§ 1.3.36 - L.R. 5 maggio 1965, n. 15.
Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/05/1965
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 26 bis. 
Art. 27. 
Art. 27 bis. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 


§ 1.3.36 - L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale.

(B.U. 11 giugno 1965, n. 29)

 

Art. 1.

     E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. [2]

     Il Fondo di cui all'articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

     1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda [3];

     detto contributo assorbe quello previsto dall'art. 2 della L. 1° marzo 1952, n. 116;

     per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto;

     per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati, e 2,5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale;

     2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico dell'Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale antecedentemente

all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10;

     3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1961. n. 16;

     4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art. 18 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 3 dicembre 1961;

     5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art. 32 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n. 16;

     6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

     7) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

     8) eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     9) ogni altra entrata eventuale.

 

     Art. 3. [4]

     Il Fondo di cui all'art. 1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative.

     Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

     1) assegno integrativo della pensione diretta;

     2) assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità;

     3) assegno integrativo della pensione privilegiata;

     4) assegno vitalizio;

     5) indennità di anzianità;

     6) aggiunta di famiglia.

     Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali:

     1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;

     2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;

     3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;

     4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

     5) attività culturali e ricreative;

     6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;

     7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;

     8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

 

     Art. 4. [5]

     L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

 

     Art. 5. [6]

     L'assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità, di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione indiretta o di reversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la L. 2 aprile 1958, n. 322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'articolo precedente:

     a) vedova sola: 80 per cento;

     b) vedova con un orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;

     c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;

     d) genitori: uno: 50 per cento; due 60 per cento;

     e) altri aventi diritto: 40 per cento.

     Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

     Nei casi in cui trovi applicazione la L. 2 aprile 1958, n. 322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.

 

     Art. 6. [7]

     L'assegno integrativo della pensione privilegiata, di cui al punto 3 del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia l'anzianità di servizio del dipendente.

     Per le pensioni di privilegio indirette e di reversibilità si applicano le aliquote di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 7. [8]

     L'assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell'art. 3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti della propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

     1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda;

     2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda.

     L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239, e successive modificazioni.

     L'assegno vitalizio, ai fini dell'applicazione da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro dell'art 37 della L. 22 novembre 1962, n. 1646, è equiparato alle pensioni.

     Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la liquidazione dell'indennità una tantum.

 

     Art. 8. [9]

     L'indennità di anzianità, di cui al punto 5) del secondo comma dell'art. 3, è dovuta al dipendente che lasci il servizio ancorché non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall'impiego, nella misura di un dodicesimo dell'ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.

     Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l'indennità una tantum corrisposta dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche nei casi in cui operi la L. 2 aprile 1958, n. 322.

     La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli aventi diritto nel caso di morte del dipendente.

 

     Art. 9. [10]

     Ai pensionati dell'Amministrazione regionale il Fondo di cui all'art. 1 corrisponde le quote di aggiunta di famiglia, di cui al punto 6) del secondo comma dell'art. 3, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

     Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli enti che liquidano le pensioni.

 

     Art. 10. [11]

     Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 3 e deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 11. [12]

     Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6) e 7) del terzo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di un dodicesimo della retribuzione annua nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di un ventesimo della retribuzione annua, negli altri casi.

 

     Art. 12. [13]

     I piccoli prestiti di cui al punto 8 del terzo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di fino a sei dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiori a 48 [14].

     Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo del quattro per cento.

     In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

     Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L. 10 gennaio 1952, n. 38.

 

     Art. 13. [15]

     [Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.]

 

     Art. 14. [16]

     Il Fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

     a) direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede [17];

     b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione [18];

     c) dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.;

     d) dal Coordinatore della ragioneria generale;

     e) da due rappresentanti del personale in servizio;

     f) da due rappresentanti del personale in quiescenza [19].

     I componenti di cui al primo comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati [20].

     I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti sono nominati dall'Assessore del personale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative [21].

 

     Art. 15. [22]

     Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 16. [23]

     Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

     Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

     Funge da segretario del Comitato amministrativo un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di personale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione [24].

 

     Art. 17. [25]

     Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

     Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

     Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

     Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

 

     Art. 18. [26]

     Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'art. 2 della presente legge.

     I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q. [27].

     Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, sarà affidato ad un istituto di credito operante in Sardegna scelto dal Comitato amministrativo.

 

     Art. 19. [28]

     L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

     Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel «Notiziario ufficiale del personale regionale».

 

     Art. 20. [29]

     Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della Delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

     Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

     Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 21. [30]

     1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

     Art. 22. [31]

     Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

     Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.

     Le spese per il funzionamento sono a carico del Fondo.

Norme transitorie e finali

 

     Art. 23. [32]

     Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni ed indennità fisse continuative, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 24. [33]

     Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

     Si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purché coperti da assicurazione obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la L. 2 aprile 1958, n. 322.

     Nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

     L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 25. [34]

     Per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n. 16, e dell'art. 27 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

     L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

     L'indennità di buonuscita corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sono portate in detrazione dell'indennità di anzianità dovuta dal Fondo.

 

     Art. 26. [35]

     Per il personale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n. 16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili dagli enti di provenienza all'atto dell'opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1962.

     L'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

     Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del Fondo.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il «Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria» all'atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al Fondo di cui alla presente legge.

     Il dipendente che cessa dall'impiego per il compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell'assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del Fondo ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

     L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

     Gli importi liquidati allo stesso titolo dagli enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall'indennità di anzianità dovuta dal Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell'Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.

 

     Art. 26 bis. [36]

     Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria ai fini di pensione, ancorché ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrate dagli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, sono riconosciuti utili per la corresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purché riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzioni a favore del Fondo medesimo.

     2. Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dell'Amministrazione regionale e pubblicate sul «Notiziario ufficiale del personale regionale.

 

     Art. 27. [37]

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dalla L.R. 3 luglio 1963, n. 10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

     Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.

 

     Art. 27 bis. [38]

     Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'ottanta per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

     Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al Fondo.

     La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

     a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

     b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche;

     b bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente [39].

     L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

     Il Comitato amministrativo del Fondo delibera i criteri per la erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare la erogazione stessa nel corso dell'anno di competenza a norma del secondo comma.

 

     Art. 28. [40]

     Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli enti, casse ed istituti indicati nella presente legge, il Fondo liquida e corrisponde, entro 30 giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante salvo conguaglio.

 

     Art. 29. [41]

     All'onere complessivo di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

     a) per lire 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo;

     b) per lire 5 milioni, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11126 dello stesso stato di previsione della spesa;

     c) per lire 201.200.00, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.800.000 e di lire 106.400.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.

     La predetta somma complessiva di lire 259 milioni sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato «Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale».

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. [42]

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965. Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al Fondo entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali o dei loro aventi causa - già inquadrati nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, collocati in quiescenza o deceduti prima dell'inquadramento nei ruoli organici di cui alla L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

     Ai fini dell'indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione del servizio.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[3] Parola così sostituita dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[9] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[11] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[12] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[13] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[14] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[16] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 3 novembre 1995, n. 27 e abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[19] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[20] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[21] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[22] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[23] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[24] Comma così modificato dall'art. 147, terzo comma, della L.R. 1988, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[26] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[27] Comma già modificato dall'art. 147, terzo comma, della L.R. 1988, n. 11 e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 3 novembre 1995, n. 27.

[28] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[29] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[30] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2000, n. 16 e abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[31] Articolo abrogato dall'art. 117 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[32] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[33] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[34] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[35] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[36] Articolo aggiunto dall'art. 116 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[37] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[40] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[41] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.

[42] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27.