§ 2.6.58 – L.R. 14 aprile 2006, n. 3.
Disposizioni in materia di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:14/04/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Applicazione della normativa statale in materia di pesca.
Art. 3.  Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 4.  Approvazione del Piano.
Art. 5.  Istituzione dei distretti di pesca.
Art. 6.  Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche.
Art. 7.  Finalità degli aiuti.
Art. 8.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 9.  Investimenti ammessi a finanziamento.
Art. 10.  Tipo e intensità degli aiuti.
Art. 11.  (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura)
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 2.6.58 – L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

Disposizioni in materia di pesca.

(B.U. 24 aprile 2006, n. 13).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (Disposizioni relative all’esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all’emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.

 

     Art. 2. Applicazione della normativa statale in materia di pesca.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e successive modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

     2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

 

     Art. 3. Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura.

     1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominato Piano.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende:

     a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;

     b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;

     c) una parte economica concernente l’indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d’intervento.

     3. Il Piano deve tenere conto dei sottospecificati obiettivi:

     a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e la tutela della biodiversità;

     b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell’acquacoltura, sentite le associazioni, le organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

     c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l’incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell’associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

     d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

     e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;

     f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale della ricerca;

     g) semplificare le procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l’istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al comparto;

     h) promuovere l’aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell’acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

 

     Art. 4. Approvazione del Piano.

     1. Il Piano è proposto dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e, prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente Commissione del Consiglio regionale.

     2. Il Comitato tecnico consultivo della pesca e la Commissione del Consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del Piano, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

     3. In fase di prima applicazione il Piano è elaborato dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Misure gestionali

 

     Art. 5. Istituzione dei distretti di pesca.

     1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l’impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalità di cui all’articolo 17 del Regolamento n. 2371/CE del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attività di pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attività in dette acque, fatto salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione del disposto della legge regionale n. 37 del 1956 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, con appositi decreti da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati scientifici relativi allo sforzo di pesca in atto e alla consistenza delle risorse biologiche, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, provvede a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca; la suddivisione è volta:

     a) all’ottimale utilizzazione delle risorse attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca esercitato dalle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;

     b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;

     c) all’eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.

     3. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.

     4. La gestione dei distretti di pesca è disciplinata dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente con proprio decreto, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo della pesca; la gestione dei distretti di pesca, nel rispetto della pesca sportiva, può essere affidata a organismi di gestione costituiti fra imprese di pesca e loro associazioni.

     5. I distretti di pesca e la loro gestione possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

 

     Art. 6. Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche.

     1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, per le finalità di cui al capitolo II del Regolamento n. 2371/CE del 2002, tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l’adozione di misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche mediante interruzioni tecniche dell’attività di pesca, limitazione delle catture, limitazione del numero e del tipo dei pescherecci autorizzati ad operare, prescrizioni tecniche sugli attrezzi da pesca, sulle zone di divieto e sulla protezione delle zone “nursery”.

     2. Il Piano regionale concorre al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle risorse acquatiche per gli anni 2004-2006 adottato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, tenuto conto delle peculiarità biologiche del mare della Sardegna e secondo le modalità di attuazione previste nella presente legge.

     3. L’interruzione dell’attività di pesca, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell’Isola; essa può riguardare tutti o parte dei distretti di pesca come individuati all’articolo 4.

     4. In dipendenza dell’adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche, sono riconosciute, a favore dei membri dell’equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni dell’attività di pesca, misure di accompagnamento a carattere sociale, a compensazione del mancato reddito conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 dell’articolo 12 del Regolamento n. 2792/CE del Consiglio del 17 dicembre 1999, nella misura prevista dai commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico).

     5. Il Piano di protezione, ove riguardante uno o più distretti, può essere affidato ad appositi organismi di gestione costituiti tra le imprese di pesca e le loro associazioni.

     6. Le modalità tecniche di attuazione della misura, ivi compresa l’entità delle compensazioni per le limitazioni dell’attività di pesca, sono adottate con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca.

 

Capo III

Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura

 

     Art. 7. Finalità degli aiuti.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione degli interventi finanziari dell’Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura, finalizzati a:

     a) ridurre i costi di produzione;

     b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;

     c) tutelare e migliorare l’ambiente naturale e le condizioni di igiene negli allevamenti ittici;

     d) promuovere la diversificazione delle attività nelle imprese di pesca e acquacoltura.

 

     Art. 8. Beneficiari degli aiuti.

     1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori ittici, come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, singole o associate, operanti in Sardegna, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

     a) redditività;

     b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.

 

     Art. 9. Investimenti ammessi a finanziamento.

     1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi:

     a) ammodernamento di pescherecci;

     b) acquacoltura;

     c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

     d) attrezzature dei porti da pesca;

     e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;

     f) interventi sulla piccola pesca costiera;

     g) azioni realizzate dagli operatori del settore;

     h) misure socio-economiche a sostegno della riconversione e della diversificazione delle attività di pesca;

     i) impianti di depurazione delle acque utilizzate nella stabulazione;

     l) interventi in attuazione della normativa vigente a tutela della sicurezza del lavoro in terra e in mare.

     2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti:

     a) attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “pescaturismo”;

     b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata “ittiturismo”;

     c) prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, nonché azioni di promozione e valorizzazione.

     3. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché al comma 2 dell’articolo 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

     4. L’imbarco di persone di cui alla lettera a) del comma 2, è autorizzato dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere svolte in un rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività di pesca e di acquacoltura che deve essere principale.

     5. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono disciplinate con apposito decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, fatte salve le autorizzazioni necessarie por l’agibilità delle imbarcazioni e l’idoneità degli impianti delle infrastrutture da parte dei competenti organi.

     6. Ulteriori investimenti ammessi a finanziamento sono:

     a) acquisto e installazione a bordo di pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione (Blue box) che consentano ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le imbarcazioni;

     b) acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento n. 812/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca;

     c) iniziative complementari e di diversificazione dell’attività di pesca e di acquacoltura quali:

     1) la ristrutturazione e la diversificazione delle attività economiche;

     2) la promozione della pluriattività;

     3) la valorizzazione dei prodotti locali;

     4) le piccole infrastrutture legate al pescaturismo e all’ittiturismo;

     5) il sostegno alla cooperazione interregionale e transnazionale;

     6) l’acquisizione delle competenze necessarie per l’elaborazione di strategie di sviluppo locali.

 

     Art. 10. Tipo e intensità degli aiuti.

     1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all’articolo 9, ricomprese nelle previsioni di intervento del Regolamento n. 2792/CE del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato secondo l’allegato IV dello stesso Regolamento.

     2. Gli interventi previsti al comma 6 dell’articolo 9 sono finanziati nel seguente modo:

     a) le azioni di cui alle lettere a) e b) fino al 100 per cento dei costi ammissibili;

     b) le azioni di cui alla lettera c) fino al 60 per cento dei costi ammissibili.

 

Capo IV

Aiuti per danni da calamità naturali o eventi eccezionali

 

     Art. 11. (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura) [1]

     1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca, comprese le tonnare, e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

     3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di riferimento.

     4. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.

     5. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

     6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico-scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.

     7. Le risorse stanziate nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.

     8. Nel caso di aiuti istituiti in regime "de minimis" o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata secondo le modalità di cui al comma 2, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma.

 

Capo V

Disposizioni varie

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

     a) l’articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie);

     b) i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell’articolo 1, e gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 34 del 1998.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 6, 9, 11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l’anno 2006, si fa fronte:

     a) per quelli di cui all’articolo 3, determinati in euro 150.000, mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti in conto dell’UPB S05.052;

     b) per quelli di cui all’articolo 6, determinati in euro 5.000.000, mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 34 del 1998, iscritte in conto dell’UPB S05.050;

     c) per quelli di cui all’articolo 9, determinati in euro 1.000.000, per quanto riguarda la somma di euro 250.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 19 del 1998 ed iscritte in conto dell’UPB S05.052 (cap. 05184) e per quanto riguarda il restante importo di euro 750.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2;

     d) per quelli di cui all’articolo 11, determinati in euro 800.000, mediante utilizzo delle risorse stanziate in conto dell’UPB S05.050 (cap. 05149 e 05150).

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     in aumento

     05 - Ambiente

     UPB S05.052

     Interventi a tutela della pesca e acquacoltura

     2006 euro 750.000

     2007 euro —-

     2008 euro —-

     In diminuzione

     03 - Programmazione

     UPB S03.006

     Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

     2006 euro 750.000

     2007 euro —-

     2008 euro —-

     mediante riduzione della voce 13 della tabella A) allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

     3. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria della Regione.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni in essa contenute in materia di aiuti di stato entrano in vigore dopo l’approvazione della Commissione stessa.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.