Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 14/05/2009 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario |
Art. 2. Norme in materia di entrate |
Art. 3. Primi interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro |
Art. 4. Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 5.2.203 - L.R. 14 maggio 2009, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).
(B.U. 14 maggio 2009. n. 16 - S.O. n. 1)
Capo I
Disposizioni urgenti nei settori istituzionale e finanziario
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quote parte, nell'anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) Fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 28.679.000
2010 euro 108.641.000
2011 euro 132.641.000
2012 euro 132.641.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 17.127.000
2010 euro 109.950.000
2011 euro 109.950.000
2012 euro 119.950.000
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della
8. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della
9. Per l'anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista dall'articolo 60 della
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale presenta al Consiglio un'analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata.
11. Ai sensi del comma 10, l'obbligazione si intende giuridicamente perfezionata allorché sia determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l'attuazione del comma 10, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 200.000 per l'eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis della
13. Nella
a) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 è sostituito rispettivamente con 2009 e 2011;
b) nell'articolo 70, comma 2, è eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del
c) nell'articolo 70, comma 9, il riferimento all'anno 2007 è sostituito con quello del 2010.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 4 dell'articolo 3 della
15. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione di società a partecipazione regionale è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 4.200.000 (UPB S01.05.001).
16. Per il funzionamento e per le attività istituzionali delle società a completa partecipazione regionale Fase 1 e delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4, è autorizzata la spesa valutata, rispettivamente, in euro 4.000.000 e 6.500.000 annui (UPB S02.04.001).
17. Per le finalità di cui all'articolo 26 della
18. Per la manutenzione, gestione e implementazione dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale è autorizzata una spesa valutata in euro 1.475.000 annui (UPB S02.04.013).
19. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della
20. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale e i suoi componenti accedono al sistema informatico regionale di contabilità. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura che tale diritto venga di fatto esercitato.
21. [Per la copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione è autorizzata una spesa valutata in euro 4.500.000 annui; tale somma è riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilità speciale di cui alla
22. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, della
23. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla
24. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della
25. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi della
26. [Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare entro il 15 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:
a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;
c) consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.
La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della
27. Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 76 del
28. [Le province e i comuni assoggettati al rispetto del patto di stabilità interno, devono escludere dal meccanismo di calcolo, così come determinato dall'articolo 77 bis della
29. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della
a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (
b) a favore delle province euro 69.700.000.
30. Per la realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, approvato dalla Commissione europea con
31. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000 - 2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 settembre 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, per finalità rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio [6].
32. I finanziamenti concessi a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti e, per l'eventuale quota residua, con le risorse già iscritte nelle corrispondenti Misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalità permangono nel conto dei residui. [7]
33. È autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo I, della
34. Al fine di eliminare il deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ESAF medesimo la somma di euro 48.600.000, previa cessione alla medesima dei crediti di imposta maturati dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato (UPB S07.07.003).
35. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della
"5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda.
5 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attività istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere del demanio regionale.
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; ad esso sono altresì trasferiti tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attività documentali e d'archivio del disciolto ente.".
36. Per la realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 145, comma 33, della
37. [Il comma 15 dell'articolo 6, della
"15. All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione è rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalità previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere."] [8].
38. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine è stanziata una spesa valutata in euro 8.000.000 annui (UPB S07.06.001).
39. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, della
40. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della
41. Gli enti soggetti all'applicazione della
42. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della
43. A valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2008 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
44. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della
"Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.".
45. Per fronteggiare esigenze di pagamento da effettuarsi necessariamente in contanti in casi di eventi eccezionali e straordinari, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata l'apertura di uno o più conti correnti bancari intestati alla Regione e accesi presso il Tesoriere regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione emessa su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina le modalità, i criteri e le forme di gestione e di rendicontazione del conto e nomina, su proposta dell'Assessore competente per materia, il responsabile alla tenuta del conto, da 7 individuarsi tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
46. L'articolo 11 della
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, della
48. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 430.000 per i costi di esercizio e del personale impegnato nelle procedure di completamento delle operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader 2000-2006. La ripartizione, a favore degli otto GAL operanti, è effettuata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (UPB S01.04.002).
49. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui dei capitoli SC04.1753 (UPB S04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
50. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 7, comma 38, della
50 bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla
51. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della
"17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:
1) a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma
11, della
2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della
52. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della
53. Al comma 5 bis dell'articolo 20 della
54. La Giunta regionale provvede alla ricognizione delle situazioni di anomalia normativa e contrattuale esistenti all'interno delle amministrazioni regionali a seguito dei mutamenti intervenuti nella disciplina del pubblico impiego e adotta i provvedimenti amministrativi e predispone i disegni di legge necessari al riordino della materia e a contenere il contenzioso in un'ottica di omogeneizzazione dei trattamenti e razionalizzazione degli istituti normativi.
55. L'Amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, subentra ai soggetti di cui all'articolo 1 della
56. Al predetto personale che è inquadrato, anche in sovrannumero, nel ruolo unico regionale e immediatamente assegnato agli uffici, si applica il contratto di lavoro collettivo per i dipendenti del comparto dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione. Al medesimo personale è riconosciuto per intero:
a) il maturato economico in godimento che è mantenuto con assegno ad personam non riassorbibile;
b) il servizio precedentemente prestato presso i citati soggetti di cui all'articolo 1 della
57. Al personale di cui ai commi 55 e 56 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia collocato in quiescenza a richiesta, sono corrisposti gli incentivi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 2, della
58. Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della
59. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della
"01. Al personale comandato ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della
Art. 2. Norme in materia di entrate
1. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 34 della
2. Le spese derivanti dall'attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie sono a carico dell'Agenzia Sardegna entrate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:
a) le modalità operative di riscossione e di riversamento;
b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) le modalità di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.
4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al
5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
6. Per le attività economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna entrate i soggetti:
a) per i quali può essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del
b) che pur esercitando attività produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
c) che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.
7. "Sardegna entrate", verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del
8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, è corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.
9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della
10. La riduzione d'aliquota di cui al comma 9 non è cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sono, altresì, esentati dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui al
a) [le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al
12. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna entrate, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione di tali comunicazioni nei termini stabiliti dal provvedimento comporta la decadenza dall'agevolazione.
13. L'articolo 2, comma 14, lettera b), della
14. L'articolo 5 della
15. L'articolo 4 della
16. Il comma 4 dell'articolo 1 della
"4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.".
17. In via di interpretazione autentica e limitatamente alle ipostesi di graduatorie non ancora definitive per il conseguimento degli assegni di merito e di affitto casa é riconosciuta la portabilità dei crediti universitari degli studenti che accedono dopo il primo anno, a facoltà per il cui accesso è previsto il numero chiuso. Tale disposizione opera nei limiti finanziari già assegnati ai rispettivi bandi.
18. Ai fini dell'immediata predisposizione e attuazione del programma di formazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 2 della
19. In relazione all'avviato processo costitutivo delle nuove relazioni tra i paesi dell'area del Mediterraneo, in funzione della creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove un piano pluriennale di iniziative finalizzate al sostegno in Sardegna di tale processo al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e l'integrazione economica Sud-Sud; il piano è attuato tramite azioni di informazione, divulgazione e formazione che promuovono la reciproca conoscenza dei sistemi territoriali ed economici e prevedano la partecipazione attiva degli attori sociali, economici e culturali regionali, pubblici e privati dei paesi mediterranei interessati. La Giunta realizza tali iniziative nell'ambito del programma ENPI.
Capo II
Interventi urgenti a sostegno dei settori sociale ed economico
Art. 3. Primi interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro
1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della
a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.004);
b) risorse regionali per euro 32.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della
d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007);
f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai sensi della
2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto è autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 71.050.000 destinata:
a) quanto ad euro 30.000.000 (UPB S05.03.007) da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà attraverso i seguenti interventi:
1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
2) concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del servizio civico comunale. La suddetta somma è ripartita tra i comuni secondo il seguente criterio:
1) 35 per cento in parti uguali;
2) 35 per cento sulla base del numero degli abitanti residenti;
3) 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati risultanti alla data del 31 dicembre 2008;
b) quanto a complessivi euro 25.000.000 (S02.03.006) a favore dei comuni per le seguenti finalità:
1) euro 15.000.000 per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della
2) euro 10.000.000 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, miniere dismesse di cave storiche dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse tenuto conto della popolazione residente, dell'estensione territoriale dei comuni ed inoltre, rispettivamente, della rilevanza ed entità degli insediamenti ovvero dell'entità della riduzione dell'occupazione nel settore della forestazione. L'Ente foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori, ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori. In tal caso, l’approvazione del progetto è subordinata al parere di conformità dell’Ente foreste. I comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità [17];
c) quanto ad euro 3.000.000 per l'anticipazione dei benefici degli ammortizzatori sociali mediante utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della
d) quanto ad euro 10.000.000 da reperire in conto dell'UPB S06.06.004 anche attraverso variazioni compensative di cui all'articolo 9, comma 5, della
e) quanto ad euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali più deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosità dei prestiti dalle stesse contratti; i criteri e le modalità di gestione del Fondo sono stabiliti in apposita direttiva della Giunta regionale (UPB S05.03.007);
f) quanto ad euro 50.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà (UPB S01.03.003).
3. L'articolo 34 della
"Art. 34 (Osservatorio regionale sulle povertà)
1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale sulle povertà per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna.
2. La composizione dell'Osservatorio, che deve prevedere rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative nel territorio sardo, è definita con delibera della Giunta regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio, che durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive, spettano i rimborsi spese di cui alla
4. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale di strutture e di personale dell'Amministrazione regionale.".
4. È istituito un comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori competenti in materia di lavoro, di industria e di programmazione. Il comitato, che si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povertà, agisce attraverso il confronto con le parti sociali per il monitoraggio delle situazioni di crisi produttive e occupazionali e ha come scopo quello di garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di crisi; a tal fine individua misure atte a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Il comitato si avvale di strutture e personale dell'Amministrazione regionale. Per lo svolgimento delle attività del comitato è autorizzata una spesa valutata in euro 300.000 nell'anno 2009 (UPB S01.01.002).
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della
6. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della
7. Le spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorché finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione.
In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra.
8. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui a favore delle amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri servizi per il lavoro (CSL) di cui alla
9. Ad integrazione del finanziamento statale a favore delle politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del
10. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 1.680.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all'accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l'INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001).
11. È autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema informativo del lavoro della Regione Sardegna (SIL Sardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi e operativi (UPB S02.04.013).
12. L'articolo 6, lettera b), della
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013, la spesa di euro 9.500.000 per il completamento della fase di impianto e il relativo consolidamento e potenziamento dei centri servizi per il lavoro e lo svantaggio, e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d'impiego di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni nel corso del precedente esercizio. La Giunta regionale, a tal fine, è autorizzata all' impegno delle relative somme a valere sul Fondo regionale per l'occupazione o, previe le necessarie verifiche con l'autorità di gestione, a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007- 2013. La Giunta regionale, inoltre, approva entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente norma, apposito disegno di legge finalizzato alla stabilizzazione dei predetti lavoratori nei ruoli delle amministrazioni competenti.
14. Per l'attuazione dei commi 12 e 13 di norma si opera attraverso le forme pattizie di cui all'articolo 24 della
15. Nella
a) il comma 1 dell'articolo 38 è così sostituito:
"1. Gli enti gestori aggiornano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari procedendo all'acquisizione d'ufficio della documentazione mediante consultazione diretta delle banche dati dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali.";
b) il comma 4 dell'articolo 38 è abrogato;
c) nell'articolo 40, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nei confronti degli assegnatari ai quali sia stato applicato un canone maggiorato per omessa o incompleta presentazione della documentazione relativa al reddito, gli enti gestori rideterminano il canone di concessione per ciascun periodo reddituale di riferimento, procedendo alla collocazione nella relativa fascia di appartenenza.
2 ter. A tal fine, gli enti gestori accertano i dati reddituali secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 38 e notificano agli assegnatari il prospetto di dettaglio dei canoni arretrati. Il debito così calcolato potrà essere estinto, a domanda, in un termine massimo di cinque anni. Sul debito sono quantificati gli interessi legali.
2 quater. Con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito, da compiersi entro sessanta giorni dalla relativa notifica, consegue il venir meno dello stato di morosità e la cessazione dei procedimenti legali in atto.
2 quinquies. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzino la propria posizione debitoria, gli enti gestori attivano le procedure di cui all'articolo 22.
2 sexies. Il procedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa può essere interrotto, anche ad esecuzione iniziata, per una sola volta, nel caso in cui l'assegnatario provveda al pagamento del debito pregresso.".
16. Nella legge regionale 5 luglio 2000, n.7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla
"6. Nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della
17. Al fine di adeguare l'intervento regionale disposto dall'articolo 3 della
18. All'articolo 4, comma 1, lettera a), all'ultimo capoverso della
"anche attraverso servizi degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9) (UPB S02.01.006)".
19. Nella
a) il comma 1 dell'articolo 9 è così sostituito:
"1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde e ne cura l'aggiornamento e la gestione servendosi della collaborazione del CONI.";
b) le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 17 sono soppresse;
c) il comma 1 dell'articolo 41 è così sostituito:
"1. L'Assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi, accertamenti e azioni di monitoraggio. Le azioni di monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna possono essere realizzate anche in collaborazione con il CONI.".
20. È autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 annui per la concessione di contributi alle federazioni delle associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, lettere e) ed f), della
21. Nella
Art. 4. Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano
1. La Giunta regionale predispone un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l'anno 2009. Il piano, che deve tener conto nella sua attuazione anche di procedure abbreviate ove consentite, deve in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e deve prevedere:
a) il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e di collegamento con il sistema produttivo;
b) la formazione ed il reinserimento nel sistema degli enti locali e nei settori dei beni culturali e della tutela ambientale, di lavoratori espulsi dal sistema produttivo con più di quaranta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l'autoimpiego, la cooperazione e la diffusione dell'imprenditorialità in particolare giovanile e femminile;
d) la previsione di azioni orizzontali di collegamento tra scuola, università, formazione e imprese; in particolare devono essere incentivati i tirocini formativi, l'apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione e i programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.
Il piano deve agire in sinergia e complementarietà con le politiche nazionali e regionali dirette; in particolare le azioni formative e di politica attiva devono intervenire a completamento delle azioni a sostegno al reddito con finalità di riqualificazione e ricollocazione. Al fine di consentire l'aggiornamento e la riqualificazione dei titolari e dei collaboratori delle PMI chiamati a fronteggiare le emergenze del mercato, il piano disporrà l'assegnazione di vouchers individuali. La Giunta regionale deve assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del perseguimento degli obiettivi del piano.
Il piano è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge e inviato alle Commissioni consiliari competenti in materia che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. Entro ulteriori trenta giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva.
2. L'articolo 11 della
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione Sardegna può, in conformità alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gli strumenti di incentivazione devono essere attivati conformemente:
1) alle regole sugli aiuti di stato derivanti dai regolamenti comunitari sugli aiuti in esenzione;
2) a specifici regimi di aiuto notificati dalla Regione Sardegna in conformità con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2007- 2013;
3) a specifici regimi di aiuto quadro notificati dallo Stato, compresi quelli riferiti alle norme temporanee a sostegno del finanziamento delle imprese per i periodi di crisi economica e finanziaria, compresi quelli finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali e per la ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio delle piccole e medie imprese, e a favore dell'occupazione; per tali ultime finalità è impiegata una somma non inferiore ad euro 5.000.000, da destinare a contributi in conto occupazione, dello stanziamento iscritto in conto del Fondo per la programmazione negoziata.".
b) nel comma 5 il periodo successivo alla lettera d) è sostituito dal seguente:
"Oltre alle risorse indicate, gli strumenti di incentivazione possono utilizzare:
1) le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato;
2) le risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata;
3) le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri enti pubblici;
4) le risorse del Fondo programmazione negoziata, che assume la seguente denominazione: "Fondo per la programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive".
Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul fondo della programmazione negoziata di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purché sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, 14 comma 47, della
a) alle garanzie per nuovi investimenti;
b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
c) ad operazioni di smobilizzo e/o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione statale, regionale e locale [18].
4. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna è istituito, presso la SFIRS, un fondo di controgaranzia, con una dotazione, per l'anno 2009, di euro 5.000.000, che assiste le garanzie prestate dai Consorzi fidi a favore delle suddette imprese. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo (UPB S08.01 .001).
5. Nell'articolo 1 della
a) nel comma 22, la lettera b) è così sostituita:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".
6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 è destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
7. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
8. È autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonché per studi e sperimentazioni sull'utilizzo ecocompatibile del carbone (UPB S06.03.023).
9. È autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Società IGEA Spa per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (UPB S04.06.002).
10. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività industriale e/o estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2009, la spesa di euro 7.500.000 (UPB S04.06.005).
11. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata una spesa valutata in euro 35.000.000 annui (UPB S06.03.024).
12. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate, INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.600.000 (UPB S06.03.024).
13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del
14. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, così determinato (UPB S07.07.003):
a) euro 28 per abitante (secondo i dati demografici risultanti dal censimento ISTAT 2001) finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
b) l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della
15. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 14 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla
17. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della
18. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla
19. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine. Sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza. L'ammontare degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del
21. Per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero "Tuta absoluta" è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio di funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca a' termini del
22. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura. La presente norma si applica anche al focolaio di Ralstonia solanacearum accertato nell'anno 2007. La relativa spesa è valutata in annui euro 300.000 (UPB S06.04.012).
23. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria del sistema regionale agricolo, provvede all'approvazione di uno specifico disegno di legge finalizzato alla istituzione di un sistema di controllo delle merci ortive e zootecniche importate, in linea con le vigenti disposizioni sanitarie dello Stato, ai fini della prevenzione del diffondersi di epizoozie e fitopatie nel territorio regionale e a tutela della salute pubblica.
24. È autorizzata per gli anni 2009 e 2010 la spesa di euro 1.500.000 per il cofinanziamento di una campagna di educazione alimentare, presso le scuole del territorio regionale per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 da attuarsi tramite i consorzi di tutela, singoli o associati, dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo. Il contributo regionale non può essere superiore all'80 per cento del costo della campagna. Il programma degli interventi finanziabili è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed attuato previa positiva conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S06.04.015).
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, commi 11 e 12, della
a) all’articolo 39, comma 3, le parole "per un periodo non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle parole "per due periodi non superiori a sei mesi ciascuno".
b) all’articolo 22, comma 1, lettera a), dopo la parola "professionale" sono aggiunte le parole "o di coltivatore diretto".
27. Per l'anno 2008 il premio per gli imbarcati previsto dall'articolo 6 della
28. È autorizzata la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile, così come definita dalla
29. Al comma 2 dell'articolo 21 della
30. In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della
a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 [23].
31. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 1, comma 3 bis, della
32. L'articolo 2 della
"Art. 2
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della
33. [Il termine di cui all'articolo 3 della
34. Per la realizzazione degli interventi urgenti, compresi gli oneri derivanti dagli interventi straordinari che necessitano di lavori 24 ore su 24, di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati, e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dell'anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 25.000.000; il programma degli interventi urgenti è approvato dal Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale (UPB S04.03.004).
35. Per le finalità di cui alla
36. La Giunta regionale è impegnata a presentare un disegno di legge di riforma per la modifica ed integrazione della
37. Per diciotto mesi a far data dall'approvazione della presente legge, al fine di accelerare l'avvio dei cantieri pubblici e semplificare le procedure autorizzative, l'Accordo di programma di cui all'articolo 34 del
Art. 5. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2012 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 18 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 54 della
[9] L'importo di euro 160.000 di cui al presente comma, già incrementato di euro 50.000 dall'art. 5 della
[10] Comma già modificato dall'art. 11 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[14] Lettera sostituita dall'art. 1 della
[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 8 della
[17] Numero già modificato dall'art. 1 della
[18] Comma così modificato dall'art. 18 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[20] Lettera modificata dall'art. 7 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[22] Comma così modificato dall'art. 2 della
[23] Comma così modificato dall'art. 9 della
[24] Comma abrogato dall'art. 3 della
[25] Comma così modificato dall'art. 1 della
[26] Comma così modificato dall'art. 1 della