Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.13 formazione professionale |
Data: | 13/06/1989 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. L'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato. |
Art. 4. 1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere [...] |
Art. 5. 1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990. |
Art. 6. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, [...] |
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.13.16 - L.R. 13 giugno 1989, n. 42.
Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.
1. L'articolo 7 della
1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere sui fondi propri ed a valere su finanziamenti della Comunità economica europea e dello Stato.
2. L'importo complessivo di tale spesa è fissato sulla base dell'ammontare complessivo dello stanziamento dell'anno precedente a valere sui fondi propri e dei finanziamenti comunitari e statali conseguiti nell'anno medesimo, decrementato o maggiorato entro il 10 per cento.
3. Entro l'importo in tale modo fissato, la Regione è tenuta all'attuazione del proprio piano di formazione professionale non appena approvato ai sensi della
4. Per la parte eccedente, la Regione è tenuta all'attuazione del piano predetto solo in dipendenza dell'accertamento dell'entrata delle assegnazioni comunitarie e/o statali.
NORME TRANSITORIE
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990.
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 5 della
[2] Sostituisce l'art. 6 della