Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 19/07/2000 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999. |
Art. 2. Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque. |
Art. 3. Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi. |
Art. 4. Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti. |
Art. 5. Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti inquinati. |
Art. 6. Spese per la realizzazione di impianti di depurazione. |
Art. 7. Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. |
Art. 8. Spese per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. |
Art. 9. Modifiche alla L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". |
Art. 10. Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali. |
Art. 11. Restituzione dei canoni demaniali per finalità di pesca. |
Art. 12. Interventi straordinari per lo stagno di Cabras. |
Art. 13. Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius e dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE. |
Art. 14. Rete radio regionale. |
Art. 15. Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi della Sardegna e per la predisposizione di una pianificazione [...] |
Art. 16. Interventi nei compendi ittici. |
Art. 17. Impegnabilità dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali. |
Art. 18. Rideterminazioni di spesa. |
Art. 19. Copertura finanziaria. |
Art. 20. Urgenza. |
§ 4.5.40 - L.R. 19 luglio 2000, n. 14.
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.
(B.U. 27 luglio 2000, n. 23).
Art. 1. Attuazione del
1. E' istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di cui al comma 1 e per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal
Art. 2. Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque.
1. Il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 44 del
2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.
3. Sul documento il Consiglio si pronuncia entro 90 giorni, decorsi i quali esso s'intende approvato.
4. L'Assessorato dell'ambiente, sulla base dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio regionale, provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della
Art. 3. Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi.
1. In materia di autorizzazioni agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal
2. In deroga all'articolo 45, comma 6, del
3. In deroga all'articolo 56, comma 1, del
4. E' attribuita alle province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 36, comma 2, del
5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del
6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del
Art. 4. Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
1. Per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti previsto dall'articolo 11 del
Art. 5. Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti inquinati.
1. [1].
2. Per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.
Art. 6. Spese per la realizzazione di impianti di depurazione.
1. Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013/10).
Art. 7. Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.
1. Il completamento degli interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, finanziati dall'Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della
Art. 8. Spese per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
1. Per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 05012/03).
Art. 9. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 48 (specie di fauna selvatica cacciabile) della
"Passera mattugia (Passer montanus)
Passera oltremontana (Passer domesticus)
Storno (Sturnus vulgaris)
Pittima reale (Limosa limosa)".
2. Nel comma 1 dell'articolo 59 sono abrogate le seguenti parole: "alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo".
3. [2].
4. [3].
5. [4].
6. Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo:
"Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni".
Art. 10. Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali. [5]
[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subìto la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al massimo consentito dalla direttiva comunitaria del danno subìto.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a lire 1.500.000.000 è riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).]
Art. 11. Restituzione dei canoni demaniali per finalità di pesca.
1. Al fine di riversare all'Amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attività di pesca dal 1982 al 1995, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.).
Art. 12. Interventi straordinari per lo stagno di Cabras.
1. A seguito degli eccezionali eventi naturali che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; se il parere non è espresso nel termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente coordina l'attuazione del piano avvalendosi del titolare della concessione per l'esercizio della pesca, della Provincia di Oristano, dei Comuni di Cabras, Nurachi e Riola, dell'Azienda USL n. 5 e del Consorzio di bonifica di Oristano, anche attraverso la delega dei singoli interventi agli stessi soggetti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall'articolo 10 alle imprese di pesca operanti nello stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1. Le provvidenze sono concesse per i danni subiti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. Le spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono determinate in lire 700.000.000 per l'anno 2000, in lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 4.500.000.000 per l'anno 2002. Le spese derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono determinate in lire 4.300.000.000 per l'anno 2000, in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 1.500.000.000 per l'anno 2002. Il presente quadro finanziario può essere variato in relazione all'effettiva realizzazione del recupero produttivo dello stagno e delle operazioni di risanamento.
Art. 13. Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius e dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.
1. In attuazione dell'articolo 7 del
2. Per il monitoraggio dei fenicotteri nell'area protetta dal Parco regionale naturale di Molentargius, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000 (cap. 05107/05).
Art. 14. Rete radio regionale.
1. Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 05038/03).
Art. 15. Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi della Sardegna e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale.
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della
Art. 16. Interventi nei compendi ittici.
1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di lire 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078/08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei).
Art. 17. Impegnabilità dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali.
1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'articolo 1 della
Art. 18. Rideterminazioni di spesa.
1. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 di cui all'articolo 10, comma 1, della
2. L'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 disposta dall'articolo 17, comma 1, della
- lett. a) lire 5.300.000.000;
- lett. b) lire 1.900.000.000;
- lett. c) lire 1.900.000.000;
- lett. d) lire 1.900.000.000.
Art. 19. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 24.510.000.000, per l'anno 2000, in lire 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 20. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della
[2] Modifica il comma 2, art. 59 della
[3] Inserisce il comma 02 nell'art. 80 della
[4] Inserisce il comma 2 ter nell'art. 96 della
[5] Articolo modificato dall'art. 6 della