§ 1.3.116 - L.R. 5 giugno 1989, n. 24.
Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/06/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo 1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193:
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima ai quali sono ammessi i [...]
Art. 5.      1. L'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988 n. 42, è abrogato.
Art. 6.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 1.3.116 - L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42.

(B.U. 7 giugno 1989, n. 21)

 

Art. 1. [1]

     [1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono abrogati.

     2. L'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 6 è disposto - secondo la tabella A di corrispondenza allegata alla presente legge - in relazione alla fascia funzionale di appartenenza al 31 dicembre 1985.

     3. L'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene, per il totale dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli, cui sono ammessi, a domanda, gli impiegati dell'Amministrazione regionale inquadrati nella settima qualifica funzionale; i titoli e la loro valutazione sono definiti nella tabella D allegata alla presente legge.

     4. L'attribuzione del profilo professionale è disposta tra quelli previsti nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, tenuto conto dei titoli di studio e della qualifica giuridica rivestita al 31 dicembre 1985.

     5. Esaurite le operazioni previste dai precedenti commi, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di inquadramento mediante procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo, nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate mediante la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti nelle seguenti tabelle allegate alla presente legge:

     - nella tabella B per la mobilità sino alla quinta qualifica funzionale;

     - nella tabella C per la mobilità alle qualifiche funzionali sesta e settima;

     - nella tabella D per la mobilità alla qualifica funzionale ottava.

     6. Ai fini previsti dai precedenti commi terzo o quinto - fermi restando i requisiti della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza, e, ove richiesto, dal possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale - i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 1985 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

     - diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a otto anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

     - diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

     - diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

     - diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuto ai fini giuridici non inferiore ai dodici anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla ottava qualifica funzionale;

     - anzianità di servizio non inferiore a sei anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

     7. Ai fini degli inquadramenti e della mobilità verticale previsti dai precedenti commi sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica funzionale di accesso o nelle qualifiche funzionali ad essa superiori. Ai medesimi fini non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della citata legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

     8. Gli adempimenti concernenti gli inquadramenti, l'attribuzione del profilo professionale e la mobilità verticale, come previsti dal presente articolo, sono disposti, con effetto al 1º gennaio 1986, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente quinto comma.]

 

     Art. 2.

     1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo 1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193:

     - il secondo comma del punto 5.1 del capo IV;

     - il punto 2), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;

     - il punto 3), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;

     - il punto 3), secondo e terzo alinea della lettera c), del capo I delle norme transitorie;

     - il punto 3), lettere d), e) ed f), del capo I delle norme transitorie;

     - l'allegato C), concernente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale.

     2. Le norme di cui al punto 5.7 del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale devono intendersi applicabili alle ipotesi di mobilità verticale come disciplinate dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

     3. Ferme restando le norme di cui al precedente articolo 1, sono fatte salve, qualora più favorevoli, le disposizioni previste al punto 1) ed al primo alinea della lettera c) del punto 3) del capo I delle norme transitorie del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati, in applicazione delle disposizioni medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

     [1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono abrogati.

     2. Per il triennio di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato alla data del 1º gennaio 1988, mediante i procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge. Per il transito alla qualifica funzionale dirigenziale si applica, nei limiti dei posti disponibili, la norma relativa ai concorsi interni per titoli di cui al terzo comma del predetto articolo 1.

     3. Ai procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente comma non sono ammessi gli impiegati che abbiano usufruito dei procedimenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 1 della presente legge, fatta eccezione per gli impiegati inquadrati nella ottava qualifica funzionale alla data del 1º gennaio 1988.

     4. Ai fini previsti dai precedenti commi - fermo restando, ove richiesto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale - i requisiti prescritti alla data del 1º gennaio 1988 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

     - diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

     - diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

     - diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

     - diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale;

     - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

     5. Ai fini della mobilità verticale prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma settimo dell'articolo 1 della presente legge. Gli adempimenti relativi a tale mobilità sono disposti, con effetto dal 1º gennaio 1988, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25. giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente secondo comma.

     6. Relativamente al triennio indicato al primo comma dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 42, le disposizioni del presente articolo sono estese al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, riconoscendosi ai fini previsti in detto articolo il servizio valutato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 13/86 e fermo restando l'inquadramento del personale medesimo nel predetto ruolo.]

 

     Art. 4.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale ed il personale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 che alla data del 1º gennaio 1986:

     a) siano inquadrati nella V qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

     b) siano inquadrati nella VI qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni, per l'accesso alla settima qualifica funzionale.

     2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3, nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.

     3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988 n. 42, è abrogato.

     2. Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie d'esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

 

     Art. 6.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo, provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della predetta legge regionale n. 6, della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 e della presente legge.

     2. In relazione alla loro specificità, fermi restando i punteggi da attribuire ai titoli concernenti l'anzianità ed i titoli di studio, gli enti predetti possono stabilire specifici, diversi punteggi, per quanto riguarda i rimanenti titoli delle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

 

          Art. 7. [3]

 

     Art. 8. [4]

 

     Art. 9. [5]

     [1. L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza.]

 

TABELLA A

 

     Tabella di corrispondenza tra le fasce funzionali di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

 

------------------------------------------------------------------

Fascia funzionale                           Qualifica funzionale

------------------------------------------------------------------

   I fascia funzionale                   III qualifica funzionale

  II fascia funzionale                   III qualifica funzionale

III fascia funzionale                    IV qualifica funzionale

  IV fascia funzionale                     V qualifica funzionale

   V fascia funzionale                    VI qualifica funzionale

  VI fascia funzionale                   VII qualifica funzionale

------------------------------------------------------------------

 

 

TABELLA B

 

     Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito sino alla V qualifica funzionale.

     a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 20

     - per ogni anno di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75.

     - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni [6].

     b) Titoli di studio: sino ad un massimo di punti 10

     - possesso di diploma di scuola media superiore, punti 2;

     - diploma di scuola media inferiore prescritto per la qualifica, fino a punti 8 da attribuire come in appresso:

     - per la votazione minima, punti 6;

     - per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,50.

     Ai fini predetti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati; e qualora la votazione sia stata espressa con i giudizi di sufficiente, buono, distinto e ottimo la corrispondenza è definita come segue:

 

- sufficiente                  6

- buono                        7

- distinto                     8

- ottimo                       10

 

 

TABELLA C

 

     Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima.

     a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 20

     - per ogni anno di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75.

     - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni [7].

     b) Curriculum formativo e professionale: sino a un massimo di punti 20.

     I - Titoli accademici e di studio sino a un massimo di punti 16:

     - sino a punti 8 per diploma di laurea, da attribuire come appresso: per la votazione riportata sino a 99, punti 5,60, per ogni voto superiore, punti 0,20; per la votazione di 110 e lode, punti 8;

     - sino a punti 6 per il diploma di scuola media superiore da attribuire come appresso: per la votazione minima, punti 4; per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,25. Ai fini predetti, il punteggio della votazione va ricondotto in decimi; e qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati;

     - punti 0,50 per ciascuna abilitazione all'esercizio di una professione ovvero, all'insegnamento in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione;

     - punti 0,30 per ogni borsa di studio e punti 0,50 per ogni contratto di ricerca, sino ad un massimo di punti 1.

     II - Titoli di vincitore o idoneo in concorsi pubblici per esami (fino a un massimo di 5 punti e di 3 concorsi) per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita:

     - punti 2,00 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

     - punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse;

     - punti 0,80 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

     - punti 0,60 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso Amministrazioni diverse.

     Il punteggio da attribuirsi alle idoneità, con le modalità sopra dette, è ridotto al 30 per cento rispetto a quello previsto per il vincitore.

     III - Qualificazioni, specializzazioni e corsi, in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo di punti 4):

     a) per ciascun titolo di qualificazione e di specializzazione conseguito con esame presso Università, scuole, istituti, enti o altre strutture abilitate:

     - punti 0,30 con frequenza fino a un mese;

     - punti 0,40 con frequenza fino a tre mesi;

     - punti 0,60 con frequenza fino a sei mesi;

     - punti 0,80 con frequenza fino a nove mesi;

     - punti 1,00 con frequenza fino a un anno;

     - punti 1,20 con frequenza superiore a un anno;

     b) per le attività di partecipazione a corsi fino a un massimo di 10 corsi:

     - punti 0,20 per ciascuna attività di assistente in corsi universitari;

     - punti 0,15 per ciascuna attività di docente in altri corsi.

 

TABELLA D

 

     Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge.

     a) anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 15.

     - punti 0,75 per ogni anno di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza;

     - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni [8].

     b) funzioni di direzione: sino ad un massimo di punti 25 da assegnarsi, in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come in appresso:

     - punti 3,50 per ogni anno per le funzioni di Segretario generale o Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, Direttore della ragioneria, Direttore dei servizi o Coordinatore generale di Assessorato, Direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;

     - punti 2,50 per ogni anno per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

     - punti 1,50 per ogni anno per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

     - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero, i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni [9].

     c) titoli accademici e di studio sino ad un massimo di punti 10:

     - punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:

     con votazione da 67 a 85: punti 1,5

     con votazione da 86 a 90: punti 2;

     con votazione da 91 a 95: punti 3;

     con votazione da 96 a 100: punti 3;

     per ogni voto superiore a 100: punti 0,15;

     per la votazione di 110 e lode: punti 6;

     - punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione;

     - punto 0,50 per ogni borsa di studio di durata almeno annuale, sino ad un massimo di 2 punti;

     d) concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle delle qualifica funzionale rivestita: sino ad un massimo di punti 5:

     - punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

     - punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso Amministrazioni diverse;

     - punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale, presso l'Amministrazione regionale o l'Amministrazione di provenienza.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 25. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 25/94.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 25. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 25/94.

[3] Sostituisce l'art. 11, comma 3°, della L.R. 26 agosto 1988, n. 32.

[4] Aggiunge l'art. 27 bis alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] Lettera così modificata ed integrata dall'art. 72, primo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[7] Lettera così modificata ed integrata dall'art. 72, primo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[8] Lettera così modificata ed integrata dall'art. 72, secondo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[9] Lettera così modificata ed integrata dall'art. 72, secondo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.