Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/01/2008 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio |
Art. 2. Disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.2.197 - L.R. 24 gennaio 2008, n. 1.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007.
(B.U. 25 gennaio 2008, n. 3)
Art. 1. Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26 della
Art. 2. Disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007
1. Le somme stanziate nell’esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità per le quali furono stanziate, nell’esercizio 2008 (UPB S08.01.003).
2. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d’area di cui alla
3. Le risorse stanziate nell’esercizio 2007 e successivi e quelle sussistenti nel conto dei residui dei capitoli SC01.0216 (UPB S01.02.003) e SC04.1919 (UPB S04.08.007) al 31 dicembre 2007 destinate alla contrattazione collettiva, permangono, qualora non impegnate, in conto residui sino al loro completo utilizzo.
4. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per l’anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca e quelle di cui al capitolo SC07.0603 (UPB S07.06.001), non impegnate nello stesso anno, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell’esercizio successivo.
5. I termini di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della
6. Gli stanziamenti di cui all’articolo 28, comma 3, della
7. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 15, comma 8, lettera b), punto 2), della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 2008.