§ 1.3.113 - L.R. 14 novembre 1988, n. 42.
Norme in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:14/11/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed [...]
Art. 2.      1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della legge [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali presso il [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.


§ 1.3.113 - L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

Norme in materia di personale.

 

Art. 1.

     1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed alla delega delle competenze e delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 6, già modificata dalle leggi regionali 22 aprile 1987, n. 23, 22 aprile 1987, n. 24 e 15 gennaio 1988, n. 4, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge in cui è determinata la dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto delle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e alla tabella A allegata alla presente legge.

     2. [1].

     3. [1].

     4. [1].

 

     Art. 3. [1]a

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali presso il settore della politica naturalistica dei parchi e delle foreste dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente [3]a o, presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 1° giugno 1988, è assegnato a domanda, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale:

     1) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n 26;

     2) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

     1 bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1º giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l'Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo [3]b.

     2. Il personale indicato al precedente comma è tenuta a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3]c.

     3. Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuiti, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     4. (Omissis) [4].

     5. (Omissis) [5].

     6. Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     7. Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati, qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengono al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente secondo comma.

     8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

     In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA

     PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

 

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove

disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della

legge finanziaria), L. 3.180.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A

allegata alla legge finanziaria.

 

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI

     GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

 

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale

dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4

settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981,

n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre, 1981, n. 39; L.R. 19

novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33

art. 3; L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20,

L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria), L. 1.690.000.000

 

Capitolo 02019 -

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione ed il

trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione

regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15; artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970,

n. 6; artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18; art. 1, comma terzo, L.R. 9

maggio 1972, n. 11; art. 1 comma secondo, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36; art.

5 L.R. 11 giugno 1974, n. 15; artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R.

17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e L.R. 25 giugno 1984,

n. 33) (spesa obbligatoria), L. 120.000.000

 

Capitolo 02022 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza

del personale (spesa obbligatoria), L. 590.000.000

 

Capitolo 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza

del personale (spesa obbligatoria), L. 190.000.000

 

Capitolo 02050 -

Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso

l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno

1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42;

L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 5 agosto 1985, n. 17, art. 2 e L.R. 5

novembre 1985, n. 26), L. 590.000.000

 

     3. All'ulteriore spesa di lire 6.730.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

ALLEGATO

 

TABELLA A [1]0

   Dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione

regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda

 

 

Qualifiche:

I     II     III    IV     V     VI     VII    VIII  Dir.   Tot.

 

Posti:

0     80     85     1481   751   1027   1265   390   100    5179

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

[1]1a Sostituisce l'art. 4, comma 3°, della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

[2] Integra l'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

[3] Sostituisce l'art. 23, comma 3°, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26.

[3]3a Comma così integrato dall'art. 22 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[3]3b Comma aggiunto dall'art. 13, primo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[3]3c Termine prorogato a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 come disposto dall'art. 22 della stessa L.R. 5/89.

[4] Modifica l'art. 24, comma 2°, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26.

[5] Integra l'art. 32 della L.R. 5 novembre 1985, n. 26.

[6] Modifica l'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1986, n. 13.

[7] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 21 gennaio 1986, n. 13.

[8] Sostituisce l'art. 14, comma 1°, della L.R. 21 gennaio 1986, n. 13.

[9] Sostituisce la Tabella «A» allegata alla L.R. 21 gennaio 1986, n. 13.

[1]10 Tabella già modificata dalle LL.RR. 9 marzo 1989, n. 8, 9 giugno 1989, n. 34 e 22 dicembre 1989, n. 45 e così successivamente sostituita dall'art. 1, secondo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.