§ 2.8.93 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22.
Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:03/07/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Modalità e forme degli interventi regionali.
Art. 4.  Acquisto di copie di opere editoriali.
Art. 5.  (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzati alla pubblicazione dell'opera)
Art. 6.  Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale.
Art. 7.  Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna.
Art. 8.  Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna.
Art. 9.  Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative.
Art. 10.  Pubblicazione di opere di particolare valore.
Art. 11.  (Deposito delle opere)
Art. 12.  Prospetto degli interventi regionali.
Art. 13.  Programma annuale di intervento.
Art. 14.  Commissione regionale per le attività editoriali.
Art. 15.  Composizione e nomina della Commissione.
Art. 16.  Destinatari.
Art. 17.  Priorità.
Art. 18.  Requisiti.
Art. 19.  Tipologia degli interventi.
Art. 20.  Deposito dei periodici ammessi a contributo.
Art. 21.  Registro regionale della stampa periodica.
Art. 22.  Destinatari.
Art. 23.  Requisiti.
Art. 24.  Tipologia degli interventi.
Art. 24 bis.  (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale)
Art. 25.  Formazione professionale.
Art. 26.  Parere del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Art. 27.  Programma annuale di intervento.
Art. 27 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 28.  Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.
Art. 29.  Piano annuale per la comunicazione istituzionale.
Art. 30.  Promozione e tutela delle attività produttive.
Art. 31.  Abrogazione di norme.
Art. 32.  Norma finanziaria.
Art. 33.  Entrata in vigore.


§ 2.8.93 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22. [1]

Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953.

(B.U. 13 luglio 1998, n. 21).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.

     2. La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Sardegna.

     3. La Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione televisiva, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme europee e statali in materia [2].

     3 bis. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) l'emittenza televisiva in ambito locale valorizza e promuove la cultura e le tradizioni locali e, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), tutela e diffonde la lingua sarda nelle sue diverse espressioni quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale [3].

 

Capo I

Interventi a sostegno della editoria libraria

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi del presente capo I sono destinati alla editoria libraria.

     2. Agli effetti della presente legge rientrano nell'editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.

 

     Art. 3. Modalità e forme degli interventi regionali.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:

     a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato ai sensi della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;

     b) acquisto di copie di opere editoriali;

     c) acquisto di materie prime e di servizi;

     d) incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

     e) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna;

     f) promozione delle opere edite in Sardegna;

     g) erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;

     h) pubblicazione diretta di opere di particolare valore;

     i) gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 19.

 

     Art. 4. Acquisto di copie di opere editoriali. [4]

     1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere.

 

     Art. 5. (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzati alla pubblicazione dell'opera) [5]

     1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzato alla pubblicazione dell'opera, qualora utilizzino aziende tipografiche o di servizi specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

     2. Il contributo:

     a) non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e, comunque, non può eccedere la somma di euro 7.000 per opera;

     b) in quanto aiuti di Stato, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

 

     Art. 6. Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale.

     1. I contributi finanziari previsti dall'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, "Disciplina del settore commerciale" sono aumentati fino al limite massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili per l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altri simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei Comuni dove, per attestazione del Sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.

 

     Art. 7. Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna.

     1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.

 

     Art. 8. Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna.

     1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.

     2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna.

 

     Art. 9. Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative.

     1. L'Amministrazione regionale sostiene, ai sensi della legge regionale n. 21 del 1985, la creazione e lo sviluppo di forme associative fra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.

 

     Art. 10. Pubblicazione di opere di particolare valore.

     1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore [6].

     2. L'edizione di dette opere può essere realizzata anche in coedizione con aziende editrici non aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

     2 bis. Con direttiva dell'Assessore possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'Amministrazione regionale [7].

 

     Art. 11. (Deposito delle opere) [8]

1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la Biblioteca regionale e presso la Biblioteca del Consiglio regionale. Qualora l'edizione sia esclusivamente in formato digitale, l'editore procede al deposito delle copie digitali.

 

     Art. 12. Prospetto degli interventi regionali.

     1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli Assessorati, gli enti dipendenti dalla Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.

     2. E' compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. Programma annuale di intervento.

     1. Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:

     a) relazione sullo stato delle attività editoriali nell'Isola;

     b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

     c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.

     2. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 14, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

     3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.

 

     Art. 14. Commissione regionale per le attività editoriali.

     1. Quale organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 13 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.

 

     Art. 15. Composizione e nomina della Commissione.

     1. La Commissione di cui all'articolo 14 è nominata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.

     2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:

     a) dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo Assessorato;

     b) da un componente designato dalle associazioni degli editori sardi;

     c) da tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell'arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore della pubblica istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

     4. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

     5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato della pubblica istruzione.

 

Capo II

Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale

 

     Art. 16. Destinatari.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.

 

     Art. 17. Priorità.

     1. Almeno il 50 per cento dello stanziamento complessivo è riservato alle imprese editoriali regionali che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.

     2. Salvo quanto disposto dal comma 1 nella destinazione degli interventi è data precedenza:

     a) alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;

     b) alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti;

     c) alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte dei sardi residenti fuori dell'Isola, degli extra-comunitari in Sardegna e da parte della scuola.

 

     Art. 18. Requisiti.

     1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 19:

     a) iscrizione al registro di cui all'articolo 21;

     b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;

     c) utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40 per cento;

     d) periodicità almeno bimestrale;

     e) numero di pagine non inferiore a sedici.

     2. Le testate ed i periodici pubblicati da oltre venti anni e di riconosciuto valore sociale e culturale non sono soggetti al rispetto dei requisiti di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1.

 

     Art. 19. Tipologia degli interventi.

     1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:

     a) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993;

     b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;

     c) 20 centesimi di euro a copia per l'abbattimento dei costi di prestampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie [9];

     d) contributi per l'acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;

     e) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;

     f) 15 centesimi di euro a copia per la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie e comunque per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta [10];

     g) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate di stampa periodica non quotidiana, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g), del comma 1, la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio del credito, un fondo destinato alla concessione:

     a) di garanzie fidejussorie non superiori al 70 per cento della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;

     b) di contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura corrispondente alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.

     3. Gli interventi di cui alle lettere b), c) ed e) sono estesi all'editoria libraria.

     4. Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 27.

     4 bis. I contributi previsti dal presente articolo, in quanto aiuti di Stato, sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [11].

 

     Art. 20. Deposito dei periodici ammessi a contributo.

     1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la Biblioteca regionale e presso la Biblioteca del Consiglio regionale [12].

 

     Art. 21. Registro regionale della stampa periodica.

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano stati pubblicati nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.

     2. L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:

     a) atto costitutivo per le società;

     b) certificato d'iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione, al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;

     d) certificato d'iscrizione della testata presso un tribunale della Sardegna;

     e) dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale: tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione.

 

Capo III

Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali

 

     Art. 22. Destinatari.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:

     a) emittenti televisive private locali in digitale terrestre o satellitari comprese quelle a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma l, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ed emittenti radiofoniche private locali, costituite in qualsiasi forma giuridica, che operino nel territorio della Sardegna, nel quale realizzino almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna [13];

     b) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.

 

     Art. 23. Requisiti. [14]

     1. Per la fruizione dei benefici di cui agli articoli 24 e 24 bis sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere iscritti al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) essere società costituite da almeno trentasei mesi;

c) presentare il rendiconto e il bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;

d) possedere una stabile organizzazione redazionale dotata di giornalisti e personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto con contratto di categoria e un direttore responsabile;

e) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o, per il personale non giornalistico, dall'INPS;

f) avere una copertura di segnale non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione; a tal fine le emittenti televisive possono costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio;

g) essere gestore di rete e produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi per trasmettere;

h) avere trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale su una rete propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella indicata alla lettera f);

i) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;

j) non avere il carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva.

     1 bis. Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica [15].

     2. Alle emittenti che trasmettono in ambito locale televisivo in assenza del requisito di cui alla lettera f) e alle TV di carattere comunitario la Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis, riserva il 15 per cento delle risorse previste dalla presente legge nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nella medesima delibera [16].

 

     Art. 24. Tipologia degli interventi.

     1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:

     a) contributi in conto interessi, ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993, per le imprese radiotelevisive che svolgono attività in Sardegna;

     b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;

     c) contributi per l'acquisto di locali, per la locazione di sedi e per l'installazione di ripetitori nonché per l'attivazione di linee elettriche e telefoniche in aree non urbanizzate;

     d) contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati;

     e) [contributi per programmi finalizzati all'integrazione europea e alla conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Sardegna] [17];

     f) contributi a favore delle emittenti radiofoniche private locali per l'abbattimento dei costi concessori;

     g) [contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi] [18].

     2. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) si provvede con il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 19.

     3. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono disciplinati dal programma annuale di cui all'articolo 27.

 

     Art. 24 bis. (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale) [19]

     1. Fermo restando quanto disposto dal capo IV, la Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sostiene le emittenti televisive in ambito locale che realizzino una programmazione avente i seguenti contenuti:

a) informazione locale autoprodotta;

b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda;

c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale;

d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati;

e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;

f) produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, nonché di programmi nella lingua italiana e internazionale dei segni.

     2. I programmi di cui al comma 1, trasmessi nella fascia oraria diurna (7-22,30), limitano le inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sentito il Corecom, che si esprime entro quindici giorni, approva una delibera con la quale è stabilito il minutaggio minimo dei programmi di cui al comma 1 e nella quale sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo che tengono conto in particolare:

a) della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta;

b) del numero dei dipendenti giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) del numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

d) della produzione e trasmissione dei programmi di cui al comma 1 in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.

     4. Nella delibera di cui al comma 3 sono previste premialità a favore delle emittenti televisive che abbiano garantito, negli ultimi tre anni, il mantenimento del livello occupazionale nella propria azienda o provvedano all'assunzione di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità.

     5. La delibera di cui al comma 3 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

     6. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 23, o il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari costituisce causa di revoca dei benefici.

     7. Il Corecom provvede, ogni sei mesi, alla rilevazione dei dati necessari alla verifica di cui al comma 6, che trasmette alla Giunta regionale.

 

     Art. 25. Formazione professionale.

     1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della vigente legislazione regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, che si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell'editoria, anche libraria, della stampa periodica e dell'informazione, anche radiotelevisiva locale.

 

     Art. 26. Parere del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all'articolo 27, sul piano annuale di cui all'articolo 29 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 29, comma 2, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i pareri si considerano positivi.

 

     Art. 27. Programma annuale di intervento.

     1. All'attuazione degli interventi indicati dai capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:

     a) relazione sullo stato dell'informazione radiotelevisiva e della stampa periodica in Sardegna;

     b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell'elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

     c) specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.

     2. Il programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per materia, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge di bilancio.

     3. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, esso si considera positivo.

 

     Art. 27 bis. (Clausola valutativa) [20]

     1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione degli interventi previsti dal presente capo e sui risultati da essa ottenuti a sostegno delle emittenti televisive locali. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione con il seguente contenuto:

a) indicazione delle somme stanziate;

b) elenco delle domande presentate e dei finanziamenti concessi;

c) ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse;

d) modalità di svolgimento dei controlli e dei relativi esiti;

e) principali risultati conseguiti e criticità emerse in sede di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

 

Capo IV

Disciplina della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario

 

     Art. 28. Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:

     a) promuovere l'immagine e le attività della Regione;

     b) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;

     c) sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;

     d) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

     2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente definite le percentuali della spesa pubblicitaria da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali, le emittenti radiofoniche private locali e la stampa periodica locale [21].

     4. Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema, le affissioni ed altre pubblicazioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 29. Piano annuale per la comunicazione istituzionale.

     1. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale nell'ambito del programma di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. Il piano indica i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nei registri di cui all'articolo 21 della presente legge e al comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 249 del 1997 e nella scelta degli altri mezzi finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 [22].

     2. Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, è deliberato dalla Giunta medesima, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all'articolo 26, ed è reso esecutivo con decreto dello stesso Presidente secondo le procedure previste dall'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 [23].

     3. Almeno il 25 per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche private locali, almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali.

     4. Tutte le spese afferenti alla pubblicità istituzionale dell'Amministrazione regionale sono imputate al capitolo del bilancio regionale già istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale, dall'articolo 83 della legge regionale n. 6 del 1995.

     5. Dell'attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.

 

     Art. 30. Promozione e tutela delle attività produttive.

     1. Il programma degli interventi di promozione e tutela delle attività produttive di cui all'articolo 83 della legge regionale n. 6 del 1995 persegue, compatibilmente con le esigenze di mercato, le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

 

Capo V

Norme finali

 

     Art. 31. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

     a) legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35;

     b) legge regionale 27 maggio 1953, n. 11;

     c) articolo 80, commi 1 e 5, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;

     d) articolo 78, comma 1, e articolo 55, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18;

     e) articolo 100 della legge regionale 28 febbraio 1992, n. 6;

     f) articolo 44 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

 

     Art. 32. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 4.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese relative agli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell'articolo 3, dal comma 1, lett. a), dell'articolo 19 e dal comma 1, lett. a), dell'articolo 24 fanno carico alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21.

     4. Le spese relative agli interventi previsti dall'articolo 9, fanno carico alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21.

     5. Agli oneri per gli anni successivi al 2000 si provvede con la legge di bilancio.

     6. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per il triennio 1998-2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 33. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. Qualora entro tale data non fosse concluso l'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, agli aiuti previsti dalla presente legge sarà data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione favorevole della citata Commissione europea; tale pubblicazione dovrà esser disposta anche nell'eventualità che l'approvazione della Commissione europea intervenga anteriormente al 1° gennaio 1999.


[1] Per un regime transitorio dei benefici di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 23 aprile 1999, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Lettera già sostituita dall’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e così ulteriormente sostituita dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Lettera già sostituita dall’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e così ulteriormente sostituita dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Lettera sostituita dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3 e così modificata dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[14] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[15] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[16] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[17] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[18] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[19] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[20] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 2015, n. 3.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[22] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[23] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.