Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/04/2005 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario. |
Art. 2. Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975. |
Art. 3. Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati. |
Art. 4. Razionalizzazione e controllo della spesa. |
Art. 5. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia. |
Art. 6. Disposizioni nel settore agricolo. |
Art. 7. Interventi di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica e interventi di sviluppo rurale. |
Art. 8. Interventi nel settore dei trasporti. |
Art. 9. Disposizioni in materia di lavoro. |
Art. 10. Interventi integrati per il lavoro. |
Art. 11. Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione. |
Art. 12. Disposizioni nel settore dell’istruzione, cultura, spettacolo e sport. |
Art. 13. Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale. |
Art. 14. Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale. |
Art. 15. Disposizioni sugli organici e le assunzioni. |
Art. 16. Risorse per l’organizzazione. |
Art. 17. Trasferimenti alle province in materia di lavoro. |
Art. 18. Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età. |
Art. 19. Esodo incentivato. |
Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie. |
Art. 21. Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. |
Art. 22. Altre disposizioni in materia di personale. |
Art. 23. Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT). |
Art. 24. Conferimento delle risorse umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite. |
Art. 25. Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite. |
Art. 26. Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT). |
Art. 27. Personale dell’ESIT. |
Art. 28. Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. |
Art. 29. Riordino dell’ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura. |
Art. 30. Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS. |
Art. 31. Riforma degli enti in agricoltura. |
Art. 32. Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995. |
Art. 33. Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998. |
Art. 34. Scioglimento del CIFDA. |
Art. 35. Istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna). |
Art. 36. Copertura finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. |
Art. 37. Disposizioni a favore degli enti locali. |
Art. 38. Riordino delle comunità montane. |
Art. 39. Riordino del patrimonio immobiliare regionale. |
Art. 40. Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile. |
Art. 41. Disposizioni varie. |
Art. 42. Copertura finanziaria. |
Art. 43. Entrata in vigore. |
§ 5.2.174 – L.R. 21 aprile 2005, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).
(B.U. 22 aprile 2005, n. 13 – S.O. n. 1).
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario.
1. Ai sensi dell’articolo 37 della
2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 1 della
3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent’anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l’economicità dell’operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la cassa depositi e prestiti.
4. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2006; il relativo onere è valutato in euro 32.848.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e S03.051).
5. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000 (UPB E03.032) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e del saldo finanziario dell’anno 2004 - calcolato come differenza tra l’ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato dell’applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
6. Il ricorso all’indebitamento di cui al comma 5 è ridotto in relazione all’acquisizione di maggiori entrate, nell’anno 2005, derivanti da operazioni di privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.
7. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) Fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)
2005 |
euro |
6.600.000 |
2006 |
euro |
10.000.000 |
2007 |
euro |
10.000.000 |
b) Fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)
2005 |
euro |
1.750.000 |
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini della lettera b bis) del comma 6 dell’articolo 6 della
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a’ termini della lettera b ter) del comma 6 dell’articolo 6 della
10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2005 - 2007, nella misura indicata nell’allegata tabella E.
11. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, ai sensi del comma 39 dell’articolo 1 della
12. La limitazione disposta dal comma 116 dell’articolo 1 della
Art. 2. Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ai sensi della
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contabilità speciale di cui ai titoli I e II della
2. Le disponibilità finanziarie rivenienti da tale chiusura sono destinate:
a) per complessivi euro 166.518.548 al programma d’intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla
1) 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 - incentivi al settore industriale,
2) 70.570 al titolo di spesa 12.3.02, lettera b) - imprenditoria giovanile nel settore turistico;
3) 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) - interventi nel settore ittico;
4) 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 - interventi per la continuità territoriale;
5) 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 - problema energetico regionale;
6) 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 - fondo di riserva;
b) alle entrate della Regione (UPB E03.008) le disponibilità residue, valutate in euro 64.496.000, delle quali una quota pari ad euro 15.501.000 è iscritta in un apposito capitolo dell’UPB S03.079 per essere destinata alle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla
3. È disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell’articolo 4 della
4. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal fondo di riserva di cui al titolo di spesa 12.6.00, secondo le procedure previste dall’articolo 31 della
5. In caso di carenza di disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 12.6.00 per l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4, si provvede ad impinguare lo stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui all’UPB S03.015.
Art. 3. Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati.
1. È disposta, nell’anno 2005, la soppressione dei seguenti fondi, le cui relative disponibilità sono riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031):
a) fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della Legge 1° febbraio 1965, n. 60 (Costituzione di fondi di rotazione presso l’ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie);
b) fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna, ai sensi della
2. È disposta la soppressione del fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi dell’articolo 4 della
3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui ai sottoelencati fondi:
a)
b)
c)
d)
devono essere semestralmente riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell’eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all’articolo 31 della
4. È disposto, nell’anno 2005, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 15.000.000 dal fondo relativo all’articolo 6 della
b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla
c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla
e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all’articolo 32 della
5. È disposto, con atto amministrativo del direttore di servizio competente in materia di credito, il riversamento alle entrate del bilancio regionale delle eccedenze di disponibilità sussistenti sui fondi di garanzia istituiti ai sensi delle vigenti leggi di settore, presso gli istituti convenzionati (UPB E03.031).
Art. 4. Razionalizzazione e controllo della spesa.
1. Ai sensi dell’articolo 11 del reg. CEE n. 1260 del 21 giugno 1999, l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie, società compartecipate regionali e società facenti parte del settore pubblico allargato del territorio regionale, predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi del Nucleo conti pubblici territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le eventuali risorse statali attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 73 della
2. Nella
a) nell’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all’Assessore regionale competente in materia di bilancio.”;
b) nel comma 3 dell’articolo 4 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”;
c) nel comma 6 dell’articolo 4 l’espressione da “e, per i bilanci” sino a “bilancio regionale” è sostituita dalla seguente:
“I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.”.
3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 2 della
Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche e attività produttive
Art. 5. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia.
1. L’ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 3 della
2. Il Commissario liquidatore dell’ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all’avvio della gestione di ESAF Spa, disposta dall’articolo 3 della
3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria di cui ai commi 1 e 2 è disposto lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 5.000.000 per l’anno 2007 (UPB S08.014).
4. All’articolo 3 della
a) nel comma 1 le parole “lire 200.000.000” sono sostituite da “euro 200.000”;
b) nel comma 2 le parole “lire 500.000.000” sono sostituite da “euro 1.000.000”.
5. Le tariffe idriche dell’acqua grezza ad usi multipli sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti dall’articolo 9 della
6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall’articolo 11 della
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 2005, all’Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di:
a) euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);
b) euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture del sistema appartenenti al demanio regionale (UPB S08.055).
8. I soggetti che si trovano in posizione debitoria verso l’Ente autonomo del Flumendosa, per forniture idriche erogate dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2004, possono chiedere, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione settennale delle somme dovute al suddetto ente. Per accedere alla rateizzazione i soggetti devono versare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un acconto del dieci per cento dell’intera somma dovuta.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a coprire quota parte dei ratei, relativamente alle forniture idriche effettuate negli anni ricompresi nel suindicato periodo, caratterizzati da condizioni climatiche di grave e persistente siccità e quindi da rilevanti costi unitari di produzione.
10. I criteri e le modalità dell’intervento, nonché il piano finanziario dell’eventuale ripartizione tra soggetto debitore e Amministrazione regionale delle quote dei ratei annui sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
11. Per le finalità di cui ai commi 8, 9 e 10 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2011 (UPB S08.014).
12. Al fine di consentire l’avvio della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 4 della
13. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per l’anno 2005 (UPB S08.073).
14. Per la progettazione delle opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese quelle relative alla viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 99 del
15. Per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del novembre 1999, il Comune di Castelsardo è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme erogate dall’Amministrazione regionale a titolo di anticipazione.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito dell’impossidenza di altri alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, richiesto ai fini della concessione di agevolazioni previste dalla
17. Il comma 9 dell’articolo 16 della
18. Per le spese connesse alle attività di monitoraggio nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, nonché per le spese di tenuta e manutenzione dell’anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale, è autorizzato, anche per l’attivazione di apposita convenzione con l’Osservatorio economico di cui al comma 7 dell’articolo 41, lo stanziamento di euro 125.000 nell’anno 2005; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S08.045).
19. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della
20. Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all’articolo 11 della
21. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell’articolo 4 della
22. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.073).
23. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della
“b) 15 per cento dell’importo della delega o della concessione all’atto dell’affidamento dei lavori;”.
24. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 650.000 a favore della diocesi di Ozieri per i lavori di recupero e di restauro della struttura e del patrimonio artistico e storico della cattedrale di Ozieri (UPB S08.073).
Art. 6. Disposizioni nel settore agricolo.
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
2. È disposto il non recupero delle anticipazioni erogate agli enti pubblici economici fusi nel Consorzio di bonifica dell’Oristanese, per l’acquisto e l’installazione di strumenti aziendali per la misura del consumo idrico, a condizione che le opere siano completate e collaudate entro il 31 dicembre 2005.
3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 6.000.000 a favore dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per la concessione di contributi straordinari a favore delle imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per il miglioramento della qualità del latte nelle zone diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi dell’articolo 17 del
4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande concernenti le misure del Piano di sviluppo rurale, delle domande di aiuto de minimis e delle domande per i carburanti agevolati, è autorizzata la stipulazione di convenzioni con i Centri di assistenza agricola (CAA) operanti in Sardegna; la relativa spesa è valutata in annui euro 400.000 (UPB S06.011).
5. I termini di cui all’articolo 2 della
6. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del
8. Al fine di assolvere l’obbligo previsto dal decreto interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione e l’aggiornamento dello schedario viticolo e dell’inventario del potenziale produttivo viticolo, previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato l’Organizzazione comune di mercato vitivinicolo, è disposta in caso di ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, successiva al termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato decreto ministeriale, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni. Se le superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ettaro di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 2 del reg. CE n. 1493 del 1999 sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100 per ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione. L’importo delle sanzioni è rapportato alla superficie vitata ed è arrotondato all’euro superiore (UPB E06.014).
9. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati per la realizzazione di programmi di intervento, l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è autorizzato ad attivare, per il triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a Denominazione di Origine Protetta.
10. Il programma di cui al comma 9 è attuato contestualmente all’avvio delle procedure di modifica dei relativi disciplinari di produzione.
11. Le provvidenze a favore del settore agricolo previste dalla
Art. 7. Interventi di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica e interventi di sviluppo rurale.
1. Una quota parte delle disponibilità esistenti nel conto residui del capitolo 06103 (UPB S06.028) è destinata a finanziare un piano di risanamento finalizzato a fronteggiare la grave crisi finanziaria dei consorzi di bonifica determinata dall’aumento degli oneri conseguenti al ripetersi di eventi calamitosi.
2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un apposito disegno di legge di riordino, riforma e razionalizzazione dei consorzi di bonifica.
4. Una ulteriore quota parte delle disponibilità esistenti nel conto dei residui del capitolo 06103.00, pari a 20.000.000 di euro, è destinata alla realizzazione di una misura di sviluppo rurale, finalizzata a salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario regionale, alla gestione attiva dei boschi finalizzata alla difesa degli stessi dagli incendi, alla manutenzione ed al recupero di elementi tipici del paesaggio rurale, quali i muretti a secco e le siepi, a favorire il benessere degli animali, a migliorare la qualità delle produzioni agricole e zootecniche anche mediante l’estensivizzazione delle stesse.
5. La predetta somma può essere utilizzata anche per il cofinanziamento del Piano di sviluppo rurale al fine di aumentare le dotazioni del FEOGA-garanzia destinate alla Regione Sardegna; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
6. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua (UPB S06.053).
7. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall’articolo 3 della
Art. 8. Interventi nel settore dei trasporti.
1. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall’articolo 2 della
2. Nell’articolo 9 della
“5 bis. I contributi per la costruzione e per l’acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale, purché finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente.”.
Capo III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarie
Art. 9. Disposizioni in materia di lavoro.
1. L’articolo 34 della
“Art. 34 (Valutazione tecnica) - 1. La valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati è svolta da un gruppo di lavoro costituito con decreto dell’Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dell’Agenzia regionale del lavoro e dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale.”.
2. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S10.040 é autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 1.760.000 per l’erogazione di contributi a favore delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della
3. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 26.231.000 per la realizzazione del programma di formazione professionale (UPB S10.049).
4. Al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla
Art. 10. Interventi integrati per il lavoro.
1. Gli interventi a favore del lavoro, nel corso del 2005, sono adottati attraverso un piano integrato comprendente le seguenti azioni:
a) emanazione di un bando, per gli anni 2005 e 2006, ai sensi degli articoli 1 e 11 della
1) assunzione di soggetti delle categorie protette e svantaggiate di cui alla
2) contratti a tempo indeterminato full-time;
3) contratti a tempo indeterminato part-time orizzontale.
Nella predisposizione della graduatoria di merito del citato bando, rispettando i criteri di priorità suindicati, devono avere ulteriore priorità dal punto di vista della tipologia societaria “le imprese”;
b) finanziamento dell’articolo 19 della
c) interventi a sostegno di iniziative locali di sviluppo e occupazione diretti:
1) alla prosecuzione delle attività dei centri servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5 della
2) all’erogazione di piccoli sussidi (ai sensi del reg. FSE 1262/99);
3) all’erogazione di prestiti d’onore;
4) alle attività di assistenza e accompagnamento alle imprese;
d) interventi per la promozione e l’adeguamento dei centri rurali minori diretti a:
1) restauro conservativo di aree di particolare interesse;
2) realizzazione dei centri d’informazione e dei percorsi turistici;
3) recupero dei borghi e delle case rurali per la valorizzazione turistica;
4) incentivi de minimis per la promozione del turismo rurale;
e) interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, individuate nell’ambito della nuova programmazione integrata territoriale, promosse prioritariamente dai giovani nei seguenti settori:
1) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
2) promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;
3) iniziative imprenditoriali innovative e ad alto contenuto tecnologico,
4) iniziative per la messa in rete di sistemi territoriali di imprese;
5) turismo;
6) agricoltura e sviluppo delle aree rurali;
7) trasformazione e commercializzazione delle produzioni tipiche regionali.
Per tali iniziative è finalizzata la spesa di 110.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a valere sui fondi del POR Sardegna 2000-2006.
2. In attuazione del principio di coesione territoriale ed al fine di assicurare la più equilibrata distribuzione delle risorse in tutto il territorio regionale, i fondi di cui al comma 1 sono ripartiti e spesi attraverso le procedure definite nel complemento di programmazione del POR Sardegna 2000-2006, avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 19 della
Art. 11. Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione. [4]
1. La Regione Sardegna promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private per favorire la coesione interna e la competitività dei sistemi regionali attraverso la concentrazione e l’integrazione degli interventi nella logica delle filiere produttive, dei contratti di investimento e dei pacchetti integrati di agevolazioni.
2. I regimi di aiuto istituiti con le procedure previste dal presente articolo, nonché qualsiasi aiuto accordabile nell’ambito di ogni singolo regime, sono istituiti in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione approvati dalla Commissione europea di cui al reg. CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al reg. CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al reg. CE n. 70 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicati nella G.U.C.E. serie L del 13 gennaio 2001, n. 10, di cui al reg. CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 3 gennaio 2004, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. In osservanza e nei limiti previsti dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia” pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono utilizzate le risorse statali, le risorse del POR Sardegna 2000-2006 iscritte nel bilancio regionale destinate a finanziare interventi di incentivazione, le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione integrata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti.
5. Nel caso in cui i regimi di aiuto di cui ai commi precedenti siano già previsti in leggi regionali di settore, le stesse continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore delle direttive.
Art. 12. Disposizioni nel settore dell’istruzione, cultura, spettacolo e sport.
1. A favore della formazione universitaria sono autorizzati, nell’anno 2005, i seguenti interventi:
a) a decorrere dall’anno 2005 è istituito nel bilancio regionale - UPB S11.070 - un fondo destinato a finanziare le università diffuse nel territorio con una dotazione per lo stesso anno di euro 7.633.000; in sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more di un complessivo riordino delle sedi universitarie decentrate, nonché della valutazione dei risultati dalle stesse conseguiti relativamente alle attività svolte, la dotazione del fondo di cui alla presente lettera, per l’anno 2005, è ripartita come segue:
- corsi universitari ad Olbia ……………..................................................... euro 129.000;
- corsi universitari ad Alghero .................................................................. euro 1.350.000;
- corsi universitari a Tempio Pausania ........................................................ euro 319.000;
- Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale ........euro 3.000.000;
- Consorzio UNO di Oristano.................................................................... euro 2.220.000;
- Consorzio Forgea International ................................................................. euro 170.000;
- Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI) ................................ euro 445.000;
alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previa concertazione con i rettori delle università sarde ed i rappresentanti delle università nel territorio, sono definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa;
b) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070);
c) la spesa di euro 78.000 a favore delle scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della
d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S11.072 (Cap. 11160), per la concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari, per le spese sostenute, nell’anno 2005, per l’erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio (UPB S11.072).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all’abbattimento dei costi legati al “fitto casa” a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive [5].
3. Fino all’approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale e del tempo libero, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati, per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni, adottate a’ termini dell’articolo 19 della
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 sono valutati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nei seguenti importi:
UPB S11.030 |
Cap. 11212 |
euro |
7.070.000 |
UPB S11.036 |
Cap. 11284 |
euro |
900.000 |
UPB S11.041 |
Cap. 11334 |
euro |
1.033.000 |
UPB S11.048 |
Cap. 11247 |
euro |
7.000.000 |
5. Il termine perentorio di trenta giorni di cui all’articolo 50 della
6. L’importo di euro 100.000 recato dal capitolo 11029 (UPB S11.020) è destinato integralmente al conferimento di borse di studio previste dalla lettera c del comma 2 dell’articolo 25 della
7. Nel comma 1 dell’articolo 111 della
8. [I finanziamenti destinati ai comuni singoli, ai sensi della
9. L’importo di euro 50.000 recato dal capitolo 11028 (UPB S11.020) è destinato integralmente alla organizzazione della conferenza annuale sulla cultura e sulla lingua sarda prevista dalla
10. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S11021 (cap. 11030), nella misura del 20 per cento, è destinata al sostenimento delle spese relative all’organizzazione e primo avvio delle attività connesse alla celebrazione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”, da realizzarsi nell’anno successivo.
11. A favore delle attività di spettacolo e cultura sono autorizzati i seguenti interventi:
a) nell’anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission, finalizzato a consentire la produzione in loco di opere cinematografiche e televisive e per la concessione di contributi a ciò destinati dalla normativa regionale (UPB S11.041);
b) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041);
c) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 30.000 all’Amministrazione provinciale di Nuoro per l’organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.041);
d) nell’anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l’attività istituzionale (UPB S11.020);
e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):
1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;
2) promuovere gli scambi giovanili [7];
f) nell’anno 2005, la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 5 della
g) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per il funzionamento (UPB S11.041);
h) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è commisurato allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (UPB S11.041);
i) nell’anno 2005 la spesa di euro 100.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; in particolare possono essere oggetto di finanziamento studi e ricerche riguardanti qualunque ambito scientifico; destinatari degli interventi possono essere oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle università. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della
12. Il comma 3 dell’articolo 32 della
“3. La liquidazione del saldo è autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che deve essere assunto in conformità delle effettive spese sostenute, della proficuità dell’attività svolta e di quant’altro previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 31.”.
13. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000 alla Commissione organizzatrice regionale (COR) dei Giochi sportivi studenteschi 2005, per l’organizzazione in Sardegna delle fasi regionali e nazionali degli stessi giochi e per la partecipazione delle compagini sarde alla fase nazionale (UPB S11.036).
14. Al fine di garantire continuità agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 10 della
15. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 19 della
“c) 12 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie”;
“f) 8 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.”.
16. Sono abrogati:
a) il comma 14 dell’articolo 26 della
b) il comma 7 dell’articolo 12 della
Art. 13. Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale.
1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di politica sociale, nelle more della revisione della
2. I termini per l’adozione dei piani socio-assistenziali da parte dei comuni sono prorogati al 31 gennaio dell’anno a cui si riferiscono, a decorrere dal piano socio-assistenziale relativo all’anno 2005.
3. [Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento previsto dalla
4. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all’articolo 41 della
5. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. L’ambito territoriale delle aziende-USL, coincide con quello delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della
6. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, stabilisce modalità e procedure per il trasferimento del personale e dei beni patrimoniali alle aziende subentranti ai sensi della
7. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, stabilisce la rideterminazione delle risorse economiche spettanti a ciascuna azienda, sulla base della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente entro i nuovi confini delle aziende sanitarie locali, anche utilizzando parametri perequativi che consentano l’effettivo trasferimento ed assestamento delle nuove competenze territoriali.
8. Al fine di garantire la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta linee guida per la predisposizione da parte di ciascuna azienda sanitaria di un piano strategico di riqualificazione dell’assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie trasmettono all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale l’inventario generale del patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2004, redatto ai sensi dell’articolo 38 della
9. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. Per gli anni successivi l’importo è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno.”.
10. Al fine di realizzare una più completa valorizzazione delle competenze delle amministrazioni comunali in materia di politiche sociali, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa ricognizione delle attività svolte, della situazione economico-finanziaria e del personale operante presso le case per anziani gestite dai Comuni di Iglesias, Sassari e Alghero, adotta, d’intesa con i comuni interessati, il provvedimento per il definitivo riordino del personale e delle risorse delle case per anziani con l’obiettivo di superare l’attuale situazione di precarietà ed incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di finanziamento agli enti locali in materia di politiche sociali.
11. In attesa che si attivi il piano di riqualificazione professionale, vengono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 1990, gli educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.
12. L’integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria per l’anno 2005 è determinata in euro 685.534.000 (UU.PP.BB. S12.029 e S12.030).
13. Per le finalità di cui al comma 13 dell’articolo 27 della
14. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 250.000 per l’attuazione del Programma di screening nella scuola dell’obbligo per la prevenzione della B-talassemia, di cui agli articoli 92 e 93 della
15. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di:
a) euro 200.000 a favore dell’Università di Cagliari - Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.027) [9];
b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027).
16. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 820.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna quale integrazione regionale dei contributi statali (UPB S12.057).
17. Nel comma 2 dell’articolo 11 della
18. Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini al miglioramento del servizio sociale e sanitario anche attraverso l’attivazione di forme di aggregazione, è istituito un fondo per la concessione di contributi finalizzati al rafforzamento e sostegno delle associazioni di utenti e familiari di utenti che promuovono l’auto-aiuto nelle sue diverse forme. Le suddette organizzazioni non devono prevedere compensi per i soci né per gli organi dirigenti. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina i criteri in base ai quali attribuire tali contributi a favore delle associazioni che garantiscano trasparenza, indipendenza e un’organizzazione di livello regionale o nazionale. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati per il triennio 2005-2007 euro 80.000 all’anno (UPB S12.030).
Capo IV
Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale
Art. 14. Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale.
1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 62 della
a) biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;
b) biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all’anno 2005 con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui dell’UPB S03.005, e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa UPB S03.005.
3. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad euro 2.849.000 sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l’anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima unità previsionale di base.
4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell’articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell’articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell’articolo 6 della
5. Il comma 3 dell’articolo 18 della
6. Gli enti di cui all’articolo 69 della
Art. 15. Disposizioni sugli organici e le assunzioni.
1. Per l’anno 2005, e comunque sino all’attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell’Amministrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 della
2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all’articolo 69 della
3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell’ambiente, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell’articolo 10 della
4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l’anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell’articolo 70 della
5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la categoria professionale ed i livelli retributivi per i quali sono state indette le relative procedure concorsuali, applicando la disciplina transitoria dell’inquadramento.
6. I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione.
7. Nel comma 7 dell’articolo 18 della
“Il termine previsto nel comma 9 dell’articolo 77 della
8. Per l’anno 2005 sono sospese, nell’Amministrazione regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle categorie A, B e C.
Art. 16. Risorse per l’organizzazione.
1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal comma 2 dell’articolo 18 della
Art. 17. Trasferimenti alle province in materia di lavoro.
1. È trasferito alle province, per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite dal
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente articolo si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui all’articolo 11 del
Art. 18. Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età. [11]
1. I dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione sono collocati a riposo, su base volontaria, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età anagrafica.
Art. 19. Esodo incentivato.
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell’amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.
2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L’indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.045.
3. Al personale dell’Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell’Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell’Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.
4. I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.
5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate..
Art. 20. Modifiche alla
1. La
a) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.”;
b) nel comma 5 dell’articolo 11 sono soppresse le parole “non immediatamente rinnovabile”;
c) nel comma 4 dell’articolo 12 le parole “ad uno o più livelli” sono sostituite dalle parole “di livello inferiore”;
d) al comma 7 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall’insediamento del rispettivo organo di direzione politica.”. In sede di prima applicazione della presente disposizione il periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) il comma 1 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:
“1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l’Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione”; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;
f) al comma 1 dell’articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.”;
g) il comma 2 del medesimo articolo 55 è abrogato.
2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell’articolo 50; l’articolo 51; il comma 3 dell’ articolo 80; il comma 15 dell’ articolo 77 della
Art. 21. Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. [12]
1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, allo scopo di favorire e coordinare, nell’ambito del processo di rinnovamento dell’Amministrazione regionale, l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzate all’accrescimento dell’efficacia ed efficienza del processo amministrativo ed al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.
2. Alla direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sono attribuite le seguenti competenze:
a) centro di competenza e di supporto alla programmazione strategica ed integrata per l’attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed evolutivi concepiti con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni;
b) funzioni di indirizzo, pianificazione, analisi, coordinamento per l’attuazione di interventi dell’Amministrazione regionale nell’ambito dell’information e communication technology; progettazione delle reti e dei sistemi, monitoraggio e verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi avviati;
c) attuazione, nell’ambito dell’information e communication technology, delle linee d’azione promosse dall’Amministrazione regionale e da quelle centrali e dei relativi indirizzi normativi nazionali e comunitari;
d) promozione, a livello regionale, per l’attuazione di interventi e svolgimento di attività connesse allo studio, ricerca e sperimentazione in ambito dell’information e communication technology;
e) verifica dei processi in atto presso l’Amministrazione regionale, con svolgimento delle attività di raccordo, standardizzazione, integrazione e individuazione degli interventi evolutivi; collaborazione e interazione con i vari servizi dell’Amministrazione regionale, già operativi nell’ambito dei processi di informatizzazione e di divulgazione e accessibilità delle informazioni, per l’accrescimento della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi;
f) coordinamento esecutivo e assistenza operativa nelle fasi di realizzazione dei nuovi interventi.
3. Ai relativi oneri, valutati in annui euro 15.000 si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB S02.045.
Art. 22. Altre disposizioni in materia di personale.
1. La disposizione di cui all’articolo 6 della
2. L’indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del Presidente è rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.
Capo V
Disposizioni per il riordino degli enti strumentali
Art. 23. Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT). [13]
1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al
2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell’esercizio delle funzioni conferite alla Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 31 della
4. L’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all’articolo 24.
Art. 24. Conferimento delle risorse umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.
1. Entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo è trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all’eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell’ente di provenienza e quella spettante nell’amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 60 della
3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l’Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.
Art. 25. Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite.
1. La Regione contribuisce alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi della presente legge. L’entità e la ripartizione del contributo sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d’intesa con la Conferenza Regione-enti locali.
Art. 26. Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT).
1. L’Ente sardo industrie turistiche, istituito con la
2. Le funzioni dell’ESIT sono svolte dall’Assessorato competente in materia di turismo.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della
4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell’ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.
5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L’approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell’Assessore del turismo.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del programma di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell’ente.
7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.
8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESIT, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.
9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l’alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla
Art. 27. Personale dell’ESIT.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell’ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all’atto dell’inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l’anzianità di servizio e il trattamento economico maturati presso l’ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell’articolo 28 della
2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell’articolo 26, sono disposte dall’Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all’Assessorato del turismo.
3. Il personale inquadrato nell’Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell’Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell’ente soppresso.
Art. 28. Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.
2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Riordino dell’ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura.
1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:
a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è trasformato in ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti di cui comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli stessi.
Art. 30. Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), istituito con
b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III), istituito con
c) Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita con
d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), istituito con
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l’ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
Art. 31. Riforma degli enti in agricoltura.
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, predispone apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti di cui agli articoli 29 e 30.
2. Fino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell’ordinario organo di amministrazione, l’ERSAT Sardegna e l’ERA Sardegna sono gestiti da commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che hanno, tra l’altro, il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di cui si dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli 29 e 30, nonché di curare il passaggio dei beni ed il trasferimento del personale ai nuovi enti.
3. I commissari dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e soppressi che non sono strumentalmente funzionali all’attività dei nuovi enti e li trasferiscono al patrimonio della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2 competono i compensi previsti per il presidente dell’organo di amministrazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 32. Modifiche alla tabella A della
1. Nella tabella A allegata alla
“Agricoltura e riforma agro-pastorale
1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
2) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna).”.
2. Nella medesima tabella A la parte denominata “Industria” è abrogata.
Art. 33. Modifiche all’articolo 69 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 69 della
“e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);
f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);
i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);”.
2. Nel medesimo comma 1 dell’articolo 69 le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);
d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);”.
3. È soppresso il comma 2 dell’articolo 69.
4. Nel comma 3 dell’articolo 69 sono soppresse le parole “ed al comma 2”.
Art. 34. Scioglimento del CIFDA.
1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla
2. Il personale del ruolo unico regionale, già distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è trasferito negli organici dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 35. Istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna). [14]
[1. È istituita l’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al reg. CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al
2. L’ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed è riconosciuta secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 3 del
3. L’ARSEA Sardegna può agire in qualità di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Sardegna.
4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l’articolazione ed il funzionamento dell’ ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale, necessari all’espletamento delle funzioni assegnate, deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
5. Le entrate dell’ARSEA Sardegna consistono:
a) nelle somme destinate dall’Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del
Art. 36. Copertura finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, valutati in annui euro 25.502.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione o lo scioglimento ed iscritte in conto dell’ UPB S06.025.
2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Capo VI
Disposizioni diverse
Art. 37. Disposizioni a favore degli enti locali.
1. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 45.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione, di cui all’articolo 24 della
2. Quale anticipazione delle assegnazioni statali è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 3.500.000 per fronteggiare i danni causati dagli eventi calamitosi dell’aprile 2005; per l’attuazione del presente intervento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 a favore di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l’erogazione di finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attività del volontariato, della solidarietà, del tempo libero e dell’aggregazione sociale e giovanile. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della
4. Per le finalità di cui al comma 23 dell’articolo 6 della
5. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 4.500.000 a favore dei Consorzi di Comuni, esclusi i Consorzi obbligatori, e le Unioni di Comuni costituiti ai sensi degli articoli 31 e 32 del
6. Nell’articolo 3 della
“1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea.”.
7. Gli enti pubblici territoriali della Sardegna sono autorizzati a gestire in forma indiretta o diretta i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
8. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall’ente pubblico territoriale interessato. Il rapporto tra l’ente pubblico territoriale titolare dell’attività e l’affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti all’ente pubblico, la durata dell’affidamento, i livelli qualitativi d’erogazione e di professionalità degli addetti.
9. La forma diretta può essere utilizzata quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche dell’attività, non sia opportuno procedere con l’affidamento di cui al comma 8.
10. Il contributo annuo alle province di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 7.323.000 euro (UPB S05072 - Cap. 05256).
11. In deroga al disposto di cui al comma 5 dell’articolo 1 della
12. È autorizzato il trasferimento dei seguenti beni immobili di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Cagliari, siti nel territorio del Comune di Carbonia al medesimo comune al prezzo simbolico di 1 euro:
a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo sportivo S. Barbara sito in Corso Angioy;
b) aree sulle quali l’amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;
c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:
1) edificio sito in via Marconi 14;
2) edificio sito in via Umbria 22;
3) edificio sito in via Marconi 65;
4) edificio polizia municipale sito in piazza San Ponziano;
5) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia 63;
6) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia 21;
7) edificio centro aggregazione sito in via Bresciano;
8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9) scuole elementari di via Mazzini;
10) albergo operaio di via Costituente.
13. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma 12, sentiti il Comune di Carbonia e l’IACP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalità per la relativa consegna.
Art. 38. Riordino delle comunità montane.
1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la Regione individua i criteri per la costituzione delle comunità montane, tali da garantire l’esercizio associato delle funzioni comunali in zone omogenee, nonché per l’attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare. Le comunità montane devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a venticinquemila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.
3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un apposito provvedimento di legge contenente il riassetto generale delle comunità montane della Sardegna e le disposizioni per la successione tra le comunità montane attualmente esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri del presente articolo.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, entro i successivi trenta giorni provvede al commissariamento delle comunità montane ed all’avvio delle procedure di scioglimento delle stesse.
Art. 39. Riordino del patrimonio immobiliare regionale.
1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme statali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in funzione sia del riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti, società ed aziende regionali di cui all’articolo 69 della
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni immobili che rivestono particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale.
4. Gli enti, istituti, società ed aziende di cui al comma 2 trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al Servizio centrale demanio e patrimonio dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare unitamente all’elenco di cui all’articolo 65 della
5. Il medesimo elenco di cui al comma 4, convalidato con specifica determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
6. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Le disposizioni della
7. L’articolo 1 della
a) nel comma 2, come sostituito dall’articolo 10 della
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, sono alienati previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale.”.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 640.000 (UPB S04.026).
Art. 40. Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile.
1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell’ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari (UPB S05.043).
2. Per gli adempimenti connessi all’attuazione dell’articolo 5 del
3. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87 della
4. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 100.000 per l’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti (UPB S05.028).
5. È istituita la tassa fitosanitaria nella misura stabilita dall’allegato VIII bis della
6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della
7. La competenza al rilascio dell’autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all’articolo 10 della
8. Alla lettera c) dell’articolo 3 della
9. Per le finalità di cui al comma 19 dell’articolo 14 della
Art. 41. Disposizioni varie.
1. Nella
a) nel comma 3 dell’articolo 2 le parole “per l’anno 2002” sono soppresse;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore.”.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 del
3. [Nella
a) nel comma 1 dell’articolo 10 le parole “può essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “e presso l’Amministrazione regionale, può essere inquadrato nei rispettivi ruoli”;
b) il comma 15 dell’articolo 18 è sostituito dai seguenti:
“15. Per il funzionamento del CREL, di cui alla
15 bis. Al presidente del CREL è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica.
15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell’organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.
15 quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:
a) l’indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l’indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale per l’uso dell’auto propria;
c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dipendenti dell’Amministrazione regionale.”] [15].
4. A decorrere dall’anno 2005, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi in base alla normativa vigente in materia, è attribuita all’organo amministrativo di rispettiva competenza; l’Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore competente in materia di bilancio.
5. È abrogato il comma 4 dell’articolo 1 della
6. Al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura POR - Sardegna 2000-2006 e di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, sono attribuiti i poteri gestori previsti dall’articolo 25 della
7. L’Osservatorio industriale di cui al comma 8 dell’articolo 2 della
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 17 della
9. Le disponibilità sussistenti in conto della UPB S03.072 (Capp. 03309 e 03310) possono essere utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento dei Gruppi di azione locale (GAL) e degli operatori collettivi, sostenute dai medesimi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, per gli adempimenti di rendicontazione e di chiusura, previsti dai vigenti regolamenti comunitari, del Programma LEADER II; l’entità del rimborso non può superare i 40.000 euro per ciascuno dei suddetti organismi; ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi.
10. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 46 della
“5 bis. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria generale sulla base di una percentuale non inferiore al 30 per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. Il controllo a campione può essere effettuato anche nei confronti dei rendiconti relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria può comunque procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.
5 ter. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della
a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa;
b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal precedente comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al Servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette con apposita determinazione alla Ragioneria generale, la quale provvede altresì a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l’applicazione della sanzione pecunaria di cui al comma 4.”.
11. [I commi 18 e 19 dell’articolo 18 della
“18. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 della
19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall’anno 2002.”.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata nell’anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000, di cui euro 1.000.000 sulle disponibilità sussistenti in conto residui dell’UPB S02.009] [16].
12. Al fine di evitare l’insorgere di controversie ovvero per la risoluzione di liti pendenti con gli istituti di credito in materia di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi regionali di incentivazione, l’Amministrazione regionale può autorizzare:
a) transazioni sia sul capitale che sugli interessi qualora si tratti di liquidazioni o fallimenti;
b) consolidamento del debito e sua riformulazione qualora si tratti di crisi aziendale.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone le direttive di attuazione.
13. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.031 (Capitolo 01067) una quota pari ad euro 50.000 è destinata, ai sensi dell’articolo 16 della
Art. 42. Copertura finanziaria.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2007 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 43. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 9 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[3] Numero aggiunto dall’art. 33 della
[4] Per una modifica al presente articolo, come non espressamente sostituito dall'art. 25 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[6] Comma abrogato dall'art. 22 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 9 della
[8] Comma abrogato dall'art. 52 della
[9] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[10] Comma così modificato dall’art. 20 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[12] La Direzione generale di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 11 della
[13] Per la soppressione degli enti di cui al presente articolo, vedi l’art. 8 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Comma abrogato dall'art. 2 bis della