Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 15/01/1986 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978 n. 51, è modificato secondo le disposizioni [...] |
Art. 2. Il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale. |
Art. 3. I profili professionali. compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, sulla [...] |
Art. 4. La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi [...] |
Art. 5. Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'art. 85 della l.r. 28 maggio [...] |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.3.86 - L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.
Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.
Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della
La norma di cui al precedente comma si applica al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui all'art. 1 della l.r. n. 33 nonché, ferma restando l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 10, comma secondo, della
Il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale.
La tabella «A» allegata alla presente legge comprende le qualifiche funzionali, la dotazione organica delle singole qualifiche e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
Le qualifiche funzionali sono individuate, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della
In particolare, nella individuazione delle singole qualifiche funzionali, devono essere osservati i seguenti criteri:
- la prima qualifica funzionale comprende attività semplici di tipo manuale, il cui esercizio comporta comuni conoscenze pratiche;
- la seconda qualifica funzionale comprende attività di custodia e sorveglianza, il cui esercizio comporta conoscenze elementari;
- la terza qualifica funzionale comprende attività elementari a contenuto amministrativo e/o tecnico, il cui esercizio comporta adeguata preparazione, nonché l'utilizzazione di supporti tecnico-strumentali;
- la quarta qualifica funzionale comprende attività qualificate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico-manutentivo, il cui esercizio comporta specifiche conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, nonché l'utilizzazione di apparecchiature correlate alle attività medesime;
- la quinta qualifica funzionale comprende attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico-manutentivo, il cui esercizio comporta preparazione specialistica ed appropriata conoscenza delle tecnologie di lavoro, nonché l'impiego di apparecchiature complesse;
- la sesta qualifica funzionale comprende attività caratterizzate dall'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di scuola secondaria superiore;
- la settima qualifica funzionale comprende attività istruttoria formale di atti e provvedimenti e di elaborazioni di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di laurea. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di settore;
- l'ottava qualifica funzionale comprende attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché di controllo dei risultati nell'area amministrativa, contabile e tecnica, ovvero la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole gradi di difficoltà. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di servizio o di settore;
- la qualifica funzionale dirigenziale comprende attività di studio ed esame dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti alle materie di competenza regionale e di elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari. Il personale classificato in tale qualifica fornisce ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi. Allo stesso personale può essere conferito l'incarico di coordinatore generale o di servizio.
I profili professionali. compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della
I contingenti numerici per ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, sono determinati e soggetti a variazione e verifica secondo le procedure ed i criteri di cui all'art. 30 della
La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi contenuti all'art. 20 della
Ferme restando le vigenti norme di legge relative ai requisiti generali per l'assunzione agli impieghi regionali, per la disciplina dei concorsi si provvede a norma dell'art. 42 della
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche prima e seconda;
2) titolo di studio della scuola dell'obbligo [1] per le qualifiche terza, quarta e quinta, integrato da particolari qualificazioni, specializzazioni, abilitazioni o patenti per specifici profili professionali;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per la qualifica sesta;
4) diploma di laurea per la qualifica settima e ottava nonché abilitazione all'esercizio professionale ove richiesta;
5) diploma di laurea integrato da esperienza di lavoro o professionale per almeno 6 anni nonché, in relazione allo specifico profilo professionale, dalla prescritta abilitazione all'esercizio professionale, per la qualifica dirigenziale.
Ai fini dell'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età, anche gli impiegati regionali 'di ruolo' in possesso dei seguenti requisiti:
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica;
- diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica dirigenziale [2].
La disposizione del precedente comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.
Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, in armonia con i principi dell'art. 20 della
Gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della
La disposizione dell'art. 41 della
dell'Amministrazione regionale dei concorsi pubblici da essa banditi, è abrogata.
In relazione al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della
(Omissis) [5].
(Omissis) [5].
Per gli inquadramenti definitivi delle nuove qualifiche funzionali, in sede di attribuzione dei profili professionali, l'esercizio delle mansioni o funzioni tipiche del profilo professionale da attribuire deve risultare da atti formali tipici emanati dalle autorità competenti, come in appresso:
a) nella Amministrazione regionale: deliberazioni della Giunta Regionale, decreti del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali;
b) nell'Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda: deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell'art. 4 e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.
Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'art. 85 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLA A |
DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE |
DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
|
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Qualifiche |
funzionali 1 2 3 4 5 6 7 8 Dir. Totale |
|
Numero |
Posti 15 70 225 950 960 1100 580 210 90 4200 |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Punto così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 16, secondo comma, della
[4] Articolo così integrato dall'art. 4 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della