Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/04/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario. |
Art. 8. Sportello unico per l’edilizia. |
Art. 10. Disposizioni per lo snellimento dell’azione amministrativa. |
Art. 19. Procedure speciali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia scolastica. |
Art. 31. Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali. |
Art. 32. Disposizioni interpretative. |
Art. 33. Copertura Finanziaria. |
Art. 34. Entrata in vigore. |
§ 5.2.154 - L.R. 22 aprile 2002, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).
(B.U. 22 aprile 2002, n. 12 - S.O. n. 1).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICO
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell’articolo 37 della
a) euro 1.113.400.000 per l’anno 2002, di cui euro 302.127.000 quale quota già autorizzata dall’articolo 1, comma 4, della
b) euro 603.773.000 per l’anno 2003, di cui euro 206.583.000 quale quota già autorizzata dalla normativa di cui alla precedente lettera a);
c) euro 411.320.000 per l’anno 2004.
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione di cui al comma l sono indicate, a’ termini dell’ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F) allegata alla presente legge.
3. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.796.505.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2000 - pari a euro 2.307.560.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2001, pari a euro 1.488.945.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dalle precedenti leggi finanziarie e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente.
4. L’articolo 3 della
5. Per la contrazione di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marco 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).
6. L’ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2003 per quelli autorizzati nel 2002, dal 1° gennaio 2004 per quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in:
2003 euro 505.396.000
2004 euro 510.775.000
2005-2017 euro 510.817.000
2018 euro 109.968.000
2019 euro 42.330.000
8. Le nuove o maggiori entrate derivanti dalla revisione del Titolo III dello Statuto regionale sono prioritariamente destinate alla riduzione o all’annullamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti di cui ai commi precedenti.
9. Lo stanziamento di cui all’articolo 6, comma 15, della
10. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale in conseguenza dell’applicazione del comma 7 dell’articolo 1 della
11. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della
12. Ai prelevamenti dai fondi di riserva delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 268 del 1974 e 23 giugno 1994, n. 402, si applicano le procedure previste per le corrispondenti fattispecie di prelevamenti dalla
13. In conto delle risorse disponibili sul fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1989-1990 della
a) euro 7.748.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di cui sopra;
b) euro 7.386.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma d’intervento per gli anni 1994-1995 della
c) euro 20.661.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma di cui alla lettera h) per l’attuazione degli interventi previsti dalla
d) euro 15.496.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.7.00 del programma di cui alla lettera b);
e) euro 2.583.000 per le finalità di cui al titolo di spesa 8.3.04/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 per il completamento e messa a nonna del complesso di servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (Centro Congressi);
f) euro 1.033.000 per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90;
alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l’Assessore della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio.
14. Il riferimento alle aree-programma previsto dalla normativa vigente quale criterio per la ripartizione delle risorse finanziarie è soppresso. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i nuovi indici di ripartizione con riferimento alle province previste dalla
15. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un disegno di legge organico di modifica della
16. Gli enti e le aziende regionali devono presentare, entro il 30 giugno 2002, un piano di dismissione dei beni patrimoniali non utilizzati per fini istituzionali. Tali piani sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell’articolo 3 della
17. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della
(Omissis).
Art. 2. Fondi speciali e determinazione di spese.
l. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Gli stanziamenti relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB 503.006 - Cap. 03019):
2002 euro 86.887.000
2003 euro 30.983.000
2004 euro 30.983.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03022):
2002 euro 89.265.000
2003 euro 43.804.000
2004 euro 25.861.000 [2]
3. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della
4. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera c), della
5. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera d) della
Art. 3. Recuperi di somme dai fondi di rotazione.
1. E’ disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 54.486.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 775.000 dal fondo destinato agli interventi in agricoltura, di cui agli articoli 4 e 12 della
b) euro 20.658.000 dal fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera di cui alla
c) euro 13.428.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore dell’artigianato sardo, di cui all’articolo 5 della
d) euro 11.879.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi nel settore industriale, di cui all’articolo 6 della
e) euro 7.747.000 dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla
2. Al recupero dei fondi provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. E’ disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui al paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma e il riassetto agropastorale, approvato ai sensi della
a) euro 3:099.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) euro 516.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.
4. E’ disposto, nell’anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui alla
a) euro 775.000 dal fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) euro 31.000 dal fondo di cui alla lettera a) del presente comma costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
c) euro 41.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati all’artigianato, di cui all’articolo 35 della medesima
d) euro 84.000 dal fondo per la concessione di prestiti a medio termine alle industrie, di cui all’articolo 31 della medesima
e) euro 103.000 dal fondo di cui alla lettera d) costituito presso la Banca CIS S.p.A..
5. Le somme recuperate a’ termini dei commi 3 e 4, sono attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I della contabilità speciale di cui all’articolo 2 della
6. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede al recupero delle suddette somme e alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità speciali con proprio decreto.
7. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 4. Programma di iniziativa comunitaria - INTERREG III A Italia - Francia “Isole” tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana.
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria TNTERREG III A Italia-Francia “Isole” tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone di Sassari e Livorno in Italia, Haute Corse e Corse du Sud in Francia, Nuoro, Pisa e Grosseto in Italia, per il periodo dal 24 novembre 2000 al 31 dicembre 2006 sono approvati il relativo piano finanziario e gli interventi connessi.
2. Le spese derivanti dall’attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessivi:
2002 euro 28.122.000
2003 euro 14.947.000
2004 euro 15.029.000
2005 euro 15.063.000
2006 euro 15.023.000
e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2002-2006.
Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla
1. Nella
a) nell’articolo 1, comma 2, è abrogata la lettera a);
a bis) nell’articolo 13 le lettere c), d) ed e) del comma 1, sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis) [3];
b) nell’articolo 22, come modificato dall’articolo 10 della
(Omissis);
c) nell’articolo 12 bis, introdotto dall’articolo 6 della
(Omissis);
d) nell’ultimo comma dell’articolo 38, introdotto dalla lettera b) del comma 20 dell’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla
1. Nella
a) nell’articolo 1, i commi 41, 42 e 43 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
b) dopo il comma 43 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
c) nell’articolo 4, comma 19:
(Omissis)
1) alla lettera b) del primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:
(Omissis);
2) nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 della
(Omissis)
e al comma 6 le parole “entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;
d) nell’articolo 5, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
(Omissis);
e) per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 36, lettere a), n) e o), qualora esse non siano affidate ad agenzie governative o svolte direttamente, i soggetti beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;
f) nell’articolo 1, comma 36, lettera h) misura 4.1/H, dopo le parole “sulla base della migliore offerta” sono aggiunte le parole
(Omissis);
g) nell’articolo 4, comma 27, il termine del 31 dicembre 2001 è prorogato al 31 dicembre 2002.
Art. 7. Interventi a favore degli enti locali.
l. Al fine di sostenere le autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e di decentramento, nonché per garantire l’efficace raccordo tra la programmazione regionale e le esigenze locali, l’Amministrazione regionale finanzia gli studi di fattibilità e le relative progettazioni inerenti a interventi di interesse locale nell’ambito della programmazione negoziata.
2. Possono beneficiare dei contributi in via prioritaria le associazioni o i consorzi composti da comuni limitrofi la cui popolazione media non superi i 2000 abitanti per Comune; a tal fine è destinata una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento di cui al fondo per la programmazione negoziata (UPB S03.008 - Cap. 03026).
3. I criteri e le modalità di attribuzione sono stabiliti a’ termini dell’articolo 4, lett. i), della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33), introdotto dalla
(Omissis).
5. Al fine di dare attuazione alla
6. Tra le tipologie di intervento previste dall’articolo 6, comma 15, della
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 255.000 a favore della XXV Comunità montana “Sa Giara” per la completa acquisizione al patrimonio pubblico dei cavallini della Giara ancora di proprietà privata.
8. L’Amministrazione regionale, a seguito dell’entrata in vigore del
Art. 8. Sportello unico per l’edilizia.
1. Al fine di consentire l’effettiva istituzione dello sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 del
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, a’ termini dell’articolo 4, lettera i) della
Art. 9. Recepimento delle disposizioni di cui al
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dell’interno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni RCA e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA, nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del
2. [Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
E SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 10. Disposizioni per lo snellimento dell’azione amministrativa.
1. Al fine dell’accelerazione e dell’efficacia della spesa, nelle more dell’adozione di provvedimenti legislativi che semplifichino le procedure, le modalità di finanziamento e di erogazione della stessa, la Giunta regionale provvede a dare attuazione al comma 1 dell’articolo 56 della
Contestualmente al decentramento dei servizi della Ragioneria, devono essere attivate le procedure necessarie all’informatizzazione dei pagamenti.
2. Nelle more dell’adozione di specifiche norme regionali si applica la normativa statale in materia di snellimento dell’azione amministrativa e di accelerazione della spesa.
3. Gli Assessorati, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individuano i procedimenti amministrativi che si prestano ad una digitalizzazione integrale con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20 per cento la quantità di documenti cartacei in circolazione. I dati vengono comunicati all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione che entro l’anno predispone gli interventi idonei. Il raggiungimento dell’obiettivo costituisce oggetto di programmi da parte dei componenti della Giunta regionale e quindi elemento preferenziale al fine dell’attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi regionali.
4. L’Amministrazione regionale provvede ad effettuare una revisione straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio. Detta revisione è certificata da una società di revisione di livello internazionale a tal fine abilitata, appositamente individuata mediante procedure selettive di evidenza pubblica (UPB S03.016 - Cap. 03034).
5. Nel contesto dell’attività di controllo interno digestione, previsto dall’articolo 10 della
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale si impegna a definire le istanze inevase. A tal fine, previa deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore competente in materia di personale dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni previste in materia dagli articoli 38,e 40 della
7. Al fine di evitare il crearsi di aspettative da parte degli interessati e di nuove giacenze di istanze, con l’eccezione degli interventi previsti dalla
8. Ai fini dell’individuazione di risorse regionali disponibili, gli enti locali, gli enti e le aziende regionali provvedono, entro il corrente anno, al monitoraggio delle suddette risorse e alla verifica dei residui attivi e passivi. Dette risorse possono essere utilizzate dai medesimi enti per la realizzazione degli obiettivi originari o destinate a nuovi interventi in settori innovativi, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
9. Qualora gli enti di cui al comma 7 non provvedano nei termini stabiliti, l’Amministrazione regionale può nominare dei “commissari ad acta” e avvalersi di soggetti di diritto privato di riconosciuta competenza, mediante procedura selettiva di evidenza pubblica. A tale fine è autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, lo stanziamento,di euro 67.000 (UPB S03.016 - Cap. 03034) [6].
10. Le risorse disponibili reperite per effetto del comma 8, sono riversate alle entrate del bilancio della Regione ed iscritte, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in un apposito fondo dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio destinato al finanziamento degli obiettivi originari o di nuovi progetti in settori innovativi. I criteri e le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti di cui al comma 7, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; i criteri devono privilegiare gli enti che hanno dimostrato maggiore capacità di spesa.
11. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata assegnati agli enti locali devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento. In caso di mancato impegno l’ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento alla Tesoreria regionale, le somme non impegnate e le economie realizzate, comprensive degli interessi maturati e non utilizzati; ai versamenti effettuati oltre il suddetto termine si applicano gli interessi legali. Dette somme sono attribuite al fondo di cui al comma 10 con la medesima procedura.
12. I recuperi derivati dall’applicazione del comma 10, sono attribuiti a favore degli enti che hanno rispettato i termini d’impegnabilità di cui al medesimo comma 10 in attuazione di un piano di ripartizione, adottato dalla Giunta regionale, sulla base di criteri di premialità dalla medesima individuati, su proposta degli Assessori competenti per materia.
13. All’applicazione dei precedenti commi 10, 11 e 12 provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con proprio decreto, su proposta degli Assessori competenti per materia.
14. Il recupero dei crediti dell’Amministrazione regionale può essere affidato, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a soggetti privati specializzati nel settore. Le modalità e i criteri dell’affidamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto che i compensi devono essere prioritariamente commisurati all’entità del credito riscosso.
14 bis. Dalle modalità di recupero dei crediti di cui al comma 14 sono escluse tutte le entrate afferenti alle quote di gettito dei tributi erariali compartecipati dalla Regione per i quali la titolarità e l’esercizio della riscossione coattiva, anche per le quote di pertinenza regionale, permane in capo all’Amministrazione finanziaria statale [7].
15. Le competenze e le relative risorse finanziarie in ordine all’attuazione di piani e programmi di sviluppo territoriale e rurale ed interventi di ammodernamento delle strutture agricole, anche cofinanziati dall’Unione Europea, possono essere affidate agli enti pubblici non aventi natura economica che operano nel settore dell’agricoltura, previa individuazione dei medesimi da effettuarsi, volta per volta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale. Il rapporto tra la Regione e tali enti è regolato da apposita convenzione che deve prevedere tra le condizioni di affidamento:
a) gli adempimenti connessi alla gestione;
b) l’obbligatorietà dell’attività di monitoraggio e controllo interno;
c) le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie.
Art. 11. Modifiche alla
1. L’articolo 31 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è abrogato.
Art. 12. Intermediari finanziari.
1. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella apposita sezione (prevista dall’articolo 155, comma 4, del medesimo decreto) dell’elenco di cui all’articolo 106 del medesimo decreto, sono equiparati agli istituti di credito.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
Art. 13. Disposizioni in materia di agricoltura.
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.010.000 da ripartirsi a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della
2. Nell’articolo 19 della
(Omissis).
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 4.132.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l’abbattimento dei costi energetici e per il sollevamento dell’acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della
4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un finanziamento di euro 1.400.000 a favore dell’Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), di cui euro 1.091.000 quale rimborso delle spese sostenute per il servizio di vigilanza e custodia delle aziende di Surigheddu (diga compresa) e Mamuntanas, in agro di Alghero, e di euro 309.000 per le spese conseguenti alla prosecuzione, nell’anno 2002, del suddetto servizio di guardiania (UPB S06.023).
5. Per la concessione dei concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
6. Al fine di istituire la riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti di cui all’articolo 5 del
7. [Gli articoli 2 e 3 della
(Omissis)] [8].
8. Per le finalità di cui all’articolo 5 della
Art. 14. Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente.
1. L’Amministrazione regionale é autorizzata alla distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizione in materia di pesca marittima) e 9 gennaio 1989, n. 2 (Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l’uso di apparecchi turbosoffianti), che, per il loro stato, non possono costituire oggetto di vendita; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB 505.046 - Cap. 05141).
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 sono valutati in euro 7.747.000, per l’anno 2002, e in euro 5.149.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; agli stessi oneri si provvede con pari quote delle risorse sussistenti sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di convenzioni con società specializzate nel settore perché venga garantita l’assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinanti di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della Sardegna e oggetto della specifica convenzione stipulata tra i Ministeri competenti e la Regione Sardegna per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili; la stessa Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a garantire attraverso l’IGEA la direzione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei suddetti siti inquinanti di interesse nazionale. Per i fini sopra richiamati è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 310.000 (UPB 505.028 - Cap. 05060) [9].
5. E’ autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 2.582.000 per l’assunzione di personale a tempo determinato da impiegare in opere di prevenzione e infrastrutturazione del territorio ai fini antincendio (UPB 505.087).
[6. L’Amministrazione. regionale è autorizzata a concedere a comuni e province, in attuazione della
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 31.000 per l’acquisizione di materiale informatico, documentazione cartografica e fotografica finalizzata all’aggiornamento e gestione della stazione grafica del Servizio tutela del suolo e politica forestale (UPB S05.053 - Cap. 05200).
8. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 10 della
9. Con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previo parere degli enti locali interessati da esprimersi entro 30 giorni dalla proposta, le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per l’ambiente e per la popolazione sono individuate e dichiarate “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. Con successivo decreto del Presidente della Regione, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, è definito, per ciascuna delle aree di cui al comma 9, un piano di risanamento finalizzato all’adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l’equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dai componenti della “task force” a disposizione del Ministero dell’ambiente a supporto dell’autorità ambientale regionale e della istituenda ARPA; i relativi oneri sono valutati per l’anno 2002 in euro 15.000 (UPB 505.075).
12. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere spese per l’acquisizione di metodologie per l’avvio di attività innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale; i relativi oneri sono valutati, per l’anno 2002, in euro 80.000 (UPB S05.075).
13. L’Amministrazione regionale favorisce la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di programmi e progetti presentati dagli enti locali; i relativi oneri sono valutati per l’anno 2002 in euro 500.000 (UPB S05.075).
14. Nelle more della completa attuazione della
15. Per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla
16. Il comma 3 dell’articolo 37 della
(Omissis).
17. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al
18. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 120.000 a favore del Comune di Baunei per la realizzazione delle opere per il pompaggio dei reflui (UPB S05.021).
19. Al fine di favorire la raccolta differenziata l’Amministrazione regionale concede un contributo agli enti locali che provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l’utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione. Le direttive di attuazione sono approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della
20. E’ autorizzata nell’anno 2002 la spesa di euro 1.000.000 per la redazione di un Sistema di Informazione Geografica (GIS) che consenta un monitoraggio delle aree della Sardegna a rischio di desertificazione, con la specifica indicazione delle componenti di tale rischio, compresa la parametrazione delle stesse; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della
21. Dopo il comma 7 dell’articolo 17 della
(Omissis).
Art. 15. Project financing.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal documento di programmazione economica e finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di preminente interesse regionale e di rilevante interesse locale finanziate con la prevalente partecipazione di capitale privato, l’Amministrazione regionale sostiene le spese relative all’assistenza tecnica al project financing con conferimento di incarichi a soggetti privati di provata esperienza, mediante procedure di evidenza pubblica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di.euro 258.000 a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S03.016 - Cap. 03034.
2. I termini e le modalità per il conferimento degli incarichi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti per materia.
Art. 16. Disposizioni varie in materia di opere pubbliche.
1. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.582.000 nell’anno 2003 per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della
2. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore,spesa di euro 4.582.000 per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - Cap. 08137).
3. E’ valutata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per la ristrutturazione e il ripristino della funzionalità del Seminario di Cuglieri (UPB S08.051).
4. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 di cui all’articolo 11, comma 4, della
5. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per l’esecuzione di opere di dragaggio del canale di accesso e del bacino di manovra del porto dì Sant’Antioco (UPB S08.041).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 775.000 per l’effettuazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.075 - Cap. 08294).
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 per la costruzione o l’acquisizione d un immobile da destinare a sede di rappresentanza dell’Amministrazione regionale nel Comune d Arzachena (UPB S04.027) [12].
8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge. regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), è autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 18.076.000 c negli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 20.658.000 e di euro 10.329.000 (UPE S08.066 - Cap. 08271).
9. [II contributo in conto interessi previsto dalla
10. Al comma 4 dell’articolo 6 della
(Omissis).
11. Dopo il comma 6 dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, recante il regolamento ex articolo 7 della
(Omissis).
Art. 17. Nonne transitorie in materia di qualificazione delle imprese.
1. Entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le imprese già iscritte all’Albo regionale degli appaltatori presentano la domanda di prima revisione generale delle qualificazioni per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, secondo le modalità previste all’articolo 33 del
2. Le imprese, anche se non ancora in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità di cui all’articolo 7 della
a) una cifra d’affari in lavori non inferiore ad una volta l’importo dell’appalto da affidare, comprovata secondo le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento di cui al
b) l’esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento di cui al
c) una dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale, secondo i valori e le modalità contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati entro il 31 dicembre 2002.
Art. 18. Proroga di termini.
1. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all’attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al Capo I della
2. Tali Amministrazioni certificano l’avvenuta adozione dei progetti nel termine indicato attestando, qualora previsto, l’invio agli organi competenti della richiesta di rilascio di attestati, nulla osta o pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme.
3. Entro il quarto mese dalla data di pubblicazione della presente legge, le Amministrazioni competenti, qualora debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni, indicono, ai sensi della
4. I fondi di cui al comma 1 sono restituiti alla Regione:
a) in caso di mancato svolgimento della conferenza di servizi, qualora necessaria, ovvero, pur se tempestivamente svolta, qualora non si proceda all’aggiudicazione o affidamento dei lavori entro il termine di cui al comma l;
b) in caso di mancata adozione del provvedimento di impegno;
c) qualora le somme impegnate non siano spese entro il termine complessivo di due anni successivi alla data dell’avvenuto appalto alle imprese esecutrici e, comunque, entro i termini contrattuali.
Art. 19. Procedure speciali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia scolastica.
1. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del programma straordinario di edilizia scolastica finalizzato ad adeguare - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004 - gli edifici scolastici alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli enti locali di cui all’articolo 3 della
a) ad adottare, quale sistema di realizzazione delle opere previste, l’asta pubblica con carattere di urgenza, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del
b) a procedere all’affidamento fiduciario degli incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a 200.000 euro;
c) a riutilizzare come variante, fino al limite del 20 per cento del finanziamento concesso, le somme riferite ai ribassi accertati in sede di espletamento delle gare a tutte le altre economie di finanziamento, per il completamento funzionale delle stesse opere ovvero per altre comprese nel programma triennale di cui all’articolo 14 della
2. Agli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 60, della
Art. 20. Trasporto pubblico e aeroporto Olbia-Costa Smeralda.
1. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento di euro 83.459.000 per la concessione alle aziende di trasporto su strada dei contributi d’esercizio previsti dalla
2. A valere sullo stanziamento del fondo per la concessione di contributi compensativi è autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 69.000, quale saldo d’impegni per l’anno 1999 dei contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (UPB S13.007 - Capitolo 13011) [14].
3. Nella
(Omissis).
Le quote contributive sugli interventi previsti dalla normativa sono determinate - annualmente con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente.
4. Sono abrogate le norme della
5. In relazione alla previsione di entrata di cui alla UPB E13.016 - Cap. 36224, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.808.000 per il completamento del programma d’intervento relativo alle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti, delle infrastrutture e delle attrezzature dell’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (UPB S13.024 - Cap. 13057).
Art. 21. Continuità territoriale merci.
l. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S03.008 (cap. 03026) una quota pari a euro 7.746.000 è destinata, quale compartecipazione regionale al contenimento dei costi di trasporto delle merci beneficiarie degli interventi previsti dai commi 4 bis e 5 dell’articolo 36 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 22. Disposizioni in materia di occupazione.
l. E’ rifinanziato nell’anno 2002 per un importo pari ad euro 171.800.000 l’articolo 19 della
2. E’ autorizzato, nell’anno 2002, l’ulteriore stanziamento di euro 36.151.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione di cui all’articolo 24 della
3. E’ autorizzato lo stanziamento complessivo di euro 110.000.000, in ragione di euro 58.000.000 per l’anno 2002 e di euro 52.000.000 per l’anno 2003 per il finanziamento degli interventi inclusi nella “programmazione negoziata e nei programmi integrati d’area” (UPB S03.008).
4. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 in conto del capitolo 10204 (ex cap. ,10157 - UPB S 10.053) permangono nel conto dei residui sino al loro esaurimento.
5. In conto del fondo per l’attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione dei servizi è autorizzata:
a) per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 7.000.000 per l’attuazione dei programmi dei progetti speciali di cui all’articolo 18, commi 4 e successivi della
b) per l’anno 2002, la spesa di euro 789.000 per l’attuazione dell’articolo 23, comma 1, della
c) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e per l’anno 2004, rispettivamente, euro 517.000 ed euro 516.000 per lo svolgimento delle funzioni e per l’attuazione del programma definito ai sensi dell’articolo 9 della
6. E’ prorogato al 31 dicembre 2002, e comunque per l’intera durata delle convenzioni sottoscritte tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro ed il Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 45 della
7. 1 commi 3 e 4 dell’articolo 10 della
(Omissis).
Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse già destinate all’attuazione degli interventi previsti dai commi sostituiti.
8. Al fine di garantire ai lavoratori disoccupati il diritto a poter fruire dell’istituto dell’accertamento di professionalità ai sensi dell’articolo 14 della
Art. 23. Agevolazioni creditizie e interventi a favore delle attività produttive.
1. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il contributo di euro 775.000 per il funzionamento e l’attività del Centro europeo d’impresa e innovazione - BIC Sardegna (UPB S09.010 - Cap. 09015).
2. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 361.000 per l’attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna (UPB 509.011 - Cap. 09022).
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 310.000 per l’attuazione dell’Accordo di Programma per la chimica tra il governo nazionale e la Regione sarda ( UPB 509.008).
4. Le limitazioni stabilite dalla Misura 4.10 del Complemento di programmazione del POR Sardegna per gli anni 2000-2006, ai fini della concedibilità delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa regionale per l’industria agro-alimentare, non operano per le iniziative ammissibili i cui oneri siano posti a carico esclusivo dei fondi regionali stanziati per le relative incentivazioni.
5. E autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 2.400.000 per la concessione di finanziamenti a favore degli enti locali finalizzati al reperimento ed all’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni (PIP). (UPB S09.033 - Cap. 09112)
6. Gli aiuti di Stato alle imprese istituiti con legge regionale sono tra loro cumulabili, a condizione che sia in ogni caso rispettata l’intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria, espressa in ESN o in ESL; gli aiuti di Stato alle imprese istituiti con legge regionale sono cumulabili con altri aiuti previsti da norme nazionali o comunitarie qualora dette norme non escludano espressamente il cumulo dei medesimi aiuti, sempre nel rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. In tutti i casi l’apporto di mezzi propri a carico dei soggetti beneficiari dei regimi di aiuto regionali deve coprire almeno la quota minima prevista dalle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato.
7. I programmi di investimenti dei privati inseriti nei P.I.T. (Programmi integrati territoriali) se approvati dalla Giunta regionale godono della priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla legislazione regionale di incentivazione del settore. Per l’attuazione del presente articolo la Giunta regionale adotta apposite direttive, ai sensi dell’art. 4, lett. i, della
8. I tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai sensi della
Art. 24. Formazione professionale.
1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l’anno 2002, in euro 49.063.000 (UPB S10.010 - Cap. 10010), di cui euro 10.017.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.012, S10.013, S10.014, S10.015 e S10.016.
2. Le economie di spesa e le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli della UPB S10.010 sono conservate nella medesima UPB per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità legate agli interventi regionali in materia di formazione professionale.
3. Le somme di cui al comma 2 possono essere utilizzate per integrare il contributo previsto dal terzo alinea dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001 recante: “Ristrutturazione degli enti di formazione”, nella misura massima del 60 per cento.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E SANITARIE
Art. 25. Disposizioni in materia di istruzione.
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 87.000 per la concessione di finanziamenti alle Province a favore delle attività da svolgere in collaborazione con l’Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all’attuazione della Misura 3.6, Asse III, Risorse Umane del POR Sardegna 2000/2006 (UPB SI 1.029 - Cap. 11097).
2. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.549.000 per gli interventi di cui all’articolo 23 della
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 6, della
4. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 362.000 per l’anno 2002 e di euro 671.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore dell’Associazione per l’Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.036 - Cap. 11124).
5. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.800.000 per l’anno 2002 e di euro 775.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, per le attività istituzionali; per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro è, altresì, autorizzata la concessione allo stesso Consorzio di un contributo di euro 775.000 per l’attività svolta nell’anno 2001 (UPB SI 1.036 - Cap. 11125).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 1.952.000 a favore del “Consorzio Uno” di Oristano per le spese di gestione, nonché di finanziamento, relative agli anni 2001 e 2002, dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB SI 1.036 - Cap. 11126).
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 1.704.000 a favore dell’Università di Sassari per l’istituzione e il finanziamento, negli anni 2001 e 2002, di nuovi corsi universitari in Alghero (UPB SI 1.036 - Cap. 11150).
8. [E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 520.000 all’Università degli studi di Cagliari per lo studio relativo all’impiego dei materiali di risulta dell’attività estrattiva e industriale della Sardegna nel settore dell’ingegneria civile e delle costruzioni stradali (UPB S11.036 - Cap. 11151)] [17].
9. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 413.000, così ripartita:
a) euro 207.000 a favore dell’Associazione per l’Università del Sulcis - Iglesiente per il finanziamento dei corsi dell’Università di Cagliari presso la sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB SI 1.036 - Cap. 11127);
b) euro 206.000 a favore del Consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell’ambito regionale, di corsi per tecnici del Paesi in via di sviluppo, nei settori dell’ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall’UNESCO e dall’UNIDO (UPB SI 1.036).
10. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 103.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB SI 1.036 - Cap. 11144).
11. Per le finalità previste dall’articolo 24 della
12. L’articolo 32 della
(Omissis).
19. Le Amministrazioni locali, singole e associate, nonché le istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della
20. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all’utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall’Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari, in base al
21. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 della
22. L’articolo 19 della
(Omissis).
23. Al fine di consentire alla sezione staccata dell’ISEF operante in Cagliari la prosecuzione della propria attività in Cagliari fino al 31 marzo 2002, è autorizzata la concessione a favore del medesimo ente di un contributo, per l’anno 2002, pari a euro 72.000 (UPBS 11.036 - Cap. 11146).
Art. 26. Disposizioni in materia di attività culturali e sportive.
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l’organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S 11.014 - Cap. 11031).
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
(Omissis).
[3. E’ autorizzata, nell’anno 2002 la spesa di euro 1.187.000 per l’acquisizione al patrimonio regionale delle opere di Francesco Ciusa (UPB S11.069 - Cap. 11220).] [18]
4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 207.000 al Consorzio del Parco Grazia Deledda, costituito tra ai comuni di Nuora, Galtellì, Orosei, Orune, Bitti, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Villanova Monteleone e Romana, già aderenti all’accordo di programma per la gestione del “Parco Letterario Grazia Deledda”, per le spese d’impianto e per le prime attività di informazione é promozione del predetto Consorzio (UPB S 11.069 - Cap. 11310).
5. I contributi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un ulteriore contributo di euro 191.000 a favore dell’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM), di cui euro 36.000 per il finanziamento dell’attività dell’anno 2001 ed euro 155.000 per quella dell’anno 2002 (UPB S11.069 - Cap. 11332).
7. Per le finalità di cui all’articolo 36 della
8. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 26, della
[9. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 51 della
[10. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 20 della
[11. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.737.000 per il finanziamento dei progetti inclusi nel programma di cui all’articolo 38 della
[12. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 14, 15 e 16, lettera a), della
- euro 1.906.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;
- euro 1.967.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.] [22]
[13. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 16, lettera b), della
- euro 7.747.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;
- euro 4.390.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.] [23]
14. [E’ autorizzato un contributo annuo di euro 207.000 al Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro per le spese di funzionamento; è altresì autorizzata nello stesso anno la concessione di un contributo straordinario di euro 206.000 per le spese di funzionamento sostenute nell’anno 2001 (UPB S11.056 - Cap. 11246)] [24].
[15. Al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l’Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della
16. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 671.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (UPB S11.069 - Cap. 11337).
17. Il comma 4 dell’articolo 13 della
18. E’ prorogata al 31 dicembre 2002 l’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2001 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali
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19. Per l’attuazione, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle funzioni di monitoraggio degli interventi attuati in materia di sport e dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.064 - Cap. 11270).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 51.000 per la prima costituzione, in collaborazione con il CONI, dell’Albo regionale dei sodalizi sportivi (UPB S11.064 - Cap. 11270).
21. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 361.000 al Comitato Regionale Sardo del CONI per l’organizzazione in Sardegna della manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S11.064 - 11270).
22. I termini per la presentazione della rendicontazione relativa alle trasferte, di cui agli articoli 27 e 28 della
Art. 27. Disposizioni in materia di sanità.
1. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento complessivo di euro 592.169.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (UPB S12.023 - Cap. 12045) (UPB S12.027 - Cap. 12079) (UPB S12.026 - Cap. 12063).
2. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 12.000.000 per l’adeguamento a sanatoria delle rette dovute per le prestazioni erogate mediante convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della
3. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 7.5000.000 quale quota regionale da destinare alla definizione dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 20001; una quota pari a euro 1.000.000 del succitato stanziamento è destinata alla tutela sanitaria degli sportivi, anche attraverso l’attivazione di convenzioni con le strutture pubbliche di medicina sportiva.
4. E’ autorizzato, nell’anno 2002, a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna un contributo straordinario di euro 775.000 per lo svolgimento di compiti conseguenti all’entrata in vigore del Mercato unico europeo, per gli esami di laboratorio, per il piano di brucellosi ovicaprina, per gli esami della qualità del latte e per le attività connesse a emergenze sanitarie; è altresì autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 320.000 quale contributo straordinario a favore del medesimo Istituto, per le esigenze connesse alla realizzazione del piano della peste suina africana e classica relativo all’annualità 2001 (UPB S12.060 - Cap. 12217).
5. Le somme stanziate nei capitoli relativi al Fondo sanitario nazionale e non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
6. Le somme stanziate nella UPB S12.050 (cap. 12183), non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
7. II comma 11 dell’articolo 8 della
8. All’articolo 5 della
(Omissis).
9. Il comma 3 dell’articolo 55 della
(Omissis).
10. E’ istituito presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale l’Osservatorio dei prezzi in sanità con il compito di monitorare l’andamento degli acquisti e degli appalti di forniture in sede regionale e di rendere trasparenti i risultati delle gare svolte e fornire indicazioni per gli acquisti futuri da parte del sistema sanità. Per l’esercizio delle sue funzioni detto osservatorio può avvalersi di consulenti specializzati nel settore ed operare in stretto collegamento con le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (ASL). Per l’avvio dell’attività e l’implementazione del sistema di rilevamento è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 e, negli anni 2003 e 2004, rispettivamente, la spesa di euro 258.000 e 207.000 (UPB S12.010 - Cap. 12023).
11. E’ autorizzato lo stanziamento annuo di euro 31.000, quale contributo a favore delle associazioni iscritte al Registro generale del volontariato di cui all’articolo 5 della
12. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 5.165.000, anche sotto forma di anticipazioni di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l’epidemia denominata “blue tongue” (UPB S 12.062 - Cap. 12230).
13. E’ autorizzato, nell’anno 2002, il contributo di euro 5.165.000 per la realizzazione del Sistema informativo sanitario (UPB S12.009 - Cap. 12022).
14. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma l lettera b) della
15. Per le finalità dell’articolo 45 della
16. Per le finalità dell’articolo 46 della
17. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 258.000 quale integrazione regionale dello stanziamento statale per il finanziamento dell’attività di trapianto e prelievo di organi e tessuti (UPB S12.037 - Cap. 12126).
18. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 3.000.000 a favore dei Comuni di Alghero, Iglesias e Sassari per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle “case per anziani”; il suddetto contributo è ripartito in parti uguali ed erogato con le modalità di cui all’articolo 11 della
19. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 220.000 a favore del Comune di Sestu per il completamento del Centro di prima accoglienza per i tossicodipendenti (UPB S12.047).
20. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.500.000 per il finanziamento di progetti relativi alla prevenzione; una quota non inferiore a euro 750.000 è destinata a favore del Centro per la prevenzione oncologica della ASL n. 8 per la realizzazione di un programma pilota di screening per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile, in conformità con quanto previsto nell’accordo intercorso nel 2001 fra Ministero della sanità e Regioni sulle linee guida concernenti la prevenzione ed in coerenza ed in attuazione di quanto disposto nel DPEF regionale [26].
21. Sino al recepimento della
22. Il gettone di presenza previsto dall’articolo 68 della
Art. 28. Interventi a sostegno di soggetti in condizione di handicap grave.
1. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.128.000 per la copertura finanziaria dei progetti approvati per l’anno 2001 ai sensi dell’articolo 5, comma 37, della
2. L’Amministrazione regionale è autorizzala a corrispondere ai Comuni un finanziamento annuale, quale quota regionale, per gli interventi di sostegno, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale a favore di soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge e dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 21 maggio 1998, n. 162; il relativo onere è valutato in euro 1.653.000 annui (UPB S12.046 - Cap. 12162).
3. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole “superiore a lire 18.000.000” sono sostituite da
(Omissis).
Art. 29. Disposizioni in materia di contabilità e patrimonio delle aziende USL.
1. Le aziende USL devono contabilizzare le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al
2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione della azienda USL.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione e degli enti regionali, attualmente destinati ad attività sanitarie ed utilizzati dalle aziende USL, sono trasferiti in proprietà alle aziende USL territorialmente competenti. I rapporti di debito e di credito nascenti dai contratti di locazione relativi all’utilizzo dei beni di cui sopra, e comunque dall’occupazione di detti beni, sono compensati tra di loro e sono integralmente estinti a cura dell’ente rimasto debitore.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 30. Disposizioni diverse.
1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 62 della
2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 10 della
3. Per l’attuazione degli interventi a favore delle imprese previsti dall’articolo 2 della
4. Per il completamento del processo di riorganizzazione degli uffici avviato in attuazione dell’articolo 71, commi 4 e 5, della
5. In via transitoria, fino alla specifica disciplina contrattuale, al personale non dirigente assegnato agli uffici di cui all’articolo 16 della
6. In via transitoria, fino alla specifica disposizione contrattuale, l’entità del trattamento economico accessorio di posizione e di risultato da corrispondere ai dirigenti di cui all’articolo 16 della
7. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della
8. L’articolo 2 della
(Omissis).
9. E’ autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, il contributo di euro 17.000 a favore dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa (UPB S04.019 - Cap. 04059).
10. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 435.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino dei servizi primari nella frazione di Montevecchio (UPB S04.016 - Cap. 04036).
11. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 155.000 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di euro 52.000 a favore di iniziative, studi e ricerche connesse all’esercizio della Presidenza dell’accordo IMEDOC e della partecipazione al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea (UPB S01031 - Cap. 01073).
12. L’articolo 28 della
(Omissis).
13. E’ autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 500.000 per le finalità di cui all’articolo 10 della
14. E’ autorizzato, nell’anno 2002, l’utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e della competenza della UPB S07.017 - Cap. 07060 al fine di integrare la dotazione finanziaria del bando 2000 relativo agli incentivi previsti dalla
15. E’ autorizzato, nell’anno 2002, lo stanziamento di euro 7.500.000 in conto dell’UPB S03.029 per essere attribuito al titolo di spesa 12.3.01, lett. b), dei programma di intervento 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995, per la ricapitalizzazione della SFIRS al fine di favorire l’incremento della liquidità finanziaria delle imprese operanti nel comparto lapideo.
16. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la concessione di un contributo di euro 3.097.000 a favore del Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l’abbattimento dei costi energetici e per il completamento di opere funzionali (UPB S04.016 - Cap. 04038); per tali ultime finalità, già previste dall’articolo 6, comma 14, della
17. E’ autorizzata, per l’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 775.000 per l’attivazione di servizi finalizzati all’orientamento professionale di giovani e donne (UPB S10.052).
18. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 38, della
19. L’articolo 8 della
(Omissis).
20. Nel comma 6 ter dell’articolo 34 della
(Omissis).
21. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S07.013 (cap. 07030) è autorizzata la spesa di euro 216.000 a favore della Great Events Sardinia per .l’organizzazione della 19^ manifestazione del “Rally Costa Smeralda” e di euro 130.000 a favore dell’Azienda speciale Fiera internazionale della Sardegna per l’organizzazione del “Turisport”.
22. Per il completamento dell’intervento previsto dal comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. l, è autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 77.000 (UPB S07.035 - Cap.07143).
23. All’articolo 28 della
a) nel comma 1 le parole “il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
b) nel comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole:
(Omissis).
24. Alla lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 1 della
(Omissis).
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 2002, un contributo di euro 500.000 a favore della Società Porto Conte ricerche di Alghero per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.049).
Art. 31. Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali.
1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.
2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall’articolo 1 della
3. [L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell’Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l’altro:
a) le attività e le procedure dell’intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
b) le procedure per l’esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica] [30].
4. [Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 3, l’intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [31].
5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici generali degli enti locali, dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nell'ambito del procedimento approvativo in sede di conferenza di copianificazione. La verifica di coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali, il piano è rimesso dal Direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'autorità procedente per l'eliminazione dei vizi rilevati. La determinazione del direttore generale è assunta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione definitiva dell'atto di pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano urbanistico generale degli enti locali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20 della
5 bis. [Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale] [33].
5 ter. [Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico] [34].
5 quater. [Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni] [35].
5 quinquies. [Salva l'ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l'annullabilità del piano per violazione di legge] [36].
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.
Art. 32. Disposizioni interpretative.
1. I vincitori dei concorsi, banditi in base al preesistente ordinamento per qualifiche professionali, sono assunti nelle graduatorie corrispondenti del vigente ordinamento; nel caso in -cui alla categoria corrispondano due qualifiche, l’inquadramento avviene con riferimento alla qualifica funzionale inferiore con l’attribuzione del livello di retribuzione iniziale della categoria e, per quella superiore, con l’attribuzione del secondo livello retributivo.
Art. 33. Copertura Finanziaria.
l. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 34. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Allegati [37]
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall’art. 7 della
[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 11 maggio 2002, n. 14.
[3] Lettera aggiunta dall’art. 7 della
[4] Comma così modificato dall’art. 7 della
[5] Comma abrogato dall’art. 6 della
[6] Comma così modificato dall’art. 7 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 6 della
[9] Comma così modificato dall’art. 7 della
[10] Comma abrogato dall’art. 13 della
[11] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 11 maggio 2002, n. 14.
[12] Comma così modificato dall’art. 7 della
[13] Comma soppresso dall’art. 5 della
[14] Comma così modificato dall’art. 7 della
[15] Comma così modificato dall’art. 7 della
[16] Comma così modificato dall’art. 7 della
[17] Comma abrogato dall’art. 6 della
[18] Comma abrogato dall’art. 23 della
[19] Comma abrogato dall’art. 23 della
[20] Comma abrogato dall’art. 23 della
[21] Comma abrogato dall’art. 23 della
[22] Comma abrogato dall’art. 23 della
[23] Comma abrogato dall’art. 23 della
[24] Comma abrogato dall’art. 12 della
[25] Comma abrogato dall’art. 23 della
[26] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 9 luglio 2002, n. 20.
[27] Comma così modificato dall'art. 18 della
[28] Comma così modificato dall’art. 7 della
[29] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 11 maggio 2002, n. 14.
[30] Comma abrogato dall'art. 32 della
[31] Comma abrogato dall'art. 32 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[36] Comma aggiunto dall'art. 22 della
[37] Allegati modificati dall’art. 7 della