§ 5.2.55 – L.R. 28 aprile 1992, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/04/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla contrazione di mutui.
Art. 2.  Determinazione delle spese di carattere pluriennale.
Art. 3.  Fondi globali.
Art. 4.  Pareri delle Commissioni consiliari - Pareri previsti dall'articolo 25, legge regionale n. 33 del 1975.
Art. 5.  Legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - Sanzioni per la mancata applicazione delle leggi regionali sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza.
Art. 6.  Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie.
Art. 7.  Fondi regionali a gestione speciale.
Art. 8.  Legge di contabilità regionale - Modifiche.
Art. 9.  Interventi vari programmati in agricoltura.
Art. 10.  Miglioramento delle strutture agrarie.
Art. 11.  Intervento straordinario a favore del settore ovino.
Art. 12.  Rideterminazione della misura dei contributi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1991, n. 29.
Art. 13.  Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate.
Art. 14.  Mutui per opere di miglioramento fondiario.
Art. 15.  Completamento degli interventi a favore delle popolazioni colpite da alluvioni.
Art. 16.  Mutui di assestamento per le aziende agricole.
Art. 17.  Fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole.
Art. 18.  Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 19.  Provvidenze per la distillazione agevolata.
Art. 20.  Contributi per cooperative agricole e loro consorzi.
Art. 21.  Programma di sperimentazione per la coltura del ricino.
Art. 22.  Comitati comprensoriali agricoli.
Art. 23.  Contributi straordinari ai Consorzi di bonifica.
Art. 24.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24 - Lavori pubblici.
Art. 25.  Modalità di pagamento per opere pubbliche.
Art. 26.  Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 «Albo regionale appaltatori».
Art. 27.  Forfettizzazione delle spese generali.
Art. 28.  Rendicontazione dei finanziamenti per opere pubbliche ed altri interventi.
Art. 29.  Proseguimento ed aggiornamento di programmi di opere pubbliche.
Art. 30.  Mutui per opere pubbliche degli enti locali - Legge regionale 20 giugno 1986, n. 33.
Art. 31.  Finanziamenti dei programmi di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Art. 32.  Applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Art. 33.  Contributo straordinario al Comune di Santadi.
Art. 34.  Contributo straordinario al Comune di Monserrato.
Art. 35.  Infrastrutture nelle Z.I.R. e nei P.I.P.
Art. 36.  Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico.
Art. 37.  Parere degli organi consultivi per l'indennità di esproprio.
Art. 38.  Opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.
Art. 39.  Edilizia abitativa.
Art. 40.  Mutui per l'industria alberghiera e turistica.
Art. 41.  Riassestamento finanziario delle piccole e medie imprese alberghiere.
Art. 42.  Incentivi alle imprese commerciali.
Art. 43.  Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo.
Art. 44.  Imprese industriali.
Art. 45.  Nuove iniziative industriali.
Art. 46.  Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.
Art. 47.  Contributo straordinario all'Associazione degli industriali di Sassari e Nuoro.
Art. 48.  Creazione di reti di servizio altamente innovative.
Art. 49.  Centro europeo di imprese ed innovazione B.I.C.-Sardegna.
Art. 50.  Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 - Disciplina dell'attività di cava.
Art. 51.  Aziende di trasporto.
Art. 52.  Finanziamento ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 - Assistenza alle piccole e medie imprese.
Art. 53.  Integrazioni della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione.
Art. 54.  Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale.
Art. 55.  Programmi comunitari.
Art. 56.  Rifinanziamento degli interventi dei programmi - Legge 24 giugno 1974, n. 268.
Art. 57.  Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione.
Art. 58.  Pesca.
Art. 59.  Regime giuridico dell'area di localizzazione del Parco scientifico e tecnologico.
Art. 60.  Programma di formazione professionale.
Art. 61.  Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 - Formazione professionale.
Art. 62.  Integrazione del fondo sanitario nazionale.
Art. 63.  Deroghe per l'istituzione di nuovi posti nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali.
Art. 64.  Interventi integrativi dell'assistenza diretta all'estero.
Art. 65.  Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.
Art. 66.  Interventi a favore dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
Art. 67.  Dotazione organica dei S.E.R.T.
Art. 68.  Compensi ai componenti delle Commissioni mediche.
Art. 69.  Progetto pilota monitoraggio della spesa sanitaria.
Art. 70.  Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 6 Marghine-Planargia.
Art. 71.  Contributo per il Centro trapianti di midollo dell'università degli studi di Cagliari.
Art. 72.  Interventi socio-assistenziali ad esaurimento.
Art. 73.  Presentazione dei programmi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Art. 74.  Pubblica istruzione.
Art. 75.  Contributo all'E.S.M.A.S. per la manutenzione e l'arredamento delle scuole.
Art. 76.  Trasferimento agli enti locali di edifici di proprietà regionale.
Art. 77.  Diritto allo studio - Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
Art. 78.  Diritto allo studio universitario - Modifiche alla legge regionale 14 settembre, n. 37.
Art. 79.  Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive.
Art. 80.  Accademia delle Belle Arti di Sassari.
Art. 81.  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 - Contributo all'Istituzione dei concerti G.P. da Palestrina.
Art. 82.  Termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 83.  Attività istituzionali di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali.
Art. 84.  Contributi «una tantum» ad associazioni culturali e di spettacolo per interessi passivi.
Art. 85.  Modifiche alle leggi regionali per l'emigrazione e l'immigrazione.
Art. 86.  Musei di interesse locale.
Art. 87.  Politiche regionali sulla condizione giovanile.
Art. 88.  Piani territoriali paesistici.
Art. 89.  Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 90.  Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 - Sostegno ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane.
Art. 91.  Accatastamento dei beni immobili regionali.
Art. 92.  Rimborsi al personale degli uffici tecnici erariali.
Art. 93.  Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa.
Art. 94.  Contributo straordinario ai Consorzi acquedottistici del Govossai e del Sulcis per l'abbattimento dei costi energetici.
Art. 95.  Reti di rilevamento della qualità dell'aria.
Art. 96.  Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 97.  Studi, consulenze, convegni e pubblicazioni - Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
Art. 98.  Registri degli incarichi di studio, progettazione e consulenza.
Art. 99.  Attività di controllo di gestione.
Art. 100.  Divulgazione dell'attività regionale - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 11.
Art. 101.  Anticipazioni per procedure concorsuali dello Stato.
Art. 102.  Denominazione dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
Art. 103.  Disposizioni varie.
Art. 104.  Copertura finanziaria.
Art. 105.  Entrata in vigore.


§ 5.2.55 – L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).

(B.U. 29 aprile 1992, n. 18 – S.O. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario e procedurali

 

Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre, nell'anno 1992, uno o più mutui per l'importo di lire 530.000.000.000 al fine della copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).

     2. Per la contrazione dei mutui di cui al precedente comma valgono le condizioni e le modalità previste nel richiamato articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, può altresì applicarsi un tasso variabile entro la misura massima determinata semestralmente con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali in applicazione dell'articolo 13, primo comma, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

     3. L'ammortamento dei predetti mutui non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1993.

     4. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, nonché di quelli ulteriori per gli importi di lire 360.000.000.000 è di lire 110.000.000.000, autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono rideterminati nei seguenti importi:

 

 

 

 

 

 

- 1992 

lire 

 

4.450.000.000 

 

- 1993 

lire 

 

145.450.000.000 

 

- dal 1994 al 2007 

lire 

 

162.810.000.000 

 

- 2008 

lire 

 

17.910.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

     Art. 2. Determinazione delle spese di carattere pluriennale.

     1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno 1992, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

     2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1992 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime: nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

 

     Art. 3. Fondi globali.

     1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994.

     2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

 

 

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) 

 

anno 1992 

lire 

 

21.810.000.000 

 

 

anno 1993 

lire 

 

59.130.000.000 

 

 

anno 1994 

lire 

 

81.530.000.000 

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) 

 

anno 1992 

lire 

 

128.000.000.000 

 

 

anno 1993 

lire 

 

153.500.000.000 

 

 

anno 1994 

lire 

 

245.000.000.000. 

 

 

 

 

 

 

     Art. 4. Pareri delle Commissioni consiliari - Pareri previsti dall'articolo 25, legge regionale n. 33 del 1975.

     1. Le norme vigenti che prevedono il parere delle competenti Commissioni consiliari sui programmi operativi di settore non sia applicano qualora tali medesimi programmi siano inseriti nel programma pluriennale di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, con l'indicazione analitica dei singoli interventi ed opere, dei destinatari dei finanziamenti, dei criteri d'intervento della ripartizione territoriale della spesa e della relativa localizzazione.

     2. La presenza nel programma pluriennale dei programmi operativi di settore con gli elementi indicati nel precedente comma elimina il concerto di cui agli articoli 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 e 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

     3. La presenza degli elementi di specificazione indicati nei precedenti commi è verificata, con riferimento ai singoli programmi operativi, dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma, pluriennale.

 

     Art. 5. Legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - Sanzioni per la mancata applicazione delle leggi regionali sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza.

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 6. Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie. [2]

     [1. Gli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché le direttive applicative relative ala normativa vigente in materia di incentivazioni contributive e creditizie ivi comprese quelle che determinano la modulazione degli interventi e la individuazione dei comparti d'applicazione e delle voci di spesa ammissibili, sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, fatte salve le ulteriori procedure previste dalla legge di settore.]

 

     Art. 7. Fondi regionali a gestione speciale.

     1. L'Assessore regionale competente nella materia cui il «Fondo» afferisce, per assicurarne l'operatività, può disporre il trasferimento delle eccedenti, disponibilità dei relativi conti esistenti presso gli istituti di credito delegati, per incrementare quelli corrispondenti degli altri enti gestori del medesimo «Fondo»; le necessarie variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa sono disposte con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su proposta dello stesso Assessore competente per materia.

     2. L'articolo 69 della legge 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

     3. Le attività nette dei fondi di rotazione costituiti presso istituti di credito all'uopo convenzionati, ai sensi del quarto e del quinto programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588, per la concessione di provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola, delle piccole e medie imprese industriali, delle imprese artigiane e per l'ammodernamento e potenziamento delle strutture ricettive (Titoli di spesa: 4.1.01, 4.1.07 e 5.3.08; 4.2.07 e 5.4.02; 4.2.12, 4.3.02 e 5.5.02; 5.5.06), rivenienti dalle giacenze, rimborsi ed interessi di loro pertinenza, sono riversate semestralmente in apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale (cap. 36120).

     4. In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di cui al precedente comma, con provvedimento dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, viene disposta, per pari importi, l'assegnazione delle disponibilità di cui al comma precedente a favore dei capitoli corrispondenti ai fondi di rotazione istituiti, rispettivamente, dalla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, dalla L.R. 18 maggio 1957, n. 23 e successive modificazioni, dalla L.R. 21 luglio 1976, n. 40 e dalla L.R. 18 marzo 1964, n. 8.

     5. Dall'entrata in vigore della presente legge a carico dei fondi di cui al precedente terzo comma non possono disporsi ulteriori erogazioni: le vigenti convenzioni disciplinanti i rapporti della Regione con gli istituti gestori dei fondi sono prorogate fino all'integrale attuazione delle precedenti disposizioni.

 

     Art. 8. Legge di contabilità regionale - Modifiche.

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

     3. (Omissis) [5].

 

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 9. Interventi vari programmati in agricoltura.

     1. Per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura sono autorizzate le seguenti spese:

     a) contributi per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini D.O.C. della Sardegna (cap. 06022) lire 200.000.000 per l'anno finanziario 1992;

     b) contributo per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41, modificata dall'articolo 56 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (cap. 06023) lire 500.000.000 annui dal 1992 al 1994;

     c) contributi per l'elettrificazione agricola (cap. 06087/01) lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1992;

     d) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150/01): lire 5.000.000.000 annui dal 1992 al 1994;

     e) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151): lire 4.500.000.000 per il 1992, lire 2.500.000.000 per il 1993, lire 2.500.000.000 per il 1994;

     f) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163/01): lire 15.700.000.000 annui dal 1992 al 1994;

     g) contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083): lire 500.000.000 per il 1992 [6];

     (h) contributi a cooperative e loro consorzi per direzioni tecniche in applicazione della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 e della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06204): lire 1.150.000.000 per il 1992 [7];

     i) contributi per la realizzazione di strutture in favore delle cooperative agricole e loro consorzi (cap. 06234): lire 9.000.000.000 per il 1992 [8].

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1992 (cap. 06011/03):

     - lire 368.000.000 al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute negli anni 1990 e 1991, per compensi relativi al personale distaccato presso l'ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29;

     - lire 70.000.000 al Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale a titolo di rimborso per i maggiori oneri derivanti dai compensi, dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria relativa al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica e transitato all'E.R.S.A.T., in applicazione dell'articolo 20, della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio «S.A.R. Sardegna», per la prosecuzione della propria attività inerente il servizio agro-metereologico regionale (cap. 06339), i seguenti contributi di funzionamento: lire 2.050.000.000 nel 1992, lire 4.290.000.000 nel 1993 e lire 2.000.000.000 nel 1994.

     4. I finanziamenti di cui al precedente comma sono concessi dietro presentazione di un programma tecnico-finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

     5. Una quota degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1992-1994 iscritti nel capitolo 06025, pari a lire 6.000.000.000 annui, è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera c) del programma di intervento per gli anni 1982-84 della predetta legge n. 268 del 1974.

     6. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7, sono estese ai Consorzi di bonifica della Sardegna centrale e del Cixerri; la relativa spesa, pari ad annue lire 480.000.000 fa carico allo stanziamento del capitolo 06263.

 

     Art. 10. Miglioramento delle strutture agrarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 1.2 del programma d'intervento 1988-1989-1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 12 marzo 1991, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 20.000.000.000 nell'anno 1992 e di lire 30.000.000.000 nell'anno 1993 (cap. 06230).

     2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.1.02/I.

 

     Art. 11. Intervento straordinario a favore del settore ovino. [9]

     [1. Al fine di concorrere al superamento della crisi del settore ovino, l'Amministrazione regionale, limitatamente alla campagna 1990-91, è autorizzata a concedere, alle imprese industriali private, alle cooperative e alle associazioni di produttori che abbiano lavorato latte ovino, un contributo straordinario nelle spese di trasporto, di trasformazione e di commercializzazione e sugli oneri finanziari dalle medesime sostenute.

     2. L'importo massimo del contributo da concedere è fissato in lire 170 per ogni litro di latte lavorato per le imprese industriali, ridotto a lire 100 per le altre società.

     3. Dall'importo concedibile alle società cooperative e alle associazioni di produttori viene detratto il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 29.000.000.000 (cap. 06205).

     5. È abrogato l'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13].

 

     Art. 12. Rideterminazione della misura dei contributi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1991, n. 29. [10]

     [1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1991, n. 29, è rideterminato in lire 30.000 per ogni capo adulto in produzione presente in allevamento al momento dell'accertamento della malattia.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57 e della legge regionale 8 agosto 1991, n. 29, non ancora definite con atto di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 13. Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate.

     1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, e 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1992, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capitoli 03120, 03121 e 03122).

 

     Art. 14. Mutui per opere di miglioramento fondiario.

     1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, pari a lire 5.00_~0.000.000 per gli anni dal 1991 al 2007 è soppresso e sostituito con un limite di impegno di pari importo decorrente dal 1994 e con annualità dallo stesso 1994 al 2010 (cap. 06060).

     2. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite di impegno di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, e ad integrazione del limite di impegno disposto dall'articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, di lire 2.837.000.000 per gli anni dal 1989 al 2002, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.589.000.000 con annualità da iscrivere negli anni dal 1992 al 2008 (cap. 0608/01).

 

     Art. 15. Completamento degli interventi a favore delle popolazioni colpite da alluvioni.

     1. Al fine di completare gli interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, alla L.R. 30 dicembre 1985, n. 34 e alla L.R. 17 novembre 1986, n. 61, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500.000.000 a valere sulle disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 successive modificazioni e integrazioni (cap. 06120).

 

     Art. 16. Mutui di assestamento per le aziende agricole.

     1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono istituiti i seguenti limiti di impegno:

     - lire 20.000.000.000 nell'anno 1992 con annualità dal 1992 al 2006;

     - lire 10.000.000.000 nell'anno 1993 con annualità dal 1993 al 2007;

     - lire 13.000.000.000 nell'anno 1994 con annualità dal 1994 al 2008 (cap. 06073).

     2. Le operazioni di cui al precedente comma, ferme restando le possibili garanzie prestate dai mutuatari, sono assistite, per l'intero importo concesso, dalla garanzia regionale di cui all'articolo 1 e successivi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44; a tal fine il relativo fondo regionale è incrementato della somma di lire 4.500.000.000 (cap. 06221/01).

     3. Il limite di importo di lire 7.000.000.000 istituito dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, è rideterminato in lire 2.900.000.000 (cap. 06073); le relative annualità sono iscritte negli anni dal 1992 al 2006.

     4. I limiti d'impegno di lire 20.000.000.000 con annualità dal 1992 al 1996 e di lire 10.000.000.000 con annualità dal 1993 al 1997, istituiti dall'articolo 24, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e rideterminati dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, cono soppressi (cap. 06121/01).

     5. Le maggiori spese complessive derivanti dall'applicazione del primo, terzo e quarto comma del presente articolo sono determinate nei seguenti importi:

 

 

 

 

 

 

- in ciascuno degli anni dal 1994 al 1996 

lire 

 

8.900.000.000 

 

- anno 1997 

lire 

 

28.900.000.000 

 

- in ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 

lire 

 

38.900.000.000 

 

- in ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 

lire 

 

45.900.000.000 

 

- anno 2007 

lire 

 

23.000.000.000 

 

- anno 2008 

lire 

 

13.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

     Art. 17. Fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare la dotazione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole previsto dall'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06223) dei seguenti importi:

     - anno 1992 lire 50.000.000.000

     - anno 1993 lire 40.000.000.000.

     2. Dello stanziamento iscritto nell'anno 1992, una quota pari a lire 1.000.000.000, è utilizzata per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, a favore dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 18. Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. È autorizzata, in ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994, la spesa di lire 16.000.000.000 al fine di incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).

     2. Tali somme sono destinate ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, ai termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

 

     Art. 19. Provvidenze per la distillazione agevolata.

     1. Al fine di completare la distillazione dei vini rossi ad alto tenore di piombo, prodotti dalle cantine sociali nella campagna 1990-91 e per effettuare la distillazione di quelli prodotti nella successiva campagna 1991-92, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 2.000.000.000.

     2. I criteri per effettuare l'intervento sono quelli indicati dal primo comma dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

     3. La relativa spesa fa carico alle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120).

 

     Art. 20. Contributi per cooperative agricole e loro consorzi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore di cooperative e loro consorzi, che effettuano la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti strutturali ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. I predetti sussidi sono cumulabili con quelli previsti dalla predetta legge n. 64 del 1986, entro il limite previsto dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

     3. La spesa per l'attuazione del presente intervento fa carico ai relativi capitoli del bilancio regionale istituiti per l'erogazione di contributi per strutture in favore delle cooperative agricole e loro consorzi (capp. 06234 e 06237).

 

     Art. 21. Programma di sperimentazione per la coltura del ricino.

     1. Per la prosecuzione del programma di sperimentazione della coltura del ricino di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, la spesa di lire 250.000.000 (cap. 06314).

     2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

 

     Art. 22. Comitati comprensoriali agricoli.

     1. I Comitati comprensoriali agricoli previsti dal titolo III della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, durano in carica, anche se scaduti, fino all'emanazione di nuove norme relative all'albo degli imprenditori agricoli.

     2. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1983, n. 19.

 

     Art. 23. Contributi straordinari ai Consorzi di bonifica.

     1. È autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica della Sardegna di contributi per il riequilibrio dei disavanzi di gestione (cap. 06263/02).

     2. Per l'intervento di cui al precedente comma è predisposto apposito programma di ripartizione tra i Consorzi richiedenti, sulla base dei documentati disavanzi accumulati nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1991, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

 

Capo III

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia abitativa

 

     Art. 24. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24 - Lavori pubblici.

     1. Alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

     2.(Omissis) [11].

     3. (Omissis) [12].

     4. L'articolo 8 è abrogato.

 

     Art. 25. Modalità di pagamento per opere pubbliche.

     1. (omissis) [13].

     2. Ai soli fini delle modalità di pagamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, le società a prevalente partecipazione regionale sono equiparate agli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

 

     Art. 26. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 «Albo regionale appaltatori».

     1. Gli importi di lire 50.000.000 previsti dal secondo e quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, sono modificati in lire 150.000.000.

 

     Art. 27. Forfettizzazione delle spese generali. [14]

     [1. (Omissis) [15].]

 

     Art. 28. Rendicontazione dei finanziamenti per opere pubbliche ed altri interventi.

     1. (Omissis) [16].

 

     Art. 29. Proseguimento ed aggiornamento di programmi di opere pubbliche.

     1. Per la prosecuzione del programma straordinario di interventi finalizzati al completamento funzionale di opere pubbliche di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché all'esecuzione di nuove opere di interesse locale, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 96.700.000.000 (cap. 08029/03) così suddiviso:

     - anno finanziario 1992 lire 36.000.000.000;

     - anno finanziario 1993 lire 16.000.000.000;

     - anno finanziario 1994 lire 44.700.000.000.

     [2. Per la prosecuzione del programma di costruzione di nuovi edifici di culto di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per la manutenzione straordinaria, il restauro ed il consolidamento degli stessi edifici (capp. 08033/01 e 11112) è disposto lo stanziamento complessivo di lire 22.000.000.000 così suddiviso:

     capitolo 08033/01:

     - anno finanziario 1992 lire 5.000.000.000;

     - anno finanziario 1993 lire 2.000.000.000;

     - anno finanziario 1994 lire 10.000.000.000.

     capitolo 11112:

     - anno finanziario 1994 lire 5.000.000.0000.] [17]

     3. Per la prosecuzione del programma di interventi riguardanti le risorse idriche di cui all'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 3.700.000.000; lo stanziamento di lire 5.000.000.000 previsto dal citato articolo 18, per l'anno 1993 è anticipato all'anno 1992 (cap. 08035/12).

     4. Per la prosecuzione del programma relativo all'acquisizione di aree edificabili ed alla loro urbanizzazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 (cap. 08093/01).

     5. Al fine dell'attuazione di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali, è autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 700.000.000 (cap. 08073/01); le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo sono classificate di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

     6. Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 concernente la ricostruzione degli abitati di Gairo ed Osini, nonché per l'esecuzione di opere di consolidamento negli abitati di Ulassai e Jerzu è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 (cap. 08146/01) in ragione di lire 5.000.000.000 nell'anno 1993 e di lire 5.000.000.000 nell'anno 1994.

     7. Per l'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1 del programma d'intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 12 marzo 1991, è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 4.000.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge suindicata per essere attribuito al titolo di spesa 11.4.01/I.

     8. A modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, lo stanziamento ivi autorizzato è attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal C.I.P.E., l'8 giugno 1983, per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo II.5, lettera c) dello stesso programma.

     9. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l'esecuzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1992, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da realizzare con l'utilizzazione degli stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1991, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere degli enti locali direttamente interessati.

     10. Gli interventi di cui al precedente comma devono riferirsi ad opere che siano «immediatamente eseguibili» in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.

     11. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziati 1991 e precedenti per l'attuazione di programmi in materia di opere pubbliche sono mantenute in bilancio ai fini dell'emanazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1992, dei provvedimenti modificativi dei precedenti impegni di spesa.

     12. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, di lire 10.000.000.000 per l'anno 1992 e di lire 15.000.000.000 per l'anno 1993 sono rideterminate rispettivamente in lire 30.000.000.000 ed in lire 5.000.000.000 (cap. 05013/10).

     13. Ad integrazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata nell'anno finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182).

     14. È autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 8.000.000.000 per la manutenzione delle strade provinciali (cap. 08042/02); lo stanziamento è suddiviso tra le quattro amministrazioni provinciali in proporzione all'estensione della rispettiva rete stradale.

     15. Al fine di completare i programmi in atto nel settore del termalismo in Sardegna è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11.000.000.000. Il programma di spesa di cui al primo comma riserverà una quota di importo pari a lire 11.000.000.000 per le finalità di cui al presente comma; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.3.2/I del programma di intervento per l'anno 1985 (cap. 08029/03).

 

     Art. 30. Mutui per opere pubbliche degli enti locali - Legge regionale 20 giugno 1986, n. 33.

     1. Per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 è autorizzato il limite d'impegno di lire 3.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1992 al 2011 (cap. 08056).

 

     Art. 31. Finanziamenti dei programmi di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

     1. Gli stanziamenti di lire 90.000.000.000 relativi al triennio 1991-1993 e previsti dall'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per ciascuno degli anni finanziari 1992 e 1993 sono rideterminati nell'importo di lire 116.290.000.000.

     2. La spesa complessiva di lire 232.580.000.000 (cap. 08015/02) è iscritta nel bilancio della Regione ripartita nel seguente modo:

 

 

 

 

 

 

- anno 1992 

lire 

 

50.000.000.000 

- anno 1993 

lire 

 

70.000.000.000 

- anno 1994 

lire 

 

112.580.000.000 

 

 

 

 

 

 

     3. Il termine di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del quinto programma triennale di opere pubbliche (1988-1990) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è prorogato al 30 giugno 1992.

 

     Art. 32. Applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

     1. Per la concessione dei contributi di esercizio di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell'anno 1992 le seguenti spese:

     - lire 1.320.000.000 per i servizi acquedottistici per gli impianti di sollevamento acque di potabilizzazione (cap. 08030);

     - lire 4.400.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

     - lire 4.650.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 05014/07).

     2. I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con i criteri e le modalità di cui al commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;

     3. L'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è sospesa fino a nuova disposizione.

 

     Art. 33. Contributo straordinario al Comune di Santadi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 a favore del Comune di Santadi per il ripristino delle strutture, delle apparecchiature, attrezzature ed arredi comunali (cap. 04175/01).

 

     Art. 34. Contributo straordinario al Comune di Monserrato.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Monserrato un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (cap. 04179/04).

 

     Art. 35. Infrastrutture nelle Z.I.R. e nei P.I.P.

     1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (cap. 09052) in ragione di lire 20.000.000.000 per l'anno 1992 e lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 per la concessione delle seguenti provvidenze:

     a) finanziamenti di opere pubbliche nelle zone industriali ai termini della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 e della legge regionale 7 luglio 1978, n. 43;

     b) finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lettera b), del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale.

     2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal C.I.P.E. il 21 gennaio 1988.

 

     Art. 36. Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l'anno 1992 (capp. 08070 e 12172/01).

 

     Art. 37. Parere degli organi consultivi per l'indennità di esproprio.

     1. Il limite d'importo unitario stabilito dall'articolo 24, settimo comma, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è elevato da lire 100.000.00 a lire 600.000.000.

 

     Art. 38. Opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.

     1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 61.000.000.000 (cap. 05078/08) per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64; gli interventi sono realizzati sulla base dei progetti e non di piani tecnico-finanziari.

     2. A valere sui fondi di cui al primo comma è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.000.000.000 per il risanamento ambientale e la forestazione delle zone perimetrali dello stagno di S. Gilla (cap. 05078/08).

     3. La spesa di cui ai precedenti commi è ripartita nel seguente modo:

 

 

 

 

 

 

- anno finanziario 1992 

lire 

 

35.000.000.000 

- anno finanziario 1993 

lire 

 

8.000.000.000 

- anno finanziario 1994 

lire 

 

18.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

     4. Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono utilizzati, prioritariamente, per il completamento funzionale degli interventi urgenti in corso anche mediante affidamenti suppletivi in deroga all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6.

     5. È autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, ripartita in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 per far fronte agli oneri di progettazione degli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola non realizzati mediante piani tecnico-finanziari (cap. 05077/02).

 

     Art. 39. Edilizia abitativa.

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 22, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000; una quota pari a lire 15.000.000.000 dello stanziamento di lire 20.000.000.000 previsto dal citato articolo 22 per l'anno 1993 è anticipata all'anno 1992 (cap. 08112).

     2. È autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 04179/08) per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto; detto finanziamento è erogato previa stipulazione di un accordo di programma tra i Comuni interessati, i competenti organi dello Stato e la Regione, presentazione dei progetti esecutivi e con le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

     3. Agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi della l_~egge 5 agosto 1978, n. 457 e delle leggi regionali integrative dei relativi finanziamenti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento del C.I.P.E., concernente l'incremento del massimale di mutuo da lire 75.000.000 a lire 100.00.000, non si sia provveduto alla stipula del contratto definitivo di mutuo nell'anno 1991, è assicurato il concorso regionale sugli interessi sino a lire 100.000.000 per alloggio.

     4. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato sul capitolo 08109 l'ulteriore limite di impegno di lire 5.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1993 all'esercizio 2010 e di lire 3.000.000.000 dall'esercizio 1994 all'esercizio 2011.

     5. Il limite di impegno autorizzato sul capitolo 08109 dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni è ridotto, per il 1992, dell'importo di lire 10.000.000.000.

     6. (Omissis) [18].

     7. Per la prosecuzione degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio-urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 08259).8. Agli interventi di edilizia agevolata finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla data d'entrata in vigore del provvedimento del C.I.P.E. concernente l'incremento del massimale di mutuo sino a lire 100.000.000 non sia stato stipulato il contratto di mutuo è assicurata l'integrazione del mutuo stesso sino a lire 100.000.000 per alloggio.

     9. Agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni è assicurato, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, sugli interventi di edilizia ad equo canone, il contributo sugli interessi nella misura prevista per gli enti pubblici dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata.

     10. Per le finalità di cui ai precedenti ottavo e nono comma è assicurato sul capitolo 08109 l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 dall'esercizio finanziario 1992 all'esercizio 2009.

     11. Agli interventi di edilizia sperimentale finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è assicurata la concessione di un mutuo agevolato previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modificazioni, il cui ammontare è determinato sulla base del valore attuale dell'importo dato dalla differenza tra il contributo attualizzato concedibile per un mutuo di lire 100.000.000 e il contributo individuale concesso dallo Stato per l'edilizia sperimentale; il relativo onere è valutato per l'anno 1992 in lire 1.000.00.000 e grava sullo stanziamento iscritto nel capitolo 08112 del bilancio per l'anno 1992.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di altre attività economiche

 

     Art. 40. Mutui per l'industria alberghiera e turistica.

     1. È autorizzato, per l'anno 1993, lo stanziamento di lire 25.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 07017).

     2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1992; nello stesso anno 1992 eventuali acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.

 

     Art. 41. Riassestamento finanziario delle piccole e medie imprese alberghiere.

     1. Al fine di favorire il riassetto economico-finanziario di piccole e medie imprese alberghiere, che, in conseguenza di difficoltà incontrate sul mercato, o della loro inadeguatezza strutturale, ovvero di negative situazioni congiunturali, abbiano maturato situazioni di morosità per mancato pagamento di almeno tre ratei del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sul fondo regionale di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono essere concessi, per una sola volta, piani di assestamento dell'ammontare del debito scaduto gravato dai relativi interessi a tasso agevolato, o, alternativamente, la riprogrammazione dell'intero debito residuo [19].

     2. L'ammortamento delle situazioni debitorie di cui al precedente primo comma è autorizzato dall'Assessorato regionale competente in materia di credito e recupero crediti, mediante piani di rimborso di durata non superiore a sette anni aventi inizio di esecuzione, anche differita, entro il termine di scadenza del mutuo, e gravati del relativo tasso di interesse agevolato vigente al momento dell'accoglimento della motivata richiesta.

     3. Nei casi di autorizzata riprogrammazione dell'intero debito residuo, l'ammortamento del prestito non può eccedere i sette anni dalla scadenza dell'originario mutuo ed il rimborso è gravato dal tasso agevolato vigente al momento della concessione.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente adotta, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gli indirizzi e le modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 42. Incentivi alle imprese commerciali. [20]

     [1. (Omissis).]

 

     Art. 43. Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo.

     1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale nel Credito industriale Sardo sino ad un importo complessivo non superiore a lire 73.881.000.000.

     2. Per la conseguente spesa sono disposti i seguenti stanziamenti in bilancio (cap. 03070/01):

     - esercizio finanziario 1992 lire 37.612.000.000

     - esercizio finanziario 1993 lire 36.269.000.000.

     3. La sottoscrizione dell'aumento della partecipazione di cui al primo comma è deliberata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 44. Imprese industriali.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268 è autorizzato, nell'anno 1992, l'ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.000 (cap. 09047): tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/I del programma d'intervento 1988-89-90, approvato dal C.I.P.E. in data 12 marzo 1991.

     2. Sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti per la concessione delle anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali a termini dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap. 09045/06):

     - anno finanziario 1992 lire 20.000.000.000;

     - anno finanziario 1993 lire 10.000.000.000;

     - anno finanziario 1994 lire 10.000.000.000.

     3. È disposto il versamento al bilancio regionale della soma di lire 50.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. E 36113).

     4. È autorizzata, nell'anno 1992, la concessione di un contributo di lire 500.000.000 per le spese di funzionamento alla società a prevalente capitale pubblico costituita ai termini del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal C.I.P.E. il 21 gennaio 1988, al fine della creazione e gestione di un «osservatorio industriale» (cap. 09008).

     5. È riautorizzato, nell'anno finanziario 1992, lo stanziamento di lire 9.000.000.000 (cap. 09037/02) già disposto, per l'anno 1990, dall'articolo 95 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, al fine della realizzazione di interventi nel settore agro-alimentare a cura della Società investimenti programma alimentare sardo (S.I.P.A.S.).

     6. Una quota, pari a lire 10.000.000.000 dello stanziamento di lire 20.000.000.000 autorizzato per l'anno 1993 dal quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è anticipata all'anno 1992 (cap. 09040).

     7. È abrogato l'articolo 39 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, concernente il limite dimensionale delle piccole e medie imprese industriali sarde.

 

     Art. 45. Nuove iniziative industriali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi finanziari secondo le modalità di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221 e nei limiti di cui all'articolo 63, sesto e settimo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, a favore di nuove iniziative industriali nel territorio della Sardegna.

     2. È costituito apposito Fondo presso società finanziarie della Regione da attivare secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria. Per la gestione del Fondo è stipulata apposita convenzione tra la Regione e le società finanziarie incaricate.

     3. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (cap. 09045/11) di cui lire 20.000.000.000 nell'anno 1992 e lire 10.000.000.000 nell'anno 1993.

 

     Art. 46. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese artigiane sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna, per le assunzioni di apprendisti e giovani di età compresa fra i 15 e 35 anni, da esse effettuate entro il 31 dicembre 1990 a condizione che le imprese, entro la stessa data, abbiano presentato le relative richieste.

     2. I contributi pari a 5.000.000 annui, sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio o per la durata del contratto di apprendistato.

     3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 «industrie manifatturiere» e ramo 4 «industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti».

     4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

     5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 10.000.000.000 (cap. 07037).

 

     Art. 47. Contributo straordinario all'Associazione degli industriali di Sassari e Nuoro.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1992, alle Associazioni degli industriali di Sassari e di Nuoro un contributo una tantum di lire 500.000.000 per ciascuna associazione, destinato al sostegno delle attività istituzionali e di promozione imprenditoriale da queste realizzate, e in particolare allo sviluppo dei programmi in essere in collaborazione con il Formez e con l'Agenzia per il Mezzogiorno (cap. 09148).

 

     Art. 48. Creazione di reti di servizio altamente innovative.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo di una rete di servizi altamente innovativi finalizzati alla crescita e alla qualificazione delle imprese, la Regione sarda è autorizzata a concedere contributi in conto esercizio e in conto capitale a consorzi di imprese e a società consortili costituiti ai sensi della legge n. 443 del 1985.

     2. I contributi, che possono integrare i costi sino alla copertura totale, sono concessi, per nuove attività, a consorzi e a società consortili di cui al precedente comma, costituiti da non meno di 300 imprese, che perseguano le seguenti finalità:

     - lo sviluppo quantitativo e/o qualitativo delle attività dei centri servizi di cui al Programma C.E.E. «Ampliamento» del Fondo Europeo di sviluppo regionale (sezione fuori quota);

     - la creazione di nuovi centri servizi comuni per le P.M.I. consorziate comunque rispondenti alle finalità di cui ad ulteriori specifiche misure e azioni C.E.E.;

     - la attivazione di strutture di coordinamento, integrazione e supporto, ad alto contenuto di specializzazione, dei centri servizi per le P.M.I. operanti sul territorio regionale, costituiti ai sensi del presente comma.

     3. La richiesta, dei contributi, corredata di un progetto organico di fattibilità, deve essere presentata all'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 (cap. 07039/05).

 

     Art. 49. Centro europeo di imprese ed innovazione B.I.C.-Sardegna.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Centro europeo di imprese ed innovazione B.I.C.-Sardegna un contributo di lire 500.000.000, nell'anno finanziario 1992, per il suo funzionamento (cap. 09045/10).

     2. Per l'erogazione di detto contributo il Centro di cui al primo comma presenta all'Assessorato dell'industria un programma di spese da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

 

     Art. 50. Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 - Disciplina dell'attività di cava.

     1. Nelle more della predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6, punto 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'industria, fatte salve le competenze, degli altri Assessorati regionali, sentiti i Comuni territorialmente interessati, acquisito il parere del Comitato regionale delle miniere, ai sensi delle relative norme previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, può rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava necessari alla esecuzione di opere di pubblico interesse o di interesse generale o che incidono in modo rilevante sulla economia e la occupazione della aree interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30.

     2. I permessi, le autorizzazioni, le concessioni di cui al comma precedente possono essere rilasciati esclusivamente ai titolari di attività già regolamentate in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30.

 

     Art. 51. Aziende di trasporto.

     1. È autorizzato, nell'anno 1992, lo stanziamento di lire 118.000.000.000 (cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

     2. È autorizzato, nell'anno 1992, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La dotazione del fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate di cui all'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è determinata, per l'anno finanziario 1992, in lire 3.000.000.000 (cap. 13043).

 

     Art. 52. Finanziamento ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 - Assistenza alle piccole e medie imprese.

     1. È autorizzata, nell'anno finanziario 1992 ed in quelli successivi la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

     2. (Omissis) [21].

 

     Art. 53. Integrazioni della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione.

     1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 64, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, la validità dell'articolo 10-bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è prorogata sino al 31 dicembre 1992; possono essere finanziate le iniziative già in essere alla data del 31 dicembre 1991 e riproposte per l'annualità 1992 dal 1° gennaio o da data successiva.

     2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 13.700.000.000 così ripartite:

 

 

 

 

 

 

- capitolo 10138 

lire 

 

6.700.000.000 

 

- capitolo 11129 

lire 

 

7.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

     Art. 54. Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale.

     1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 107 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzato nell'anno 1992, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 04161/02).

 

     Art. 55. Programmi comunitari.

     1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee 25 luglio 1991, n. C(91) 1504/4 concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.) - sezione orientamento - per il finanziamento di un programma operativo riguardante la Regione Sardegna, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1, sono autorizzati i relativi interventi.

     2. Le spese derivanti dall'attuazione dei programmi di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 45.846.000.000, per l'anno finanziario 1992, ed in complessive lire 19.930.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni, come indicato nella tabella C, allegata alla presente legge.

     3. Ai fini della realizzazione delle misure 1.2 (ammodernamento impianti irrigui, in aziende ortofrutticole), 2.1 (sviluppo e riconversione del settore frutticolo), 2.2 (sviluppo e ristrutturazione del settore olivicolo) e 3.1 (miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino) la percentuale del contributo a fondo perduto è elevata al 75 per cento, con l'esclusione del beneficio del mutuo a tasso agevolato per la quota d'investimento non coperta da contributo, mentre la percentuale del contributo incontro capitale concesso per la realizzazione della misura 5,4 (ripristino delle superfici boscate distrutte dagli incendi) è elevata al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 1991, n. C(91) 3020/1 concernente la modifica alla seconda fase del Programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, sono autorizzati i relativi interventi.

     5. Per l'attuazione della misura 2.4 - ricerca applicata e sportelli tecnologici - prevista dal programma di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, apposito fondo, costituito dalle disponibilità esistenti sui capitoli 09103 e 09103/01 del bilancio regionale per l'anno 1992.

     6. Le nuove o maggiori spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al quarto comma, sono quantificate in complessive lire 19.370.000.000 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli anni 1992 e 1993, come indicato nella tabella D, allegata alla presente legge.

     7. Al fine del completamento della misura 1.2 - itinerari turistici culturali - del Programma nazionale di interesse comunitario è autorizzata nell'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 13.025.000.000 di cui lire 7.025.000.000 quale reiscrizione dell'economia di stanziamento accertata al 31 dicembre 1990 e lire 6.000.000.000 quale ulteriore quota per gli interventi programmati per l'anno 1992 (cap. 08215/06).

 

     Art. 56. Rifinanziamento degli interventi dei programmi - Legge 24 giugno 1974, n. 268.

     1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:

     a) programma per l'anno 1985 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 12.000.000.000 (titolo di spesa 9.3.3/I);

     b) programma per gli anni 1988-1989-1990:

     - b1) -paragrafo 3.9 - lettera A) - studi, piani e programmi - lire 9.200.000.000 (titolo di spesa 11.3.09/I);

     - b2) -paragrafo 3.10 - ricerca scientifica lire 10.000.000.000 (titolo di spesa 11.3.10/I).

     2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma, per un totale di lire 31.200.000.000, sono iscritti al capitolo 03034/01 del bilancio per l'anno 1992 e sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della citata legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.

     3. Per il completamento dello studio del piano regionale delle merci è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000.

     4. Per la predisposizione dei progetti esecutivi necessari a garantire il collegamento dei centri intermodali di Olbia, Porto Torres e del Centro merci polifunzionale di Chilivani, in fase di realizzazione, con la rete ferroviaria, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000.

     5. La spesa complessiva di lire 3.000.000.000, di cui ai precedenti terzo e quarto comma, grava sul cap. 03034/01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992; il relativo stanziamento è trasferito alla contabilità speciale suindicata per essere attribuito al titolo 11.03.08/I del programma di intervento per il triennio 1988, 1989 e 1990.

 

     Art. 57. Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione.

     1. Gli stanziamenti complessivi di lire 160.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, disposti dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 per l'attuazione di un programma - non realizzato - di progetti speciali finalizzati all'occupazione, sono riautorizzati nei seguenti importi complessivi, secondo la ripartizione per capitoli di cui alla tabella E) allegata alla presente legge:

 

 

 

 

 

 

- anno 1992 

lire 

 

158.150.000.000 

- anno 1993 

lire 

 

161.850.000.000 

- anno 1994 

lire 

 

160.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni, per le finalità di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, la somma di lire 80.000.000.000 per l'anno finanziario 1992 (cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 6 aprile 1965, n. 10.

 

     Art. 58. Pesca.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 05081/02).

     2. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per comessive lire 700.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede in Sardegna che esercitino nell'anno 1992 la pesca del tonno (cap. 05098): detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1992 ed ai conseguenti oneri di gestione ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campaa di pesca.

 

     Art. 59. Regime giuridico dell'area di localizzazione del Parco scientifico e tecnologico.

     1. L'area denominata «Valle del Rio Palaceris» nel Comune di Pula, individuata dall'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è trasferita al patrimonio disponibile della Regione, per consentirvi la esecuzione degli interventi ed opere strutturali, infrastrutturali ed insediative, necessarie alla realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.

     2. Sull'area di cui al primo comma sono, a tal fine, sospesi per quanto di competenza regionale, l'ordinamento ed i vincoli o limitazioni connessi con la qualificazione forestale del bene.

     3. Le modalità di pianificazione urbanistico-territoriale dell'area, con specifico riferimento alla valorizzazione dei caratteri ambientali, sono definite:

     - in via generale, da parte della Regione in sede di approvazione del piano territoriale paesistico del compendio naturalistico interessato;

     - in via attuativa, attraverso specifico accordo di programma che coinvolga e coordini necessariamente tutti i soggetti istituzionali cointeressati anche al fine di garantire, tramite l'adozione di una specifica metodologia operativa, l'unitarietà e la speditezza degli interventi.

 

Capo V

Disposizioni in materia di attività sociali

 

     Art. 60. Programma di formazione professionale.

     1. È sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

     2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1992 è determinata in lire 70.000.000.000 (cap. 10001).

     3. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 (capp. 10001/parte, 10002, 10003 e 10005/parte).

     4. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.

 

     Art. 61. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 - Formazione professionale.

     1. (Omissis) [22].

     2. (Omissis) [23].

 

     Art. 62. Integrazione del fondo sanitario nazionale.

     1. È autorizzato, nell'anno 1992 lo stanziamento complessivo di lire 206.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

     2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell'anno 1992, la somma di lire 10.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

 

     Art. 63. Deroghe per l'istituzione di nuovi posti nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali.

     1. (Omissis) [24].

     2. Per i provvedimenti che comportano maggiori spese la Commissione di cui al comma precedente acquisisce il parere della Commissione competente in materia di bilancio.

     3. La Commissione competente in materia di bilancio esprime il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e sulla compatibilità con il fondo sanitario regionale entro quindici giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

 

     Art. 64. Interventi integrativi dell'assistenza diretta all'estero.

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, le Unità sanitarie locali, assicurano, con oneri posti a carico della Regione, il rimborso delle spese per il pagamento dei ticket relativi a prestazioni sanitarie, autorizzate ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1408 del 1971 articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità.

     2. La copertura degli oneri, valutati in annue lire 1.000.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l'utilizzo delle somme assegnate dalla Regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo sanitario nazionale (cap. 12133/02).

     3. (Omissis) [25].

     4. (Omissis) [26].

 

     Art. 65. Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.

     1. Per adeguare i limiti di reddito che danno titolo a godere dei benefici previsti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, i punti a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [27].

     2.(Omissis) [28].

     3. (Omissis) [29].

     4. (Omissis) [30].

 

     Art. 66. Interventi a favore dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

     1. È autorizzata per l'anno 1992, ad integrazione dei finanziamenti statali, l'erogazione di un contributo straordinario di 1.000.000.000 a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per lo svolgimento degli ulteriori compiti che ricadranno sull'Istituto in conseguenza del completamento del Mercato unico europeo e in particolare gli esami di laboratorio relativi al piano per la brucellosi ovi-caprina e per gli esami qualità latte (cap. 12160/02) e di lire 5.000.000.000 (cap. 12162/01) in ragione di lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 e lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 per il finanziamento di spese in conto capitale.

 

     Art. 67. Dotazione organica dei S.E.R.T.

     1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività di prevenzione e di reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, tra le figure professionali comprese nella categoria «altro» dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, deve essere previsto l'inserimento di almeno un sociologo per ogni Unità sanitaria locale.

 

     Art. 68. Compensi ai componenti delle Commissioni mediche. [31]

     1. Al Presidente e ai componenti delle commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali, ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, compete, per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, un gettone di presenza di euro 120 al lordo delle ritenute fiscali. Al Presidente e ai componenti delle Commissioni viene altresì corrisposto un compenso di euro 12 per ogni soggetto visitato [32].

     1 bis. Il gettone di cui al comma 1 si intende corrisposto a favore di ogni componente di commissione, sia dipendente che esterno alla ASL, per l'attività svolta fuori dall'orario di servizio, anche se con rapporto di lavoro esclusivo [33].

     2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutabili in lire 4.500.000.000 per il 1992 e in lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 fanno carico al capitolo 12131/01 del bilancio della Regione per il 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 69. Progetto pilota monitoraggio della spesa sanitaria.

     1. Al fine di garantire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria ed in previsione della progressiva estensione alle altre strutture sanitarie, è autorizzata, nell'anno 1993, la concessione, all'Unità sanitaria locale n. 21, di un ulteriore finanziamento ad integrazione di quello disposto dall'articolo 66 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, pari a lire 2.800.000.000 (cap. 12062) destinato alla realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della gestione dell'Ospedale «Brotzu» di Cagliari tendente ad ottimizzare l'efficacia dei servizi e l'efficienza nell'impiego delle risorse.

 

     Art. 70. Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 6 Marghine-Planargia.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Unità sanitaria locale n. 6 Marghine-Planargia un contributo straordinario finalizzato all'Ospedale di Bosa di lire 1.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per la realizzazione del reparto di rianimazione e lire 500.000.000 per l'acquisizione delle relative attrezzature (cap. 12058/04).

 

     Art. 71. Contributo per il Centro trapianti di midollo dell'università degli studi di Cagliari.

     1. È autorizzata, per l'anno 1992 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 alla Università degli studi di Cagliari per il Centro trapianti di midollo ubicato presso la Clinica medica universitaria (cap. 12058/03).

 

     Art. 72. Interventi socio-assistenziali ad esaurimento.

     1. La facoltà di cui all'articolo 90 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente l'impiego da parte dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale delle quote di stanziamenti pregressi per interventi socio-assistenziali ad esaurimento, è prorogata sino al completamento dei relativi pagamenti.

 

     Art. 73. Presentazione dei programmi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     1. Per l'anno 1992, in deroga ai termini fissati dall'articolo 20 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la data di scadenza per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei programmi per i servizi socio-assistenziali è fissata al 31 maggio.

 

     Art. 74. Pubblica istruzione.

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1991-1992 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d'intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 800.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per complessive lire 3.000.000.000 (cap. 11027/01) ad integrazione delle somme già erogate sul capitolo 11005 del bilancio regionale per l'anno 1991, in attuazione dell'articolo 7, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, per rimborsi di spese di viaggio agli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche e dei conservatori di musica, per l'anno scolastico 1991-1992.

     4. Il relativo programma regionale di spesa determina i nuovi criteri e le modalità per la concessione delle somme ai Comuni, anche in difformità da quelli fissati nel programma generale e può essere approvato dalla giunta regionale prescindendo dagli adempimenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, e all'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

 

     Art. 75. Contributo all'E.S.M.A.S. per la manutenzione e l'arredamento delle scuole.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per le scuole materne per la Sardegna contributi per la manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna, di proprietà regionale, e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludiche.

     2. Ai fini del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per ciascun anno 1992, 1993 e 1994 (cap. 11028).

     3. L'Ente per le scuole materne per la Sardegna, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta una relazione nella quale espone le necessità finanziarie dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici regionali nonché per l'acquisto di arredi e di attrezzature.

 

     Art. 76. Trasferimento agli enti locali di edifici di proprietà regionale.

     1. Gli edifici di proprietà regionale, non più utilizzati dall'Ente per le scuole materne per la Sardegna per lo svolgimento delle attività didattiche, sono trasferiti, al prezzo simbolico di lire mille, agli enti locali che ne facciano richiesta per essere destinati a finalità pubbliche di carattere sociale.

     2. Per l'attuazione del precedente comma si applica la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34.

 

     Art. 77. Diritto allo studio - Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

     1. Al fine di garantire l'attività di accompagnamento nel trasporto dei bambini della scuola materna, ormai preclusa dalle autorità scolastiche a personale proprio, il punto a) dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 è così modificato:

     (Omissis) [34].

     2. La lettera d) dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, dopo le parole «con gli organi collegiali della scuola» è così integrata:

     «provvede alla gestione dell'anagrafe della scolarità e dell'edilizia scolastica, con la collaborazione delle Province».

     3. (Omissis) [35].

 

     Art. 78. Diritto allo studio universitario - Modifiche alla legge regionale 14 settembre, n. 37.

     1. (Omissis) [36].

     2. (Omissis) [37].

 

     Art. 79. Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 6.400.000.000 (cap. 11102/03).

     2. A valere sullo stanziamento di cui sopra, una quota pari a lire 1.500.000.000 è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto per i Comuni capoluogo di provincia, in cui abbiano sede enti musicali non sorretti da specifica legislazione regionale, per la programmazione, da parte di detti Comuni di interventi in campo musicale o teatrale. Tali contributi sono concessi in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1991.

     3. Le provvidenze previste dalla vigente legislazione regionale a sostegno di iniziative culturali ed artistiche, di spettacolo e sportive possono essere concesse - sempreché vengano formalmente richieste prima dell'avvio delle stesse iniziative - anche nei casi in cui le relative manifestazioni abbiano avuto luogo anteriormente all'adozione dei decreti di concessione delle provvidenze medesime.

     4. È autorizzata, a favore del Comitato «Corbeddu» con sede a Nuoro, la concessione di un contributo integrativo di lire 70.000.000 (cap. 11102/07) per le maggiori spese sostenute per l'organizzazione del congresso internazionale «I primi uomini in ambiente insulare» tenuto a Oliena dal 25 settembre al 2 ottobre 1988 e per le spese sostenute per interventi urgenti di conservazione dello scavo archeologico effettuato nella grotta denominata «Corbeddu» in Comune di Oliena; l'erogazione del contributo verrà disposta sulla base del rendiconto delle spese sostenute.

     5. Quale concorso finanziario della Regione, allo svolgimento a Cagliari, nell'estate 1992, dei quarti di finale del campionato universitario del mondo di rugby, è autorizzato un intervento contributivo straordinario nella misura massima del 95 per cento della spesa sostenuta e documentata, per un importo di contributo comunque non eccedente lire 500.000.000 a favore del Comitato regionale sardo del centro universitario sportivo italiano di Cagliari (cap. 11124/25).

 

     Art. 80. Accademia delle Belle Arti di Sassari.

     1. È autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 2.500.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari, in ragione di lire 2.000.000.000 per l'acquisto, la costruzione o il riadattamento di immobili da destinarsi a fini didattici e di lire 500.000.000 per l'acquisto ai medesimi fini, di arredi ed attrezzature (cap. 11074/02).

     2. All'erogazione del contributo si provvede in conformità dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, subordinatamente alla presentazione all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro la data del 30 giugno 1992, di un programma di spesa da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 81. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 - Contributo all'Istituzione dei concerti G.P. da Palestrina.

     1. (Omissis) [38].

     2. (Omissis) [39].

 

     Art. 82. Termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.

     1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1992 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna» è fissato alla data del 30 novembre dell'anno immediatamente precedente.

     2. Con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per lo sport e pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - tale termine può essere anticipato o posticipato, limitatamente a particolari categorie di iniziative sportive, per adeguarlo alle obiettive esigenze delle iniziative medesime.

     3. Per quanto compatibili, le norme dei precedenti commi trovano applicazione anche ai fini della concessione delle provvidenze della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive».

 

     Art. 83. Attività istituzionali di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali.

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 11099): detta spesa è destinata alla concessione di un contributo annuale a favore delle Università di Cagliari e Sassari, in ragione di lire 500.000.000 ciascuna, per il funzionamento dei corsi relativi al conseguimento dei diplomi universitari aventi sede nella città di Nuoro.

     2. Per l'anno 1992, in deroga a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, le domande per il conseguimento del beneficio contributivo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il contributo all'Università di Cagliari per la scuola di servizi sociali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215, previsto dalla legge regionale 18 novembre 1986, n. 66, è elevato a lire 300.000.000 annui (cap. 11081).

 

     Art. 84. Contributi «una tantum» ad associazioni culturali e di spettacolo per interessi passivi.

     1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze contributive «una tantum» di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, è differito, alla data del 30 giugno 1992, fermo restando lo specifico periodo di riferimento quinquennale precisato nel primo comma dello stesso articolo 15.

     2. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 589.000.000 (cap. 11102/03).

 

     Art. 85. Modifiche alle leggi regionali per l'emigrazione e l'immigrazione.

     1. (Omissis) [40].

     2. In sede di prima applicazione della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 e sino alla costituzione degli organismi previsti dalla legge stessa, limitatamente ai circoli già riconosciuti e funzionanti, ai sensi della precedente normativa, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1991, è sospesa l'acquisizione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge regionale n. 7 del 1991.

     3. Sino al riconoscimento degli organismi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la designazione dei rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta regionale per l'emigrazione viene effettuata, in deroga a quanto stabilito al primo comma dell'articolo 27 della citata legge regionale n. 7 del 1991, dagli organismi esistenti istituiti ai sensi della precedente normativa inerente l'emigrazione.

     4. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 190, n. 46.

 

     Art. 86. Musei di interesse locale. [41]

     [1. I contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, con esclusione della costruzione, possono essere concessi anche a favore dei musei di interesse locale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa (cap. 11106).]

 

     Art. 87. Politiche regionali sulla condizione giovanile. [42]

     [1. Al fine di avviare un programma speciale di coordinamento delle politiche regionali riguardanti la condizione giovanile, con particolare riferimento ai problemi della prima occupazione, della sanità e della cultura nonché a quelli relativi ad una revisione della legislazione regionale in materia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere iniziative, studi e ricerche, ivi compresa la pubblicazione e divulgazione di materiali ed informazioni.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 (cap. 01067)].

 

     Art. 88. Piani territoriali paesistici.

     1. Nell'interesse del rispetto del termine stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, per la stipula degli eventuali atti contrattuali preordinati agli adempimenti di formale adozione dei progetti di piano territoriale paesistico già redatti e pubblicati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere a trattativa privata e con esecutività immediata degli stessi contratti.

 

Capo VI

Disposizioni diverse

 

     Art. 89. Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all'assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1992, la somma complessiva di lire 13.279.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Detto stanziamento è così suddiviso:

     - lire 12.904.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:

     a) per lire 6.452.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati Istat;

     b) per lire 6.452.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguenti all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

     - lire 375.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1992-1993.

     3. È autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l'ulteriore spesa di lire 214.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).

 

     Art. 90. Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 - Sostegno ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane.

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 04162/06, 04162/07 e 04162/08 sono ripartiti rispettivamente trai Comuni, le Province e le Comunità montane, con i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19.

 

     Art. 91. Accatastamento dei beni immobili regionali.

     1. Per il proseguimento delle operazioni di accatastamento degli immobili di proprietà della Regione, di cui all'articolo 89 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata, nell'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 04112/01).

 

     Art. 92. Rimborsi al personale degli uffici tecnici erariali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione spettanti al personale degli uffici tecnici erariali per servizi regolarmente richiesti e svolti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

     2. Le indennità ed i rimborsi sono disposti dietro presentazione della relativa tabella vistata dal capo dell'ufficio da cui dipende il personale incaricato e corrisposti nella misura spettante nell'ente di appartenenza.

     3. La relativa spesa è valutata in annue lire 50.000.000 (cap. 04179/07).

 

     Art. 93. Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1992, all'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 5.750.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.250.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (cap. 08226).

 

     Art. 94. Contributo straordinario ai Consorzi acquedottistici del Govossai e del Sulcis per l'abbattimento dei costi energetici.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1992 ai Consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi consorzi (cap. 08169).

 

     Art. 95. Reti di rilevamento della qualità dell'aria.

     1. (Omissis) [43].

     2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 100.000.000 per l'anno 1992 (cap. 05014/04).

 

     Art. 96. Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale.

     1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell'anno 1992 (cap. 02100).

 

     Art. 97. Studi, consulenze, convegni e pubblicazioni - Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

     1. (Omissis) [44].

 

     Art. 98. Registri degli incarichi di studio, progettazione e consulenza.

     1. I decreti che approvano o rendono esecutive le convenzioni tra l'Amministrazione regionale e professionisti o esperti esterni all'Amministrazione, singoli o associati in gruppi o società, relative all'affidamento di incarichi di progettazione, consulenza o studio, sono pubblicati per estratto, a cura della Presidenza della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 15 giorni dalla loro registrazione da parte dell'organo di controllo.

     2. La pubblicazione del decreto contiene l'indicazione dei nominativi dei soggetti convenzionati, singoli o associati, del compenso pattuito o degli elementi di calcolo del medesimo e, nel caso di progettazione di opere pubbliche, l'indicazione dell'importo dell'opera da progettare, nonché della durata dell'incarico e degli eventuali rinnovi intervenuti.

     3. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso ciascun Assessorato è istituito, a cura del relativo coordinatore generale, un registro degli incarichi di studio, progettazione e consulenze che nelle ore di apertura al pubblico degli uffici è tenuto a disposizione dei cittadini, che possono gratuitamente consultarlo o estrarne copia a proprie spese.

     4. Il registro, redatto secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente, indica tutti gli elementi di informazione di cui al secondo comma, relativi alle convenzioni in essere al momento della sua formazione ed è, di volta in volta, aggiornato sulla base de dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro 10 giorni dalla pubblicazione medesima.

     5. Gli enti locali della Sardegna sono tenuti ad istituire analoghi registri per gli incarichi di cui al presente articolo da loro conferiti e retribuiti con l'utilizzazione di finanziamenti regionali.

     6. I registri di cui al comma precedente sono compilati, aggiornati e tenuti a disposizione dei cittadini secondo le modalità di cui al presente articolo.

     7. La Presidenza della Giunta regionale è autorizzata a pubblicare l'elenco completo degli incarichi di cui ai precedenti commi affidati dalla Regione autonoma della Sardegna dal 18 giugno 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 99. Attività di controllo di gestione.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, comprese quelle concernenti le attività di studio e di collaborazione da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione della spesa regionale: il relativo programma di attività è predisposto e realizzato dall'Assessore regionale della programmazione e bilancio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

     2. La spesa per l'applicazione del precedente comma è quantificata in lire 300.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 500.000.000 per l'anno 1993 (cap. 03070).

 

     Art. 100. Divulgazione dell'attività regionale - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 11. [45]

     [1.(Omissis) [46].]

 

     Art. 101. Anticipazioni per procedure concorsuali dello Stato.

     1. Al fine di agevolare ed accelerare l'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti negli organici degli uffici periferici dei Ministeri ubicati in Sardegna, delegate al Rappresentante del Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le stesse spese sino alla concorrenza di lire 500.000.000 (cap. 02163/02), secondo le modalità previste dall'articolo 43, lettera c) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

     Art. 102. Denominazione dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

     1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e dell'articolo 93 della legge regionale 30 aprile 1991,n . 13, la denominazione dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è così modificata:

     «Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio».

 

     Art. 103. Disposizioni varie.

     1. È confermata, per l'anno 1992, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 73, decimo e undicesimo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, concernenti la competenza all'assunzione degli impegni sui capitoli e titoli di spesa gestiti dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

     2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio può delegare a presiedere il Comitato per la programmazione, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, uno o più componenti dello stesso organo collegiale; è fatta salva la facoltà di applicare, alternativamente, il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.

     3. Sulla competenza del capitolo 11127, concernente le spese per il funzionamento della biblioteca dell'Amministrazione regionale, possono essere disposti impegni di spesa anche per obbligazioni relative alla fornitura di periodici con pubblicazione nell'annata successiva.

 

     Art. 104. Copertura finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:

 

 

 

 

Anni finanziari 

Importi in lire 

 

 

 

 

1992 

1.357.128.000.000 

 

1993 

663.843.000.000 

 

1994 

650.909.000.000 

 

1995-1996 

193.979.000.000 

 

1997 

213.979.000.000 

 

1998-2001 

223.979.000.000 

 

2002 

216.979.000.000 

 

2003-2006 

223.979.000.000 

 

2007 

201.079.000.000 

 

2008 

51.179.000.000 

 

2009 

18.680.000.000 

 

2010 

17.180.000.000 

 

2011 

7.180.000.000 

 

anni successivi 

1.180.000.000 

 

 

 

 

 

     2. Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte così come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 105. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 1 della L.R. 26 agosto 1988, n. 32.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[3] Aggiunge un comma all'art. 24 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Sostituisce l'art. 31 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Sostituisce con tre commi il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 62 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[10] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[11] Sostituisce il terzo comma dell'art. 4 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[12] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[13] Sostituisce il primo comma dell'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[14] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[15] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[16] Sostituisce con i commi 8, 8 bis e 8 ter l'ottavo comma dell'art. 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[17] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[18] Sostituisce con due commi i primi tre commi dell'art. 22 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[19] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 aprile 1993, n.17.

[21] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2015, n. 20. Aggiunge il secondo comma all'art. 9 della L.R. 23 agosto 1985, n. 21.

[22] Sostituisce il primo comma dell'art. 5 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

[23] Sostituisce il terzo comma dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

[24] Sostituisce l'art. 76 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[25] Modifica il primo comma dell'art. 27 della L.R. 23 luglio 1991, n. 26.

[26] Modifica il secondo comma dell'art. 29 della L.R. 23 luglio 1991, n. 26.

[27] Modifica il primo comma dell'art. 3 della L.R. 25 novembre 1983, n. 27.

[28] Modifica il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 25 novembre 1983, n. 27.

[29] Modifica il primo comma dell'art. 4 della L.R. 25 novembre 1983, n. 27.

[30] Modifica il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 25 novembre 1983, n. 27.

[31] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi la L.R. 18 gennaio 1993, n. 3 e l'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[33] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[34] Sostituisce il punto a) dell'art. 2, L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[35] Modifica il quarto comma dell'art. 15 della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[36] Modifica il primo comma dell'art. 20 della L.R. 14 settembre 1987, n. 37.

[37] Sostituisce il primo comma dell'art. 4 della L.R. 14 settembre 1987, n. 37.

[38] Sostituisce il primo comma dell'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1973, n. 38.

[39] Sostituisce il titolo della L.R. 5 dicembre 1973, n. 38.

[40] Modifica il primo comma dell'art. 11 della L.R. 24 dicembre 1990, n. 46.

[41] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[42] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 15 aprile 1999, n. 11.

[43] Aggiunge il quinto comma all'art. 8 della L.R. 19 agosto 1986, n. 50.

[44] Modifica il quarto comma dell'art. 15 della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[45] Articolo abrogato dall'art. 31, L.R. 3 luglio 1998, n. 22.

[46] Modifica il primo comma dell'art. 1 della L.R. 7 maggio 1953, n. 11.