Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 28/12/2000 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Beneficiari. |
Art. 3. Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. |
Art. 4. Comitato regionale per l'imprenditoria femminile. |
Art. 5. Compiti del Comitato. |
Art. 6. Norma di rinvio. |
Art. 7. Programmi regionali. |
Art. 8. Controlli. |
Art. 9. Disposizioni Finali. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Urgenza. |
§ 2.12.42 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 26.
Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215.
(B.U. 29 dicembre 2000, n. 40).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge è diretta a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile in Sardegna in applicazione dei principi e delle misure di intervento previsti dalla
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2. Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 3. Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
1. Ad integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 3 della
2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale è stabilita per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a lire 1.250.000.000; negli anni successivi la dotazione minima di tale Fondo è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali stanziate nell'anno precedente per la stessa Regione per l'indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile.
3. Le risorse finanziarie regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali stanziate a favore della Regione Sardegna con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4. Comitato regionale per l'imprenditoria femminile.
1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro è istituito il Comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, presieduto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e composto dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dal Presidente della Commissione pari opportunità o da loro delegati.
2. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dagli Assessorati di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5. Compiti del Comitato.
1. Il Comitato, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla
2. I criteri di priorità sono proposti, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente Commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione.
3. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 1 sono adottati entro venti giorni dal suo insediamento.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato può avvalersi di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditorialità femminile.
Art. 6. Norma di rinvio.
1. Le modalità di presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie regionali, le iniziative e le spese ammissibili, la misura delle agevolazioni e le relative modalità di erogazione sono determinate ai sensi della
Capo II
Programmazione regionale
Art. 7. Programmi regionali.
1. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione della
a) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;
c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.
2. Per la realizzazione di tale programma, la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano carattere di affidabilità e consolidata esperienza in materia. Tali soggetti devono avere sede operativa nella regione e sono selezionati tramite le procedure di gara previste nel
3. In fase di prima applicazione, la Regione per l'assistenza normativa e per il supporto tecnico necessario per l'avvio delle procedure e l'installazione e gestione dei sistemi informatici, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione senza oneri a carico della Regione sarda, della collaborazione dell'Istituto per la Promozione Industriale - IPI - già accreditato e utilizzato per queste funzioni dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 17 della
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è istituito apposito capitolo di bilancio presso l'Assessorato del lavoro per l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12 della
Art. 8. Controlli.
1. La Regione può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle medesime.
Art. 9. Disposizioni Finali.
1. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nella presente legge, si rimanda direttamente alle disposizioni contenute nel testo della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 15.546.000.000 per l'anno 2000.
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
- quanto a lire 1.250.000.000 con gli stanziamenti dei fondi regionali disposti dall'art. 33 della
- quanto a lire 14.296.000.000 con la variazione di bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
4. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 11. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.