§ 1.4.31 - L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.
I controlli sugli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:23/10/1978
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni preliminari).
Art. 2.  (Comitati di controllo).
Art. 3.  (Composizione dei Comitati).
Art. 4.  (Decadenza dei componenti del Comitato).
Art. 5.  (Surrogazione dei componenti del Comitato).
Art. 6.  (Scioglimento del Comitato).
Art. 7.  (Ricostituzione del Comitato).
Art. 8.  (Incompatibilità).
Art. 9.  (Durata in carica dei Comitati).
Art. 10.  (Adempimenti per il regolare funzionamento dei Comitati).
Art. 11.  (Atti istruttori).
Art. 12.  (Assistenza ai Relatori).
Art. 13.  (Attribuzioni dei Comitati).
Art. 14.  (Controlli sostitutivi).
Art. 15.  (Controllo degli atti adottati nelle materie delegate).
Art. 16.  (Sedute e deliberazioni dei Comitati).
Art. 17.  (Consultazione con gli enti).
Art. 18.  (Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni).
Art. 19.  (Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento).
Art. 20.  (Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo).
Art. 21.  (Relazione annuale).
Art. 22.  (Pubblicazione degli atti).
Art. 23.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 24.  (Procedimento di controllo).
Art. 25.  (Procedimento di controllo di sola legittimità).
Art. 26.  (Atti da inviare ai fini del controllo).
Art. 27.  (Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari).
Art. 28.  (Esecutività immediata).
Art. 29.  (Costituzione dei Consorzi).
Art. 30.  (Aziende esercenti pubblici servizi).
Art. 31.  (Aziende silvo-pastorali).
Art. 32.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 33.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 34.  (Controllo sugli organi).
Art. 35.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 36.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 37.  (Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi).
Art. 38.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 39.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 40.  (Vigilanza - funzioni di amministrazione attiva - controllo sugli organi).
Art. 41.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 42.  (Atti soggetti di solo controllo di legittimità).
Art. 43.  (Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi).
Art. 44.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 45.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 46.  (Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni).
Art. 47.  (Controllo sugli organi).
Art. 48.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 49.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 50.  (Controllo sugli organi).
Art. 51.  (Atti soggetti al controllo anche di merito).
Art. 52.  (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).
Art. 53.  (Controllo sugli organi).
Art. 54.  (Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza).
Art. 55.  (Uffici dei Comitati di controllo).
Art. 56.  (Indennità).
Art. 57.  (Disposizioni transitorie).
Art. 58.      I Comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali.
Art. 59.      (Omissis)


§ 1.4.31 - L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.

I controlli sugli enti locali.

 

Art. 1. (Disposizioni preliminari).

     La presente legge disciplina l'esercizio dei controlli attribuiti dallo Statuto speciale per la Sardegna all'Amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:

     a) comuni;

     b) province;

     c) Comunità montane, Organismi comprensoriali e Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale;

     d) aziende disciplinate dal r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni e integrazioni;

     e) aziende silvo-pastorali disciplinate dalle norme di cui agli artt. 139 e seguenti del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) enti ospedalieri;

     g) consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico delle leggi sanitarie;

     h) camere di commercio, industria agricoltura e artigianato;

     i) consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale istituiti con l. 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;

     l) consorzi per le zone industriali di interesse regionale;

     m) consorzi di interesse industriale disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico della legge comunale e provinciale;

     n) enti provinciali del turismo;

     o) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     p) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi consorzi;

     q) consorzi fra utenti di strade vicinali;

     r) enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per rinvio dalle norme:

     1) sulla bonifica integrale di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

     2) sui boschi e terreni montani di cui al r.d. 30 dicembre 1920, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni;

     3) sui terreni montani di cui alla l. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

     E' abrogata la l.r. 31 dicembre 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali, o periferici dello Stato e della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di nuove norme modificative delle disposizioni di cui al Capo III, Titolo V della l. 10 febbraio 1953, n. 62, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla presente legge riguardo agli enti indicati alle lett. a), b), e), g) ed m) del precedente primo comma.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 2. (Comitati di controllo). [1]

     Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

     La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Cagliari corrisponde ai Comprensori istituiti, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, nella rispettiva circoscrizione provinciale, esclusi i seguenti Comuni appartenenti ai Comprensori numeri 19 e 23, sui quali esercita il controllo il Comitato di Iglesias:

     - Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao, Poroscuso, Siliqua, Villamassargia del Comprensorio n. 19;

     - Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio del Comprensorio n. 23.

     La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Oristano corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale.

     La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei:

     - Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu [2], Elmi, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

     La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori numeri, 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania:

     - Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Nulvi, Martis, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba del Comprensorio n. 2;

     - Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola dei Comprensorio n. 3;

     - Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti del Comprensorio n. 4.

     Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

 

     Art. 3. (Composizione dei Comitati).

     Ciascun Comitato è composto:

     a) da nove esperti di cui sei effettivi e tre supplenti nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale [3].

     b) dal coordinatore del servizio circoscrizionale di controllo e dal coordinatore del settore ragioneria dello stesso ufficio [3]a.

     Nell'esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell'art. 1 ad eccezione dei Comuni, Province, Comunità montane ed Organismi comprensoriali - i Comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.

     I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.

     Per l'elezione degli esperti di cui alla lett. a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     Il Consiglio regionale elegge, tra i membri effettivi di cui al primo comma, lett. a), un Presidente e un Vicepresidente per ciascun Comitato. L'elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente il Vicepresidente.

     In caso di vacanze del Presidente, del Vicepresidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro 45 giorni.

     I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

 

     Art. 4. (Decadenza dei componenti del Comitato).

     Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

     Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.

     Nei casi previsti dai commi precedenti la causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il Presidente, sentito il Comitato, propone la surrogazione al Consiglio regionale che decide entro 45 giorni.

     Qualora le cause di decadenza di cui al primo e secondo comma riguardino il Presidente del Comitato, la contestazione all'interessato e la proposta di surrogazione al Consiglio regionale, che decide entro 45 giorni viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Surrogazione dei componenti del Comitato).

     Quando, per qualunque motivo uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina e nei termini previsti nell'articolo precedente, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

     Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

 

     Art. 6. (Scioglimento del Comitato).

     Il Comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

     Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

     Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del Comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

     Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il Comitato deve pronunciarsi.

 

     Art. 7. (Ricostituzione del Comitato).

     La ricostituzione del Comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente art. 3 ed entro i termini previsti dal successivo art. 9 della presente legge.

 

     Art. 8. (Incompatibilità).

     Non possono far parte dei Comitati:

     a) i Senatori e i Deputati del Parlamento;

     b) i Consiglieri regionali;

     c) i Consiglieri comunali, i Consiglieri provinciali e gli Amministratori degli altri enti controllati;

     d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lett. c);

     e) gli stipendiati, i salariati ed i contabili dei Comuni, delle Province e degli altri Enti controllati;

     f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

     La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comporta la decadenza da membro dei Comitati.

     Presso gli uffici dei Comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto c) del precedente primo comma.

 

     Art. 9. (Durata in carica dei Comitati).

     I Comitati scadono con l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza; entro tale termine il Consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione [4].

     I componenti elettivi dei Comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.

 

     Art. 10. (Adempimenti per il regolare funzionamento dei Comitati). [5]

     Presso ogni Comitato di controllo saranno assicurati tutti gli adempimenti necessari per il loro corretto e regolare funzionamento, ed in particolare l'assistenza alle adunanze del Comitato, la redazione dei processi verbali, la tenuta del registro delle riunioni, l'invio degli avvisi di convocazione, nonché la regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato.

 

     Art. 11. (Atti istruttori).

     Gli atti soggetti a controllo sono istruiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al Comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che l'ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l'atto sottoposto a controllo.

     Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del Comitato deve essere motivato.

     Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere a proprie spese copia semplice o autentica dei provvedimenti del Comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

 

     Art. 12. (Assistenza ai Relatori).

     Il funzionario responsabile dell'Ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali cura che siano forniti ai Relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

 

     Art. 13. (Attribuzioni dei Comitati).

     I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati all'art. 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.

     Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell'indirizzo generale e dell'attività amministrativa degli enti rispetto all'indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.

     A tali fini i bilanci degli enti di cui all'art. 1 sono trasmessi contestualmente al Comitato di controllo e alla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale competente per territorio. Eventuali osservazioni della Giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al Comitato di controllo e all'ente interessato entro il 15° giorno dalla data di ricevimento dei bilanci.

     Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e l'indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili nonché un rapporto sull'attuazione dei programmi del precedente esercizio.

 

     Art. 14. (Controlli sostitutivi).

     I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dai Comitati previo invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.

     Scaduto il termine fissato, l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d'ufficio e all'eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.

     Qualora gli enti per i quali alla regione è attribuito il controllo sugli organi, non possono per qualsiasi ragione funzionare il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, invia apposito Commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

 

     Art. 15. (Controllo degli atti adottati nelle materie delegate).

     Il controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti nell'esercizio delle attribuzioni delegate dalla regione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e svolto dai Comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.

     Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all'invio od alla comunicazione degli atti ai Comitati ai sensi dei successivi articoli, gli enti trasmettono agli Assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

 

     Art. 16. (Sedute e deliberazioni dei Comitati).

     Per la validità delle adunanze dei Comitati è richiesto l'intervento di sei componenti di cui almeno quattro elettivi.

     I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dei corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lett. a) dell'art. 3, la sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinata dalla data dell'elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

     Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

 

     Art. 17. (Consultazione con gli enti).

     Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano gli amministratori debbono essere sentiti dai Comitati in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti stessi.

     Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell'organo il cui atto è oggetto della consultazione.

     L'iniziativa per la consultazione può essere assunta d'ufficio dai Comitati.

     La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini dei procedimenti di controllo previsti dai successivi articoli.

 

     Art. 18. (Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni).

     Ai fini del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività dei Comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell'esercizio delle funzioni delegate, l'Assessore degli enti locali, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati o riunioni congiunte dei Comitati medesimi per l'esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti l'interpretazione di norme legislative o regolamentari.

     Alle riunioni partecipano i componenti della Commissione consiliare agli enti locali e possono partecipare gli altri Assessori regionali.

 

     Art. 19. (Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento).

     Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai Comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.

     La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al Comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla Segreteria del Comitato sulla copia restituita all'ente al momento della notificazione a mano.

 

     Art. 20. (Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo).

     Delle pronuncie dei Comitati è data comunicazione anche telegrafica agli enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.

     La trasmissione del provvedimento deve seguire a pena di decadenza entro i successivi dieci giorni utili.

 

     Art. 21. (Relazione annuale).

     L'Assessore degli enti locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività dei Comitati contenente l'indicazione dei problemi emersi con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati nonché all'attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.

     La relazione, previo esame da parte della Giunta, è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

 

CAPO II

COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE, ORGANISMI COMPRENSORIALI E CONSORZI

DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

(Art. 1 lett. a), b) e c)

 

     Art. 22. (Pubblicazione degli atti).

     Fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell'apposito albo degli enti, per estratto contenente l'intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza.

 

     Art. 23. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

     b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonché delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei disavanzi di bilancio;

     d) assunzione diretta di pubblici servizi;

     e) acquisti di immobili - quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche - ed alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi gli importi stabiliti con le modalità di cui al penultimo e all'ultimo comma del presente articolo;

     f) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma del presente articolo;

     g) istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;

     h) regolamenti;

     i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;

     l) assunzione, sotto qualsiasi forma di personale fuori ruolo;

     m) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:

     1) il bilancio;

     2) le tariffe dei pubblici servizi;

     3) la contrazione dei mutui;

     4) la tabella numerica del personale;

     5) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

     Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici [5]a.

     Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lett. e) e f) sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

     I suddetti importi possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 24. (Procedimento di controllo).

     Le deliberazioni indicate all'art. 23 divengono esecutive qualora i Comitati, entro quindici giorni utili dal loro ricevimento non ne pronuncino l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.

     Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti.

     I Comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronuncie del Comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il Comitato ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

     Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell'ente.

     Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva sempreché l'atto di conferma, da inviarsi al Comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione - a pena di decadenza - non venga annullato dal Comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di legittimità, non attinenti alla deliberazione confermata.

     In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi caducata.

     Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi i Comitati diano formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

     Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quota mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.

 

     Art. 25. (Procedimento di controllo di sola legittimità).

     Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 23 devono essere trasmesse in un unico esemplare ai Comitati di controllo competenti per territorio entro dieci giorni utili dalla loro adozione, a pena di decadenza.

     Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive qualora i Comitati non ne abbiano pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro quindici giorni dalla data di ricevimento ovvero non abbiano richiesto elementi istruttori all'ente deliberante. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 24.

 

     Art. 26. (Atti da inviare ai fini del controllo).

     Ai fini del controllo di cui all'art. 24 sono trasmesse ai Comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate all'art. 23 ed inoltre ai fini del controllo di cui all'art. 25, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;

     b) classificazione delle strade;

     c) convenzioni previste dall'art. 8, quinto comma, della l. 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 27. (Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari).

     Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.

 

     Art. 28. (Esecutività immediata).

     Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

 

     Art. 29. (Costituzione dei Consorzi).

     Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell'interesse dello Stato, la costituzione dei Consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali.

     Per la costituzione di Consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale.

 

CAPO III

AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI

 

     Art. 30. (Aziende esercenti pubblici servizi).

     (Art. 1, lett. d).

     Salvo il combinato disposto degli artt. 23 lett. m), e 24, i Comitati esercitano il controllo di legittimità sugli altri atti delle aziende disciplinate dal r.d. 5 ottobre 1925, n. 2578 nei modi e nei limiti previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge.

 

     Art. 31. (Aziende silvo-pastorali).

     (Art. 1, lett. e).

     Nei limiti e nei modi previsti dall'art. 24, i Comitati esercitano nei confronti degli atti dei comuni concernenti le aziende di cui alla lett. e) dell'art. 1, i controlli di legittimità e di merito che il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, demanda al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.

     A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai Comitati competenti per territorio.

     Restano salve le attribuzioni consultive degli Ispettorati forestali.

     Le attribuzioni demandate al Prefetto dagli artt. 146 e 147 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

 

CAPO IV

   ENTI OSPEDALIERI E CONSORZI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SANITARIE

(Art. 1, lett. f) e g)

 

     Art. 32. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) lo Statuto e relative modifiche;

     b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

     c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale; relativa pianta organica;

     d) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;

     e) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

     f) alienazione ed acquisto di immobili di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali;

     g) accettazione di donazioni, eredità e legati;

     h) contratti di valore superiore all'importo di lire 5.000.000 o che impegnino l'ente per gli esercizi futuri;

     i) contratti di locazione di durata superiore a nove anni;

     l) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;

     m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 23;

     n) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

     Restano fermi i controlli di merito e di legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della Giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al Comitato di controllo solo per conoscenza.

 

     Art. 33. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 32 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

 

     Art. 34. (Controllo sugli organi).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO V

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

(Art. 1, lett. h)

 

     Art. 35. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte al controllo dei Comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilancio preventivo e storno di fondi;

     b) situazione patrimoniale;

     c) stipulazione di mutui;

     d) regolamento;

     e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;

     f) stato giuridico ed economico del personale, tabelle organiche;

     g) acquisto di immobili;

     h) assunzione sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

 

     Art. 36. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 35 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett a).

 

     Art. 37. (Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi).

     Resta ferma ogni altra attribuzione di legge, spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

 

CAPO VI

CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISTITUITI AI SENSI

     DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO; CONSORZI PER LE ZONE INDUSTRIALI

D'INTERESSE REGIONALE E CONSORZI D'INTERESSE INDUSTRIALE DISCIPLINATI DAL

TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

(Art. 1, lett. i), l), m)

 

     Art. 38. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilanci preventivi;

     b) regolamenti dei servizi;

     c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; tabelle organiche;

     d) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

     Sulle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e l'ammissione nel Consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della Giunta regionale.

 

     Art. 39. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati all'art. 38 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

 

     Art. 40. (Vigilanza - funzioni di amministrazione attiva - controllo sugli organi).

     Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

 

CAPO VII

   ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E

TURISMO

(Art. 1, lett. n), o)

 

     Art. 41. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) le direttive generali e i programmi di attività quando siano valide per un intero esercizio finanziario;

     b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;

     c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; le tabelle organiche;

     d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

     e) le locazioni e le spese che impegnano l'ente oltre l'esercizio finanziario;

     f) le liti attive e passive;

     g) l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19 all'Assessorato competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

 

     Art. 42. (Atti soggetti di solo controllo di legittimità).

     Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 41 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

 

     Art. 43. (Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi).

     Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta ed all'Assessore del turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

 

CAPO VIII

  ISTITUZIONI PUBBLICHE Dl ASSISTENZA E BENEFICIENZA E RELATIVI CONSORZI

(Art. 1, lett. p)

 

     Art. 44. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilancio destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

     b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     c) prestiti di qualsiasi natura;

     d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a lire 2.000.000;

     e) regolamenti interni di amministrazione;

     f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

     g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segue a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 3.000.000;

     h) l'istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;

     i) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

     l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

     Le deliberazioni divengono esecutive qualora il Comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deneghi l'approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l'annullamento per vizio di competenza eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

     Il termine è elevato a 40 giorni utili per i bilanci e i regolamenti.

     Trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 24.

     Avverso il diniego di approvazione è dato all'ente ricorso anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 45. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell'art. 44 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

     Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronunciano l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

 

     Art. 46. (Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni).

     Alla costituzione dei Consorzi e delle Federazioni si provvede nei modi previsti dall'art. 29, su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 47. (Controllo sugli organi).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO IX

CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI

(Art. 1, lett. q)

 

     Art. 48. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e termini di cui all'art. 44 le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

     b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l'importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;

     c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     d) prestiti di qualsiasi natura;

     e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

     f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l'importo di lire 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;

     g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

     h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;

     i) contratti di esattoria e tesoreria.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

     Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lett. a), c), g), del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della l. reg. 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

 

     Art. 49. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 48 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

     Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

 

     Art. 50. (Controllo sugli organi).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore dell'agricoltura adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO X

CONSORZI DI BONIFICA

(Art. 1, lett. r)

 

     Art. 51. (Atti soggetti al controllo anche di merito).

     Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 44, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) bilanci preventivi e relative variazioni;

     b) regolamenti di amministrazione;

     c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;

     d) contratti di esattoria e tesoreria;

     e) mutui;

     f) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;

     g) disciplina giuridica; trattamento economico del personale e tabelle organiche;

     h) acquisto o alienazione di immobili.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

     Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lett. a), c), g) del presente articolo sono altresì soggette ai sensi dell'art. 4, lett. b), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunziarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

 

     Art. 52. (Atti soggetti al solo controllo di legittimità).

     Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 51, è svolto dai Comitati che nei modi e nei termini indicati nell'art. 25 ne pronunciano l'annullamento qualora riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

     Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro 8 giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronunciano l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

 

     Art. 53. (Controllo sugli organi).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO XI

SERVIZIO DI CONSULENZA

 

     Art. 54. (Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza).

     Presso l'Assessorato degli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari Comitati.

     A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei Comitati:

     1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche delle Amministrazioni locali;

     2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali italiane ed estere;

     3) svolge attività di informazione a carattere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;

     4) assiste, a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;

     5) anche riguardo all'attuazione dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove e svolge, d'intesa con gli Organismi comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione diretta a:

     a) realizzare forme associative fra enti locali - ancorché diverse da quelle consortili - per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;

     b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.

     Per l'attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

     1) assumere, mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;

     2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali che, su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3, del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla l. reg. 11 giugno 1974, n. 15;

     3) assumere ogni altra spesa per l'attività di sperimentazione di cui al secondo comma del presente articolo e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.

     L'Assessore propone all'approvazione della Giunta regionale il programma annuale di attività dell'Ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell'assunzione della relative spese a carico del bilancio regionale.

     In sede di relazione di cui all'art. 21 l'Assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 55. (Uffici dei Comitati di controllo). [6]

 

     Art. 56. (Indennità).

     Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi da attribuire ai componenti dei Comitati previsti dalla presente legge.

 

     Art. 57. (Disposizioni transitorie).

     Salvo il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i Comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all'art. 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

     La data di insediamento del Comitato è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali previa deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla loro elezione, con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai Comitati.

     In attesa dell'insediamento dei Comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal Comitato e dalle Sezioni di cui alla l. reg. 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 58.

     I Comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali.

     In attesa dell'inserimento dei comitati di controllo la disposizione di cui al precedente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1979, anche nei confronti del Comitato e delle Sezioni di controllo di cui alla l.r. 31 gennaio 1956, n. 36 [7].

 

     Art. 59.

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 1981, n. 16.

[2] Comune inserito dalla L.R. 8 maggio 1984, n. 16

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 35.

[3]3a Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1990, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 6.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 1981, n. 16.

[5]5a Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45. L'art. 30 della L.R. 45/89 è stato successivamente abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 maggio 1981, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 7 agosto 1981, n. 26.

[8] Reca disposizioni finanziarie.