Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura - organizzazione |
Data: | 06/04/1954 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1963 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. |
§ 2.1.3 - L.R. 6 aprile 1954, n. 7. [1]
Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali mediante, studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:
1) l'attività organizzativa relativa all'assistenza tecnica, legale e amministrativa nonché all'informazione socio - economica ai coltivatori diretti e pastori;
2) l'istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura.
I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.
In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo.
Le iniziative di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici.
Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1963 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della