Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 28/11/2005 |
Numero: | 246 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) |
Art. 2. (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59) |
Art. 3. (Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace) |
Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri) |
Art. 5. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive) |
Art. 6. (Riassetto normativo in materia di pari opportunità) |
Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili) |
Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti) |
Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) |
Art. 10. (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno) |
Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno) |
Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili) |
Art. 13. (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) |
Art. 14. (Semplificazione della legislazione) |
Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione) |
Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità) |
Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) |
Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) |
Art. 19. (Invarianza finanziaria) |
Art. 20. (Abrogazioni) |
§ 80.3.16 - L. 28 novembre 2005, n. 246.
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
(G.U. 1 dicembre 2005, n. 280)
Capo I
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA
Art. 1. (Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi";
c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
"f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 2. (Ulteriore modifica alla
1. Dopo l'articolo 20-bis della
"Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali".
Art. 3. (Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della
a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attività di gestione;
c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base;
d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;
f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 5. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. (Riassetto normativo in materia di pari opportunità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla
1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;
2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile; 2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Capo II
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI
Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti)
1. All'articolo 119 del
"5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa".
Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)
1. Al
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;
b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonchè";
c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale";
d) all'articolo 74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi";
2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali" e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma è abrogato;
e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle" sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 è abrogato;
g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del
3. All'articolo 3, comma 2, della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10. (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate";
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata".
Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. Ai sensi dell'articolo 20 della
a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al
b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del
Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili)
1. Alla
a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto";
c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto";
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la condizione" sono soppresse;
e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 è abrogato.
2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".
4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa".
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al
7. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale".
8. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al
9. All'articolo 41-sexies della
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".
Art. 13. (Modifiche al
1. All'articolo 3 del
a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)" e dopo le parole: "effettuata gratuitamente" sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa";
b) nel comma 5, le parole: "di natura non regolamentare" sono soppresse.
Art. 14. (Semplificazione della legislazione)
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali [3].
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali [4]].
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonchè le relative fasi di consultazione [5];
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonchè l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione [6].
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater [7].
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della
12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate [10].
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970 [11].
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
16. [Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate] [12].
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale [13].
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 [14].
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi [15].
19. E' istituita la “Commissione parlamentare per la semplificazione“, di seguito denominata “Commissione“ composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza [16].
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della
22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni [18].
23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari [19].
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater [20].
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive [21].
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo [22].
Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.
Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del
a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale";
c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della
Art. 18. (Modifica alla
1. Nella
"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della
Art. 19. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del
[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 6 della
[4] Il secondo e terzo periodo sono stati soppressi dall'art. 3 del
[5] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[6] Comma inserito dall'art. 6 della
[7] Comma inserito dall'art. 15 della
[8] L'originario comma 14 è stato così sostituito dagli attuali commi 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater per effetto dell'art. 4 della
[9] L'originario comma 14 è stato così sostituito dagli attuali commi 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater per effetto dell'art. 4 della
[10] L'originario comma 14 è stato così sostituito dagli attuali commi 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater per effetto dell'art. 4 della
[11] L'originario comma 14 è stato così sostituito dagli attuali commi 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater per effetto dell'art. 4 della
[12] Comma abrogato dall'art. 4 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[15] Comma inserito dall'art. 4 della
[16] Comma così modificato dall'art. 4 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[19] Comma così modificato dall'art. 10 bis del
[20] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[23] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del