Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/05/2007 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione). |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali). |
Art. 4. Disciplina regionale IRAP. |
Art. 5. Imposta di soggiorno. |
Art. 6. Norme sugli organici e sulla spesa per il personale. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale). |
Art. 8. Norme varie sul personale. |
Art. 9. (Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa) |
Art. 10. Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali. |
Art. 11. Comparto unico Regione - enti locali. |
Art. 12. Norme varie per gli enti locali. |
Art. 13. Disposizioni in materia di opere pubbliche. |
Art. 14. Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione. |
Art. 15. Disposizioni nel settore ambientale. |
Art. 16. Conservatoria delle coste della Sardegna. |
Art. 17. Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi. |
Art. 18. (Energia rinnovabile-eolica) |
Art. 19. Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso. |
Art. 20. Disposizioni in materia di trasporti. |
Art. 21. Disposizioni in materia di agricoltura. |
Art. 22. Norme per la valorizzazione dei compendi ittici. |
Art. 23. Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio. |
Art. 24. Interventi a favore del sistema industriale. |
Art. 25. Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005). |
Art. 26. Istituzione dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”. |
Art. 27. Disposizioni a favore dell’istruzione. |
Art. 28. Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria. |
Art. 29. Interventi per lo sport. |
Art. 30. Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale. |
Art. 31. Piano annuale di formazione professionale. |
Art. 32. Disposizioni nel settore sanitario. |
Art. 33. Politiche sociali. |
Art. 34. Fondo regionale per la non autosufficienza. |
Art. 35. Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà. |
Art. 36. Piano per il superamento del precariato. |
Art. 37. Entrata in vigore. |
§ 5.2.195 - L.R. 29 maggio 2007, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007).
(B.U. 31 maggio 2007, n. 18 - S.O. n. 1).
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate a’ termini dell’articolo 1, comma 834 e seguenti, della
2. Il disposto di cui all’articolo 2 della
3. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2006, stimato in euro 1.288.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2007, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
d) euro 164.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
I mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 83.785.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2037 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Una quota, fino a euro 50.000.000, delle entrate derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3 della
5. È disposto, nell’anno 2007, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma complessiva di euro 15.000.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione di cui alla
a) euro 6.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS;
b) euro 9.000.000 dal fondo costituito presso la SFIRS.
6. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2007 euro 17.760.000
2008 euro 22.566.000
2009 euro 32.928.000
2010 euro 65.523.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie: (cap. SC08.0025)
2007 euro 785.000.000
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2007 euro 105.000.000
2008 euro 90.000.000
2009 euro 77.000.000
2010 euro 77.000.000
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della
9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della
10. L’articolo 22 del
11. Al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall’ESAF in liquidazione, lo stesso ente è autorizzato a promuovere le transazioni relative ai propri crediti, con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto.
12. A’ termini dell’articolo 5 della
13. La disposizione di cui all’articolo 27, comma 9, della
Art. 2. Modifiche alla
1. Nella
a) [dopo il comma 7 dell’articolo 30 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. La Regione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d’entrata negli anni successivi, nell’ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno.
7 ter. Lo stanziamento di cui al comma 7 bis è correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, ed è rideterminato, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a’ termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l’anno di pertinenza."] [2];
b) dopo il comma 3 dell’articolo 34, il cui titolo è modificato in “Recupero e rimborso di crediti”, è aggiunto il seguente:
“3 bis. È posto a carico dei richiedenti l’onere sostenuto dall’Amministrazione regionale per il rimborso di entrate. Pertanto si prescinde dallo stesso per le somme inferiori a 15 euro; se la somma da rimborsare supera tale importo, la stessa è dovuta per intero. Con la legge di bilancio può provvedersi all’aggiornamento dell’importo succitato.”;
c) il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“1. L’entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l’identità del debitore e l’ammontare del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l’accertamento è effettuato sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua.”;
d) nel comma 2 dell’articolo 36 dopo le parole “Ragioneria generale” sono inserite le seguenti: “previa comunicazione al centro di responsabilità competente,”; alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase:"; ad eccezione delle entrate a destinazione vincolata se non iscritte.";
e) il comma 3 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“3. I competenti Centri di responsabilità comunicano alla Ragioneria generale, ai fini della registrazione contabile e in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale, gli accertamenti d’entrata indicandone il titolo giuridico.”;
f) il comma 2 dell’articolo 38 è abrogato;
g) nel comma 12 dell’articolo 60 le parole: “alla riscossione della correlativa entrata” sono sostituite dalle seguenti: “all’esercizio successivo a quello della riscossione della correlativa entrata”;
h) nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 69, le parole: “in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008" sono sostituite dalle seguenti: ”in via sperimentale dal 2008 e in via definitiva dal 2009";
i) nel comma 9 dell’articolo 70 le parole: “fino al 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: ”fino al 31 dicembre 2007".
Art. 3. Modifiche alla
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico).
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unità immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unità immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. L’imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell’esercizio delle attività di costruzione o compravendita di immobili, purché iscritte tra le rimanenze dell’ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi dell’articolo 58 del
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), è calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unità immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalità stabilite dall’ARASE. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell’unità immobiliare. Il notaio è comunque obbligato a comunicare all’ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità stabilite dall’ARASE, gli estremi dell’atto di cessione dell’unità immobiliare oggetto di imposta.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento all’ARASE, secondo le modalità stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalità, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.".
2. L’articolo 3 della
“Art. 3. (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico).
1. È istituita l’imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del
2. Presupposto dell’imposta è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi dell’articolo 58 del
4. I possessori a titolo di proprietà indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile è quella dichiarata o accertata ai fini catastali.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dall’ARASE.
8. Il gettito dell’imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Per l’anno 2006 l’imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.".
3. L’articolo 4 della
“Art. 4. (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto).
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al
3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta annualmente.
5. L’imposta è stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l’imposta è ridotta del 50 per cento.
6. Sono esenti dall’imposta:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta comunicazione deve essere data notizia all’ARASE, prima dell’approdo;
b) le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.
7. L’imposta è versata:
a) all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna; mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE.
8. La riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell’imposta riscossa.
9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalità previste dal provvedimento dell’ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.".
4. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni).
1. L’ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalità di pagamento dei tributi regionali. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l’ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell’ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all’accertamento dei tributi di cui alla presente legge;
d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l’ARASE procede ad accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’imposizione di cui all’articolo 3.
3. L’ARASE può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui all’articolo 4, gli impiegati dell’ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale.
Art. 4 ter. (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti).
1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all’ARASE le variazioni di proprietà, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell’anno precedente. Analogo obbligo è previsto per gli enti gestori dell’acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all’articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all’ARASE, mediante l’invio di appositi moduli predisposti dall’Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo, anche a campione, degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all’ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4 quater. (Modalità e termini dell’accertamento).
1. L’ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del
3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L’ARASE esegue l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale.
5. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 15 del
6. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel
7. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente può chiedere all’ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
Art. 4 quinquies. (Sanzioni).
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell’articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.
2. In relazione all’avviso di accertamento di cui all’articolo 4 quater, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa.
Art. 4 sexies. (Criteri di determinazione della sanzione).
1. Le sanzioni sono irrogate dall’ARASE o dagli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 4, in conformità ai criteri di cui al
Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 13 del
a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 10, della
b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall’articolo 4 bis della
c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
e) resta salva l’applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal
Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle tasse accertate)
1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell’articolo 4 quater della
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell’articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall’articolo 25 del
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Art. 4. Disciplina regionale IRAP.
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi del
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali;
e) azione di contrasto all’evasione e deterrenza.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta. Per effetto dell’articolo 1 della
4. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 3, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del
5. La gestione delle attività di cui al comma 3 è affidata all’ARASE, che può avvalersi dell’Agenzia delle entrate, mediante stipula di apposita convenzione.
6. L’ARASE è autorizzata alla stipula della convenzione di cui al comma 5, secondo i criteri e le limitazioni stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale proposta dall’Assessore regionale competente in materia di entrate.
7. L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento da parte del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi dal
8. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano i 12 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera i 12 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.
9. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni, che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, del
10. In coerenza con gli indirizzi forniti entro il 1° ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno l’ARASE dispone i criteri relativi al piano dei controlli dell’anno successivo.
11. L’accertamento dell’imposta è eseguito in applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dal
12. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con l’ARASE nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale, di cui ai commi da 13 a 20.
13. L’ARASE è autorizzata ad istituire un idoneo sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della
14. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
15. In particolare l’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti:
a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l’archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e delle agenzie fiscali facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l’archivio delle società, degli enti e di altri soggetti utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze e del registro delle imprese;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.
16. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dall’ARASE, nel rispetto dei principi generali fissati dal
17. I dati e le notizie raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio e gestiti dall’ARASE che ha facoltà di rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.
18. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel
19. Responsabile degli accessi all’Anagrafe tributaria regionale è il direttore dell’ARASE, che delimita i livelli di accesso e di sicurezza.
20. Fino all’effettivo espletamento delle attività di cui al comma 3 da parte dell’ARASE, le stesse permangono in capo all’amministrazione finanziaria centrale.
Art. 5. Imposta di soggiorno. [4]
[1. È istituita l’imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
2. È data facoltà ai comuni di applicare l’imposta nell’ambito del proprio territorio a decorrere dall’anno 2008.
3. Presupposto dell’imposta è il soggiorno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre:
a) nelle aziende ricettive di cui alla
b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla
c) nelle strutture ricettive di cui alla
d) nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, così come definite dall’articolo 8, comma 2, del
e) nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unità immobiliari di cui alla presente lettera l’imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.
4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3:
a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
e) aree attrezzate per camper e roulotte.
5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3:
a) case per ferie (III categoria);
b) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
c) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
d) alloggi turistico-rurali;
e) residence (dalla I alla III categoria);
f) bed and breakfast.
6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3 le aziende agrituristiche.
7. All’imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna.
8. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l’imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
9. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione e i minori di diciotto anni. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili.
10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d’imposta e pertanto devono:
a) comunicare al comune, entro quarantotto ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti dell’imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalità regolamentate dal comune;
b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.
11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta.
12. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del
13. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
14. L’omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a), o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l’identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, è punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
15. L’omissione del versamento dell’imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), è punita con la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell’imposta evasa.
16. L’omissione della riscossione da parte del sostituto d’imposta di cui al comma 10, è punita con pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non riscossa.
17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformità ai criteri di cui al
18. L’imposta riscossa nell’ambito territoriale di competenza è attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell’istituzione di un fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne.
19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell’imposta, secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalità di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 della
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di risarcimento dell’attività accertativa.
21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT, all’Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10.
22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unità immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), eseguono attività di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell’affare. L’omissione degli obblighi di cui al presente comma è sanzionata ai sensi del comma 14.
23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella stabilita dall’ARASE.
24. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.]
CAPO II
Organizzazione istituzionale
Art. 6. Norme sugli organici e sulla spesa per il personale.
1. Per favorire il riordino dell’organico dell’Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall’attuazione della
2. Per le finalità del comma 1, l’Amministrazione regionale, gli enti, ivi compreso l’AREA, e le agenzie sono tenuti ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, nonché i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d’età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2007, deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l’estinzione del rapporto di lavoro che non può essere successiva al 30 giugno 2008.
3. A favore dei dipendenti di cui al comma 2 è corrisposta un’indennità o un incentivo all’esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l’età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell’indennità e dell’incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell’indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S01.02.001. Si applica l’articolo 20, comma 1, terzo periodo, della
4. Per le finalità del comma 1 e nel quadro degli obiettivi generali di contenimento della spesa nell’Amministrazione regionale, negli enti, ivi compreso l’AREA, e nelle agenzie, nell’anno 2007 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti [5]:
a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso dell’anno e delle risorse che risultino disponibili, delle particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto;
b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l’utilizzo, nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate nella relativa dotazione organica e aggiornate entro il 31 dicembre di ciascun anno;
c) dopo l’attuazione della norma della lettera b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 50 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A appartenente all’ Amministrazione regionale, agli enti e alle agenzie; la relativa dotazione organica è ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
d) per assicurare continuità alle attività di tutela e restauro dei beni librari e del Centro catalogo dei beni culturali, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di tredici unità, applicando le speciali modalità di selezione previste dall’articolo 52, comma 1, lettera b), della
e) la validità della graduatoria del concorso relativo all’assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l’espletamento del corso di formazione previsto dall’articolo 13 della
f) per assicurare le pari opportunità tra il personale regionale, possono essere indette procedure selettive per l’accesso al livello economico iniziale delle categorie C e D dell’Amministrazione regionale, nel numero massimo di sei posti per la categoria C e di sei posti per la categoria D, riservate al personale del soppresso Ente sardo industrie turistiche (ESIT) transitato nei ruoli regionali per effetto della
5. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l’Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre sedici mesi, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente, dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L’inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall’articolo 18 della
6. È autorizzato l’inquadramento nelle categorie D e C del personale dei contingenti dei Ministeri preposti, nell’ambito del PON-ATAS 2000-2006, in servizio presso l’Amministrazione regionale, e selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della
7. È autorizzato l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della
8. Per l’esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l’assegnazione all’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all’ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica. L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile [8].
9. Ai dipendenti dell’ex ESAF già iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell’ESAF, è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. È altresì assicurato il trattamento di fine servizio, compresa la quota INPDAP (ex INADEL), con l’iscrizione dal 29 luglio 2005 del personale ex ESAF al FITQ regionale. Su richiesta dei dipendenti interessati è garantita la continuità previdenziale attraverso il trasferimento del TFS INPDAP (ex INADEL) maturato alla data del 28 luglio 2005 al FITQ regionale. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento delle quote, a proprio carico e a carico dei dipendenti, previste per i dipendenti iscritti al FITQ dalla
10. L’Agenzia AGRIS è autorizzata a rinnovare o prorogare, sino all’espletamento dei primi concorsi pubblici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio, col medesimo rapporto di lavoro, presso i soppressi ERA e Consorzi per la frutticoltura alla data del 1° maggio 2006, a condizione che gli stessi rapporti di lavoro siano stati instaurati tramite selezioni con procedura di evidenza pubblica conformi ai principi della
11. Gli enti soggetti all’applicazione della
12. Il comma 3 dell’articolo 27 della
“3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell’Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell’incarico presso l’ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.”.
13. L’indennità di cui all’articolo 28, comma 1, della
14. L’indennità prevista dal comma 2 dell’articolo 4 dalla
15. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese al personale dell’Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l’attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalità istituzionali dell’Ente.
16. L’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, già definito dall’articolo 11 della
17. È istituito presso la Presidenza della Giunta un ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti di Autorità unica di gestione del programma in corso di approvazione. L’ufficio di livello dirigenziale generale, dotato di autonomia gestionale, dispone di un proprio contingente organico approvato con deliberazione della Giunta regionale, in modo da assicurare al suo interno, come previsto dalla normativa comunitaria per i Programmi ENPI CBC, oltre alla funzione di autorità unica di gestione, le funzioni delle autorità di pagamento e di certificazione, di autorità di audit e l’attività di supporto del segretariato tecnico congiunto composto da personale proveniente da paesi partecipanti al programma. L’organico dell’ufficio temporaneo, qualora non sia formato da professionalità già strutturate all’interno dell’Amministrazione regionale, deve provenire dall’elenco dei vincitori del concorso pubblico già espletato dalla Regione per l’area comunitaria e/o dagli idonei allo stesso concorso o, comunque, da professionalità scelte tramite pubblica selezione. All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale [10].
17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:
1) a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma
11, della
2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della
18. Agli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’ufficio dell’autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, valutati in euro 1.728.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2017, si fa fronte:
a) per l’anno 2007 mediante anticipazione delle risorse comunitarie previste per l’assistenza tecnica del programma a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628;
b) per gli anni successivi mediante le risorse previste per l’assistenza tecnica del citato programma, pari ad euro 1.578.000 e di un cofinanziamento regionale pari ad euro 150.000.
19. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 7. Modifiche alla
1. Nella
a) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis. (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità).
1. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.
2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l’oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell’incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
4. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l’oggetto, l’importo e la durata dell’incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.";
c) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis. (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni).
1. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell’ente di assegnazione, fatta salva l’applicazione di speciali disposizioni.
2. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell’Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell’articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del
d) il comma 2 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:
“2. I dipendenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell’area direttiva possono, salvo divieto dell’amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell’amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione.”;
e) alla fine del comma 3 dell’articolo 58 sono aggiunte le seguenti parole: “Per i professionisti che svolgono compiti tecnico- scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all’articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.”.
2. Nell’anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all’articolo 6 bis della
Art. 8. Norme varie sul personale.
1. Agli enti locali che, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, del
2. Nel comma 11 dell’articolo 20 della
3. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, gli enti di cui alla
4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell’ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall’attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l’ufficio di Roma non riconducibile alle professionalità indicate nel provvedimento medesimo è posto in mobilità per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione.
5. Per l’attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall’Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
Art. 9. (Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa) [13]
1. La Regione promuove e sviluppa la razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basata sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la propria Centrale regionale di committenza, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
2. Le attività della centrale sono svolte a favore dei seguenti soggetti:
a) Regione, enti e agenzie regionali e aziende del servizio sanitario regionale;
b) enti locali, in forma singola o associata, e istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
3. La Centrale regionale di committenza stipula convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 2.
4. Nella convenzione-quadro sono determinati:
a) il limite massimo della durata contrattuale;
b) la quantità massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aderiscono alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzano la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
6. Gli enti locali, in forma singola o associata, possono utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
7. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura. In ogni caso gli enti locali, singoli e associati, sono tenuti ad utilizzarne i parametri di prezzo come limite massimo per acquisti in autonomia.
CAPO III
Sistema delle autonomie locali
Art. 10. Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali.
1. Per l’anno 2007 e fino all’entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i) della
2. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. All’accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l’attività posta in essere dall’Amministrazione regionale sino all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla
4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla
5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l’attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un’apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
Art. 11. Comparto unico Regione - enti locali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 12 della
Art. 12. Norme varie per gli enti locali.
1. Nella
a) il comma 4 dell’articolo 3 è abrogato;
b) nel comma 5 dell’articolo 3 le parole “di cui al succitato articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 19".
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della
3. I comuni ai quali sono stati ripartiti dal 2000 al 2006 finanziamenti ai sensi dell’articolo 19 della
4. La riprogrammazione e l’utilizzo dei fondi deve avvenire rigorosamente per iniziative finalizzate allo sviluppo e all’occupazione nel quadro della promozione di attività produttive e di servizi funzionali alla valorizzazione delle risorse locali; i comuni provvedono all’impegno e alla spesa dei fondi loro attribuiti secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente per il tipo di intervento previsto.
5. Qualora l’impegno dei finanziamenti di cui al comma 3 non intervenga entro il 30 giugno 2008 l’Assessore regionale competente provvede alla revoca dei finanziamenti e dispone la riassegnazione delle somme risultanti, con gli stessi criteri previsti dall’articolo 19 della
6. Alla
a) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 è aggiunta la seguente:
“c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.”;
b) dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 73 è aggiunta la seguente:
“c bis) l’erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.”.
7. In deroga alle disposizioni di cui alla
8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5.000.000 per l’attivazione di un programma finalizzato all’informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati, geometri e/o periti tecnici. Il programma è da realizzarsi mediante la concessione di contributi a favore dei comuni finalizzati all’informatizzazione dei catasti. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della
9. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e migliorare l’economicità della gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l’Amministrazione regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione riservata ai bandi di interesse locale. Gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella sezione riservata l’avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le modalità per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi. La pubblicazione sul sito internet è condizione per la rendicontazione delle risorse.
10. In deroga alle disposizioni di cui alla
11. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dagli enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della
12. Sono, altresì, escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 e, pertanto, non soggiacciono ai limiti in esse previsti, le assunzioni di personale a tempo determinato, gli incarichi di collaborazione coordinata, nonché le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di comunità montane, consorzi e unioni di comuni, il cui onere grava sulle risorse già computate nei relativi bilanci, effettuate da comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni.
13. [Alla
a) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l’assemblea ed il consiglio di amministrazione.
4. L’assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.
5. Al suo interno l’assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell’associazione.";
b) alla fine del comma 4 dell’articolo 9 sono aggiunte le seguente parole: “Per l’organo assembleare lo statuto può derogare a tali limiti per consentire la presenza di un rappresentante per comune associato.”;
c) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“Art. 20. (Definizione).
1. Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero."] [19].
14. Le disponibilità finanziarie che provengono dai recuperi delle somme non utilizzate sul programma LEADER II sono iscritte con provvedimento dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio in appositi capitoli, rispettivamente dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della regione per l’anno 2007. Tali somme sono utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento non rendicontate e sostenute sino al 31 dicembre 2002 dai Gruppi di azione locale (GAL) e dagli operatori collettivi per le operazioni di chiusura dei PAL. Ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi.
15. Nella
a) all’articolo 13 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
“h bis) tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.”;
b) la lettera g) dell’articolo 20 è abrogata.
Art. 13. Disposizioni in materia di opere pubbliche.
1. Al fine di sostenere l’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell’Autorità d’ambito ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, così determinato (UPBS07.07.002 - cap. SC07.0784):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai comuni che non fanno parte dell’attuale assetto societario del gestore unico;
b) l’importo che residua nello stanziamento, dopo l’erogazione del contributo di cui alla lettera a) è assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa Spa [20].
2. Le procedure per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla cessione del possesso degli impianti alla società affidataria del servizio idrico integrato da parte del comune previo subentro nella restituzione dei mutui contratti per la realizzazione di detti impianti, ancora in essere negli enti cedenti.
3. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni della società affidataria gestore unico del servizio idrico integrato, ancora in suo possesso, anche per quote parziali, al prezzo simbolico di 1 euro ogni 1000 azioni, agli stessi comuni soci sulla base delle quote previste dall’articolo 10, comma 1] [21].
4. Alla
a) la lett. b) del comma 1 dell’articolo 39 è sostituita dalla seguente:
“b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo- finanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo; nell’esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l’autorità governativa, dall’articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile;”;
b) all’articolo 83, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l’esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione.”.
5. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), della
6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 516.000 quale saldo per gli oneri di cui all’articolo 7 della
7. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese è autorizzato, nell’anno 2007, lo stanziamento di euro 5.000.000; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
8. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.100.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1263).
9. I termini di impegnabilità dei finanziamenti regionali assegnati agli enti locali in regime di delega per la realizzazione di opere pubbliche, previsti dall’articolo 3, comma 1, della
10. Dopo il comma 11 dell’articolo 24 della
“11 bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 21 della
11. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la ristrutturazione, il risanamento e l’integrazione urbanistica dell’insediamento di Testimonzos nel Comune di Nuoro, in armonia con i principi della pianificazione urbana e paesaggistica.
12. Nella
CAPO IV
Ambiente e governo del territorio
Art. 14. Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione.
1. La Regione, con una serie integrata di interventi, intende promuovere la qualità ambientale-urbana quale presupposto infrastrutturale di sviluppo del territorio e quale risposta immediata alle esigenze di occupazione. Gli interventi devono essere coerenti con il Piano paesaggistico regionale, con lo sviluppo sostenibile e con progetti integrati di sviluppo locale.
2. A tal fine sono promosse una serie di azioni per un ammontare complessivo, nell’anno 2007, di euro 287.000.000.
3. Concorrono al programma di investimenti i seguenti interventi:
a) euro 50.000.000 di cui all’articolo 1, comma 4 - Fondo di coesione e competitività;
b) euro 5.000.000 di cui all’articolo 12, comma 8 - Informatizzazione catasti;
c) euro 4.000.000 di cui all’articolo 15, comma 1 - Parchi, riserve e monumenti naturali;
d) euro 3.000.000 di cui all’articolo 15, comma 2 - Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati;
e) euro 10.000.000 di cui all’articolo 15, comma 3 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse;
f) euro 10.000.000 di cui all’articolo 15, comma 7 - Sostenibilità ambientale nel campo energetico;
g) euro 15.000.000 di cui all’articolo 15, comma 8 - Salvaguardia, risanamento e valorizzazione del patrimonio ecologico ambientale;
h) euro 3.000.000 di cui all’articolo 15, comma 9 - Ripristino e valorizzazione compendi lagunari e stagnali;
i) euro 3.000.000 di cui all’articolo 21, comma 8 - Filiera agro-energetica - Biodiesel;
l) euro 15.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a) - Valorizzazione immobili (Posadas);
m) euro 5.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) - Riqualificazione e valorizzazione ricettiva delle seconde case;
n) euro 15.000.000 di cui all’articolo 24, comma 1 - Diffusione dell’energia rinnovabile;
o) euro 25.000.000 di cui all’articolo 32, comma 2 -Riqualificazione dei piccoli ospedali e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico;
p) euro 80.000.000 di cui all’articolo 33, comma 8 - Programma straordinario di edilizia abitativa;
q) euro 15.000.000 di cui all’articolo 4 della
r) euro 4.000.000 di cui all’articolo 7 della
s) euro 25.000.000 di cui all’articolo 5 della
Art. 15. Disposizioni nel settore ambientale.
1. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della
2. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 3.000.000, per l’attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1287).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262).
4. Le competenze in materia di bonifica e ripristino ambientale derivanti dall’attuazione della convenzione Stato-Regione del 23 ottobre 2001 e del 4 dicembre 2001 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili già impegnati nel progetto del Parco geominerario della Sardegna sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 4, sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente le risorse disponibili per tali finalità in conto dell’UPB S04.06.005 e la relativa gestione anche in riferimento alle attività svolte antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.
6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 35.000 per le finalità perseguite dall’Autorità ambientale di cui al
7. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la predisposizione e l’attuazione di un programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali in osservanza delle previsioni del Piano energetico regionale. Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20kW. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente (UPB S01.05.002 - cap. SC01.0943 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621).
8. Nell’anno 2007 sono autorizzate le seguenti spese:
a) euro 5.550.000 da destinarsi ad interventi regionali e a cantieri comunali di salvaguardia e di valorizzazione ambientale ed archeologico-museale, propedeutici alla realizzazione del parco geominerario della Sardegna (UPB S04.06.005 - cap. SC04.1369);
b) la spesa complessiva di euro 9.450.000 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) da destinarsi:
1) quanto ad euro 400.000 ad interventi nell’Isola dell’Asinara;
2) quanto ad euro 9.050.000 alla prosecuzione di risanamento, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio archeologico-ambientale della Sardegna; a tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, finanziare, coordinare e controllare, con priorità per le aree contigue alle strade nazionali e provinciali, interventi di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti, di pulizia di aree soggette ad abbandono di rifiuti, di recupero di rifiuti, di riciclaggio degli stessi e loro smaltimento finale; il programma è realizzato attraverso l’affidamento a soggetti privati, che abbiano convenzioni o che abbiano posto in essere convenzioni con la Regione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e/o a soggetti pubblici.
9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell’anno 2007, euro 10.000.000 nell’anno 2008 e euro 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006) [22].
10. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, è autorizzata, per l’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro.
11. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, valutato in euro 100.000, a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, quale struttura operativa della protezione civile di cui alla
12. Nella
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 50 è sostituita dalla seguente:
“d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;”;
b) nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 le parole: “compresa la pubblica fognatura” sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente:
“b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;”;
d) il comma 2 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:
“2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità;
c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.";
e) nel comma 4 dell’articolo 51 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.”.
13. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione e in carico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, utilizzati tramite assegnazione temporanea all’Ente foreste della Sardegna per le esigenze della campagna antincendi fino all’anno 2006, devono essere ceduti in via definitiva al medesimo ente.
14. Il comma 9 dell’articolo 20 della
“9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il ”Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla
15. Ai fini di contenere i costi di gestione e migliorare la distribuzione delle risorse umane in funzione delle effettive esigenze, l’ARPAS procede ad una graduale riduzione della dotazione del personale dirigente risultante dalla ricognizione di cui all’articolo 10, comma 9, della
16. Le competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante di cui all’articolo 14, primo comma, lettera f), della
17. È autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quale contributo a favore dell’ARPAS per l’esecuzione di lavori di adeguamento e ristrutturazione di un immobile di proprietà regionale, da cedersi in comodato d’uso, quale sede del dipartimento provinciale di Oristano (UPB S01.02.002 - SC01.0962).
18. Le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della
19. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione dei commi 16 e 18, ferma restando in capo all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente la gestione, fino a loro esaurimento, delle somme sussistenti in conto dei residui e impegnate in conto competenza per le sole finalità di tutela di cui al comma 18 alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Le agenzie istituite dalla
21. Per la realizzazione di un progetto di ambientalizzazione dei tralicci dell’energia elettrica e per il miglioramento del servizio di distribuzione, è autorizzata, nell’anno 2007 la spesa di euro 5.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente (UPB. S04.06.002 - cap. SC04.1293).
22. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il contributo annuo alle province di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 8.600.000 (UPB S05.01.013).
23. [Dopo la lettera d) dell’articolo 3 della
“d bis) il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”] [23].
24. Il comma 1 dell’articolo 37 della
“1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l’Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l’Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.”.
25. Quanto disposto dall’articolo 40 della
26. L’Ente foreste, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all’interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l’orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell’ente a orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall’Ente foreste d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita delibera della Giunta regionale.
Art. 16. Conservatoria delle coste della Sardegna.
1. Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri è istituita la Conservatoria delle coste della Sardegna quale agenzia tecnico-operativa della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Cagliari, con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che quindi assumono la qualità di aree di conservazione costiera.
2. Nell’ambito delle zone costiere sono individuate le aree di conservazione costiera, di proprietà o in disponibilità pubblica e da affidarsi alla Conservatoria delle coste.
3. Sono di competenza della Conservatoria le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;
b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;
c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
d) l’elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della
e) l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 4 della
f) l’esproprio e/o l’acquisto di quelle aree e quei beni immobili la cui qualità ambientale, paesaggistica e culturale è tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia;
g) l’esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati;
h) l’esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del
4. La Conservatoria delle coste della Sardegna è agenzia dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della
5. Sono organi della Conservatoria: il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.
6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al
7. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di supporto al direttore esecutivo nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi della Conservatoria ed è composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
8. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale della Conservatoria delle coste, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica.
9. Il direttore esecutivo è individuato tra dirigenti dell’amministrazione o degli enti regionali di cui all’articolo 28, comma 2, della
10. La prima dotazione organica della Conservatoria è stabilita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore competente in materia di personale. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della
11. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sulla base dei principi del presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, approva lo statuto dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne stabilisce la dotazione organica.
12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 1.500.000 annui (UPB S04.04.001 - cap. SC04.1022).
Art. 17. Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi. [24]
1. Fino all’emanazione di un’organica legge regionale in materia urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici ricompresi nelle zone A, con apposito studio particolareggiato dell’intervento e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti per un massimo di 120 mc [25].
2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie, l’istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta [27].
Art. 18. (Energia rinnovabile-eolica) [28]
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.
Art. 19. Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso.
1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso e acustico sul territorio regionale.
2. Entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui al comma 1 i comuni integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione interna ed esterna in conformità alle prescrizioni delle stesse.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali.
4. Per la redazione e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622).
5. Per la promozione, l’applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al comma 1, l’ARPAS istituisce, con le modalità previste nella legge istitutiva dell’Agenzia, il Servizio per il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico; per tale finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 200.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470).
6. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di acquisizione, da attuarsi anche con l’utilizzo dei relativi proventi tariffari, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).
Art. 20. Disposizioni in materia di trasporti.
1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni, al rafforzamento della continuità territoriale; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della
3. E' autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 50.000 per le attività di progettazione del centro intermodale passeggeri di Tortolì (UPB S07.02.001).
4. A valere sullo stanziamento della UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino ad euro 10.600.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
5. Al fine del sostegno del servizio di trasporto finalizzato all’abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0095).
6. Ai fini della ricapitalizzazione dell’Azienda regionale sarda trasporti (ARST), propedeutica alla trasformazione della stessa in società per azioni, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0638).
7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 6, della
8. Per i l completamento del programma INTERREG III-B, dei progetti WERMED, MATAARI e RITMO, da realizzare tramite l’operatività del Centro regionale di esperienza marittima, è autorizzato, nell’anno 2007, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003 - cap. SC07.0381)
9. Al fine della compiuta redazione dei Piani unitari di trasporto pubblico locale (TPL) - attraverso l’individuazione dei relativi Servizi minimi nelle aree di continuità urbana di Cagliari e Sassari, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa complessiva di euro 400.000, in ragione di euro 250.000 all’amministrazione provinciale di Cagliari ed euro 150.000 all’amministrazione provinciale di Sassari (UPB S07.06.001 - cap. SC07.0614).
CAPO V
Disposizioni a favore dei sistemi produttivi
Art. 21. Disposizioni in materia di agricoltura.
1. Per le finalità di cui all’articolo 30 della
2. È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 1.500.000 per la concessione ai Consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2006, aventi sede e operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contributi per l’integrazione del fondo rischi da destinare esclusivamente a sostegno di operazioni di credito, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria; i consorzi di garanzia fidi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
3. In armonia con i nuovi orientamenti comunitari, al fine di garantire in alternativa agli interventi compensativi, maggiore copertura e maggiore tempestività nell’erogazione degli indennizzi da riconoscere ai produttori agricoli per danni causati alla produzione agricola e zootecnica, o ai mezzi di produzione, da calamità naturali o altri eventi eccezionali, o da fitopatie e epizoozie, l’Amministrazione regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della
4. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo e l’integrazione delle filiere agroindustriali e delle filiere agro-alimentari, con priorità ai settori dove operano organizzazioni di produttori, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per aiuti diretti, secondo quanto previsto dalla
5. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di un programma finalizzato a favorire i processi di integrazione nel settore lattiero-caseario cooperativo; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
6. Il comma 7 dell’articolo 6 della
“7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del
7. Al fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell’UPB S06.04.003 - cap. SC06.0870.
8. Al fine di favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas nell’atmosfera, è autorizzata la concessione di aiuti per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel ai soggetti che esprimano le varie fasi della filiera, a partire dalla produzione della materia prima, fino alla utilizzazione dei prodotti intermedi o trasformati. Le modalità di attuazione sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
9. L’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della
10. L’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della
11. Le funzioni già esercitate dai Servizi ripartimentali dell’agricoltura, nonché le funzioni delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all’Agenzia ARGEA Sardegna dall’articolo 22 della
12. In sede di prima applicazione della
13. Ai fini dell’attuazione della medesima
14. Nella
a) nel comma 3 dell’articolo 6, nel comma 3 dell’articolo 13 e nei commi 1 e 3 dell’articolo 22 le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007" sono soppresse;
b) gli articoli 7 e 14 sono abrogati;
c) le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007" di cui al primo e secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 32 sono sostituite dalle seguenti: ”dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 21 della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007.".
15. Le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S01.03.002 (cap. SC01.0442), possono essere utilizzate anche in materie diverse dall’agro-alimentare e per le finalità previste dalla
16. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della
17. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 63.872.000 destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie delle misure del POR-FEOGA 2000-2006; alla stessa spesa si fa fronte quanto ad euro 20.000.000 con le risorse di cui all’articolo 7, comma 4, della
18. Al fine di anticipare il pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006, inseriti negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA entro la data del 31 dicembre 2006, è autorizzata l’anticipazione alla stessa Agenzia fino all’importo di euro 20.000.000. Tale somma è integralmente rimborsata da AGEA a valere sul trasferimenti a favore della stessa Agenzia da parte della Commissione europea e del Ministero dell’economia per le spese a carico del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (UPB S04.11.004 - cap. SC04.2931).
19. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.04.006 cap. SC06.0970 una quota pari ad euro 5.000.000 è destinata a garantire un costo omogeneo dell’acqua per uso irriguo in tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della
20. Allo scopo di consentire il completamento della realizzazione degli interventi delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.04.006 - cap. SC06.0970, è autorizzata a favore dello stesso Consorzio la spesa di euro 2.017.833,08, pari alla differenza fra le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’ERIS, e la somma messa a disposizione con l’articolo 12, comma 7, della
21. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attuazione dei commi 17, 19 e 20.
22. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall’ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA.
23. Allo scopo di abbattere i costi sostenuti dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per il personale a tempo determinato assunto in relazione all’intervento finalizzato all’implementazione degli strumenti di misurazione POR Sardegna 2000/2006 - misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole” è autorizzata la spesa, nell’anno 2007, di euro 500.000 (UPB. S04.02.003 - cap. SC04.0197).
Art. 22. Norme per la valorizzazione dei compendi ittici.
1. Coerentemente con gli interventi di ripristino ambientale e di valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali già previsti dall’articolo 15, comma 9 e al fine di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei compendi ittici, l’economicità della gestione e della commercializzazione, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la promozione, la costituzione, la capitalizzazione di società che prevedano la partecipazione dei produttori associati, aventi finalità di programmazione, valorizzazione, gestione e commercializzazione delle risorse ittiche e delle attività connesse e complementari; le modalità di attuazione del presente comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
Art. 23. Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio.
1. In linea con il Documento strategico regionale, il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile ed il Quadro strategico nazionale, al fine di aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche della Sardegna, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, così da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti.
2. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) realizzare un programma di intervento denominato “Posadas” finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e richiamo, di proprietà dell’Amministrazione regionale o degli enti locali; la valorizzazione deve interessare edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano che caratterizzano l’identità del territorio sul quale insistono; tali edifici devono essere adibiti a “forme innovative di ospitalità” nel rispetto di standard predefiniti di qualità; le modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S06.02.003 - cap. SC06.0212);
b) riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case, favorendone la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero (alberghi o residenze turistiche alberghiere) o extralberghiero (CAV), nel rispetto di standard predefiniti di qualità, mediante l’estensione del regime di aiuto previsto dall’articolo 25 della presente legge limitatamente ai contributi in conto interessi; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.02.004 - cap. SC06.0245).
3. Sugli interventi beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 9 della
4. Nelle more dell’avvio delle attività proprie dell’Agenzia regionale “Sardegna Promozione”, l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a porre in essere azioni positive al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna; per tali finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
Art. 24. Interventi a favore del sistema industriale.
1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalità previste dalla
3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, della
4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 6.000.000 per le finalità previste dall’articolo 30, comma 2, lettera a), della
5. Per le finalità di cui alla
6. Per la finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del
7. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del
8. Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in applicazione dei principi fondamentali della materia, stabiliti dal
9. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla
10. Dopo il comma 9 dell’articolo 20 della
“9 bis. L’accertamento della capacità economico- finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.”.
11. Nell’ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del
12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del
13. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, è autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria e previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da esprimersi entro venti giorni, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047).
14. È autorizzata, nell’anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l’aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della società GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l’acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attività produttive (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607).
15. Al fine di promuovere e coordinare, nell’ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, è istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della società SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493).
16. Nel comma 5 dell’articolo 7 della
17. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 850.000 al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento della sede centro servizi dello stesso Consorzio industriale (UPB S06.03.020).
Art. 25. Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della
1. La Regione Sardegna, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, può estendere o istituire un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 - 2013, che utilizzano:
a) i Regolamenti comunitari in esenzione come prorogati dal
b) il
c) il
d) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
e) gli orientamenti e i regolamenti, compresi quelli in esenzione, adottati dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2007-2013 in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva per ciascun nuovo strumento di incentivazione specifiche direttive di attuazione definite sulla base:
a) dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013;
b) dei regolamenti comunitari di cui al comma 1;
c) della normativa comunitaria di settore;
d) delle leggi di settore vigenti;
e) del
3. Le direttive di attuazione, di cui al comma 2, definiscono per ciascuno strumento di incentivazione:
a) oggetto e finalità degli aiuti;
b) soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
c) settori di attività ammissibili;
d) tipologie di aiuti ammissibili;
e) spese ammissibili;
f) forma e intensità di aiuto;
g) criteri di valutazione delle domande di agevolazioni;
h) procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazioni;
i) procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
4. Le direttive di attuazione, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Per il finanziamento degli aiuti, di cui al presente articolo, sono utilizzate le risorse del:
a) POR Sardegna 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo e dal Complemento di programmazione approvati dalla Commissione europea;
b) POR Sardegna FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
c) POR Sardegna FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
d) bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
possono essere, inoltre, utilizzate le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della
5 ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi [33].
5 quater. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa relativa alla concessione di agevolazioni a favore delle imprese, quando queste prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio [34].
6. Per la gestione degli interventi previsti dall’articolo 11 della
7. Con riferimento alle nuove iniziative finanziate a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le disposizioni della
8. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi necessari per la messa a disposizione degli imprenditori delle risorse finanziarie regionali, la cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può risultare anche da scrittura privata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata alla medesima dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica prevista dal
9. Il credito vantato dal Fondo istituito presso la Sfirs Spa ai sensi della
Art. 26. Istituzione dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”. [36]
1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Osservatorio economico”, quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L’Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L’Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.
2. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L’Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
4. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della
5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attività per l’anno successivo.
6. L’Agenzia è soggetta alle disposizioni della
7. L’Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell’articolo 8 della
8. Il personale alle dipendenze dell’Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell’Agenzia sin dalla sua costituzione [38].
8 bis. Il residuo patrimonio dell’Osservatorio economico Srl è trasferito all’agenzia mediante apposito contratto di cessione d’azienda senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma con subentro dell’agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. L’agenzia si fa carico di estinguere tutte le passività dell’Osservatorio economico Srl sorte fino alla data della sua formale estinzione [39].
9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO VI
Disposizioni in materia di conoscenza e cultura
Art. 27. Disposizioni a favore dell’istruzione.
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, della
2. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 80.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da destinare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per favorire i l turismo scolastico in Sardegna (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0005);
b) la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0101);
c) la spesa di euro 19.000.000, nell’anno 2007, da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica, della lingua e della cultura sarda e per favorire la qualità dell’insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l’attuazione degli interventi (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0013);
d) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004 - cap. SC02.0071);
e) la spesa di euro 2.400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il cofinanziamento degli interventi statali per l’edilizia scolastica nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0083);
f) la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia, con priorità di finanziamento agli interventi che prevedano il riuso del patrimonio comunale inutilizzato (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0086);
g) la spesa di euro 1.000.000, nell’anno 2007, di cui il 50 per cento da investire nell’azione 2.2, attraverso i canali della televisione digitale terrestre, nell’area oggetto dello switch off già realizzato il 1° marzo 2007, per la prosecuzione del programma “Sardegna Speaks English” finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dalla misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S02.01.014 - SC02.0361);
h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009) [40];
i) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla
l) la spesa di euro 78.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della
m) i benefici di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), della
n) la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui euro 90.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna ed euro 160.000 a favore del Seminario regionale di Cagliari quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166);
o) la spesa complessiva di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate di cui euro 32.000 a favore dell’Associazione sarda intercultura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0337);
p) la spesa di euro 500.000 nell’anno 2007, di cui euro 420.000 per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed euro 80.000 per l’attivazione di nuove classi del corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1 ter, della
q) la spesa di euro 2.000.000, nell’anno 2007, per potenziare l’internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica delle medesime mediante l’attrazione di professori di fama internazionale e “visiting professors”, con priorità ai docenti sardi operanti in università italiane o straniere; il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0179);
r) la spesa di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dall’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari); la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive e i criteri di concessione dei predetti contributi (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0169);
s) l’ulteriore spesa di euro 12.500.000, nell’anno 2008, ad integrazione degli interventi previsti dall’articolo 25 della
t) a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui all’articolo 3 della
u) la spesa di euro 250.000 per l’anno 2007 e di euro 50.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l’istituzione della Carta Giovani Sardegna (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0334).
3. Al secondo comma dell’articolo 4 della
4. la Regione Sardegna, per il tramite delle Università degli studi di Sassari e Cagliari, promuove studi e progetti di ricerca aventi ad oggetto le tematiche relative al federalismo fiscale e l’autonomia tributaria della Regione Sardegna e degli enti locali territoriali nella prospettiva nazionale e comunitaria. A tal fine, a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui all’articolo 3 della
Art. 28. Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria. [41]
1. A favore delle attività di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a copertura degli oneri espropriativi e per l’acquisto a fini strumentali di beni immobili per isolare o restaurare beni culturali, per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte della collettività, facilitarne l’accesso, così come previsto dall’articolo 96 del
b) la spesa valutata in euro 50.000 annui per il riconoscimento dell’onorificenza regionale denominata “Sardus Pater” da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0336);
c) la spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0283);
d) la spesa di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0282);
e) la spesa di euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna attraverso l’acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web della Regione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0284);
f) la spesa di euro 870.000, nell’anno 2007, quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Oristano; all’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede con le modalità previste dall’articolo 4 della
g) la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per la concessione di un contributo a favore dell’Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio - Ampurias per l’attuazione del protocollo d’intesa dell’11 luglio 2003 tra la Regione autonoma delle Sardegna e l’Istituto Euromediterraneo (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0341).
2. Nella
a) nel comma 2 dell’articolo 3 la parola “promuove” è sostituita dalle seguenti: “elabora, definisce e promuove”; nella lettera d) del medesimo comma dopo le parole “alle funzioni di tutela”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
b) nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 dopo le parole “intervento regionale” è aggiunta la parola: “finanziario”; nella medesima lettera e), dopo la parola “paleontologica” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi degli articoli 29, 88 e 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”;
c) nella lettera d) del comma 2 dell’art. 21 dopo le parole “l’incremento delle biblioteche di ente locale” sono aggiunte le parole: “e degli archivi storici di ente locale;”.
3. In attesa dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 dalla
4. Nel comma 1 dell’articolo 11 della
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
“2 bis. L’assegnazione delle borse di studio è effettuata da una commissione di valutazione formata da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle borse medesime.
2 ter. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità previsti dalla
6. Nella
a) nel comma 1 dell’articolo 2 le parole: “La Regione, attraverso lo sportello Film commission, operante presso l’Assessorato competente, che con la presente legge assume la denominazione di ”Sardegna film commission", promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:" sono sostituite dalle seguenti: “La Regione istituisce la ”Sardegna film commission" con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:";
b) alla fine del comma 1 dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: “la misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria.”;
c) nel comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole: “aventi sedi nell’Isola” sono aggiunte le seguenti: “facilitando l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.”;
d) nel comma 1 dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 6, 7 e 9" sono sostituite dalle seguenti: ”di cui agli articoli 5, 6 e 9";
e) nel comma 2 dell’articolo 22 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f bis) il direttore della Sardegna film commission, o un suo rappresentante;”;
f) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Art. 25. (Modalità di concessione degli aiuti).
1. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge è subordinato alla approvazione da parte della Commissione europea.
2. Fino alla approvazione di cui al comma 1 gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis”.";
g) il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota non superiore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III. L’80 per cento della somma riservata ai capi II e III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 del capo III.”.
7. Per l’anno 2007 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sottoindicate leggi regionali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8. Il comma 8 dell’articolo 8 della
9. A favore del sistema dell’editoria, dell’informazione e della comunicazione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la produzione dei notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (articolo 24, lettera g) della
b) la spesa di euro 30.000, per l’anno 2007, per l’organizzazione della Conferenza regionale dell’informazione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0271).
Art. 29. Interventi per lo sport.
1. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di un contributo di euro 7.000.000, di cui 2.000.000 a favore del Comune di Cagliari, 2.000.000 a favore del Comune di Oristano e 3.000.000 a favore del Comune di Nuoro per la realizzazione del Palazzetto dello sport nelle predette città; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0886);
b) la concessione di un contributo di euro 60.000, nell’anno 2007, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
c) la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
d) la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000, nell’anno 2007, a favore della commissione organizzatrice regionale per l’organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2007 e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0852);
e) la concessione di un contributo di euro 100.000, nell’anno 2007, a favore della Scuola regionale dello sport per l’alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0859);
f) la concessione di un contributo straordinario di euro 100.000 a favore delle società sarde che promuovono e tutelano lo sport a favore degli atleti diversamente abili, regolarmente iscritte alla sezione Sardegna del Comitato italiano paralimpico; i contributi devono essere assegnati in conto attrezzature per la realizzazione di interventi di adattamento degli impianti alla agevole fruizione degli atleti diversamente abili (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0883);
g) la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l’organizzazione della prima edizione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0860);
h) la spesa di euro 1.800.000, per l’anno 2007, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 31 della
2. Nella
a) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La somma da ripartire fra gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le finalità di cui al presente articolo è pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel competente capitolo (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0850).”;
b) nel comma 4 dell’articolo 26 le parole “che non presentino nell’Isola carattere di ripetitività annuale e che non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1" sono soppresse;
c) il comma 5 dell’articolo 26 è abrogato;
d) nel comma 3 dell’articolo 36 le parole “lire 300" sono sostituite con ”euro 0,30";
e) dopo il comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per conseguire le finalità di tutela sanitaria previste dal presente articolo, la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali, che possono avvalersi anche di organismi privati, che prevedano l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento di attività sportive.”;
f) il comma 3 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“3. La quota d’intervento regionale non può eccedere il 70 per cento del costo dell’iniziativa e sulla stessa è ammessa l’anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonché secondo le modalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.”.
3. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.04.001 - cap. SC05.0851 del bilancio della Regione per l’anno 2007, una quota pari ad euro 70.000 è destinata al pagamento delle trasferte effettuate nell’anno 2006 in territorio extraregionale per la partecipazione ai campionati e alle singole manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 28 della
Art. 30. Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale.
1. Per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste dall’articolo 74 della
2. Per garantire il costo lordo del personale iscritto all’albo di cui alla
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 41, comma 13, della
4. L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della
5. Al personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della
6. Il personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della
7. Per le finalità di cui all’articolo 19, comma 8, della
a) 100 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni provinciali istituite con la
b) 75 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle restanti amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici;
c) 75 per cento del trattamento stipendiale, per le assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici, a tempo determinato e per convenzioni stipulate con gli enti di formazione professionale o con i singoli lavoratori per progetti di utilità degli enti locali;
c bis) il 100 per cento del trattamento stipendiale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette effettuato dalle amministrazioni provinciali, comunali ed altri enti pubblici [43].
8. Il contributo di cui al comma 7, lettere a) e b), è subordinato alla cancellazione dall’albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 sono valutati in euro 8.600.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0471); per l’anno 2007 lo stanziamento può essere altresì utilizzato per far fronte agli oneri residui derivanti dall’applicazione dell’ articolo 19 della
10. A valere sulle risorse regionali destinate alla formazione professionale, una quota non inferiore ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 è destinata all’attuazione di un programma relativo alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale delle persone con disabilità formalmente riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o istituti con personalità giuridica con specifica finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni.
11. Sono conferiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi:
a) all’attuazione del programma annuale di interventi previsto dall’articolo 1, comma 7, della
b) alla tenuta dell’albo di cui all’articolo 18, comma 1, della
12. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi è autorizzata la spesa di euro 9.274.000 per l’anno 2007 e di euro 7.774.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.03.002 - capp. SC02.0749, SC02.0772, UPB S02.03.001 - capp. SC02.0719, SC02.0728 - UPB S02.03.006 - capp. SC02.0882, SC02.0883).
13. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 2.000.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all’accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l’INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001 - cap. SC02.0729).
Art. 31. Piano annuale di formazione professionale.
1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 10 della
2. Nell’attuazione del piano annuale di formazione di cui al comma 1 deve essere data priorità di utilizzo del personale iscritto all’albo di cui all’articolo 1 della
3. All’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 75 della
4. In attuazione dell’articolo 75 della
5. È autorizzata, per l’anno 2007, la spesa complessiva di euro 234.000 per l’erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri 2006 e 2007 relativi all’inquadramento a nuovo ruolo, a seguito delle procedure concorsuali del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del
CAPO VII
Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali
Art. 32. Disposizioni nel settore sanitario.
1. La Regione, coerentemente con il Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi urgenti per la sua attuazione attraverso una serie di misure finalizzate all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per riconvertire e riqualificare i piccoli ospedali, per la progettazione delle nuove strutture ospedaliere, per la riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza e per la realizzazione di alcune reti integrate di servizi con riguardo alle principali patologie, individuate come prioritarie dal PSR 2006-2008, per un ammontare complessivo, nell’anno 2007, di euro 37.000.000; i relativi interventi trovano specificazione nei commi 2, 3, 4 e 10.
2. Per la realizzazione ed il completamento di un programma di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:
a) la spesa di euro 12.500.000, prioritariamente finalizzata alla riqualificazione dei piccoli ospedali e degli ospedali delle isole minori, sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056);
b) la spesa di euro 1.500.000 per la sperimentazione degli ospedali di comunità-casa della salute di Ittiri e Thiesi (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056);
c) la spesa di euro 11.000.000 per un programma di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056).
3. Al fine di consentire l’avvio dei progetti per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere previste nel PSR per l’anno 2006-2008, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S05.01.003 - cap. SC05.0055).
4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui 25.000.000 per l’anno 2007 e 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per l’avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del diabete, delle malattie oncologiche, della salute mentale, dell’emergenza cardio-vascolare, del progetto materno infantile e del percorso nascita, del potenziamento e sviluppo della riabilitazione ad alta specialità per le grandi patologie, delle malattie rare, della terapia del dolore e dell’autismo nonché di altre patologie individuate come prioritarie nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008. (UPB S05.01.005 - cap. SC05.0117).
5. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 15, lettera a), della
6. Per le finalità previste dalla
7. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 36, lettera b), della
8. È autorizzata, nell’anno 2007 e successivi, la spesa di euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il suo funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1116).
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008 - cap. SC05.0158).
10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 5.000.000 per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0084).
11. È autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1134).
12. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per l’erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670).
13. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell’attività istituzionale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione definisce modalità e criteri in base ai quali selezionare le prestazioni prioritarie e le attività da realizzare, attraverso la razionalizzazione dei percorsi organizzativi, l’assegnazione di obiettivi di risultato al personale nonché l’acquisizione di prestazioni in regime di libera-professione intramuraria istituzionale (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670).
14. È autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per il funzionamento del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, di cui all’articolo 6, comma 3, della
15. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350).
16. È autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 200.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per il funzionamento dei Centri di referenza nazionale per l’echinococcosi-idatidosi, per la zootecnica biologica e per le mastopatie degli ovini e dei caprini (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350).
17. Per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue” di cui agli articoli 6 e 8 della
18. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della
“e bis) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.”.
19. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-20008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007-2008), per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta, finalizzate al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014).
20. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007 e 2008), per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0015).
21. Le aziende sanitarie, nei limiti delle accertate carenze di organico e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 565, lettere a), b), c) della
Art. 33. Politiche sociali.
1. La Regione, in coerenza con la
a) sostenere l’infanzia e la famiglia;
b) combattere la tendenza al calo demografico;
c) favorire gli anziani e le persone con disturbo mentale;
d) realizzare un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato ad ampliare l’offerta di alloggi pubblici in locazione a canone moderato, oltre che a favorire l’occupazione e la qualità urbana.
2. Le strutture socio assistenziali in possesso dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento e che abbiano in corso programmi di adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono continuare ad operare fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 43 della
3. Nella
a) dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1 ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l’importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.
1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2 della
1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l’erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita.";
b) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “del sussidio previsto” sono sostituite dalle seguenti: “dei finanziamenti previsti”.
4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 400.000 per la prosecuzione di progetti per l’integrazione e l’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità intellettive già finanziate con l’articolo 3 della
5. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 300.000 a favore dell’Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano per l’arredamento, la sistemazione esterna e l’avvio dell’attività del centro polivalente del polo “La Collina” (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0644).
6. Per la realizzazione dei programmi regionali di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della
7. È autorizzata, per l’anno 2007, la concessione di un contributo straordinario di euro 300.000 a favore dell’IPAB Asilo Infantile “Marina e Stampace” per le attività di istituto (UPB S02.01.003 - cap. SC02.0050).
8. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui all’articolo 5 della
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e di AREA;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone sociale e a canone moderato anche con la facoltà di riscatto secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia (UPB S05.03.010 - cap. SC05.0838).
9. Per l’anno 2007, ad integrazione dei trasferimenti di cui all’articolo 10 e per le finalità di cui all’articolo 73, comma 3, della
10. Le competenze di cui agli articoli 4 e 10 della
11. Le risorse di cui all’articolo 9, comma 11, della
12. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento finalizzato a recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, di cui euro 600.000 alla Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per il recupero dell’immobile dell’azienda agricola nel Comune di Villamassargia; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sociale, ai termini dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della
Art. 34. Fondo regionale per la non autosufficienza.
1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalla
3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l’anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla
a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell’assistenza domiciliare, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; accordo Regione Sardegna - Anci 15 dicembre 2004 di cui alla
d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (
e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale “ritornare a casa” (
f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (
g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (
5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’articolo 10 della
6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi, attraverso l’erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all’anno per avente diritto per l’assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’art. 10 della
7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l’anno 2007, in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l’integrazione della quota sociale di pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata all’ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell’area dell’ospedale oncologico dell’ASL n. 8.
8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione economica del beneficiario individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso un apposito gruppo tecnico regionale.
Art. 35. Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
1. La Regione, nelle more della piena attuazione delle politiche di sviluppo promosse al fine di accelerare il processo di crescita dell’occupazione e contrastare i fenomeni di disagio sociale che ancora permangono, predispone, con il coinvolgimento attivo del sistema delle autonomie locali e delle forze sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un programma di interventi finalizzati all’occupazione stabile e al superamento della precarietà del lavoro. La spesa per la realizzazione del predetto programma è valutata in euro 151.352.000 per l’anno 2007 a valere sull’utilizzo e rimodulazione dei fondi comunitari 2000/2006, nazionali e regionali, come di seguito stabilito:
a) interventi di inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati e autoimpiego, prioritariamente destinato a iniziative giovanili, euro 85.900.000 (UPB. S02.02.001, S02.02.001 e S02.03.002);
b) interventi a favore di soggetti svantaggiati così come definiti dalla relativa disposizione comunitaria, euro 30.600.000 (UPB S02.03.001, S05.03.004 e S02.02.005);
c) interventi di stabilizzazione e di reimpiego a favore di lavoratori socialmente utili, di quelli espulsi dal sistema produttivo, collocati in cassa integrazione e mobilità, euro 20.084.000 (UPB S02.03.001, S02.03.007, S02.03.001 e S06.06.002);
d) interventi a sostegno delle donne lavoratici, euro 14.768.000 (UPB S02.03.002).
2. La Regione promuove altresì interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito, sulla base di apposito programma che prevede le procedure per la pubblicazione delle misure di intervento, per la selezione e l’accoglimento delle richieste, per la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, nonché la possibile integrazione con altri interventi e servizi, i comuni possono assicurare, avuto riguardo ai livelli ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), un sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà per un massimo di 250 euro mensili per un anno.
3. Il programma per l’anno 2007 ha carattere sperimentale, è rivolto a coloro che risultino esclusi da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche e prevede una compartecipazione, nella misura del 50 per cento, a carico delle amministrazioni comunali; a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0680). Le risorse sono ripartite tra i comuni in base ai criteri contenuti nell’articolo 10 della presente legge.
Art. 36. Piano per il superamento del precariato.
1. L’Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all’assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l’assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l’ingresso nei ruoli dell’Amministrazione regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, in accordo con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del comparto dei dipendenti regionali, è approvato il Piano pluriennale per il superamento del precariato anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, dall’Amministrazione regionale, dagli enti o dalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto della presente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cui alla
Art. 37. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[7] Comma così modificato dall'art. 3 della
[8] Comma già modificato dall'art. 3 della
[9] Comma così modificato dall'art. 3 della
[10] Comma così modificato dall'art. 2 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 3 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[14] Comma così modificato dall'art. 75 della
[15] Comma così modificato dall'art. 4 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[17] L'importo relativo all'annualità 2009 (UPB S01.06.001) è stato soppresso dall'art. 1 della
[18] Comma già modificato dall'art. 1 della
[19] Comma abrogato dall'art. 75 della
[20] Lettera così sostituita dall'art. 9 della
[21] Comma abrogato dall'art. 18 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[23] Comma abrogato dall'art. 56 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[25] Comma così modificato dall'art. 8 della
[26] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[27] Comma così modificato dall'art. 8 della
[28] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[29] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2008 dall'art. 7 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 16 ter della
[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[34] Comma inserito dall'art. 5 della
[35] Comma così modificato dall'art. 5 della
[36] Per la soppressione dell'Agenzia di cui al presente articolo, vedi l'art. 12 della
[37] Comma inserito dall'art. 1 della
[38] Comma così modificato dall'art. 3 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[40] Lettera così sostituita dall'art. 9 della
[41] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, comma 10, della
[42] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[43] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[44] Comma così modificato dall'art. 8 della
[45] Comma così modificato dall'art. 3 della