Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 14/07/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 2.12.45 - L.R. 14 luglio 2003, n. 9. [1]
Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego.
(B.U. 18 luglio 2003, n. 21).
Art. 1. Finalità.
1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento nazionale e dell’Unione Europea, le funzioni amministrative e le competenze conferite dallo Stato con
2. In sede di prima applicazione le Province provvedono a istituire e organizzare i Centri per l’impiego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l’impiego.
3. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
4. La dotazione organica del personale di cui al comma 3 è determinata in misura pari al 75 per cento del contingente di personale definito per le sedi della Regione Sardegna dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente la “Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
5. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riforma, al personale del ruolo provvisorio di cui al comma 3 si applica il trattamento giuridico ed economico vigente presso l’amministrazione di provenienza.
6. Il Consiglio regionale, entro il termine di centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana una legge organica di riordino generale delle politiche del lavoro in attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti.
7. Nelle more dell’approvazione della legge di riforma in materia di servizi all’impiego, l’Agenzia regionale del lavoro di cui alla
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato al sensi dell’articolo 11 del
2. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a’ termini dell’articolo 9, della
[1] Legge abrogata dall’art. 50 della