) il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “2. I contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in un’unica soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge.”;
c) nel comma 3 dell’articolo 23, le parole “alla quale non si applicano i criteri e i parametri previsti dal comma 1.” sono soppresse;
d) il comma 4 dell’articolo 23 è soppresso;
e) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente: “I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, in un’unica soluzione ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge.”.
24. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000 per l’anno 2008 e di euro 90.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l’organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i Campionati mondiali studenteschi di pallavolo (UPB S05.04.001);
b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata, per il 50 per cento agli atleti diversamente abili, anche a titolo individuale, residenti in Sardegna che si distinguono per il merito sportivo in tornei nazionali ed internazionali, per il rimborso delle spese documentate per la partecipazione a tali tornei e per il restante 50 per cento alle società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001) [32];
c) la concessione di un contributo di euro 120.000 per l’anno 2008, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” (UPB S05.04.001);
d) a valere sui fondi di cui all’articolo 26, comma 4, della
e) a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S05.04.001 una quota pari ad euro 150.000 è destinata al Campionato italiano delle regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla Federazione nazionale pallavolo;
f) la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della Scuola regionale dello sport per l’alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001);
g) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856 (UPB S05.04.001) una quota non inferiore ad euro 50.000 è destinata, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al Comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare.
25. Gli stanziamenti disposti dall’articolo 29, comma 1, lettera h), della
26. Nella lettera e) dell’articolo 80 della
27. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 100.000 quale contributo per le spese della manifestazione di beatificazione di suor Nicoli a favore della Congregazione Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli di Cagliari (UPB S01.03.007).
28. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.05.002 - cap. SC05.1068, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di euro 50.000 per il funzionamento del centro di cui alla lettera h) del comma 6 dell’articolo 13 della
Capo III
Ambiente e governo del territorio
Art. 5. Disposizioni nel settore ambientale e del territorio
1. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002).
2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati al riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, sentito il parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni (UPB S04.10.001).
3. Ai sensi dell’articolo 2 della
4. L’autorizzazione provvisoria agli scarichi delle acque reflue, di cui al
Tali disposizioni si applicano anche agli impianti di depurazione esistenti interessati dai finanziamenti attribuiti sulla base delle indicazioni del Piano di tutela e del Piano d’ambito e relativi piani operativi triennali.
In tal caso la durata della fase provvisoria e la disciplina dello scarico deve tener conto, oltrechè delle caratteristiche degli impianti esistenti e della capacità depurativa transitoria, della tempistica dei lavori finanziati per gli interventi di adeguamento.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 della
“3 bis. All’irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all’effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’articolo 109 del
6. È autorizzata l’acquisizione in locazione finanziaria di elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all’elisoccorso; la relativa spesa è valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012).
7. È autorizzata, nell’anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d’istituto, nonché a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S01.02.003). [33]
8. [Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 70 della
9. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).
10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753) [35].
11. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalità perseguite dall’autorità ambientale di cui al
12. Il comma 9 dell’articolo 15 della
“9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell’anno 2007, euro 10.000.000 nell’anno 2008 e euro 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).”.
13. Per le finalità di cui all’articolo 40, comma 1, della
14. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.500.000 a favore del Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale per la definizione della controversia in atto relativa ai lavori di costruzione delle opere intercomunali per la raccolta delle acque reflue degli abitati dei comuni consorziati (UPB S04.03.003).
15. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.100.000 per la prosecuzione dei progetti operativi difesa del suolo, autorità ambientale e rete ecologica regionale PON ATAS 2000-2006, relativi, rispettivamente, alla predisposizione dello schema regionale per il corretto uso del suolo (SCUS) di supporto alle azioni tecniche amministrative degli enti locali beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere volte alla difesa del suolo, per il completamento dei progetti di supporto alle procedure di Valutazione ambientale strategica, dell’attività dell’Autorità ambientale e dei piani di gestione della Rete Natura 2000 (UPB S04.10.006).
16. La definizione di centro storico di cui alla
17. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della
“d) le funzioni di polizia giudiziaria nei casi e coi limiti previsti da leggi e regolamenti dello Stato;”. 18. Nel comma 8 dell’articolo 23 della
19. Nel comma 1 dell’articolo 49 della
20. Le lettere p) e q) del comma 1 dell’articolo 2 della
q) alle funzioni di Centro di competenza a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al
21. Nel comma 15 dell’articolo 22 della
22. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).
Capo IV
Sistemi produttivi e occupazione
Art. 6. Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale
1. Per l’attuazione degli interventi regionali per l’occupazione è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, il “fondo regionale per l’occupazione” alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa gestione è affidata all’Assessorato competente in materia di lavoro, che si avvale anche delle procedure di cui all’articolo 24 della
a) le risorse, non ancora impegnate, di cui all’articolo 35, comma 1, della
b) la somma, per l’anno 2008, di euro 25.000.000 destinata alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali nelle forme previste dall’articolo 43 della
c) la somma di euro 26.254.000 per l’anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi;
d) la somma, per l’anno 2008, di euro 10.000.000 per il rifinanziamento del programma “Sardegna fatti bella” di cui all’articolo 15 della
e) la somma, per gli anni dal 2008 al 2013, valutata in annui euro 12.000.000 a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d’impiego di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle predette misure, nel corso del precedente esercizio; la Giunta regionale, ai fini della definitiva stabilizzazione dei predetti lavoratori e previa verifica sullo stato degli strumenti regionali e territoriali del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, predispone un apposito disegno di legge;
f) la somma di euro 20.000.000, per l’anno 2008 e successivi, per il finanziamento delle attività di formazione professionale, di euro 17.349.000 per l’anno 2008 e di euro 3.349.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il superamento dell’albo di cui alla
g) la somma di euro 500.000 per interventi di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinati ai medesimi soggetti una sola volta, in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute, nei diversi settori della produzione e dei servizi, alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
h) la somma di euro 302.000.000, per l’anno 2008, per la realizzazione degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria per gli anni 2007-2013 e relativi agli Assi I, II, III e IV finanziati dal FSE e destinati al miglioramento delle capacità lavorative, all’occupabilità, all’inclusione e alla valorizzazione del capitale umano.
2. Il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione in prima applicazione, in deroga all’articolo 13 della
3. Per far fronte alle esigenze dei lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale la Regione è autorizzata a costituire presso la SFIRS, nei limiti della somma all’uopo stanziata, un fondo le cui risorse sono destinate ai medesimi lavoratori che risultino beneficiari di ammortizzatori sociali, previa valutazione dell’Amministrazione regionale. Il suddetto fondo è deputato a svolgere una funzione anticipatoria, nella misura del 100 per cento, dei benefici degli ammortizzatori sociali nella fase antecedente alla loro erogazione. L’ente previdenziale competente provvede a riversare nel fondo le somme così anticipate, una volta esigibili dal lavoratore beneficiario. I rapporti tra SFIRS e Regione e quelli tra SFIRS ed ente previdenziale sono disciplinati da apposita convenzione. Le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del Fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con delibera dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di intesa con gli Assessori competenti. Per tali finalità è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.03.004).
4. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al capo IV del
5. Dopo la lettera c) del comma 7 dell’articolo 30 della
6. Nella
a) la lettera f) del comma 6 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi del
b) nel comma 5 dell’articolo 15 le parole “provinciale di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: ”regionale di cui all’articolo 11";
c) nel comma 1 dell’articolo 35 le parole “ai sensi dell’articolo 32 della
7. Per le finalità di cui all’articolo 11 della
8. I bandi di gara per i servizi esternalizzati delle pubbliche amministrazioni regionali (enti, agenzie, società pubbliche) e locali, delle Asl, dei presidi ospedalieri e delle altre amministrazioni sanitarie, devono obbligatoriamente contenere adeguate disposizioni atte a garantire: l’applicazione dei contratti collettivi di riferimento, procedure di verifica puntuale della regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori impiegati; l’indicazione del personale da impegnare e i relativi carichi di lavoro.
9. Nell’affidamento delle attività di formazione professionale è data priorità alle agenzie formative che utilizzino i lavoratori della formazione professionale convenzionata, anche disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità, anche senza assegno.
10. È autorizzata una spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 da ripartire fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessano per effetto dell’applicazione della
11. Alle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell’articolo 3 della
Art. 7. Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano
1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine con priorità per i comuni individuati all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento (UPB S06.04.009). [37]
2. Una quota pari a 600.000 euro dello stanziamento della UPB S06.04.006 (cap. SC06.0970 del bilancio della Regione per l’anno 2008 è destinata alla concessione degli aiuti previsti dall’articolo 23 della
3. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l’acquisizione, l’adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.010).
4. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità stabilite dall’articolo 21, comma 4, della
5. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l’acquisizione e riconversione a fini istituzionali o, comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S06.04.013).
6. Per gli adempimenti connessi all’ottemperanza del
7. L’Amministrazione regionale eroga i contributi di cui all’articolo 1, comma 2, della
8. Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale presso il quale è collocato il Servizio fitosanitario regionale previsto dal
9. Le funzioni già esercitate dall’Istituto di incremento ippico e trasferite all’Agenzia LAORE Sardegna, a norma del comma 10 dell’articolo 21 della
10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del
a)l'ideazione e la progettazione del prodotto;
b)la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.
Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L'Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal
11. L’Amministrazione regionale eroga altresì aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del
a) l’ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
c) l’introduzione di sistemi di certificazione della qualità;
d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c);
e) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare; per le finalità di cui al comma 10 e al presente comma è autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.015).
12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.
La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE [40].
13. [la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 12, in conformità a quanto disposto dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l’erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; per le finalità di cui ai commi 12 e 14 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto ed è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015)] [41].
14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal
b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal
c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal
15. L’Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori agricoli e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri individuati con delibere della Giunta regionale, fatte salve quelle già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l’offerta. A favore degli organismi succitati e a favore dei consorzi di tutela e a favore dei distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità, l’Amministrazione regionale eroga aiuti per l’avviamento in conformità a quanto disposto dal
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 50.000 a favore della Cooperativa regionale produttori del suino tipico sardo (UPB S06.04.015).
17. L’articolo 16 della
18. [I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del
19. Oltre alle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni, all’Agenzia ARGEA Sardegna possono essere attribuite, con delibera della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro venti giorni, altre funzioni in materia di agricoltura e pesca.
20. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 19 dell’articolo 21 della
a) ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui all’articolo 13 della
b) ad abbattere i costi relativi alla gestione degli impianti di sollevamento sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate in attuazione della
21. La Giunta regionale definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti istituiti nei precedenti commi. Tali aiuti, se non altrimenti disposto, sono erogati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre del 2006 n. 1857/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del
22. Ai fini dell’attuazione di un Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, è disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L’attuazione del Piano è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (UPB S06.05.003).
23. L’Amministrazione regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea (COPA). I contributi sono erogati per lo svolgimento di attività [46]:
a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo;
b) di animazione per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;
c) di informazione socio-economica;
d) di formazione dei propri quadri.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposita deliberazione, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono valutati in annui euro 1.500.000 (UPB S05.03.004).
24. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
25. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la lettera a) del comma 4 dell’articolo 11 della
26. Il controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi fra utenti di strade vicinali è attribuito ai comuni in cui hanno sede gli stessi consorzi, secondo le modalità, i termini e le procedure di cui alla
27. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa, Fluorite di Silius Spa, IGEA Spa, Progemisa Spa, è autorizzata, nell’esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 47.000.000 (UPB S06.03.024).
28. Al fine di procedere all’espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell’impianto di arricchimento di Assemini, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius Spa, soggetto assegnatario della concessione, nonché a corrispondere a Nuova Mineraria Silius Spa in liquidazione l’importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 17.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall’articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall’articolo 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della
29. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del
30. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della società IGEA finalizzata quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dimesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico (UPB S04.06.002 e S03.01.003).
31. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da commesse affidate a Progemisa Spa per il supporto tecnico alle attività regionali è autorizzata, nell’esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell’esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023).
32. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attività industriali manifatturiere, è costituita tra la Regione autonoma della Sardegna e l’ENEA una società per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all’agro-energia; le azioni della nuova società sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione è valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S01.05.002.
33. Per il potenziamento dell’Agenzia per l’energia sostenibile della Provincia di Oristano è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.01.001). [47]
34. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 9, della
35. [La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito, a:
a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l’ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse] [48].
36. [In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) la vendita, l’assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti;
e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l’attuazione dei programmi di reindustrializzazione] [49].
37. [I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 36 nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali] [50].
38. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi.
Entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e sulle modalità delle procedure liquidatorie. Nell’ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario.
39. [Qualora i singoli comuni destinatari delle competenze trasferite dai consorzi ritengano che le funzioni possano essere svolte più efficacemente a livello sovracomunale, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di riforma di cui al comma 40, possono chiedere che le competenze siano attribuite all’organo sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima] [51].
40. [Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva una legge finalizzata alla riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali, secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008. In caso di mancata approvazione della legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina i commissari per la soppressione e la liquidazione degli enti di dimensione provinciale di cui alla tabella F, parte II, e provvede, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali] [52].
41. Fino all’approvazione della legge sui consorzi industriali non è consentito modificare piante organiche ed incarichi dirigenziali nei consorzi medesimi.
42. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi dal 35 al 40 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029).
43. L’autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), della
44. La Regione è autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria. Il relativo Programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di industria. Per l’anno 2008 è autorizzato la stanziamento di euro 6.000.000 (UPB S06.03.020). [53]
45. Per il conseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell’articolo 23 della
46. I distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività che, ai sensi dell’articolo 27 della
47. [Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell’industria, artigianato, cooperazione, commercio, pesca, turismo e servizi mediante la concessione di contributi destinati all’integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003). Gli atti di fusione dei consorzi esistenti costituiscono un parametro prioritario per la ripartizione delle risorse] [54].
48. [La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva le direttive di attuazione dell’intervento di cui al comma 47, stabilendo le modalità operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all’ammontare delle garanzie prestate] [55].
49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nei limiti della regola “de minimis”, contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari alle imprese facenti parte di consorzi di garanzia fidi aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.03.009).
50. Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese femminili, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, un fondo di controgaranzia. Dal fondo di controgaranzia sono assistite le garanzie prestate dai consorzi fidi, aventi sede legale e operativa in Sardegna, a fronte di anticipazioni bancarie, prestiti e mutui erogati, per il loro tramite, alle imprese femminili così come definite dalla
51. Le risorse già stanziate nel bilancio regionale per l’anno 2007, pari a euro 1.800.000, quale cofinanziamento disposto ai sensi dell’articolo 3 della
52. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 della
53. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all’Agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002).
54. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 della
“8 bis. Il residuo patrimonio dell’Osservatorio economico Srl è trasferito all’agenzia mediante apposito contratto di cessione d’azienda senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma con subentro dell’agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. L’agenzia si fa carico di estinguere tutte le passività dell’Osservatorio economico Srl sorte fino alla data della sua formale estinzione.”.
55. I termini previsti dal comma 16 dell’articolo 21 della
Capo V
Sanità e politiche sociali
Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale
1. La Regione, in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all’ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, per gli anni dal 2008 al 2018, di 606.300.000 così ripartiti:
a) euro 10.000.000 nell’anno 2008, 20.000.000 nell’anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018 destinati all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), della
b) euro 10.000.000 per l’anno 2008 e euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti, per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali e per la riqualificazione dei punti di continuità assistenziale (UPB S05.01.002);
c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
d) euro 371.000.000, nell’anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione
di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali, dei centri di riferimento dell’Isola e delle aziende ospedaliere- universitarie di Cagliari e di Sassari (UPB S05.01.003);
e) euro 300.000, nell’anno 2008, all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l’ammodernamento tecnologico per le analisi della diossina (UPB S05.01.003).
2. I programmi di cui al comma 1 prevedono le tipologie degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito.
3. Al fine di dare attuazione al Piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l’anno 2008 e 5.000.000 per l’anno 2009 (UPB S05.01.001).
4. Per l’avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 4, della
5. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro, di miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare e coordinare uno specifico programma di interventi da realizzarsi attraverso un’azione coordinata e congiunta con la direzione regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, approva le direttive di attuazione con le indicazioni delle modalità e delle priorità degli interventi. Il programma di interventi deve riguardare in particolare:
a) più elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al settore delle costruzioni che registra un costante aumento del numero degli infortuni;
b) campagne informative e iniziative di sensibilizzazione;
c) formazione degli operatori, delle istituzioni e delle organizzazioni;
d) potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza degli enti preposti;
e) realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S05.01.013). [57]
6. Al fine di migliorare l’informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell’anno 2008 e 5.000.000 nell’anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l’attuazione e la promozione dell’immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).
7. Per gli obiettivi previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui:
a) euro 1.000.000 nell’anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di responsabilizzazione e informazione (UPB S05.01.008);
b) euro 2.000.000 nell’anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.01.008);
c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l’acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (UPB S05.01.009).
8. Per l’erogazione di finanziamenti in favore delle aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.01.001).
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008).
10. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per l’erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).
11. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell’attività istituzionale (UPB S05.03.007).
12. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria attualmente di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale sono trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio a far data dal 1° marzo 2008. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse aziende e sono imputati a capitoli di bilancio appositamente istituiti. Restano di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale i procedimenti sanzionatori derivanti da accertamenti effettuati entro la data del 29 febbraio 2008.
13. È abrogata la
14. Per il mantenimento di un adeguato livello di sorveglianza anche nel campo della sanità animale e per i correlati interventi nei riguardi della TBC legata a nuovi vettori e ai recenti mutamenti epidemiologici, è autorizzato lo stanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S05.01.001).
15. Nella lettera a) del comma 15 dell’articolo 13 della
16. [L’autorizzazione di spesa disposta dalla
17. Nella
a) il comma 2 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo è concesso nella forma di diaria giornaliera, determinata in euro 90 per i trasferimenti nell’ambito nazionale e in euro 120 per i trasferimenti all’estero”;
b) nel comma 1 dell’articolo 25 le parole “in misura non superiore a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore a euro 7.500".
Agli oneri derivati dall’applicazione del presente comma si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB S05.01.007.
18. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo.
19. è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per un programma di prevenzione del randagismo, anche al fine di realizzare un monitoraggio regionale sul rischio epidemiologico di malattie diffusive nell’ambito del patrimonio animale allo stato randagio, selvatico e brado. Per l’attuazione del programma la Regione si avvale dei comuni e delle associazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo.
Le modalità e i criteri di erogazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.02.005). Nel comma 1 dell’articolo 7 della
20. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l’eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d’esercizio indicata all’articolo 16 della
21. L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale pone in essere le iniziative perché le procedure per la definizione della prima graduatoria regionale per la medicina veterinaria specialistica, in applicazione dell’Accordo collettivo nazionale di cui all’Accordo Stato-regioni del 30 novembre 2006, siano concluse entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La definizione del monte ore, da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi, da sottoporre a contrattazione sindacale, è approvata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
22. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 105.579.000 di cui euro 80.000.000 a carico dei fondi regionali, rispettivamente euro 50.000.000 per l’anno 2008 ed euro 30.000.000 per l’anno 2009, ed euro 25.579.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell’accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell’anno 2008, di euro 12.150.000 nell’anno 2009, di euro 9.829.000 nell’anno 2010 (UPB S05.03.010).
23. Le risorse finanziarie di cui al comma 22 sono destinate, al netto di quelle finalizzate a far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell’avviso pubblico permanente di cui all’articolo 1 della
a) per il 60 per cento al fondo per l’edilizia abitativa di cui alla citata
b) per il 40 per cento a sostenere l’accesso alla prima casa mediante la concessione di un contributo a fondo perduto di importo non superiore a euro 25.000.
24. Il programma straordinario per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 23 è volto a favorire l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente e con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione e alle famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli a carico.
25. Al fine di consentire la fruibilità di abitazioni adeguate alle diverse situazioni di disabilità, la stessa priorità prevista per le coppie di nuova formazione è riconosciuta ai nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave ai sensi dall’articolo 3, comma 3, della
26. I richiedenti il contributo in conto capitale devono possedere i seguenti requisiti:
a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;
b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica continuativa da oltre 5 anni;
d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l’intervento;
e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.
27. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, approva il programma d’intervento per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto e, in conformità con quanto previsto nei commi precedenti nonché con le norme contenute nella
a) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di contributo;
b) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela;
c) le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;
d) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi.
28. All’articolo 17 della
a) nel comma 1, dopo la parola “esistenti” sono aggiunte le seguenti: “per un massimo di 120 mc”;
b) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole “con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle sue esigenze abitative”;
c) nel comma 4, dopo le parole “pratiche edilizie” sono inserite le seguenti: “l’istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta.”.
29. [Per l’anno 2008 e seguenti, a integrazione dei trasferimenti di cui all’articolo 10 della
30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall’articolo 11 della
31. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
32. Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 8 della
33. Dopo la lettera g) dell’articolo 24 della
“g bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate;
g ter) persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense;
g quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della
g quinquies) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell’articolo 2 del
34. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, per un massimo di sei mesi a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. Il sostegno economico è di norma subordinato alla realizzazione di attività lavorative realizzate prioritariamente attraverso cooperative di inserimento lavorativo di tipo B, per i soggetti di cui all’articolo 24 della
35. È autorizzata la concessione di un contributo valutato in euro 60.000 annui a favore dell’associazione Banco alimentare della Sardegna per l’espletamento dei compiti di istituto (UPB S05.03.005).
36. Per l’anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, per la realizzazione del progetto materno infantile (PSR, parte 2 – Obiettivi di sistema - punto 2.2.3) nonché per il sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all’ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all’articolo 10 della
37. Per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti è autorizzato, per l’anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, su proposta degli Assessori dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e ella pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti solidali di cui all’articolo 10 della
38. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenute con figli minori di età inferiore ai tre anni, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sociale (UPB S05.03.006).
39. Al comma 10 dell’articolo 33 della
40. Gli interventi di cui alla
41. [Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della
“3 bis. Sono fatte salve le speciali norme derogatorie di cui all’articolo 38 della
42. I contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, previsti dall’articolo 32, comma 4, della
a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro, euro 313.200;
b) Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti, euro 70.200;
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna, euro 48.805;
d) Associazione Gesù Nazareno di Sassari – ente costituito senza scopo di lucro, euro 184.815.
Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.005.
43. La Giunta regionale determina, per l’anno 2008, le modalità, i criteri di erogazione e l’entità del contributo giornaliero pro capite previsto dall’articolo 92 della
Capo VI
Reti infrastrutturali e mobilità
Art. 9. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti
1. Al fine di proseguire nell’azione di sostegno all’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa gestore unico affidatario del servizio da parte dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalità dell’articolo 13, commi 1 e 2, della
2. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, della
3. L’Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull’acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresì nell’organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.
4. Nella lettera b) del comma 11 dell’articolo 21 della
5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale e dei sistemi di trasporto principali idrici settoriali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S07.07.005).
6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’ENAS l’importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004).
7. È abrogato il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 20 (Anticipazione finanziaria per l’entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità). L’Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri diretti e indiretti connessi all’acquisizione degli impianti idroelettrici sul fiume Tirso in località Busachi con le risorse finanziarie e le modalità indicate dal comma 6 dell’articolo 19 della
8. Il termine fissato dal comma 2 dell’articolo 5 della
9. Fino alla scadenza del termine prorogato dal comma 8, previa verifica delle necessità di funzionamento della gestione liquidatoria del disciolto ente, possono essere prorogati i rapporti di collaborazione coordinata con il medesimo in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
10. L’ESAF in liquidazione è autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si dà luogo all’integrale riscossione dei crediti di maggior importo.
11. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della
“b) l’importo che residua nello stanziamento, dopo l’erogazione del contributo di cui alla lettera a) è assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa Spa;”.
12. In deroga alla
13. I termini di impegnabilità delle risorse destinate agli enti locali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della
14. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000, per l’anno 2008, di euro 15.000.000 per l’anno 2009 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente (UPB S07.10.005).
15. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2008 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 finalizzata all’acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002); la stessa modalità di acquisto in leasing è consentita anche a valere sulle assegnazioni disposte allo stesso fine in anni precedenti.
16. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004).
17. Nella
a) nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “di più province” sono inserite le seguenti: “nonché per quelli di cui al comma 3;”;
b) nella rubrica dell’articolo 11 le parole “Agenzia regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale”;
c) nel comma 1 dell’articolo 11 il periodo “È istituita, quale direzione generale dell’Assessorato dei trasporti, l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale” è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, della
d) nei commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 le parole “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione generale per il trasporto pubblico locale”;
e) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “4. La direzione generale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della
f) nel comma 5 dell’articolo 11 le parole “su richiesta del direttore” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta dello stesso e del direttore generale”; nell’ultimo periodo le parole “indetto e gestito direttamente dalla Agenzia medesima” sono sostituite dalle seguenti:
“indetto e gestito dall’Assessorato regionale competente in materia di personale”;
g) nel comma 6 dell’articolo 11 le parole “nell’ambito dei limiti di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti";
h) il comma 3 dell’articolo 39 è abrogato;
i) dopo il comma 2 dell’articolo 45 è inserito il seguente:
“2 bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all’articolo 18, comma 3 bis, del
Le somme stanziate nell’anno 2007 sul capitolo SC07.0603 - UPB S07.06.001 sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo per le finalità di cui al presente comma. 18. Nel comma 2 dell’articolo 10 della
19. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale rimborso al CASIC delle somme anticipate dallo stesso per la copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).
20. È abrogata la
21. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 20, comma 8, della
22. A valere sullo stanziamento dell’UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino a euro 11.000.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
23. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 per la costituzione di un fondo destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture degli enti locali provocati da eventi calamitosi avvenuti nel novembre 2007 (UPB S04.03.006).
24. I termini di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della
25. L’espressione “capitale scaduto” contenuta nel comma 9 dell’articolo 27 della
Art. 10. Primi istituti di cittadinanza digitale
1. La Regione promuove nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte effettuate nell’interesse collettivo e nuove forme di consultazione della volontà popolare da parte degli amministratori pubblici mediante l’uso delle nuove tecnologie.
2. La Regione a tal fine si impegna ad allestire un apposito portale regionale di servizi internet al quale tutti i cittadini aventi diritto di elettorato attivo possono registrarsi ed accedere mediante apposito codice di accesso riservato.
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, i singoli Consiglieri regionali ed il Consiglio delle autonomie locali possono consultare la comunità dei cittadini registrati sul portale ponendo precise questioni di interesse collettivo.
4. Gli esiti delle consultazioni hanno efficacia meramente consultiva.
5. Gli indirizzi attraverso i quali attivare il portale, favorirne la divulgazione e utilizzo tra i cittadini, regolamentare le modalità di consultazione e la diffusione dei risultati, sono definiti dal Consiglio regionale.
Art. 11. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
[1] Comma abrogato dall'art. 29 della
[2] Comma modificato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 29 della
[4] Comma abrogato dall'art. 29 della
[5] Comma abrogato dall'art. 29 della
[6] Comma inserito dall'art. 2 della
[7] Comma abrogato dall'art. 29 della
[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[9] Comma abrogato dall'art. 29 della
[10] Comma abrogato dall'art. 29 della
[11] Comma abrogato dall'art. 29 della
[12] Comma sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11, già modificato dall'art. 4 della
[13] Comma modificato dall'art. 1 della
[14] Comma abrogato dall'art. 29 della
[15] Comma abrogato dall'art. 29 della
[16] Comma abrogato dall'art. 29 della
[17] Comma abrogato dall'art. 29 della
[18] Comma abrogato dall'art. 29 della
[19] Comma abrogato dall'art. 75 della
[20] Comma abrogato dall'art. 1 della
[21] Comma abrogato dall'art. 1 della
[22] Comma abrogato dall'art. 1 della
[23] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[24] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 1 della
[25] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[26] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[27] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[28] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2009 dall'art. 2 della
[29] Comma abrogato dall'art. 75 della
[30] Comma abrogato dall'art. 9 della
[31] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[32] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[33] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[34] Comma abrogato dall'art. 4 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[36] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[37] Il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Programma di cui al presente comma è stato prorogato al 18 maggio 2009 dal Decreto Ass. 26 febbraio 2009, n. 332/19. Per una riduzione dell'importo di cui al presente comma, vedi l'art. 4 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 41 della
[39] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[40] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[41] Comma abrogato dall'art. 2 della
[42] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[43] Comma così modificato dall'art. 13 della
[44] Comma abrogato dall'art. 7 della
[45] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[46] Le parole "e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA)" sono soppresse dall'art. 24 della
[47] Comma così modificato dall'art. 5 della
[48] Comma abrogato dall'art. 7 della
[49] Comma abrogato dall'art. 7 della
[50] Comma abrogato dall'art. 7 della
[51] Comma abrogato dall'art. 7 della
[52] Comma abrogato dall'art. 7 della
[53] Comma così modificato dall'art. 2 della
[54] Comma abrogato dall'art. 6 della
[55] Comma abrogato dall'art. 6 della
[56] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 della
[57] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[58] Comma abrogato dall'art. 1 della
[59] Comma abrogato dall'art. 3 della
[60] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11.
[61] Comma abrogato dall'art. 54 della