§ 4.5.29 - L.R. 17 ottobre 1997, n. 29.
Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:17/10/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni regionali.
Art. 3.  Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 4.  Modifica degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 5.  Costituzione dell'Autorità d'ambito.
Art. 6.  Procedura di costituzione.
Art. 7.  Competenze dell'Autorità d'ambito.
Art. 8.  Ordinamento dell'Autorità d'ambito.
Art. 9.  Organi dell'Autorità d'ambito.
Art. 10.  Assemblea.
Art. 11.  Comitato esecutivo.
Art. 12.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13.  Trasferimenti di funzioni.
Art. 14.  Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato.
Art. 15.  Tariffa d'ambito.
Art. 16.  Personale.
Art. 17.  Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito.
Art. 18.  Gestioni dell'E.S.A.F.
Art. 19.  Funzioni regionali di controllo.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Norma finanziaria.


§ 4.5.29 - L.R. 17 ottobre 1997, n. 29. [1]

Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(B.U. 24 ottobre 1997, n. 32).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in armonia con la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", disciplina con la presente legge l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

     2. In particolare la presente legge prevede:

     a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

     b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

     c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

     3. La gestione del servizio idrico integrato e affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

 

     Art. 2. Funzioni regionali.

     1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita le funzioni di programmazione, di pianificazione e di indirizzo alle quali l'Autorità d'ambito si attiene nello svolgimento dell'attività di sua competenza. La Regione esercita altresì le funzioni di controllo di cui all'articolo 19 della presente legge.

 

     Art. 3. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

     1. Il territorio regionale, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, e delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.

     2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.

 

     Art. 4. Modifica degli ambiti territoriali ottimali.

     1. Il numero degli ambiti territoriali ottimali e la relativa delimitazione possono essere modificati, anche su istanza degli enti locali interessati, per:

     a) rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

     b) assicurare un completo adeguamento dell'attività delle Autorità d'ambito alle scelte della programmazione e pianificazione regionale;

     c) facilitare e migliorare la cooperazione tra Comuni e Province.

     2. Le modifiche territoriali sono approvate, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e le Autorità d'ambito, dal Consiglio Regionale con legge.

     3. Tale legge di modifica detta le necessarie disposizioni per consentire il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.

 

     Art. 5. Costituzione dell'Autorità d'ambito.

     1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

     2. A tal fine i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'ambito.

 

     Art. 6. Procedura di costituzione.

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, uno schema di statuto dell'Autorità d'ambito.

     2. Tale schema è inviato alle Province e ai Comuni affinché questi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, possano formulare eventuali osservazioni modificative o integrative.

     3. La Giunta regionale provvede:

     a) a predisporre la proposta definitiva di statuto dell'Autorità d'ambito;

     b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell'ambito;

     c) a richiedere, in caso di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controllo sugli atti degli enti locali;

     d) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'ambito.

     4. Lo Statuto predisposto dalla Giunta regionale e adottato qualora sia approvato dagli enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente. Qualora, invece, gli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente approvino, nei termini di cui alla lettera b) del comma 3, uno statuto di contenuto differente da quello proposto dalla Giunta regionale, questo diviene a tutti gli effetti lo statuto dell'Autorità d'ambito. Nel computo delle maggioranze si utilizzano i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, computando per intero la popolazione dei comuni e per un decimo quella delle province.

     5. Gli oneri finanziari relativi alla procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito sono a carico della Regione.

 

     Art. 7. Competenze dell'Autorità d'ambito.

     1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio.

     2. Tali funzioni riguardano in particolare:

     a) la scelta della forma di gestione, mediante l'affidamento tra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;

     b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, anche mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; in tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994, vengono individuati i soggetti da salvaguardare sulla base di parametri oggettivi di carattere economico e gestionale che garantiscano la qualità del servizio ed economie di gestione, tenuti altresì presenti i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 36 del 1994. E' comunque esclusa la salvaguardia delle gestioni riconducibili alla previsione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), della Legge n. 142 del 1990. L’Autorità d’ambito può procedere all’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a enti pubblici e a società a totale o prevalente capitale pubblico costituite dagli attuali gestori del servizio. Tali società sono comunque escluse dalle gare per l’affidamento di altri servizi pubblici locali e tale esclusione si estende anche a società collegate o controllate [2];

     c) l'organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     d) l'approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;

     e) l'approvazione e l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario;

     f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della Legge n. 36 del 1994.

     3. L'Autorità d'ambito esercita l'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.

     4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'Autorità d'ambito il più completo esercizio dell'attività di controllo.

 

     Art. 8. Ordinamento dell'Autorità d'ambito.

     1. L'Autorità d'ambito è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto che deve necessariamente contenere:

     a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;

     b) la previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni;

     c) le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi, del piano economico-finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;

     d) le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell'Autorità d'ambito, sulla sua attività;

     e) le modalità di definizione delle controversie tra i soggetti gestori e gli utenti del servizio idrico integrato in forme conciliative, transattive o arbitrali.

     2. L'Autorità d'ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito:

     a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

     1) trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;

     2) trasferimenti deliberati dalla Regione;

     b) da beni immobili, mobili acquistati, permutati dall'Autorità d'ambito o ad essa donati;

     c) da ogni diritto devoluto all'Autorità d'ambito o da essa acquisito;

     d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;

     e) dalle proprietà e dai capitali dell'Autorità d'ambito.

     3. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:

     a) per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;

     b) per il venti per cento in rapporto al territorio comunale;

     c) il restante dieci per cento è assegnato alle province in relazione alla loro popolazione.

     3 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell’esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d’ambito, una quota di rappresentatività pari all’unità [3].

     3 ter. E’ data facoltà all’assemblea dell’Autorità d’ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione [4].

 

     Art. 9. Organi dell'Autorità d'ambito.

     1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

     a) l'Assemblea;

     b) il Comitato esecutivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 10. Assemblea.

     1. L'Assemblea approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Autorità d'ambito.

     2. L'Assemblea in particolare:

     a) approva le modificazioni allo statuto, il regolamento interno disciplinante il suo funzionamento e gli altri regolamenti del consorzio;

     b) approva il bilancio e il rendiconto;

     c) approva le direttive generali di programmazione dell'attività dell'ambito, in applicazione delle scelte di programmazione regionale;

     d) procede alla scelta del gestore unico e alla individuazione delle gestioni da salvaguardare e al riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 10, comma 3 della Legge n. 36 del 1994;

     e) approva il piano degli interventi dell'ente gestore;

     f) provvede alla determinazione della tariffa unica di ambito;

     g) provvede alla nomina e revoca del Presidente e del Comitato esecutivo;

     h) provvede all'elezione, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo, scelti tra componenti dell'Assemblea. Possono, altresì, essere eletti componenti del Comitato anche soggetti esterni all'Assemblea dotati di professionalità specifica.

     3. Fanno parte dell'Assemblea:

     a) un rappresentante designato da ciascuna Provincia;

     b) trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.

     4. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda della diversa consistenza demografica. Tali sezioni sono così articolate:

     a) prima sezione: ricomprende i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

     b) seconda sezione: ricomprende i comuni con popolazione da cinquemilauno fino a trentamila abitanti;

     c) terza sezione: ricomprende i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

     5. I componenti dell'Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le tre sezioni in proporzione al totale delle quote assegnate ai comuni rientranti nelle singole sezioni.

     6. Salvo differenti disposizioni contenute nello statuto o nel proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito si applicano le norme disciplinanti l'attività dei consigli comunali.

     7. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni.

 

     Art. 11. Comitato esecutivo.

     1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito ed è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi programmatici della sua attività. E', in particolare, competente:

     a) all'adozione di tutti gli atti non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;

     b) alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;

     c) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

     d) al compimento degli atti preparatori necessari per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

     e) al controllo sull'erogazione del servizio.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell'Autorità d'ambito;

     b) otto componenti eletti dall'Assemblea [5].

     3. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per cinque anni.

     4. L'Assemblea valuta, ai fini della revoca del Comitato esecutivo, il mancato raggiungimento dei prefissati obbiettivi programmatici e le relative responsabilità.

     5. Il Comitato dell'Autorità d'ambito e dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici. Il direttore coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

     6. Il numero e le mansioni dei componenti dell'ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.

     7. La copertura dei posti di direttore e di componente dell'ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico con le modalità previste dallo statuto.

 

     Art. 12. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità d'ambito e eletto dall'Assemblea secondo le norme previste dallo statuto o, in mancanza, secondo le norme che si applicano nei comuni.

 

     Art. 13. Trasferimenti di funzioni.

     1. L'atto di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità d'ambito trasferisce alla stessa tutte le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici esercitate dagli enti locali.

 

     Art. 14. Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato.

     1. In attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione. Essa è stipulata sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvati, su proposta dell'Autorità d'ambito formulata entro tre mesi dalla nomina del suo Presidente, dalla Giunta regionale, tenuto conto della situazione organizzativa esistente e dell'opportunità di mantenere le gestioni da salvaguardare [6].

     2. Ai fini della definizione di tale convenzione l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1.

     3. La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.

     4. In applicazione dell'articolo 10, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Tariffa d'ambito.

     1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica.

     2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev'essere posto a carico dell'utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, la copertura dei costi di esercizio e di investimento ivi compresi gli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall'Unione Europea.

     3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l'Autorità d'ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.

 

     Art. 16. Personale.

     1. La Regione, con apposita legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, provvede a disciplinare forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

 

     Art. 17. Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito.

     1. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali interessati ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

 

     Art. 18. Gestioni dell'E.S.A.F. [7]

 

     Art. 19. Funzioni regionali di controllo.

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:

     a) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;

     b) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.

     2. Al fine di esercitare un obbiettivo controllo sull'attività di gestione dei servizio idrico integrato, la Regione fissa standard comuni di riferimento.

     3. Tale attività di controllo viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

     4. L'Assemblea dell'Autorità d'ambito è sciolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:

     a) per gravi o persistenti violazioni di legge;

     b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio.

     5. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le votazioni per la ricostituzione dell'Assemblea

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riordino complessivo del governo delle risorse idriche, la gestione delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo continua ad essere esercitata, fino all'incile dell'utenza per uso idropotabile, dai soggetti attualmente titolari, fatta salva l'ordinaria scadenza delle attuali concessioni.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 1997 in lire 100.000.000.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     In diminuzione:

     03 - ASSESSORATO BILANCIO

     Cap. 03016 - Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 10)

     1997 lire 100.000.000

     mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

     In aumento:

     04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI

     Cap. 04017/02 - (N.I.) [2.1.1.4.1.2.08.16] [08.02] - Spese per la procedura di costituzione dell'Autorità d'ambito (art. 6, comma 5, della presente legge)

     1997 lire 100.000.000

     Cap. 04017/03 - (N.I.) [2.1.1.5.8.2.08.16] [08.02] - Contributo all'Autorità d'ambito per le spese di funzionamento (art. 8, comma 2, lett. a), della presente legge)

P.M.

     3. Alla determinazione dei trasferimenti all'Autorità d'ambito, previsti dall'articolo 8, comma 2.5 lett. a), (cap. 04017/03), si provvede con la legge finanziaria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4.

[2] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1999, n. 15 e così modificata dall’art. 6 della L.R. 3 luglio 2003, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 12 luglio 2005, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 12 luglio 2005, n. 11.

[5] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 12 luglio 2005, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1999, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1999, n. 15.