Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2003. |
§ 5.2.165 – L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie.
(B.U. 22 dicembre 2003, n. 38).
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. Nella
a) nell’articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:
“a bis) una quota pari ad euro 311.515 al titolo di spesa 11.4.03 del programma d’Intervento per gli anni 1988-90 di cui alla
b) nell’articolo 6, comma 1, le parole “L’articolo 37” devono intendersi: “Il comma 1 dell’articolo 37”;
c) nell’articolo 6, comma 7, dopo le parole: “all’emissione di titoli di pagamento” sono aggiunte le seguenti: “ed i correlativi titoli d’impegno”;
d) nell’articolo 9, comma 5, l’importo di euro 1.000.000 è sostituito con quello di euro 2.000.000 (UPB S06.025 - Cap. 06103);
e) nell’articolo 12, comma 1, l’importo di euro 44.012.000 è sostituito con quello di euro 43.617.000 (UPB S10.049);
f) nell’articolo 12, comma 6, l’espressione da “I finanziamenti...” sino a “carattere nazionale” è sostituita dalla seguente: “I finanziamenti devono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla convenzione quadro Stato-Regione.”;
g) nell’articolo 13, comma 2, l’importo di euro 4.000.000 è sostituito con quello di euro 5.000.000 (UPB S11.025 - Cap. 11072);
h) nell’articolo 13, comma 3, lettera e), 1’importo di euro 2.174.000 è sostituito con quello di euro 2.324.000 e l’importo di euro 1.874.000 con quello di euro 2.024.000 (UPB S11.036 - Cap. 11150);
i) nell’articolo 13, comma 3, dopo la lettera l) è istituita la seguente:
“l bis) l’ulteriore spesa, nell’anno 2003, di euro 362.000 a favore dell’Associazione Istituzione Libera Università Nuorese - AILUN - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (UPB S11.036 - Cap. 11124)”;
l) nell’articolo 15, l’importo di euro 604.471.000, di cui al comma 1, è sostituito con quello di euro 617.717.000 (UBS 12.028 - Cap. 12118);
m) per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, relativamente alla copertura del disavanzo sanitario dell’anno 2002, è autorizzata la spesa di euro 190.000.000 per l’anno 2003 (UPB S12.028 - Cap. 12111);
n) nell’articolo 17, comma 4, in riferimento alla UPB S10.041 è sostituito con quello dì UPB S10.025;
o) nell’articolo 18, comma 5, il riferimento alla UPB S08.073 è sostituito con quello di UPB S08.081 - Cap. 08350;
p) nell’articolo 18, comma 7, l’importo dì euro 5.000.000 è sostituito con quello di euro 8.000.000 (UPB S04.017);
q) nell’articolo 21 l’importo di euro 2.582.000 relativo all’anno 2003 è sostituito con quello di euro 5.412.000 (UPB S02.067 - Cap. 02123);
r) nell’allegata tabella B sono introdotte le seguenti modifiche:
- l’importo di euro 1.240.000 relativo al riferimento legislativo
- l’importo di euro 6.158.000 relativo al riferimento legislativo
- nello stato di previsione 08 - Lavori Pubblici è inserito il seguente riferimento legislativo:
L.R. 29/97 - Contributi all’Autorità d’Ambito - (UPB S08.051 - Cap. N.I.)
2003 euro 50.000
2004 euro 250.000
2005 euro 250.000
- l’importo di euro 500.000 relativo al riferimento legislativo L.R. 32/91 (UPB S08.039 - Cap. 08132) è soppresso;
- l’importo di euro 800.000 relativo al riferimento legislativo L.R. 2/94, art. 15 (UPB S08.039 - Cap. 08147) è sostituito con quello di euro 2.300.000;
- l’importo di euro 15.494.000 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo
- l’importo di euro 3.200.000 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo
- l’importo di euro 0 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo
- l’importo di euro 258.000 relativo al riferimento legislativo
- l’importo di euro 4.953.000 relativo al riferimento legislativo
Art. 2. Fondi di rotazione.
1. Ai trasferimenti a favore dei fondi di rotazione unici non si applica la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della
2. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui all’allegata tabella A, devono essere semestralmente riversati alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell’eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all’articolo 31 della
3. L’espressione da “Per l’attività istruttoria...” sino a “consorzi fidi” del comma 1 dell’articolo 14 della
“Per la gestione degli interventi previsti dal titolo II della presente legge, è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della
4. Nella
“Art. 5 bis (Gestione interventi).
1. Per la gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della
5. E’ disposto, nell’anno 2003, il versamento alle entrate regionali (UPB E03.031 - Cap. 36103) della somma di euro 1.446.000 dal fondo relativo alla
6. E’ autorizzato, nell’anno 2003, il versamento di euro 1.446.000 al fondo speciale per la concessione di incentivi sugli investimenti in attività produttive nelle aree minerarie, di cui all’articolo 2 della
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 è abrogato il comma 10 dell’articolo 23 della
2. Le somme disponibili alla stessa data sui conti correnti accesi ai sensi del citato comma 10 sono riversate alle entrate regionali (UPB E04.014 - Cap. N.I.) e riscritte, con decreto dell’Assessore della programmazione, in conto della UPB S04.017 (Cap. 04048) per essere destinate alle finalità per le quali furono stanziate.
3. L’obbligo di presentazione dei rendiconti di cui all’articolo 4 della
4. [Per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della
5. I programmi di spesa di cui all’articolo 19 devono essere presentati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di assegnazione ed approvati entro il 30 dicembre dello stesso anno. In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005 [2].
6. Al fine di fronteggiare esigenze di cassa, dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale può richiedere una o più anticipazioni del riversamento di cui al comma 2.
7. Gli ordini di accreditamento accesi a favore dei funzionari delegati Direttori dei Servizi ripartimentali dell’agricoltura sul conto della competenza e dei residui sono annullati alla data del 31 dicembre 2003. Le somme rinvenenti dall’operazione di annullamento sono iscritte con decreto dell’Assessore del bilancio, previo accertamento delle correlative entrate, per essere destinate alle finalità per le quali furono accreditate. A sanatoria, i rendiconti presentati dai Direttori dei Servizi ripartimentali dell’agricoltura in qualità di funzionari delegati sino alla data di annullamento dei succitati ordini di accreditamento, sono esaminati al solo fine di riscontro contabile.
Art. 4. Interventi in materia di lavori pubblici.
1. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lettera i), della
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, della
3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della
4. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all’articolo 1, comma I, della
5. E’ autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2003, di euro 9.150.000 per l’anno 2004 e di euro 8.900.000 per l’anno 2005 per la realizzazione di interventi nell’ambito del sistema idrico multisettoriale finalizzati al riequilibrio del fabbisogno idropotabile (UPB S08.055 - Cap. 08234).
6. E’ autorizzata la spesa di euro 250.000 nell’anno 2003, di euro 1.500.000 nell’anno 2004 e di euro 1.250.000 nell’anno 2005 per l’ultimazione delle progettazioni delle opere relative alla viabilità statale (UPB S08.081- Cap. 08350).
7. Per il rifinanziamento degli interventi di cui alla
8. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo straordinario di euro 20.000.000 a favore dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature da destinare prioritariamente all’assolvimento dei debiti assunti per la fornitura di acqua potabile (UPB S08.014 - Cap. 08027).
9. In attuazione dell’articolo 86 del
10. Il termine “condizione sufficiente” contenuto nell’articolo 2, comma 1, della
11. Il termine di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 35 della
12. I termini di cui all’articolo 3, comma 3, della
Art. 5. Disposizioni in materia di sanità.
1. Al fine di garantire il servizio di vigilanza delle guardie mediche è autorizzata nell’anno 2004 1a spesa di euro 15.000.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S12.028 del bilancio della Regione per l’anno 2004.
Art. 6. Disposizioni varie.
1. Per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla
2. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 7.000.000 in conto dell’UPB S03.035 per essere attribuito al titolo di spesa 12.3.01, lett. b) del programma di intervento 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995, per la ricapitalizzazione della SFIRS al fine di favorire l’incremento della liquidità finanziaria delle imprese operanti nel comparto lapideo.
3. [E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 8.000.000, a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui alla
4. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/99 e n. 445/2002 è autorizzata la spesa di euro 33.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 quale compartecipazione regionale alla valutazione del Piano di sviluppo regionale (UPB S06.063 - Cap. N.I.).
5. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore di progetti d’investimento in aziende agricole, concessi in forza del POP Sardegna 1994/1999 - Reg. CE 2081/92 - anche conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per lotti funzionali, e risultino coerenti agli obiettivi di misura, e sia presentata la richiesta di collaudo entro il 30 aprile 2004.
6. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 1.000.000 da ripartirsi, ai termini dell’articolo 4, lettera i), della
7. A valere sullo stanziamento recato dall’UPB S06.022 (Cap. 06058) nell’anno 2003 una quota sino ad euro 340.000 è destinata alla copertura degli oneri di gestione, per lo stesso anno, relativi alla diga di Surigheddu E Mamuntanas.
8. A valere sulla UPB S04.036 (Cap. 04134) una quota fino ad euro 500.000 è destinata alla messa a norma di locali e di impianti di proprietà della Regione, dati in uso all’Istituto Incremento Ippico.
9. Per l’attuazione del Contratto di programma, stipulato tra il Governo nazionale e il Gruppo Nebiolo Pritech S.p.A., relativo alla realizzazione del progetto di riattivazione e ristrutturazione della Cartiera di Arbatax è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 9.779.000 (UPB S09.011 - Cap. N.I.).
10. E’ autorizzata la spesa, nell’anno 2003, di euro 15.494.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall’EMSA (UBP S09.013 - Cap. 09043).
11. E’ autorizzato, nell’anno 2003, il versamento della somma di euro 15.000.000 a favore del titolo di spesa 12.7.00 del Programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla
12. E’ autorizzata, nell’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro 458.000 a favore delle Università della terza età per il funzionamento (UPB S11.041 - Cap. 11182).
13. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 3.000.000 per il cofinanziamento, nell’ambito della misura 6.3 del POR Sardegna 2000-2006, di progetti inclusi nell’E-government (UPB S02.025 - Cap. N.I.).
14. Ai fini dell’applicazione del combinato disposto degli articoli 37 del C.C.R.L. 1998/ 2001 e dell’articolo 9, comma 3, lettere b) e d), del C.C.R.
15. Il comma 2 dell’articolo 9 della
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo complessivo di euro 10.000.000 in ragione di euro 3.000.000 per l’anno 2003, di euro 3.000.000 per l’anno 2004 e di euro 4.000.000 per l’anno 2005, per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari (UPB S11.037 - Cap. N.I.).
17. Per le finalità di cui all’articolo 56 della
18. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo di euro 520.000 alla Amministrazione provinciale di Cagliari per lo studio relativo all’impiego di materiali di risulta dell’attività estrattiva ed industriale della Sardegna nel settore dell’ingegneria civile e delle costruzioni stradali (UPB S11.041); il comma 8 dell’articolo 25 della
19. E’ autorizzata nell’anno 2003, la spesa di euro 600.000 da destinare all’Università di Cagliari per l’attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di I° e II° livello, ai sensi del
20. All’articolo 8, comma 1, della
“c bis) i titolari di agenzie di viaggio e di turismo, operanti in Sardegna, che di fatto abbiano esercitato per almeno cinque anni, in forma continuativa, mansioni di direttore tecnico e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della
La domanda di cui alla predetta lettera c bis) deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
21. E’ autorizzata la spesa di euro 300.000 a favore dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena per l’organizzazione del 21 Rally Costa Smeralda (UPB S07.013 - Cap. 07035).
22. E’ autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 2.000.000, quale contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo Arcivescovile di Cagliari. All’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall’articolo 4 della
23. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la ristrutturazione e il risanamento delle sedi comunali danneggiate da eventi dolosi; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lett. i), della
24. Nel comma 38 bis dell’articolo 5 della
25. E’ prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per l’attuazione degli interventi finanziati nell’anno 2002 in esecuzione dell’articolo 56 della
26. Il termine di cui al comma 5 dell’articolo 25 della
27. I termini di utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 13, comma 7, della
28. L’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2002 per l’attuazione di un programma di aggiornamento e formazione di operatori sportivi, ai sensi dell’articolo 34 della
29. Nel comma 6 dell’articolo 9 della
30. Nell’articolo 8 della
a) al comma 1 le parole “assunta con i due terzi dei componenti” sono sostituite dalle parole “assunta con la maggioranza dei componenti assegnati”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall’intesa”.
Art. 7. Variazioni di bilancio.
1. Nella
a) nell’articolo 21 le parole “(UPB S03.042) - Cap. 03112” sono sostituite dalle seguenti: “(UPB S03.054) - Cap. 03216”;
b) nell’articolo 24 le parole “capitoli 04186 e 04187” sono sostituite dalle seguenti: “capitoli 04186, 04187 e 04231”.
2. Nelle tabelle che seguono del bilancio della Regione per l’anno 2003 e per gli anni 2003 - 2005, sono introdotte le sottoelencate variazioni:
(Omissis).
Art. 8. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 327.377.000 per l’anno 2003, in euro 18.933.000 per l’anno 2004, in euro 20.982.000 per l’anno 2005 ed in euro 250.000 per gli anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le variazioni di cui al comma 2 per gli anni 2003-2005 e per gli anni successivi con le risorse recate dai bilanci dei rispettivi anni.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2003 e per gli anni 2003 - 2005 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
3. Le somme stanziate dalla presente legge qualora non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLA A
L. 268/74 |
Prestiti acquisto scorte mutui miglioramento c/o Banco di Sardegna |
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L. 268/74 |
Prestiti acquisto scorte mutui miglioramento c/o Banca di Sassari |
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L.R. 4/81 art. 27 |
Fondo sviluppo zootecnia c/o Banco di Sardegna |
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L.R. 9/56 artt. 4-12 |
Interventi vari in agricoltura c/o Banco di Sardegna |
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L.R. 60/79 art. 2a |
Fondo sviluppo proprietà coltivatrice c/o Banco di Sardegna |
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Prestiti ai cons. di coop. ortofrutt. o singole coop. c/o Banco di Sardegna |
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Mutui agrituristici c/o Banco di Sardegna |
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L. 588/62 art. 31 |
Prestiti di esercizio a medio termine alle industrie, c/o Banco di Sardegna |
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L. 588/62 art. 31 |
Prestiti di esercizio a medio termine alle industrie, c/o Banca CIS |
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Credito di esercizio all’industria c/o CIS |
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Credito di esercizio all’industria c/o SFIRS (introdotto dalla L.R. 8197 art. 16) |
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L.R. 44/89 art. 5 |
Contributi in c/capitale alle PIM c/o Banca CIS |
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L.R. 6/92 art. 55 |
Attuazione del PIM c/o Banca CIS |
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L.R. 32/97 art. 19 |
Finanziamenti partecipativi (convenzione CRP) c/o SFIRS |
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L.R. 32/97 art. 19 |
Finanziamenti partecipativi (convenzione CRP) c/o CIS |
[1] Comma abrogato dall'art. 12 della
[2] Comma già modificato dall'art. 15 della
[3] Comma abrogato dall'art. 7 della