Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/05/2004 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario |
Art. 2. Recupero da fondi di rotazione |
Art. 3. Recupero crediti e rimborsi |
Art. 4. Interventi nel settore dei lavori pubblici |
Art. 5. Fruizione del doppio beneficio per l’acquisto e il recupero della prima casa |
Art. 6. Disposizioni in materia di agricoltura |
Art. 7. Disposizioni in materia di industria |
Art. 8. Interventi nel settore dei trasporti |
Art. 9. Interventi in materia di lavoro |
Art. 10. Interventi in materia di stabilizzazione e occupazione |
Art. 11. Interventi nella formazione professionale e nell’emigrazione |
Art. 12. Norme in materia di istruzione, cultura, spettacolo, sport e tutela paesistica |
Art. 13. Interventi in materia di musei e biblioteche |
Art. 14. Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale |
Art. 15. Disposizioni in favore dei comuni |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004 in materia di abusivismo edilizio |
Art. 17. Disposizioni nel settore ambientale |
Art. 18. Disposizioni varie |
Art. 19. Copertura finanziaria |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 5.2.168 – L.R. 11 maggio 2004, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).
(B.U. 12 maggio 2004, n. 16 - S.O. n. 1)
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario
1. È autorizzata, nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 37 della
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a’ termini dell’ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della
4. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).
5. È accertata al 31 dicembre 2003 l’economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l’economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi le operazioni finanziarie effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio, gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell’esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall’applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis, e 5 quater dell’articolo 62 di cui alla
6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003, nonché i fondi di cui all’UPB S06.056 (cap. 06302) per le medesime finalità e per un ulteriore quinquennio. Gli enti responsabili dell’attuazione degli interventi di cui alla citata UPB devono presentare entro il 30 novembre 2004 il programma di utilizzo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi assegnati; detto programma è approvato dall’Assessorato competente per materia.
7. All’assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all’Amministrazione regionale in conseguenza dell’applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all’articolo 31 della
8. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell’anno 2003 - calcolato come differenza tra l’ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell’applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all’indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).
8 bis. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 8 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicità dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la Cassa depositi e prestiti [1].
[9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell’indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.] [2]
10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03030)
2004 euro 0 [3]
2005 euro 3.250.000
2006 euro 3.250.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)
2004 euro 22.372.000 [4]
2005 euro 27.122.000
2006 euro 27.122.000
11. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, della
12. A’ termini dell’articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell’allegata tabella D.
13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.
14. Ai fini della predisposizione dell’allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all’articolo 12 bis, comma 7 della
15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 29, comma 18, della
16. In conformità a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 29 della
Art. 2. Recupero da fondi di rotazione
1. È disposto, nell’anno 2004, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 29.220.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 300.000 dal fondo relativo alla
b) euro 4.400.000 dal fondo relativo alla
c) euro 640.000 dal fondo relativo alla
d) euro 130.000 dal fondo relativo alla
e) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla
f) euro 170.000 dal fondo relativo alla
g) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla
h) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla
i) euro 400.000 dal fondo relativo alla
l) euro 900.000 dal fondo relativo alla
m) euro 30.000 dal fondo relativo alla
n) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla
o) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla
p) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla
q) euro 8.000.000 dal fondo di cui all’articolo 30 della
r) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla
2. È soppresso il fondo per la concessione di garanzie sussidiarie ai sensi della
3. Al recupero dei sopraelencati versamenti provvede il competente servizio dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
Art. 3. Recupero crediti e rimborsi
1. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 14 dell’articolo 10 della
“14 bis. Dalle modalità di recupero dei crediti di cui al comma 14 sono escluse tutte le entrate afferenti alle quote di gettito dei tributi erariali compartecipati dalla Regione per i quali la titolarità e l’esercizio della riscossione coattiva, anche per le quote di pertinenza regionale, permane in capo all’Amministrazione finanziaria statale.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttive
Art. 4. Interventi nel settore dei lavori pubblici
1. È autorizzata, nell’anno 2004, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, della.
1 bis. E' autorizzata. nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB SO8.093 - Cap. 08375) [5].
l ter. Per l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in materia di difesa del suolo di cui all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31 marzo 2004, è autorizzata, nell'anno 2004, quale anticipazione delle assegnazioni statali, la spesa di euro 500.000 (UPB S08.062) [6].
1 quater. E’ autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di interventi nei porti (UPB S08.071) [7].
2. Lo stanziamento proveniente da assegnazioni statali iscritto nell’UPB S08.046 (Cap. 08192), e destinato al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, è conservato nel conto dei residui del bilancio per l’esercizio 2004.
Art. 5. Fruizione del doppio beneficio per l’acquisto e il recupero della prima casa
1. I beneficiari di contributo ottenuto ai sensi della
2. L’opzione di cui al comma 1 è consentita solamente qualora l’acquisto dell’alloggio con le agevolazioni di cui alla
3. L’istanza di opzione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al comune che ha concesso il contributo, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Disposizioni in materia di agricoltura
1. Per le finalità di cui all’articolo 4 della
2. E autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua (UPB S06.053 - Cap. 06260).
2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della
3. Al fine di valorizzare e potenziare la produzione di prodotti locali di origine protetta del settore lattiero-caseario, mediante il rafforzamento della qualità e della sicurezza alimentare, ai sensi del
4. È autorizzata, nell’anno 2004, la concessione di un contributo straordinario al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano da destinare alla “Agro-sarda società consortile a.r.l.” per lo svolgimento di funzioni inerenti al controllo di qualità delle produzioni agricole, la rilevazione, l’analisi e la diffusione dei dati sul settore agro-alimentare e l’assistenza al turista-consumatore (UPB S06.062).
5. Le disponibilità recate dalla UPB S06.028 (cap. 06103) possono essere utilizzate nell’anno 2004 nella misura di euro 600.000 per le finalità previste dalla
6. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2 della
7. Il comma 7 dell’articolo 13 della
8. Nell’articolo 3, comma 2, della
‘‘b bis) un aiuto per il calo della produzione lattea a seguito della vaccinazione blue tongue;”.
La spesa prevista per l’attuazione del presente comma è valutato per l’anno 2004 in euro 4.000.000 (UPB S06.025), a valere sui residui di stanziamento recati sulla UPB 06028.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
10. Per le cooperative di cui al comma 9 l’ammontare massimo dei contributi concedibili per singola azienda è determinato in euro 200.000.
11. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 10 sono valutati in euro 2.000.000 per l’anno 2004 e gravano sulle disponibilità esistenti in conto della UPB S06.028 (Cap. 06103.00).
Art. 7. Disposizioni in materia di industria
1. È autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente, a ripiano delle perdite sostenute a seguito della fermata degli impianti della Portovesme srl per quanto attiene all’acqua di raffreddamento e depurazione (UPB S09.010 - Cap. 09016).
2. È autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 8.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
4. È autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall’EMSA; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di industria, a’ termini dell’articolo 4, lettera i) della
5. Al comma 5 dell’articolo 7 della
6. Al fine di definire le procedure di liquidazione della SIPAS S.p.A., la stessa è autorizzata ad incassare le disponibilità sussistenti sui Fondi Speciali "Fondo di dotazione da utilizzare quale anticipazione degli stanziamenti che l'AIMA potrà destinare alla Sardegna per l'ammasso delle carni" e "Fondo speciale per favorire l'accesso al credito delle aziende industriali agroalimentari ammesse al godimento dei contributi CISE", complessivamente ammontanti a euro 2.037.775,33, quale acconto sul pagamento del debito della Regione sarda verso la stessa SIPAS , pari, a tutto il 31 ottobre 2003, a euro 7.822.000, rinveniente dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi. Per le stesse finalità è autorizzata, nel corso del 2004, la spesa di euro 507.000 (UPB S09.046 - Cap. 09118) [9].
7. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell’ESAF, è autorizzata, nell’anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).
8. Il personale dipendente della Società di cui al comma 7, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell’anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in .euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell’onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035) [10].
9. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 22, della
Art. 8. Interventi nel settore dei trasporti
1. È autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall’articolo 2 della
2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l’operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).
3. Per l’espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo di Programma Quadro sulla Mobilità 2003-2008, è autorizzata, nell’anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S13.005 - Cap. 13007).
CAPO III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarie
Art. 9. Interventi in materia di lavoro
1. È istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’elenco provinciale dei lavoratori socialmente utili.
2. Nell’ambito della programmazione annuale dell’utilizzo delle risorse statali derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al
3. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal
4. A partire dal 1° gennaio 2004 l’articolo 15 della
5. Nel comma 1 dell’articolo 16 della
a) la lettera a) è così sostituita:
“a) il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro 70.000;”;
b) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
“Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio;”;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2004 del finanziamento agevolato previsto dall’articolo 4, comma 19, lettera d), della
6. Il comma 3 dell’articolo 16 della
7. I commi 5, 6, e 8 dell’articolo 16 della
“5. Agli enti pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all’articolo 12 del
8. Nel comma 1 dell’articolo 17 della
9. Gli enti pubblici che procedono ad assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli elenchi provinciali di cui al comma 1 usufruiscono delle incentivazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 10. Interventi in materia di stabilizzazione e occupazione
1. Il personale già dipendente dai Monopoli di Stato, iscritto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 4 del
2. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 1 avvengono previo accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativo alla copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle retribuzioni complessive e di tutti gli oneri accessori connessi, secondo modalità da definire d’intesa fra le amministrazioni interessate.
Art. 11. Interventi nella formazione professionale e nell’emigrazione
1 La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l’anno 2004, in euro 39.500.000 di cui euro 10.022.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UUPPBB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049).
Art. 12. Norme in materia di istruzione, cultura, spettacolo, sport e tutela paesistica
1. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:
a) nell’anno 2004, la concessione di un contributo, a favore del Comune di Tempio Pausania, di euro 470.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (UPB S11.070 - Cap. 11123);
b) nell’anno 2004, la concessione di un contributo a favore del Consorzio Uno di Oristano di euro 2.400.000 di cui euro 300.000 per l’attivazione del biennio specialistico nel corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici, per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11.070 - Cap. 11126);
c) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 550.000 a favore dell’Associazione per l’Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell’Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.070 - Cap. 11127);
d) nell’anno 2004, la spesa di euro 2.500.000 a favore dell’Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari in Alghero (UPB S11.070 - Cap. 11150);
e) nell’anno 2004, la spesa di euro 110.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070 - Cap. 11144);
f) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di. euro 130.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della
g) nell’anno 2004, la spesa di euro 250.000 a favore d’ella Facoltà di veterinaria dell’Università degli studi di Sassari per il potenziamento e il funzionamento della strumentazione didattica e scientifica e per il funzionamento delle scuole di specializzazione (UPB S11.070);
h) nell’anno 2004, la concessione di un contributo a favore dell’Università degli Studi di Sassari, di euro 190.000 per il funzionamento del corso di laurea in economia e impresa del turismo di Olbia (UPB S11.070 - Cap. 11117);
i) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 1.500.000, da ripartire fra gli ERSU di Cagliari e Sassari, per l’erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio, per le spese sostenute negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (UPB S11.072 - Cap. 11158);
l) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell’ambito regionale, di corsi per tecnici nei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell’ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalla organizzazione del sistema ONCE e segnatamente dall’UNESCO e dall’UNIDO (UPB S11.070 - Cap. 11119);
m) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 250.000 a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.075 - Cap. 11186);
n) nell’anno 2004, la concessione di un contributo complessivo di euro 420.000 a favore dell’IPAB scuola materna “Cav. Guiso Gallismi” di Nuoro, in ragione di euro 300.000 (UPB S11.059) per l’adeguamento funzionale degli immobili da destinare alla scuola e di euro 120.00 (UPB S11.058) a copertura delle spese di funzionamento e per le attività istituzionali.
1 bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della
"d) alle spese di realizzazione e funzionamento a regime dell'articolazione regionale dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica" [12].
2. A favore delle attività culturali e di spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041 - Cap. 11310);
b) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell’Associazione Centro Studi Filologici Sardi per le finalità di cui all’articolo 13, lett. f) della
c) nell’anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Fondazione Maria Carta, da destinarsi alle spese di funzionamento e per l’attività istituzionale; è prorogata, altresì, al 31 dicembre 2004 l’utilizzazione dei contributi impegnati, a favore dell’associazione medesima, negli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 (UPB S11.020 - Cap. 11315);
d) è prorogata al 31 dicembre 2004 l’utilizzazione dei contributi impegnati negli esercizi finanziari 2002 e 2003 a favore dell’Associazione culturale Lao-Silesu per l’organizzazione del “Premio Iglesias” (UPB S11.020 - Cap. 11329).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 65.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, nel campo della dispersione scolastica relativamente all’attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del P.O.R. Sardegna 2000/2006 (UPB S11.062 - Cap. 11097).
4. È autorizzata, nell’anno 2004, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Buggerru per .la celebrazione del centenario dei moti operai del 1904 (UPB S11.021).
5. È autorizzato, per l’anno 2004, un contributo straordinario di euro 120.000, alla Commissione Organizzatrice Regionale (C.O.R.) dei Giochi sportivi studenteschi 2004, per l’organizzazione delle fasi regionali e delle semifinali nazionali dei “Giochi sportivi studenteschi 2004” da svolgersi in ambito regionale e per le relative manifestazioni collaterali, quali seminari e convegni sulle problematiche inerenti allo sport come momento formativo ed educativo, da inquadrare nell’ambito del “2004 - Anno dell’educazione attraverso lo sport” indetto dall’UE (UPB S11.036).
6. L’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata all’esercizio successivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2003 [13]:
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6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 14, della
7. [Dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11237 (UPB S11.047) una quota pari al trenta per cento, a parziale modifica dell’articolo 19, comma 1, lettere c) ed f) della
8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma pluriennale finalizzato a favorire la produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico-gestuale dei sordi, ai sensi dell’articolo 24, lettera g), della
Art. 13. Interventi in materia di musei e biblioteche
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla
UPB S11.030
Cap. 11212 - Musei, monumenti e aree archeologiche
2004 euro 6.020.000
2005 euro 6.020.000
2006 euro 6.020.000
UPB S11.048
Cap. 11247 - Biblioteche e archivi
2004 euro 5.070.000
2005 euro 5.070.000
2006 euro 5.070.000
2. È autorizzata, per il triennio 2004-2006, la prosecuzione degli interventi di gestione di beni culturali (musei e aree archeologiche, biblioteche e archivi) attivati a seguito delle azioni 7/al e 7/a4, di cui agli articoli 92 e 93 della
3. La spesa complessiva di euro 10.590.000 di cui al comma 2 è così ripartita:
UPB S11.030
Cap. 11212 - Musei, monumenti e aree archeologiche
2004 euro 1.050.000
2005 euro 1.050.000
2006 euro 1.050.000
UPB S11.048
Cap. 11247 - Biblioteche e archivi
2004 euro 2.480.000
2005 euro 2.480.000
2006 euro 2.480.000
Art. 14. Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale
1. È autorizzato, nell’anno 2004, lo stanziamento complessivo di euro 632.473.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118).
1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della
1 ter. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 15, della
l quater. Il comma 6 dell'articolo 1 della
"6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3" [18].
2. È prorogato al 30 giugno 2004 il finanziamento dei piani personalizzati di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 7 dei 2002, già avviati ed in essere alla data del 31 dicembre 2003.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende sanitarie della Sardegna finanziamenti destinati all’acquisto di sangue ed emoderivati; per tale finalità è disposto, nell’anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.042 - Cap. 12163).
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla protezione dell’ambiente, previste dal
5. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 15, comma 4, lett. a) della
6. Per le finalità di cui all’articolo 44 della
7. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000, in ragione di euro 300.000 per l’anno 2004, 600.000 per l’anno 2005 e 900.000 per l’anno 2006, quale finanziamento a favore dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per la realizzazione di un centro polivalente finalizzato al potenziamento strutturale del polo “La Collina”, per la prevenzione del disagio giovanile e la lotta all’emarginazione (UPB S12.067 - Cap. 12283).
8. Sino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni socio assistenziali di cui alla
9. I termini per l’assunzione di operatori sociali da parte dei Comuni, di cui all’articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, riguardante programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali, sono prorogati al 1° gennaio 2005.
10. In deroga al termine indicato al comma 7 dell’articolo 43 e al comma 4 dell’articolo 44 della
11. I termini per il controllo degli atti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 55 della
12. La parola “bambini” del titolo della
13. Le provvidenze previste dalla
14. Per le finalità di cui all’articolo 72 della
CAPO IV
Disposizioni diverse
Art. 15. Disposizioni in favore dei comuni
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 10 della
2. I fondi rimborsati dai comuni in conto delle anticipazioni concesse per l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo 35, comma 3, della
3. È delegata al Comune di Macomer l’attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell’articolo 18 della
4. È autorizzata l’ulteriore spesa complessiva di euro 10.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l’anno 2004 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 16 della
5. Il limite d’impegno di cui all’articolo 19 della
2004 euro 16.351.710
2005-2014 euro 16.336.715
2015 euro 6.861.516
2016 euro 940.170
2017 euro 405.295
2018 euro 101.512
6. All’articolo 19 della
“1 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare l’Osservatorio regionale per il recupero dei centri storici e delle trasformazioni urbane che ha funzioni di studio e di ricerca in materia di interventi nei centri urbani e di coordinamento dei laboratori attivati, con le finalità di cui ai precedenti commi, dalle Amministrazioni comunali;”
la relativa spesa, valutata in annui euro 150.000, fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S04.095 (Cap. 04214).
7. A valere sullo stanziamento recato dall’UPB S.04.017 (Cap. 04046) una quota sino ad euro 99.000 è destinata alla restituzione ai Comuni delle somme riversate alle entrate del bilancio della Regione, inerenti agli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dei mutui contratti dagli stessi, ai sensi dell’articolo 19 della
8. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 3 della
“In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005.”.
Art. 16. Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
“b) le opere abusive che abbiano comportato l’ampliamento del manufatto originario nella misura superiore a 250 mc;”.
Art. 17. Disposizioni nel settore ambientale
1. Nelle more di una disciplina organica in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, è istituito un apposito fondo, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono recuperate a carico dell’inadempiente dal Comune destinatario del finanziamento che deve provvedere alla restituzione delle stesse alle entrate della Regione, senza alcun onere d’interesse, entro un periodo massimo di tre anni. Nei casi di mancata restituzione, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione (UPB E05.014 - Cap. 36125).
2 bis. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S05.015 una quota pari ad euro 800.000 è destinata alla concessione di contributi a favore degli enti locali per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica e per la valutazione dei progetti definitivi ad opera delle province per interventi straordinari di risanamento acustico previsti dall'articolo 4 della
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire alla Società Igea le risorse finanziarie per la messa in sicurezza, la progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica mineraria e ambientale nelle aree di proprietà della stessa Società.
4. Quanto disposto dal comma 3 bis dell’articolo 96 della
5. Per il perseguimento dei compiti istituzionali e per la prosecuzione degli interventi FIO e di sistemazione idraulico-forestale di compendi ex minerari, attivati nel 2003 anche in cottimo fiduciario, il contributo a favore dell’Ente foreste della Sardegna per l’esercizio 2004 è determinato in euro 135.095.000 (UPB S05.058 - Cap. 05232).
Art. 18. Disposizioni varie
1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 62 della
a) UPB S03.005 (Cap. 03024)
2004 euro 44.297.000
2005 euro 49.294.000
2006 euro 51.439.000
b) UPB S03.005 (Cap. 03025)
2004-2006 euro 7.747.000;
le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell’articolo 30, comma 4, della
3. [Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall’articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all’anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 63 della
4. II rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell’articolo 53 della
5. Per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l’articolo 56 del
6. Al fine di consentire l’attuazione degli interventi di cui alla
7. Il termine previsto nel comma 9 dell’articolo 77 della
8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004-2006, la spesa di euro 30.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l’Unione europea, aiuti di Stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui il Comitato delle Regioni, Presidenza Imedoc e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 - Cap. 01078).
9. L’Ufficio speciale per l’occupazione, di cui all’articolo 18, comma 2, della
10. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 2, della
11. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 3, della
12. È autorizzata, nell’anno 2004, la spesa di euro 7.500.000 quale integrazione delle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alle
13. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all’UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della
14. [Al comma 1 dell’articolo 1 della
15. [Per il funzionamento del CREL, di cui alla
15 bis. Al presidente del CREL è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica [25].
15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell’organismo e per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue [26].
15 quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:
a) l’indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l’indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale per l’uso dell’auto propria;
c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dipendenti dell’Amministrazione regionale [27].
16. L’articolo 5 della
17. Per poter far fronte alla crescente domanda del mercato turistico ed al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali l’Assessorato regionale competente in materia di turismo, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della
18. [Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 della
19. [Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall’anno 2002] [29].
20. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10 bis e 11 della
21. Nel comma 5 dell’articolo 2 della
22. [Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie), il termine “31 gennaio 2004” è sostituito con “31 dicembre 2003.”] [30].
23. Una quota di euro 200.000 dello stanziamento recato dall’UPB S07.020 (Cap. 07051) è destinata all’Associazione nazionali alpini per l’organizzazione del 1° Raduno di raggruppamento che si terrà a Cagliari il 1°, 2 e 3 ottobre.
24. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 6, della
Art. 19. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 20. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLA A [31]
(Omissis)
TABELLA B [32]
(Omissis)
TABELLA C [33]
(Omissis)
TABELLA D [34]
(Omissis)
TABELLA E [35]
(Omissis)
TABELLA F [36]
(Omissis)
[1] Comma inserito dall’art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 68 della
[3] Importo così sostituito dall’art. 1 della
[4] Importo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Comma inserito dall’art. 1 della
[6] Comma inserito dall’art. 1 della
[7] Comma inserito dall’art. 1 della
[8] Comma inserito dall’art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[10] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 18 della
[11] Comma così modificato dall’art. 41 della
[12] Comma inserito dall’art. 1 della
[13] Alinea così modificato dall'art. 18 della
[14] Comma inserito dall’art. 1 della
[15] Comma abrogato dall’art. 12 della
[16] Comma inserito dall’art. 1 della
[17] Comma inserito dall’art. 1 della
[18] Comma inserito dall’art. 1 della
[19] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[20] Comma inserito dall’art. 1 della
[21] Comma abrogato dall’art. 14 della
[22] Comma così modificato dall’art. 15 della
[23] Comma abrogato dall'art. 1 della
[24] L'originario comma 15 è stato sostituito dagli attuali commi 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater per effetto dell'art. 41 della
[25] L'originario comma 15 è stato sostituito dagli attuali commi 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater per effetto dell'art. 41 della
[26] L'originario comma 15 è stato sostituito dagli attuali commi 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater per effetto dell'art. 41 della
[27] L'originario comma 15 è stato sostituito dagli attuali commi 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater per effetto dell'art. 41 della
[28] Comma sostituito dall’art. 41 della
[29] Comma sostituito dall’art. 41 della
[30] Comma abrogato dall'art. 8 della
[31] Importi modificati dall’art. 1 della
[32] Importi modificati dall’art. 1 della
[33] Tabella modificata dall’art. 1 della
[34] Tabella modificata dall’art. 1 della
[35] Tabella modificata dall’art. 1 della
[36] Tabella modificata dall’art. 1 della