Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/03/2015 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie |
Art. 2. Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 2011) |
Art. 3. Disposizioni in materia di entrate – IRAP |
Art. 4. Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale |
Art. 5. Disposizioni in materia di opere pubbliche |
Art. 6. Interventi per il Piano Sulcis |
Art. 7. Interventi per il riconoscimento delle aree di grave crisi |
Art. 8. Proroga di termine |
Art. 9. Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale |
Art. 10. Interventi per il miglioramento delle produzioni animali |
Art. 11. Indennizzi agli imprenditori agricoli |
Art. 12. Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli |
Art. 13. Interventi a favore del settore vitivinicolo |
Art. 14. Indennità monte pascoli |
Art. 15. Internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie-ovicaprine |
Art. 16. Interventi a favore del comparto ippico |
Art. 17. Finanziamenti alle agenzie agricole e per la ricomposizione fondiaria |
Art. 18. Capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato |
Art. 19. Consorzi fidi |
Art. 20. Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio e dei siti inclusi |
Art. 21. Contributi in conto occupazione |
Art. 22. Istituzione di un gruppo di lavoro in tema di zona franca e zona ad economia speciale |
Art. 23. Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici |
Art. 24. Emergenze dovute ad eventi calamitosi |
Art. 25. Attuazione del programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea |
Art. 26. Interventi per le discariche di Carbonia e Bono e per il monitoraggio atmosferico |
Art. 27. Progetto sperimentale di bonifica terreni agricoli |
Art. 28. Gestione del territorio |
Art. 29. Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali |
Art. 30. Disposizioni in materia di enti locali |
Art. 31. Disposizioni in materia di consorzi di bonifica |
Art. 32. Comitato dei garanti e determinazione tasso di interesse |
Art. 33. Autorizzazioni di spesa |
Art. 34. Istituzione del fondo per la legalità |
Art. 35. Copertura finanziaria |
Art. 36. Entrata in vigore |
§ 5.2.236 - L.R. 9 marzo 2015, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)
(B.U. 12 marzo 2015, n. 11 - S.O. n. 1)
Capo I
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie
1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione comunitaria, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.
2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziate in conto dell'UPB S01.03.010 le somme da ripartire, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014-2020 successivamente all'approvazione da parte dell'Unione europea.
3. Le risorse stanziate quale cofinanziamento regionale possono essere utilizzate anche quale anticipazione degli interventi della programmazione comunitaria 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune, nonché per il cofinanziamento dei programmi PO FESR, PO FSE, PO FEP e del Programma di sviluppo rurale (PSR) di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013 [1].
4. Sono attribuiti alla gestione diretta della direzione generale ENPI CBC i capitoli d'entrata EC231.244, EC231.247 e i capitoli di spesa SC01.0427, SC01.0429 e SC01.0430 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
5. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 (avanzo) è determinato in euro 50.862.000 così come dimostrato nella tabella F allegata alla presente legge. L'avanzo è utilizzato, secondo le disposizioni vigenti in materia, successivamente all'approvazione del rendiconto della Regione per l'anno 2014.
6. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 60 della
7. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della
a) fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2015 euro ---
2016 euro ---
2017 euro ---
b) Fondo speciale per spese di investimento
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2015 euro ---
2016 euro ---
2017 euro ---
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
11. Al fine di garantire elementi validi per una corretta e completa valutazione degli interventi di cui ai sottoelencati allegati, a decorrere dall'anno 2015, gli atti di cui all'articolo 19 della
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 e successivi del
13. Il pagamento della tariffa fitosanitaria è dovuto nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 55 del
14. Ai sensi dell'articolo 18, comma 43 della
Art. 2. Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al
2. A tal fine, è trasmesso al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 elaborato sulla base dello schema di bilancio prescritto dal
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate direttive di applicazione, alla gestione contabile dell'esercizio finanziario 2015, dei principi di cui al titolo I del
Art. 3. Disposizioni in materia di entrate – IRAP
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del
2. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.
3. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a' termini dell'articolo 19 della
5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le aliquote di cui all'articolo 16 del
a) [l'aliquota di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento] [2];
b) le aliquote di cui al comma 1 bis, lettere a), b) e c) sono incrementate di 0,92 punti percentuali;
c) l'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del
6. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della
Art. 4. Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale
1. Ai sensi dell'articolo 30 della
2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1, è effettuata in erogazioni multiple, di importo non superiore a euro 150.000.000 annui oltre gli eventuali importi non erogati negli esercizi precedenti e nei limiti degli oneri finanziari determinati annualmente con legge di bilancio e a un tasso di interesse commisurato a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni; il relativo onere annuo è posto a carico dell'UPB S08.01.005 per la quota di ammortamento degli interessi e dell'UPB S08.01.006 per la quota di ammortamento del capitale [3].
Capo II
Opere pubbliche ed infrastrutture
Art. 5. Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) che preveda, oltre al riordino delle funzioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, anche funzioni di attuazione ed, eventualmente, gestione di opere pubbliche attribuite alla competenza regionale.
2. Per il finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di interesse regionale e di competenza degli enti locali funzionali alle loro esigenze è autorizzata, per l'anno 2015, l'istituzione di un fondo con una dotazione di euro 40.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente Regione-enti locali, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti, le modalità di erogazione, nonché, nell'ipotesi in cui le somme debbano essere restituite, i tempi di rimborso per garantire la rotatività del fondo stesso, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari (UPB S07.10.005) [4].
3. In considerazione del richiesto requisito di appaltabilità delle opere finanziate, gli enti assumono le relative obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) entro un anno dall'attribuzione del finanziamento. La mancata assunzione dell'OGV nei tempi previsti determina il definanziamento e il recupero al fondo delle risorse attribuite per la realizzazione dell'opera.
4. Gli interventi finanziati annualmente dal fondo costituiscono il programma annuale di spesa delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 6, comma 1, della
5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti in programmi stralcio di settore di cui all'articolo 6, comma 1, della
6. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al comma 5.
7. Per gli interventi di competenza degli enti e della Regione, in corso di esecuzione da parte dei soggetti attuatori diversi dalla Regione, la cui procedura di attuazione ha avuto avvio sulla base di atti di programmazione già assunti, gli enti attuatori trasmettono, secondo tempi e modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, il cronoprogramma di cui al comma 5. Per tali interventi i trasferimenti finanziari hanno luogo, con le modalità indicate ai commi 5 e 6, a decorrere dall'anno 2016. Sono conseguentemente abrogate, dal 1° gennaio del medesimo anno, le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 6 della
8. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento.
9. È disposto il disimpegno dei residui presenti in bilancio e la cancellazione di quelli in perenzione amministrativa e la relativa obbligazione è estinta quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) sono relativi a impegni assunti negli esercizi 2008 e precedenti e sono stati assunti a favore degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della
b) è già stata assunta l'obbligazione giuridicamente vincolante da parte degli enti ai sensi dell'articolo 2 della
c) nel periodo compreso tra i trecentosessanta giorni precedenti e i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non sono pervenute da parte degli enti beneficiari richieste di pagamento secondo le modalità stabilite negli atti di finanziamento.
10. I relativi finanziamenti sono revocati ope legis e gli enti beneficiari decadono dal diritto agli ulteriori pagamenti, senza obbligo di restituzione di quanto già ricevuto. Il disimpegno e la cancellazione dei residui relativi a impegni pluriennali è esteso alle ulteriori quote del medesimo impegno ancorché imputato su esercizi successivi al 2008.
11. Sono fatti salvi dal definanziamento gli impegni:
a) per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
b) la cui mancata richiesta di pagamento sia imputabile a controversie determinanti una sospensione dei lavori, insorte in relazione alla realizzazione dell'opera o alle espropriazioni, se certificata e comunicata dall'ente beneficiario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
12. Un terzo delle risorse finanziarie rivenienti dal definanziamento è riversato alle entrate del bilancio regionale per essere destinato al rifinanziamento degli interventi per i quali sia confermato, con deliberazione della Giunta regionale, l'interesse pubblico alla loro realizzazione.
13. A valere sull'UPB S07.10.005, una quota pari a euro 454.761.000, così come individuata nella tabella E allegata alla presente legge, è finalizzata a finanziare il piano regionale delle infrastrutture, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, acquisito il parere della competente Commissione consiliare da rendere entro il termine di dieci giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito, individua le priorità degli interventi da realizzare, i responsabili dell'attuazione e i soggetti attuatori. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio [5].
14. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 possono essere derogate nel caso in cui la ritardata o mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolata sia dipesa da ritardati o mancati pareri, autorizzazioni, nulla osta obbligatori di competenza di altre amministrazioni per causa non imputabile all'ente locale richiedente ovvero per ragioni di criticità finanziaria che possono determinare lo sforamento del patto di stabilità. I presupposti per la deroga sono definiti in Conferenza permanente Regione-enti locali di cui alla
15. Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della
16. A valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali sono definiti, in via prioritaria, attraverso il confronto con gli enti locali, gli interventi relativi ai Programmi integrati d'area (PIA) di cui alla
17. Il finanziamento previsto nell'ambito del Programma Integrato d'Area NU 13/14 per la realizzazione dell'impianto di risalita "Progetto neve" permane in capo al soggetto attuatore purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2015; il mancato rispetto del termine comporta la revoca ope legis del finanziamento.
18. Le disposizioni dell'articolo 33, comma 3 bis, del
19. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 22.000.000 destinata al finanziamento di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria (UPB S07.10.005).
20. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 14.680.000. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).
21. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della
22. A sostegno del sistema idrico multisettoriale della Sardegna e per assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed il riequilibrio del ciclo economico-finanziario della gestione, l'autorizzazione di spesa recata dal capitolo SC07.0789 (UPB S07.07.002) può essere utilizzata anche quale contributo di funzionamento a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS).
23. Per le medesime finalità di cui al comma 22 e per risolvere le problematiche relative alla gestione dei sistemi di drenaggio urbano, l'autorizzazione di spesa recata dal capitolo SC04.0951 (UPB S04.02.005) è utilizzata anche:
a) per anticipazione di cassa a favore dello stesso Ente acque della Sardegna, senza oneri a suo carico;
b) per far fronte agli oneri a carico delle amministrazioni comunali per la regolazione omnicomprensiva dei costi per la gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le modalità di utilizzo delle somme di cui al presente comma.
23 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3 bis. A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. ENAS è autorizzato ad operare eventuali compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica.
3 ter. I consorzi di bonifica adottano misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014/2020." [7].
23 ter. Il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è corrisposto dalla società Abbanoa. Il piano di rientro del debito di cui all'atto di transazione del 27 marzo 2015, rep. n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica [8].
Capo III
Attività economiche e produttive
Art. 6. Interventi per il Piano Sulcis
1. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della
Art. 7. Interventi per il riconoscimento delle aree di grave crisi
1. La Regione, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 24 marzo 2010 (Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della
2. Al fine di consentire l'attivazione dell'istruttoria del riconoscimento delle tre aree di crisi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 400.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le relative direttive e i criteri di riparto (UPB S01.04.001).
Art. 8. Proroga di termine
1. L'articolo 6 della
"Art. 6 (Conclusione di investimenti finanziati dalla
1. Il termine ultimo per la conclusione degli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 9. Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale
1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, la Regione autorizza la SFIRS ad erogare, per suo conto, somme per una spesa complessiva fino ad euro 2.000.000, a titolo di anticipazione finanziaria del 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei Gruppi di azione locale, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del
2. [I soggetti beneficiari delle anticipazioni finanziarie rilasciano una procura irrevocabile all'incasso a favore della SFIRS del contributo pubblico spettante. Tale procura irrevocabile è notificata all'organismo pagatore AGEA] [9].
3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalità di concessione e di restituzione delle somme anticipate [10].
4. I relativi oneri, determinati in misura pari al tasso del 2 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata, sono valutati, per l'anno 2015, in euro 40.000 (UPB S06.04.004).
Art. 10. Interventi per il miglioramento delle produzioni animali
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi:
a) per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui all'articolo 4, comma 20, della
b) per aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie", secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 19, della
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata una spesa valutata in euro 1.700.000 annui (UPB S06.04.009).
Art. 11. Indennizzi agli imprenditori agricoli
1. È autorizzata per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 600.000 per la concessione di aiuti alle aziende vivaistiche per i danni subiti a causa del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus); nel calcolo degli aiuti sono compresi sia il valore delle piante morte che gli oneri per l'abbattimento e lo smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le direttive di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.012).
3. Per il risarcimento dei danni cagionati dai delfini alle attrezzature da pesca degli operatori del settore ittico è autorizzato, per l'anno 2015, uno stanziamento di euro 100.000 (UPB S06.05.002).
Art. 12. Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli
1. La Giunta regionale definisce i regimi di aiuti in materia di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e al
2. Per la partecipazione istituzionale alle fiere di settore intra ed extra Unione europea, la Giunta regionale definisce, in applicazione dei regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, le condizioni di erogazione degli aiuti, fino al 100 per cento dei costi ammissibili, sotto forma di servizi sovvenzionati, ai produttori primari, alle piccole e medie imprese (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e agli operatori della pesca.
3. Le lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della
4. La Regione incentiva e sostiene le filiere dell'agro-alimentare in Sardegna mediante la promozione e il sostegno economico; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 150.000 (UPB S05.03.001).
Art. 13. Interventi a favore del settore vitivinicolo [11]
1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di Stato.
Art. 14. Indennità monte pascoli
1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della
Art. 15. Internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie-ovicaprine
1. Le somme trasferite ad AGEA ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 16. Interventi a favore del comparto ippico
1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per la riorganizzazione del comparto ippico ed equestre, la Regione promuove il rilancio coordinato del comparto ippico. Le modalità dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Le relative attività sono affidate all'Agenzia AGRIS. Per tali finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, una spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.04.001).
Art. 17. Finanziamenti alle agenzie agricole e per la ricomposizione fondiaria
1. Per la realizzazione del piano di collocazione degli ex dipendenti del Consorzio agrario di Sassari di cui all'articolo 6, comma 4, della
2. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 900.000 a favore dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) per la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 9 della
3. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 34, della
4. Le somme disponibili nel bilancio di ARGEA Sardegna al 31 dicembre 2014 relative a programmi regionali di intervento, sono destinate, per euro 1.365.000, a copertura dei maggiori oneri relativi all'anno 2014 per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 16 della
5. Le economie accertate e registrate sul conto dei residui del bilancio di ARGEA Sardegna al 31 dicembre 2014 su risorse non destinate alle attività ordinarie della Regione ma al finanziamento di programmi di sviluppo, sono destinate per euro 500.000 alla partecipazione all'Esposizione universale di Milano (EXPO 2015) o ad eventi collaterali, anche attraverso la concessione, alle organizzazioni di produttori formalmente riconosciute o ad altre forme associative, di un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con un'intensità dell'80 per cento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede all'approvazione di apposite direttive di attuazione.
6. Per l'anno 2015 è autorizzato, a favore dell'Agenzia LAORE, uno stanziamento di euro 200.000 per le attività necessarie per riavviare e portare a completamento progetti di ricomposizione fondiaria che, predisposti dalla medesima Agenzia, siano in fase di avanzata realizzazione (UPB S06.04.001).
Art. 18. Capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato
1. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2015, di euro 15.000.000 per l'anno 2016 e di euro 10.000.000 per l'anno 2017 finalizzata al completamento del processo di capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato prevista nel Piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale il parere s'intende acquisito, determina le modalità di partecipazione al capitale sociale, in forma diretta o indiretta, anche mediante la concessione di contributi in favore delle amministrazioni già socie o di nuovo ingresso (UPB S04.02.005).
Art. 19. Consorzi fidi
1. Al fine del riordino e coordinamento unitario, in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, della disciplina in materia di integrazione del fondo rischi per garanzie rilasciate a favore delle PMI attraverso la gestione dei consorzi fidi, è istituito un fondo, con una dotazione annua di euro 5.000.000; per tali finalità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta regionale un apposito disegno di legge (UPB S06.03.031).
Art. 20. Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio e dei siti inclusi
nel Parco geominerario della Sardegna
1. Per lo sviluppo e il sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 150.000 (UPB S06.02.002).
2. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per favorire la partecipazione delle imprese sarde all'EXPO 2015. Il relativo programma di intervento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine di cinque giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito (UPB S06.02.002).
3. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi, la Giunta regionale predispone un programma di finanziamento a favore degli enti locali o dei privati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee A. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.02.003) [12].
4. Il termine finale per l'integrazione della documentazione a corredo delle istanze presentate per l'accesso ai contributi per l'annualità 2014 relativi a manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c), della
5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali [13].
6. [Nel rispetto delle esigenze di conservazione e di tutela del patrimonio minerario dismesso, la Regione promuove e favorisce il riutilizzo dello stesso patrimonio per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali] [14].
7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale [15].
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE di cui all'articolo 37 della
7 ter. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale [17].
8. [Fatta salva la competenza del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e dei comuni interessati ai quali la Regione riserva assoluta priorità, la concessione per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle minerarie, può essere rilasciata dalla Regione ad altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per assicurarne la loro conduzione] [18].
9. [Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7] [19].
Art. 21. Contributi in conto occupazione
1. I contributi in conto occupazione di cui all'articolo 19 della
Art. 22. Istituzione di un gruppo di lavoro in tema di zona franca e zona ad economia speciale
1. La Regione, al fine di realizzare la zona franca in Sardegna, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro con compiti di studio, ricerca, consulenza e assistenza alla Regione in tema di zona franca e zona ad economia speciale i cui criteri, modalità e tempi di funzionamento sono stabiliti di concerto con la Commissione consiliare competente.
Capo IV
Tutela dell'ambiente, difesa e gestione del territorio
Art. 23. Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici
1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, da erogare in unica soluzione quale contributo straordinario in coerenza con i contenuti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e del Piano stralcio delle fasce fluviali (UPB S04.03.003); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
2. Le autorizzazioni di spesa, finalizzate alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici della Sardegna e per interventi di prima messa in sicurezza dei comuni interessati da eventi alluvionali presenti sui capitoli SC04.0347, SC04.0367, SC04.0368, SC04.0370, SC04.0371, SC04.0372, SC04.0374, SC04.0379, SC04.0380, SC04.0381, SC04.0383, SC04.0384, SC04.0385, SC04.0394, SC04.0387, SC04.0388 e SC04.0395 (UPB S04.03.004 e UPB S04.03.003) sono conservate in conto residui, fino al completamento degli interventi.
Art. 24. Emergenze dovute ad eventi calamitosi
1. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di eventi calamitosi, al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e del riavvio delle attività produttive. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il relativo programma di intervento (UPB S05.03.003).
2. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 25. Attuazione del programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 200.000 destinata allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo in attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea, approvato con
Art. 26. Interventi per le discariche di Carbonia e Bono e per il monitoraggio atmosferico
dei comuni aeroportuali
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9 della
3. Per il monitoraggio atmosferico dei comuni aeroportuali sardi, in ottemperanza al Protocollo nazionale aeroporti, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000. Il relativo programma di intervento è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia (UPB S04.07.002).
Art. 27. Progetto sperimentale di bonifica terreni agricoli
1. Al fine di procedere all'urgente bonifica di terreni sottoposti a fenomeni di grave inquinamento da agenti chimici persistenti e allo scopo di trovare nuovi utilizzi economici per queste aree, la Regione avvia un progetto sperimentale di coltivazione della canapa.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta degli Assessorati competenti e dell'Agenzia AGRIS, individua le aree da sottoporre a sperimentazione e mette in atto le procedure per attivare, implementare e monitorare il progetto.
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 150.000 destinata allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della sperimentazione (UPB S04.06.006).
Art. 28. Gestione del territorio
1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dell'UPB S04.10.006 (cap. SC04.2774) permangono fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici. Con pari modalità permangono le somme sussistenti in conto residui dell'UPB S04.09.003 (cap. SC04.2442) per la sola parte inerente al finanziamento per la redazione di strumenti urbanistici [20].
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a favore della Conservatoria delle coste per l'acquisizione del patrimonio immobiliare della Società bonifiche sarde (UPB S04.04.002).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 una spesa valutata in euro 20.000 per l'acquisto di applicativi informatici relativi alle attività di pianificazione di bacino di cui alla
Capo V
Disposizioni in materia di sanità, sociale e lavoro
Art. 29. Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al titolo II del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al titolo II del
3. [A decorrere dal 1° gennaio 2015 il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dell'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali insulari. In presenza di costi sensibilmente superiori a tale maggiorazione, la Giunta regionale è tenuta a disporre un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.
La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento a un periodo temporale triennale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità. Nella definizione dei criteri relativi alle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:
a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche e territoriali rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;
c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;
d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale] [21].
4. [Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 8 sexies del
a) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi di attività;
b) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali-quantitativi definiti nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
c) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali] [22].
5. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede al monitoraggio della spesa sanitaria e riferisce trimestralmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente. Al verificarsi di scostamenti negativi rispetto alle previsioni, l'Assessore competente in materia propone alla Giunta regionale, per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale, le misure correttive di copertura; tali misure possono essere anche parzialmente sostituite da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa.
6. Le aziende sanitarie regionali sono tenute a garantire l'equilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate dalla Regione e, ove si prospettino situazioni di squilibrio, ad adottare le misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio. Conseguentemente è abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della
8. Al fine di consentire il completamento degli interventi per la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sanitarie, le somme sussistenti nel conto della competenza e dei residui del capitolo SC05.0051 (UPB S05.01.003) sono mantenute in bilancio fino alla completa realizzazione dell'intervento.
9. Al comma 6 dell'articolo 1 della
10. A valere sull'UPB S05.03.009 una quota pari ad euro 200.000 è destinata in ragione di euro 100.000 a favore dell'Associazione Samaritano, società cooperativa sociale arl di Arborea ed euro 100.000 a favore della società cooperativa sociale "Ut Unum Sint" di Nuoro per le attività di istituto.
11. Per l'anno 2015 una quota pari ad euro 400.000 del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità (UPB S05.03.007).
12. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2008 (Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter della
13. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale che non hanno rispettato i vincoli finanziari complessivi della contrattazione collettiva integrativa determinando la nullità delle clausole dei contratti integrativi decentrati, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate. Tale procedura avviene mediante il graduale riassorbimento delle somme, con quote annuali, per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 e la nullità delle relative clausole non si applicano agli atti di contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
15. La corretta applicazione delle contrattazioni integrative di cui al comma 14 non deve comportare maggiori oneri a carico delle attuali aziende sanitarie.
16. L'attuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 è di competenza dei commissari straordinari.
17. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le attuali aziende sanitarie provvedono alla corretta determinazione dei fondi contrattuali sulla base di quanto previsto dal comma 14 e dispongono un piano finanziario pluriennale che ripristini l'equilibrio tra i fondi, fatta salva la rideterminazione degli stessi attraverso i successivi rinnovi contrattuali.
18. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 54, della
19. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della
c) programma "Ritornare a casa";
d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (
20. Al fine di rendere più efficace ed efficiente la risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente, provvede alla revisione degli interventi di cui al comma 19 (UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007). A tal fine, le somme impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
21. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, mediante l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la misura dei benefici e i limiti di reddito strumentali all'attuazione degli interventi del Fondo di cui al comma 19. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale si applicano le misure e i limiti di reddito previsti dalla normativa di settore e dagli specifici programmi.
22. L'Assessore competente in materia di bilancio, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato nell'anno 2015 ad integrare, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all'UPB S05.01.001, sino all'importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, essa risulti carente.
23. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 30.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva un programma che ne definisce modalità operative, tipologia, entità del sostegno economico, criteri di ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (UPB S05.03.007). La deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. I comuni, nell'ambito delle risorse assegnate, sono autorizzati ad attuare interventi straordinari a favore dei soggetti interessati da procedimenti espropriativi della prima casa. Una quota pari a euro 600.000 dell'autorizzazione di cui al presente comma è destinata alla Caritas Sardegna per essere ripartita nella misura di euro 60.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate (UPB S05.03.007).
24. Il finanziamento previsto nell'ambito del Programma integrato d'area SS 11 "Meilogu - Valle dei Nuraghi" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 71 del 1999 e del relativo Atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 151 del 2004 a favore della Fondazione S. Giovanni Battista di Ploaghe, può essere utilizzato per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici necessari per la messa in sicurezza e la piena agibilità dei locali nei quali è svolta l'attività a favore dell'utenza e per eventuali ulteriori adeguamenti strutturali purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2015; il mancato rispetto del termine comporta la revoca ope legis del finanziamento.
25. La Regione, ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, equipara i soggetti inoccupati a quelli disoccupati. Per tali finalità è autorizzata la spesa massima, per l'anno 2015, di euro 500.000. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore competente, una deliberazione contenente le direttive di attuazione e i criteri applicativi finalizzati anche a limitare la spesa entro l'importo massimo stabilito (UPB S05.01.001).
26. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 30.000 finalizzata al funzionamento dell'Istituto "Maria Anna Teresa Maggiori" di Gonnesa (UPB S02.01.003).
27. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Autogestione servizi solidarietà (AUSER) di Iglesias (UPB S05.03.005).
28. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 finalizzata al funzionamento della casa di riposo "Regina Margherita di Iglesias" (UPB S05.03.005).
29. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 300.000 a favore della Casa "Divina Provvidenza" di Sassari quale contributo straordinario per le spese di istituto (UPB S05.03.005).
30. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 50.000 alla "Fondazione Polisolidale onlus", con sede a Sinnai, finalizzato alla realizzazione di un progetto nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria (UPB S05.03.005).
31. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di spiagge intelligenti e accessibili, che consenta la qualificazione e l'adeguamento delle spiagge della Sardegna ai principi e alle regole della
32. La Regione, con direttive della Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui al comma 31, introduce la previsione di strumenti di semplificazione procedurale e amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti. I progetti per gli interventi di cui al comma 31 sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali.
33. I termini di cui all'articolo 5, comma 50, della
34. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 140.000 per la prosecuzione del progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione previsto dall'accordo di collaborazione tra l'Agenzia regionale per il lavoro e la Procura della Repubblica di Cagliari (UPB S02.03.004).
35. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti disabili già impiegati in progetti sperimentali di inserimento lavorativo di supporto all'aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL), nonché in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della
36. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 bis, del
37. [Nel comma 29 dell'articolo 1 della
38. Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei PLUS ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
Capo VI
Sistema Regione e delle autonomie locali
Art. 30. Disposizioni in materia di enti locali
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della
2. A favore delle province è autorizzato, nell'anno 2015, l'ulteriore contributo di euro 1.000.000 destinato alla copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, stabilisce i relativi criteri e le modalità di riparto (UPB S01.06.001).
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali, al fine di accelerare il processo di trasferimento di funzioni comunali alle unioni di comuni e comunità montane, la riserva percentuale a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
4. A decorrere dall'anno 2015, i trasferimenti a favore degli enti locali quali quote sostitutive delle soppresse accise dell'energia elettrica pari euro 49.129.000, sono ricondotte ad apposito capitolo del bilancio regionale; è conseguentemente abrogato il comma 28 dell'articolo 1 della
5. L'ultimo periodo del comma 27 dell'articolo 1 della
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, della
7. È autorizzato, per l'anno 2015, il contributo di euro 293.000 a favore del Comune di Buggerru per la compensazione delle spese non coperte da cofinanziamento POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.1. "Politiche Urbane" - Operazione F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B (UPB S04.06.005).
8. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 100.000 al Comune di Cagliari destinato allo svolgimento di attività di rilevanza regionale nel quadro di "Cagliari capitale italiana della cultura 2015-2016" (UPB S03.02.005).
9. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 50.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per le celebrazioni della ricorrenza dei 400 anni dal ritrovamento delle reliquie di Sant'Antioco Martire Glorioso (UPB S03.02.002).
10. A decorrere dall'anno 2015, le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente i trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali a esaurimento), sono ridotti di pari importo.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7 della
12. Per fronteggiare i maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali nella gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, come definita con i piani di dimensionamento, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015 (UPB S02.01.001).
13. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2015/2017 relativi agli interventi di spesa di cui alle sottoelencate lettere hanno carattere autorizzatorio e l'impegno è assunto, nell'esercizio 2015, sulla base del relativo cronoprogramma di spesa:
a) contributi per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi
UPB S04.10.006
(cap. SC04.2774)
2015 euro 2.500.000
2016 euro 2.500.000
2017 euro 4.000.000
b) spese per l'attuazione del Piano paesaggistico
UPB S04.09.003
(cap. SC04.2442)
2015 euro 500.000
2016 euro 1.400.000
2017 euro 900.000
c) spese per il sistema informativo per la pianificazione territoriale
UPB S04.09.006
(cap. SC04.2491)
2015 euro 500.000
2016 euro 2.350.000
2017 euro 1.350.000
d) finanziamento politiche aree urbane
UPB S04.10.001
(cap. SC04.2630)
2015 euro 2.750.000
2016 euro 3.500.000
2017 euro 10.000.000
(cap. SC 04.2614)
2015 euro 1.000.000
2016 euro 9.000.000
2017 euro 10.000.000.
14. Nel comma 6 dell'articolo 6 della
Art. 31. Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
1. Al fine di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 10, della
2. Per consentire il recupero dei maggiori oneri relativi al personale avventizio dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 22 della
3. A favore dei consorzi di bonifica è disposto, per il triennio 2015-2017, uno stanziamento pari a euro 5.000.000 annui funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi, diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale degli enti, mediante l'utilizzo di corrispondente quota parte dello stanziamento iscritto per gli anni 2015, 2016 e 2017 in conto all'UPB S04.02.003 (cap. SC04.0193). I criteri di ripartizione, di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare.
4. A valere sull'UPB S04.02.003 una quota sino ad euro 500.000 è destinata a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale al fine di ultimare il riordino fondiario dell'agro del Comune di Pauli Arbarei.
Art. 32. Comitato dei garanti e determinazione tasso di interesse
1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 12 della
2. Il tasso d'interesse per i piccoli prestiti di cui all'articolo 12 della
Capo VII
Disposizioni diverse
Art. 33. Autorizzazioni di spesa
1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 240.000 per la gestione dei sistemi informatici e dei database della piattaforma Sardegna Turismo (UPB S06.02.003).
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23 della
3. Le somme resesi disponibili sui bandi di cui alle leggi regionali 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla
4. Le somme sussistenti in conto residui impegnate a favore della società in house regionale Igea Spa in liquidazione possono essere utilizzate anche per il pagamento dei lavori e delle prestazioni eseguiti negli esercizi 2013-2014 dalla stessa società a seguito di obbligo di legge e di ordinanza amministrativa (cap. SC06.0692 - UPB S06.03.024 e cap. SC04.1272 - UPB S06.03.023).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 20.000 per la concessione di un contributo all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANNPIA), all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), (UPB S03.02.005).
6. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della
7. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'attuazione del protocollo d'intesa relativo all'evento America's Cup World Series Cagliari - Sardinia (UPB S06.02.002).
8. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 35.000, a favore dell'associazione culturale "Speleo Club Nuxis", per l'attuazione di un programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico (UPB S06.02.002).
9. Le somme non impegnate sul cap. SC06.0740 - UPB S06.03.027 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2015.
10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 1.000.000, per la realizzazione di interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale, anche attraverso l'attivazione di cantieri scuola - Summer School - anche di livello internazionale (UPB S03.01.004).
11. È autorizzata la concessione di un contributo annuo valutato in:
a) euro 80.000 a favore del Comune di Ussana per la gestione del Polo bibliotecario nazionale "Joyce Lussu" (UPB S03.01.006);
b) euro 20.000 a favore della cooperativa Tarantola di Cagliari per le spese di funzionamento del Centro documentazione e studi delle donne (UPB S03.01.003);
c) euro 25.000 a favore dell'associazione Argonauti per l'organizzazione della rassegna cinematografica "Festival Cinematografico di Tavolara" (UPB S05.04.006).
12. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000 a favore degli organismi di spettacolo per la realizzazione dei circuiti regionali multidisciplinari di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
13. Il comma 11 dell'articolo 9 della
"11. Nelle more dell'approvazione del Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in carenza di tale documento di programmazione di cui alla
14. Il debito residuo della Fondazione Teatro lirico di Cagliari verso la Regione, maturato alla data del 31 dicembre 2014 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), e n. 18 del 2013, e determinato in euro 5.000.000, si ritiene estinto, senza ulteriore obbligo di rimborso. Per la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, l'importo del debito estinto va ad incremento del proprio patrimonio netto. Per la Regione l'importo del credito estinto va ad incremento del valore della partecipazione regionale nella Fondazione Teatro lirico di Cagliari.
15. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 finalizzata al funzionamento del Museo-Villaggio minerario di Rosas nel Comune di Narcao (UPB S03.01.003).
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della
17. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 150.000 al fine di dare prosecuzione per il triennio 2015-2017 al progetto pilota di formazione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera j), della
18. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 50.000 per finanziare tirocini formativi e di orientamento in seno all'Amministrazione regionale di giovani laureati o laureandi in particolare nelle discipline tecniche secondo le procedure già sperimentate dalle singole direzioni generali attraverso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le università sarde (UPB S02.01.013).
19. È autorizzato, a favore del Consorzio AUSI di Iglesias, uno stanziamento determinato in euro 410.000 per l'anno 2015 e in euro 360.000 per gli anni successivi a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S02.01.009).
20. A valere sul fondo "Interventi regionali per l'Università" l'Ateneo di Sassari destina una quota non inferiore a euro 300.000 annui delle risorse ad esso assegnate per il funzionamento del proprio Dipartimento di Architettura con sede nel Comune di Alghero, per la posizione di eccellenza attualmente raggiunta nelle classifiche nazionali.
21. È autorizzata, per l'anno 2015, a valere sugli stanziamenti per le annualità 2012-2014, la spesa di euro 233.000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna n. 847/2013, concernente l'annullamento del provvedimento di esclusione del Comune di Sant'Andrea Frius dal procedimento di selezione volto all'assegnazione delle sovvenzioni per le aree PIP (UPB S06.03.020).
22. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per garantire continuità nell'erogazione dei servizi offerti dal Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e per realizzare il programma annuale di manutenzione e sviluppo del sistema, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, all'evoluzione dell'interoperabilità con altri sistemi informativi regionali e nazionali, all'adeguamento tecnologico e allo sviluppo di nuove applicazioni software per l'informatizzazione di ulteriori procedimenti (UPB S02.04.014).
23. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 820.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del
24. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, l'ulteriore spesa di euro 47.000 per i contributi alle università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio destinate alla frequenza delle scuole di specializzazione per medici e non medici di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, della
25. Nel comma 23 dell'articolo 5 della
a) dopo le parole "è utilizzato" è inserita la seguente: "prioritariamente";
b) le parole "presso le aziende ospedaliere universitarie" sono sostituite con le parole "impiegato nelle attività didattiche".
26. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).
27. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.001).
28. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 800.000 per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).
29. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 20.000 per il sostegno alle librerie indipendenti della Sardegna. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente (UPB S03.02.003).
30. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 80.000 per la realizzazione di studi e ricerche di significativa valenza regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ente di ricerca Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo (IARES), (UPB S02.04.004).
31. [È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000 al fine di integrare i contributi statali erogati agli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, di cui agli articoli 9 e 15 della
32. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 a favore delle radio locali che promuovano la lingua e la cultura sarda (UPB S03.02.003).
33. [È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 900.000 per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare nelle scuole di ogni ordine e grado (UPB S03.02.001)] [28].
34. È autorizzata, per l'anno 2015, a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE), la spesa di euro 60.000 al fine di favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna (UPB S03.01.003).
35. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 40.000 al fine di promuovere la candidatura della Sardegna ad ospitare la settima edizione del festival itinerante della canzone in lingua minoritaria e la conseguente organizzazione dell'evento, anche mediante forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (UPB S03.02.001).
36. L'autorizzazione di spesa di cui alla
37. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dispone l'integrazione al programma già approvato per l'annualità sportiva 2013/2014 ai sensi dell'articolo 31 della
38. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 per sostenere le spese relative all'organizzazione della Conferenza regionale sull'artigianato (UPB S06.03.002).
39. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici tra i più giovani, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sentita la Commissione competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida per facilitare nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) la diffusione dell'abbonamento impersonale ai mezzi di trasporto e forme di promozione per la mobilità familiare.
Art. 34. Istituzione del fondo per la legalità
1. La Regione sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del Sistema di istruzione e formazione e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado per contribuire:
a) all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici con la consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata;
b) all'educazione ai valori della memoria storica e dell'antifascismo;
c) all'educazione al rispetto dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, anche promuovendo sistemi di economia locale e produzioni locali ed ecocompatibili.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università della Sardegna, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto del presente articolo;
b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;
d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con l'autorità giudiziaria minorile, le forze dell'ordine e le polizie locali;
e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;
f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti alla lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto del presente articolo;
h) l'organizzazione di eventi, manifestazioni, congressi, viaggi e iniziative varie per incentivare la nascita e lo sviluppo della coscienza civile circa i temi della memoria storica e i valori dell'antifascismo;
i) la promozione di iniziative per diffondere negli studenti i valori della legalità nella cultura d'impresa, l'interrelazione tra i sistemi produttivi agro-alimentari, le realtà che sostengono la biodiversità, le produzioni o l'artigianato e il piccolo commercio locale;
j) le iniziative e le manifestazioni di diffusione dell'educazione ambientale, anche con eventi di promozione della cultura ecologica, la piantumazione di alberi in aree periferiche, l'implementazione di tecniche di riuso e di riciclo;
j bis) l'istituzione su tutto il territorio regionale dei Centri per la cultura della nonviolenza (CCN) allo scopo di educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale ed allo scopo di fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale. I centri hanno compiti di educazione alla gestione del conflitto nonviolento, forniscono supporto alle vittime di violenza, istituiscono percorsi di approccio alla nonviolenza tramite convegni, meeting, attività educative e divulgative, collaborano con le realtà delle vittime di violenza di genere, costituiscono luoghi di sostegno e supporto alle vittime di stalking, bullismo, violenza psicologica, forniscono assistenza e sostegno psicologico ai familiari di soggetti deceduti per suicidio [29].
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.06.001) di cui euro 20.000 in favore dell'associazione ARCI Sardegna per l'organizzazione del progetto "Treno della memoria" su tutto il territorio regionale al fine di coinvolgere i giovani nell'autoformazione sui valori di cittadinanza attiva e coscienza civile.
Art. 35. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2016 e 2017 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 36. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2015.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma già modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 33 della
[6] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della
[7] Comma inserito dall'art. 6 della
[8] Comma inserito dall'art. 6 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[12] Comma così modificato dall'art. 13 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 45 della
[14] Comma abrogato dall'art. 45 della
[15] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto dell'art. 45 della
[16] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto dell'art. 45 della
[17] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto dell'art. 45 della
[18] Comma abrogato dall'art. 45 della
[19] Comma abrogato dall'art. 45 della
[20] Comma così modificato dall'art. 1 della
[21] Comma abrogato dall'art. 6 della
[22] Comma abrogato dall'art. 6 della
[23] Comma così modificato dall'art. 1 della
[24] Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 16, della
[25] Comma abrogato dall'art. 8 della
[26] Comma così modificato dall'art. 3 della
[27] Comma abrogato dall'art. 30 della
[28] Comma abrogato dall'art. 30 della
[29] Lettera inserita dall'art. 9 della