Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/06/2010 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Definizione di impianti produttivi |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.2.208 - L.R. 21 giugno 2010, n. 11.
Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale.
(B.U. 3 luglio 2010, n. 20)
Art. 1. Definizione di impianti produttivi
1. Alla
2. La lettera c) del comma 17 dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:
"c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.".
3. Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le parole "funzionali alle attività economiche" sono aggiunte le seguenti "e produttive".
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La disposizione di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le dichiarazioni uniche autocertificative (DUAAP) presentate dopo la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/01, recante la circolare applicativa della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).