§ 3.2.35 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 7.
L'emigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:15/01/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Piano triennale e programma annuale.
Art. 5.  Determinazione delle agevolazioni.
Art. 6.  Circoli di emigrati sardi.
Art. 7.  Contributi ai circoli degli emigrati sardi.
Art. 8.  Associazioni di tutela.
Art. 9.  Federazione delle associazioni di tutela.
Art. 10.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 11.  Federazione dei circoli.
Art. 12.  Finanziamento delle spese.
Art. 13.  Contributi per congressi.
Art. 14.  Prestazioni occasionali.
Art. 15.  Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari.
Art. 16.  Agevolazioni per gli studenti.
Art. 17.  Interventi in materia di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica.
Art. 18.  Periodo di documentazione.
Art. 19.  Progetti regionali.
Art. 20.  Rientro emigrati.
Art. 21.  Procedure per la concessione delle agevolazioni.
Art. 22.  Reinserimento abitativo.
Art. 23.  Attività dell'ufficio regionale consulenza emigrati.
Art. 24.  Compiti della Consulta.
Art. 25.  Composizione della Consulta regionale per l'emigrazione.
Art. 26.  Modalità di costituzione - Funzionamento ed oneri.
Art. 27.  Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati.
Art. 28.  Organi.
Art. 29.  Funzioni del presidente della Consulta.
Art. 30.  Comitati di presidenza.
Art. 31.  Funzioni del comitato di presidenza.
Art. 32.  Gruppi di lavoro.
Art. 33.  Sedi di riunione dei gruppi di lavoro.
Art. 34.  Struttura amministrativa per l'attuazione della legge.
Art. 35.  Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali.
Art. 36.  Contributi aggiuntivi straordinari.
Art. 37.  Composizione del comitato.
Art. 38.  Compensi ai componenti il Comitato.
Art. 39.  Copertura finanziaria.
Art. 40.  Abrogazione.
Art. 41.  Regolamento di attuazione.
Art. 42.  Norme transitorie.


§ 3.2.35 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 7.

L'emigrazione.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dell'Isola:

     a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;

     b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;

     c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con La terra d'origine;

     d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolane.

     2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dell'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

     3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Sono destinatari degli interventi previsti dalle presente legge:

     a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

     b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;

     c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:

     a) ad agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna:

     b) a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia;

     c) ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;

     d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola:

     e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;

     f) a favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero;

     g) ad agevolare e favorire l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;

     h) a garantire il reinserimento abitativo;

     i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde.

 

     Art. 4. Piano triennale e programma annuale.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.

     2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare.

     3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge.

     4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

     5. Il piano triennale di interventi e trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

 

TITOLO II

NATURA DEGLI INTERVENTI

 

CAPO I

INTERVENTI ATTI AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO DI VOTO

 

     Art. 5. Determinazione delle agevolazioni. [1]

 

CAPO II

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA I SARDI ALL'ESTERO E IN

ITALIA

 

     Art. 6. Circoli di emigrati sardi.

     1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.

     2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale.

     3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 41 della presente legge.

 

     Art. 7. Contributi ai circoli degli emigrati sardi.

     1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell'articolo precedente sono erogati:

     a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

     b) contributi una tantum a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 70 per cento del loro valore;

     c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 50 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

     d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa documentata.

     2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

 

     Art. 8. Associazioni di tutela.

     1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.

     2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, secondo e terzo comma.

     3. Alle associazioni alle quali sia stata riconosciuta la funzione sono erogati:

     a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

     b) contributi una tantum a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 90 per cento del loro valore:

     c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 90 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

     d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa documentata.

     4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

     5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni due anni. A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento del preventivo presentato ed approvato.

     6. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

     7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad incontri, non preventivati nel programma triennale o annuale, con le comunità dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio, saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione della Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Federazione delle associazioni di tutela.

     1. Al fine di contribuire a promuovere la crescita umana, culturale, e professionale dei lavoratori sardi emigrati e dei loro familiari, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l'attività promozionale della federazione delle associazioni di tutela presenti nella Consulta regionale dell'emigrazione.

     2. Per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della Sardegna eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di tutela.

 

     Art. 10. Modalità di concessione dei contributi.

     1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di attuazione della presente legge.

     2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione triennale.

 

     Art. 11. Federazione dei circoli.

     1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.

     2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.

     3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:

     - stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa;

     - promuovono iniziative di interesse generale per circoli;

     - discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;

     - vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.

     4. Le federazioni hanno la propria sede presso il Circolo od associazione che esprime il presidente, usufruiscono delle strutture delle stesso circolo e possono concorrere alle relative spese di funzionamento.

 

     Art. 12. Finanziamento delle spese.

     1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale.

 

     Art. 13. Contributi per congressi.

     1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del preventivo presentato, non reiterabili nell'arco di tre anni.

 

     Art. 14. Prestazioni occasionali.

     1. Non sono ammesse a contributo né le spese derivanti da consulenza od altre prestazioni occasionali, né le spese di segreteria sostenute dai componenti degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

 

CAPO III

   INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE L'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AGLI EMIGRATI ED ALLE LORO FAMIGLIE, ANCHE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO, DI

SICUREZZA SOCIALE E PENSIONISTICA

 

     Art. 15. Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari.

     1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 16. Agevolazioni per gli studenti.

     1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge regionale n. 37/87.

 

     Art. 17. Interventi in materia di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica.

     1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale concede un contributo straordinario pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che abbiano assunto stabile dimora fuori del territorio regionale per almeno sette anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

 

CAPO IV

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE E GARANTIRE I COLLEGAMENTI CULTURALI ED INFORMATIVI CON L'ISOLA, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE FORMATIVO - INTERVENTI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 18. Periodo di documentazione.

     1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di garantire una più corrente ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.

     2. Entro i sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone all'approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del periodico «Il Messaggero Sardo» e di tutte le attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell'emigrazione.

 

     Art. 19. Progetti regionali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

     2. Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati.

     3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:

     a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali ed internazionali;

     b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

     c) assegni e borse di studio;

     d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private;

     e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati ed all'estero laddove le azioni locali si rilevino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;

     f) il finanziamento di biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

     4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico:

     a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato alla realtà extraisolana di elezione;

     b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.

 

     Art. 20. Rientro emigrati.

     1. Nell'ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni.

     2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

     3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

     4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

 

CAPO V

    AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' ECONOMICA DI QUANTI INTENDONO

RIENTRARE IN SARDEGNA

 

     Art. 21. Procedure per la concessione delle agevolazioni.

     1. Gli emigrati che intendano rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono, su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

     2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.

     3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna.

     4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

 

     Art. 22. Reinserimento abitativo.

     1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può: accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

 

CAPO VI

UFFICIO REGIONALE CONSULENZA EMIGRATI

 

     Art. 23. Attività dell'ufficio regionale consulenza emigrati.

     1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i seguenti compiti:

     a) garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;

     b) fornire l'eventuale documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della presente legge l'accesso ai benefici di cui all'alinea precedente.

 

TITOLO III

CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE

 

     Art. 24. Compiti della Consulta.

     1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione.

     2. Sono compiti della Consulta:

     a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;

     b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;

     c) effettuare proposte in materia di:

     - interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;

     - studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;

     - conferenze regionali sulle materie di sua competenza;

     d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;

     e) vigilare sull'attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela;

     f) formulare proposte in materia dei prima occupazione; esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione;

     g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli emigrati nella redazione dei rispettivi statuti.

 

     Art. 25. Composizione della Consulta regionale per l'emigrazione.

     1. La Consulta regionale per l'emigrazione è composta da:

     - l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

     - un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, in:

- ITALIA

- GERMANIA

- FRANCIA

- BELGIO

- LUSSEMBURGO

- OLANDA

- INGHILTERRA

- PAESI SCANDINAVI

- SVIZZERA

- PENISOLA IBERICA (SPAGNA-PORTOGALLO)

- ARGENTINA

- BRASILE

- AMERICA LATINA

(escluse ARGENTINA E BRASILE)

- CANADA'

- STATI UNITI D'AMERICA

- AUSTRALIA

     - da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;

     - da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;

     - da un rappresentate designato dal Ministero per gli affari esteri;

     - da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

     - da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

     2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a 15 esprimono due componenti.

 

     Art. 26. Modalità di costituzione - Funzionamento ed oneri.

     1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

     2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

     3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma precedente per la nomina della Consulta.

     4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

     5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.

     6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, tra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età.

     7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

     8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente nono comma.

     9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000.

     10. Dei lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla Commissione consiliare competente.

     11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto alla fine di ogni convocazione.

     12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificativi di spesa.

 

     Art. 27. Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati.

     1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata.

     2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

     3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

     a) la cittadinanza italiana;

     b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge;

     c) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

 

     Art. 28. Organi.

     1. Sono organi della Consulta:

     a) il presidente;

     b) il comitato di presidenza.

 

     Art. 29. Funzioni del presidente della Consulta.

     1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.

     2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.

     3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo seguente.

     4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.

 

     Art. 30. Comitati di presidenza.

     1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai due vice presidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli emigrati.

     2. Funge da segretario il segretario della Consulta.

 

     Art. 31. Funzioni del comitato di presidenza.

     1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

     a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;

     b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;

     c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;

     d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;

     e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;

     f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il prescritto parere alla Consulta.

     2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera f), nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

     3. Ai componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta dal Precedente articolo 26.

 

     Art. 32. Gruppi di lavoro.

     1. Per esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.

     2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.

     3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

 

     Art. 33. Sedi di riunione dei gruppi di lavoro.

     1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa.

     2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente articolo 26.

 

     Art. 34. Struttura amministrativa per l'attuazione della legge.

     1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico- amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.

     2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

     3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla settima.

     4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.

     5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.

 

     Art. 35. Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

     2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

 

     Art. 36. Contributi aggiuntivi straordinari.

     1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola, l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributo ai sensi del precedente articolo 7, lettera d).

 

     Art. 37. Composizione del comitato. [2]

 

     Art. 38. Compensi ai componenti il Comitato.

     1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso previsto dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c) della stessa legge regionale.

 

     Art. 39. Copertura finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo articolo 40, vengono soppresse.

 

     Art. 40. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l'articolo 5, primo comma, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 1986, n. 111.

 

     Art. 41. Regolamento di attuazione.

     1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della presente legge.

 

     Art. 42. Norme transitorie.

     1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

     2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

     3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 26, 28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento proporzionali al contributo concesso nella precedente annualità.

 

 


[1] Integra l'art. 91 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18. Il testo di modifica è riportato all'art. 1 della L.R. 12 marzo 1984, n. 9.

[2] Modifica l'art. 4 della L.R. 7 aprile 1965, n. 10.