§ 54.2.13 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.2 imprenditoria giovanile e femminile
Data:28/07/2000
Numero:314


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ripartizione delle disponibilità finanziarie.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Iniziative ammissibili.
Art. 5.  Misura delle agevolazioni.
Art. 6.  Misura delle agevolazioni "de minimis".
Art. 7.  Divieto di cumulo.
Art. 8.  Spese ammissibili.
Art. 9.  Termini per la presentazione delle domande.
Art. 10.  Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie.
Art. 11.  Ripartizione regionale delle risorse.
Art. 12.  Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.
Art. 13.  Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.
Art. 14.  Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.
Art. 15.  Erogazione dei contributi.
Art. 16.  Relazione annuale.
Art. 17.  Convenzioni con soggetti terzi.
Art. 18.  Controlli.
Art. 19.  Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni.
Art. 20.  Revoca delle agevolazioni.
Art. 21.  Programmi regionali.
Art. 22.  Approvazione e attuazione dei programmi.
Art. 23.  Abrogazioni.


§ 54.2.13 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997).

(G.U. 2 novembre 2000, n. 256).

 

Capo I

DEFINIZIONI E RIPARTIZIONE

DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;

     b) progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

     c) servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;

     d) corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;

     e) servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;

     f) Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 2. Ripartizione delle disponibilità finanziarie.

     1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi:

     a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attività, per l'acquisto di attività preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;

     b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21.

     2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.

 

Capo II

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRENDITORIALITA' FEMMINILI

E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

     1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

     2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attività economiche, nei settori di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Iniziative ammissibili.

     1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative:

     a) avvio di attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;

     b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;

     c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

 

     Art. 5. Misura delle agevolazioni.

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, è concesso un contributo in conto capitale, in conformità ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate.

     2. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) è calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in più anni, all'epoca in cui l'iniziativa è avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per 1'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) è rivalutato in relazione al piano di disponibilità delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.

     3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.

 

     Art. 6. Misura delle agevolazioni "de minimis".

     1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: de minimis, così come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto de minimis concedibile, la misura dell'agevolazione è pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente.

     2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: de minimis non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

 

     Art. 7. Divieto di cumulo.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.

 

     Art. 8. Spese ammissibili.

     1. La domanda di agevolazione per l'avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), indica a quali delle seguenti spese è riferita:

     a) impianti generali;

     b) macchinari e attrezzature;

     c) acquisto di brevetti;

     d) acquisto di software;

     e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del venticinque per cento della spesa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il cinque per cento dell'importo per opere murarie;

     f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

     2. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto.

     3. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l'acquisto di uno o più dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), forniti da:

     a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

     c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

     4. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

     5. La domanda può riferirsi anche alle spese sostenute per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

     6. La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa, e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente, fissato ai sensi dell'articolo 9.

     7. La domanda per la realizzazione del programma di investimenti può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione, esclusi:

     a) i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistenti;

     b) l'acquisto di terreni e fabbricati;

     c) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;

     d) l'avviamento;

     e) le spese digestione.

     8. La domanda contiene gli elementi idonei a dimostrare che il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa è pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

 

     Art. 9. Termini per la presentazione delle domande.

     1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono presentate, anche per via telematica, entro i termini che vengono fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dal Ministero in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

 

     Art. 10. Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie.

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale.

     2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.

 

     Art. 11. Ripartizione regionale delle risorse.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma, dandone comunicazione alle stesse. Tale determinazione è effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonché sulla base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

     Art. 12. Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

     1. Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziate nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta così inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma è fissato nella misura minima di un miliardo di lire.

     2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate.

     3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorità di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.

 

     Art. 13. Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

     1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avrà luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

     2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, è sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed è trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione.

     3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.

     4. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

     5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori:

     a) macrosettore "agricoltura";

     b) macrosettore "manifatturiero e assimilati";

     c) macrosettore "commercio, turismo e servizi".

     6. Nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente.

     7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile.

     8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.

     9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.

     11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.

     12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome.

     13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

 

     Art. 14. Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

     1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni o nelle province autonome che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, trasmettono la domanda di ammissione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della domanda e dei documenti è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

     2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e provvede alla formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo, applicando i criteri di priorità di cui all'articolo 10 e tenendo altresì conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1.

     3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi dell'articolo 13, comma 9.

     4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne dà comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

 

     Art. 15. Erogazione dei contributi.

     1. Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione individuata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota è resa disponibile a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13, comma 10; la seconda quota è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

     2. Fermo restando il piano di disponibilità delle quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione concessa, è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari alla somma da erogare. Ciascuna delle due quote è erogata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto termine è ridotto alla metà.

     3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

     a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;

     b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

     c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

     4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Le modalità specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate con circolare del Ministero.

     5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

     6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo.

     7. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

     8. Le regioni e le province autonome che abbiano provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione derivanti da eventuali cofinanziamenti comunitari, una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, evidenziando in particolare il numero e l'importo delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente già realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle eventualmente non più erogabili.

 

     Art. 16. Relazione annuale.

     1. Al fine di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al Ministero una relazione dettagliata sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali di cui all'articolo 15, comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso.

     2. Qualora dalla relazione annuale risulti che le somme versate alle regioni o alle province autonome siano eccedenti rispetto all'importo rendicontato, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

     3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti dalla propria attività e da quella svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta, propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili per una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.

 

     Art. 17. Convenzioni con soggetti terzi.

     1. Il Ministero può affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento.

     2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attività dei soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Controlli.

     1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime.

     2. Gli oneri per le attività ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.

 

     Art. 19. Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni.

     1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.

     2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

     3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria è tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

 

     Art. 20. Revoca delle agevolazioni.

     1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

     a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

     b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;

     c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;

     d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2;

     e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

     2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

     3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.

 

Capo III

AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI REGIONALI PER CORSI

DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E PER SERVIZI

DI CONSULENZA ED ASSISTENZA E CONTRIBUTI ALLE REGIONI.

 

     Art. 21. Programmi regionali. [1]

     1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, della legge, diretto a:

     a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;

     b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;

     c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

     2. Per la realizzazione dei programmi regionali è concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto.

     3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

 

     Art. 22. Approvazione e attuazione dei programmi.

     1. Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i propri programmi, indicando:

     a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

     b) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;

     c) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;

     d) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;

     e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, che non può superare il cinquanta per cento delle spese sostenute;

     f) le modalità di realizzazione degli interventi;

     g) l'indicazione delle spese ammissibili;

     h) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;

     i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal comma 6;

     j) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;

     k) il regime delle revoche;

     1) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

     2. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne.

     3. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. 1 beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione.

     4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, approva i programmi medesimi, purché sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21, comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono alla verifica del programma realizzato e richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della quota spettante, allegando alla richiesta una relazione finale che evidenzi i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma.

     5. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza è restituita all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

     6. I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3.

     2. Dalla data di cui al comma 1 è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706.


[1] Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui presente articolo è stato prorogato, da ultimo, al 15 febbraio 2006 dall'art. 1 del D.M. 13 gennaio 2006.