Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 comitati, commissioni, consulte |
Data: | 03/11/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. |
Art. 2. Durata e rinnovo. |
Art. 3. Funzioni del CREL. |
Art. 4. Funzionamento. |
Art. 5. Compensi. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 1.8.13 - L.R. 3 novembre 2000, n. 19. [1]
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
(B.U. 17 novembre 2000, n. 35).
Art. 1. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall’Amministrazione regionale [2].
2. Il CREL è composto:
a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;
d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;
g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;
h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità;
i bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità [3].
3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo.
Art. 2. Durata e rinnovo.
1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e si suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti [4].
Art. 3. Funzioni del CREL.
1. Il CREL esprime pareri sulle questi attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.
2. Il CREL in particolare:
a) esprime parere sui documenti della programmazione regionale;
b) esamina la relazione annuale sulle mode e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;
c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
d) elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della regione;
e) formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e altri atti di contenuto generale concernente materie economiche, finanziarie e sociali.
3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.
Art. 4. Funzionamento.
1. La prima seduta del CREL è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente.
2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente della Giunta regionale.
3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare.
4. Su proposta del suo Presidente, il CREL adotta il proprio regolamento che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze. Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate [5].
5. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.
[1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 18 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della