Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 14/11/1988 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed [...] |
Art. 2. 1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della legge [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali presso il [...] |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi. |
§ 1.3.113 - L.R. 14 novembre 1988, n. 42.
Norme in materia di personale.
1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed alla delega delle competenze e delle funzioni amministrative di cui al
1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della
2. [1].
3. [1].
4. [1].
1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della
1) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 9 della
2) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 10 della
1 bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1º giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l'Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo [3]b.
2. Il personale indicato al precedente comma è tenuta a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3]c.
3. Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuiti, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
4. (Omissis) [4].
5. (Omissis) [5].
6. Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
7. Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati, qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengono al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente secondo comma.
8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30
legge finanziaria), L. 3.180.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A
allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI
GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale
dell'Amministrazione regionale (
settembre 1978, n. 57;
n. 10;
novembre 1982, n. 42;
art. 3;
Capitolo 02019 -
Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione ed il
trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione
regionale (
n. 6; artt. 8 e 3,
maggio 1972, n. 11; art. 1 comma secondo,
5
17 agosto 1978, n. 51;
n. 33) (spesa obbligatoria), L. 120.000.000
Capitolo 02022 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza
del personale (spesa obbligatoria), L. 590.000.000
Capitolo 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza
del personale (spesa obbligatoria), L. 190.000.000
Capitolo 02050 -
Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso
l'Amministrazione regionale (
1979, n. 348;
novembre 1985, n. 26), L. 590.000.000
3. All'ulteriore spesa di lire 6.730.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
ALLEGATO
TABELLA A [1]0
Dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione
regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda
Qualifiche: |
I II III IV V VI VII VIII Dir. Tot. |
|
Posti: |
0 80 85 1481 751 1027 1265 390 100 5179 |
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della
[1]1a Sostituisce l'art. 4, comma 3°, della
[2] Integra l'art. 6 della
[3] Sostituisce l'art. 23, comma 3°, della
[3]3a Comma così integrato dall'art. 22 della
[3]3b Comma aggiunto dall'art. 13, primo comma, della
[3]3c Termine prorogato a partire dalla data di entrata in vigore della
[4] Modifica l'art. 24, comma 2°, della
[5] Integra l'art. 32 della
[6] Modifica l'art. 9 della
[7] Sostituisce l'art. 11 della
[8] Sostituisce l'art. 14, comma 1°, della
[9] Sostituisce la Tabella «A» allegata alla
[1]10 Tabella già modificata dalle LL.RR. 9 marzo 1989, n. 8, 9 giugno 1989, n. 34 e 22 dicembre 1989, n. 45 e così successivamente sostituita dall'art. 1, secondo comma, della