§ 4.4.13 - L.R. 28 dicembre 1977, n. 52.
Concessione di contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:28/12/1977
Numero:52


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a decorrere dall'anno 1975, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito [...]
Art. 2.      Tra le aziende private possono essere ammesse a godere dei contributi di cui all'art. 1 le aziende concessionarie di servizi pubblici ordinari, nonché quelle concessionarie anche di linea a [...]
Art. 3.      Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica rispondenti alle caratteristiche funzionali e tipi unificati previsti nei decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione del d.l. [...]
Art. 4.      Nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste da ciascun programma annuale e nell'ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a [...]
Art. 5.      Le domande per beneficiare dei contributi dovranno pervenire all'Assessorato dei trasporti della regione sarda, relativamente agli anni 1975-1976-1977, entro e non oltre il 60º giorno a partire [...]
Art. 6.      Per gli anni successivi al 1977
Art. 7.      I contributi, sono concessi con decreto dell'Assessore dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto, nonché delle certificazioni prescritte nei decreti [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione.


§ 4.4.13 - L.R. 28 dicembre 1977, n. 52.

Concessione di contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a decorrere dall'anno 1975, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella l. 16 ottobre 1975, n. 493, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche - escluse le gestioni governative delle Ferrovie meridionali sarde, Ferrovie complementari sarde e Strade ferrate sarde - ed alle aziende private per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone in servizio di linea [1].

     Il contributo, secondo quanto dispone l'art. 17 succitato, viene stabilito nella misura del 50% del costo risultante dal foglio complementare.

 

     Art. 2.

     Tra le aziende private possono essere ammesse a godere dei contributi di cui all'art. 1 le aziende concessionarie di servizi pubblici ordinari, nonché quelle concessionarie anche di linea a contratto, con esclusione dei titolari di sole concessioni di linea a contratto.

     I veicoli ammessi a contributo delle aziende pubbliche e private concessionarie di linee ordinarie ed a contratto dovranno essere adibiti esclusivamente alle autolinee ordinarie.

 

     Art. 3.

     Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica rispondenti alle caratteristiche funzionali e tipi unificati previsti nei decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con l. 16 ottobre 1975, n. 493.

     I veicoli acquistati dalle aziende concessionarie, usufruendo di contributi in conto capitale da parte dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici, sono ammessi a contributo esclusivamente per l'eventuale differenza sino al massimo previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste da ciascun programma annuale e nell'ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a contributo, saranno ammessi a beneficiare della presente legge in eguale misura sia le aziende pubbliche che le private [2].

     Nell'ipotesi che le disponibilità di cui al comma precedente non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell'anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest'ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2 [2].

     Fissato per ciascun anno il numero globale dei veicoli da ammettere a contributo e delle aziende pubbliche e di quelle private, la ripartizione numerica dei veicoli fra i richiedenti dei 2 settori verrà effettuata sulla base di 2 distinte graduatorie di merito tenendo conto dei sotto elencati fattori:

     1) numero degli autobus/chilometro di linee ordinarie effettuati nell'anno;

     2) numero delle linee ordinarie in concessione;

     3) numero dei veicoli in servizio;

     4) esigenze della zona servita.

 

     Art. 5.

     Le domande per beneficiare dei contributi dovranno pervenire all'Assessorato dei trasporti della regione sarda, relativamente agli anni 1975-1976-1977, entro e non oltre il 60º giorno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande relative a veicoli acquistati in tali anni dovranno essere corredate della seguente documentazione:

     a) copia fotostatica autenticata del foglio complementare;

     b) copia fotostatica delle pagine 2 e 3 della carta di circolazione;

     c) certificato dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di rispondenza del veicolo alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali di attuazione del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, e modificato con l. 16 ottobre 1975, n. 493;

     d) dichiarazione d'impegno a non alienare il veicolo prima del compimento del settimo anno dall'immatricolazione o a rimborsare un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo anno o infine a cedere il veicolo all'azienda pubblica subentrante nei servizi per il prezzo di mercato dell'usato all'epoca del rilievo depurato del contributo ottenuto.

 

     Art. 6.

     Per gli anni successivi al 1977 [3] le domande per contributo per veicoli da acquistare nell'anno dovranno pervenire all'Assessorato dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno, opportunamente motivate.

     Entro il 30 giugno successivo l'Assessorato dei trasporti darà notizia alle singole aziende richiedenti dell'elenco delle forniture ammesse a contributo.

     Ad acquisto avvenuto per la liquidazione del contributo, le aziende interessate dovranno fornire all'Assessorato dei trasporti la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 5.

 

     Art. 7.

     I contributi, sono concessi con decreto dell'Assessore dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto, nonché delle certificazioni prescritte nei decreti ministeriali di attuazione del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con l. 16 ottobre 1975, n. 493; attestante la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali indicate nelle tabelle allegate ai decreti.

     L'erogazione del contributo è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento dei contributi sociali per il personale dipendente.

     Nel caso che il veicolo ammesso a contributo sia stato acquistato a rate o con finanziamento di Istituto di credito, il contributo deve essere versato dall'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'istituto finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1979, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della legge di modifica.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della legge di modifica.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 4 settembre 1980, n. 49 e dall'art. 21 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4.

[4] Reca disposizioni finanziarie.