§ 1.3.144 - L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/11/1998
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Fonti.
Art. 3.  Potere di organizzazione.
Art. 4.  Criteri di organizzazione.
Art. 5.  Rapporti sindacali.
Art. 6.  Gestione delle risorse umane.
Art. 6.1  (Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione)
Art. 6 bis.  (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità).
Art. 7.  Pari opportunità.
Art. 8.  Direzione politica e direzione amministrativa.
Art. 8 bis.  (Valutazione delle performance)
Art. 9.  Gestione delle risorse.
Art. 10.  Controllo interno di gestione.
Art. 11.  Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.
Art. 12.  Strutture organizzative.
Art. 13.  (Strutture dell'Amministrazione regionale)
Art. 13 bis.  (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)
Art. 14.  (Posizioni dirigenziali ispettive)
Art. 14 bis.  (Servizio studi regionale)
Art. 15.  (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
Art. 15 bis.  (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)
Art. 16.  (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti)
Art. 17.  Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale.
Art. 18.  Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ.
Art. 19.  Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale.
Art. 20.  Uffici per le relazioni col pubblico.
Art. 21.  Qualifica dirigenziale e relative funzioni.
Art. 22.  Responsabilità dirigenziale.
Art. 23.  Compiti del dirigente.
Art. 23 bis.  (Direttore del Dipartimento)
Art. 24.  Compiti del direttore generale.
Art. 25.  Compiti del direttore di servizio.
Art. 26.  (Unità di progetto)
Art. 27.  Compiti del dirigente ispettore.
Art. 28.  Attribuzione delle funzioni dirigenziali.
Art. 29.  Dirigenti esterni.
Art. 30.  (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
Art. 31.  Trattamento economico dei dirigenti.
Art. 32.  Accesso alla dirigenza.
Art. 33.  Dirigenza degli enti regionali.
Art. 33 bis.  (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni).
Art. 33 ter.  (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)
Art. 34.  Trattamento economico.
Art. 35.  Mansioni.
Art. 36.  Assegnazione temporanea a mansioni superiori.
Art. 37.  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
Art. 38.  Processi di mobilità.
Art. 38 bis.  (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
Art. 39.  (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)
Art. 40.  (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)
Art. 40 bis.  (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)
Art. 41.  Distacchi di personale.
Art. 42.  Collocamento fuori ruolo.
Art. 43.  Valutazione dei dipendenti.
Art. 44.  Incompatibilità.
Art. 45.  Deroga per i dipendenti a tempo parziale.
Art. 46.  Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 46 bis.  (Disciplina del telelavoro e del lavoro agile)
Art. 47.  Esercizio delle attività professionali.
Art. 47 bis.  (Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna)
Art. 47 bis 1  (Avvocati degli enti del sistema Regione)
Art. 48.  Codice di comportamento.
Art. 49.  Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 50.  Procedimento disciplinare.
Art. 51.  Collegio arbitrale.
Art. 52.  Modalità di accesso.
Art. 53.  Requisiti e procedure di assunzione.
Art. 54.  Concorsi unici.
Art. 55.  Commissioni giudicatrici.
Art. 56.  Riserva di posti.
Art. 57.  Assunzione in servizio.
Art. 58.  Contratti collettivi.
Art. 59.  Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN.
Art. 60.  Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva.
Art. 61.  Autoregolamentazione del diritto di sciopero.
Art. 62.  Risorse per la contrattazione.
Art. 63.  Procedimento di contrattazione.
Art. 64.  Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi.
Art. 65.  Contrattazione integrativa.
Art. 66.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 67.  Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 68.  Aspettative e permessi sindacali.
Art. 69.  Applicazione agli enti regionali.
Art. 70.  Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro.
Art. 71.  Prima definizione degli uffici.
Art. 72.  Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.
Art. 73.  Prima attribuzione delle funzioni di direzione.
Art. 74.  Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti.
Art. 75.  Prima determinazione delle dotazioni organiche.
Art. 76.  Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale.
Art. 77.  Prima costituzione della dirigenza.
Art. 78.  Proroga del contratto vigente.
Art. 79.  Copertura finanziaria.
Art. 80.  Abrogazione di norme.


§ 1.3.144 - L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

(B.U. 17 novembre 1998, n. 34 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente [1].

     2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica, di seguito denominati "enti", e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente.

     2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale [2].

     2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale [3].

     3. [Sono tuttavia escluse dall'applicazione della presente legge le categorie di personale dipendente dall'Amministrazione e dagli enti i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di entrata in vigore della presente legge] [4].

 

     Art. 2. Fonti.

     1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.

     2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:

     a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori

nell'espletamento delle procedure amministrative;

     b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

     c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

     d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

     e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;

     f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

     g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

     3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

     5. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'articolo 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

     6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo VI e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione [5].

 

     Art. 3. Potere di organizzazione.

     1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

     2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

 

     Art. 4. Criteri di organizzazione.

     1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:

     a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

     b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;

     c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

     d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;

     e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;

     f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

     g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.

 

     Art. 5. Rapporti sindacali.

     1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

     2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:

     a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

     b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 15;

     c) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'articolo 38;

     d) provvedimenti di variazione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 39 [6];

     e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera h), e 25, comma 1, lettera d);

     f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, ai sensi dell'articolo 48;

     g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'articolo 54, comma 2.

     3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.

 

     Art. 6. Gestione delle risorse umane.

     1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:

     a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;

     b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;

     c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;

     d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

     2. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.

     3. [Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione e gli enti possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione] [7].

 

     Art. 6.1 (Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione) [8]

     1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

     2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato.

 

     Art. 6 bis. (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità). [9]

     1. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.

     2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l’oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell’incarico e il compenso. Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo [10].

     2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici [11].

     3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.

     3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale [12].

     4. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l’oggetto, l’importo e la durata dell’incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.

 

     Art. 7. Pari opportunità.

     1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:

     a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;

     b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.

     2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

 

     Art. 8. Direzione politica e direzione amministrativa. [13]

     1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:

     a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

     b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

     c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico- finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale [14];

     d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

     e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;

     f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;

     g) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dalla presente legge.

     2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale.

     3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

     4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

     5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative, devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti [15].

     6. Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:

     a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 2;

     b) le parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4 [16];

     c) le parole "curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed," e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 6.

 

     Art. 8 bis. (Valutazione delle performance) [17]

     1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

     2. In materia di valutazione delle perfomance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:

a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;

e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;

i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

     3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.

     5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:

a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;

b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;

c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.

     6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.

     7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti

     8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Gestione delle risorse.

     1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:

     a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;

     b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.

     2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.

     3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.

     4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale, preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

     5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

 

     Art. 10. Controllo interno di gestione.

     1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:

     a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;

     b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'articolo 4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;

     c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.

     2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.

     3. L'ufficio:

     a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici

dell'Amministrazione e degli enti;

     b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;

     c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;

     d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.

     1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.

     2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.

     3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

     a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;

     b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.

     4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.

     5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo [18].

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

E DOTAZIONE ORGANICA

 

     Art. 12. Strutture organizzative.

     1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali, dipartimenti, servizi, unità di progetto e uffici speciali [19].

     1 bis. I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di direzione, coordinamento e di controllo delle direzioni generali e delle strutture rette da direttori generali afferenti ai rispettivi assessorati [20].

     2. Le direzioni generali sono strutture amministrative sovraordinate ai servizi e soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo dei dipartimenti [21].

     3. I servizi sono strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo [22].

     4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento [23].

     5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:

     a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;

     b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;

     c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.

     5 bis. Gli uffici speciali sono strutture organizzative che possono essere istituite per l'adempimento di funzioni specifiche rese obbligatorie dalla legislazione dell'Unione europea o statale vigente [24].

     6. Ai dipartimenti, alle direzioni generali, ai servizi e agli uffici speciali, sono preposti dirigenti [25].

     7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.

 

     Art. 13. (Strutture dell'Amministrazione regionale) [26]

     1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

     1 bis. Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti fino ad un massimo di tre dipartimenti coordinati dal Presidente della Regione, per il tramite del Segretario generale della Regione [27].

     1 ter. I dipartimenti sono istituiti, modificati e soppressi con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale [28].

     1 quater. I dipartimenti sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore [29].

     2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.

     3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali fino al 30 per cento di quelle istituite.

     4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

     5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

     6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

     7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

     7 bis. Le unità di progetto sono istituite, modificate o soppresse con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento, e la composizione [30].

     7 ter. Gli uffici speciali sono istituiti, modificati o soppressi con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri, le modalità di funzionamento e la composizione [31].

     8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

     9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane, è istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti.

 

     Art. 13 bis. (Comitato di coordinamento delle direzioni generali) [32]

     [1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

     2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

     3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:

a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;

b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni.]

 

     Art. 14. (Posizioni dirigenziali ispettive) [33]

     1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

 

     Art. 14 bis. (Servizio studi regionale) [34]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, è istituito, nella Presidenza della Regione, il servizio studi regionale quale ufficio di rango dirigenziale.

     2. Il servizio studi regionale svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale.

     3. La dotazione organica, l'articolazione, la specificazione delle funzioni del servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

     4. Al servizio studi regionale è preposto un direttore di servizio.

 

     Art. 15. (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche) [35]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con il Presidente della Regione, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale [36].

     2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.

 

     Art. 15 bis. (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali) [37]

     1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

a) trasferimenti o modifiche delle competenze;

b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;

c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;

d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);

e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.

     2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.

 

     Art. 16. (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti) [38]

     1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

     2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

     3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

     4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione.

 

     Art. 17. Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale.

     1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

 

     Art. 18. Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ.

     1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti.

     2. [39].

     3. [40].

 

     Art. 19. Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale.

     1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:

     a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;

     b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;

     c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;

     d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;

     e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;

     f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;

     g) andamento delle spese per il personale dipendente;

     h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.

 

     Art. 20. Uffici per le relazioni col pubblico.

     1. [41].

 

TITOLO III

DIRIGENZA

 

     Art. 21. Qualifica dirigenziale e relative funzioni.

     1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica [42].

     1 bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa [43].

     2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.

     3. Ai dirigenti competono funzioni:

     a) di direzione generale;

     b) di direzione di servizio;

     c) di vigilanza e ispettive;

     c bis) di direzione delle unità di progetto [44];

     c ter) di direzione degli uffici speciali [45];

     d) [di studio, di ricerca e di consulenza] [46].

     4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori.

     5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.

     6. Il Presidente della Giunta e gli Assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli Assessori è data contestuale comunicazione al Presidente della Giunta.

     7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.

     8. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.

     9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalità dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 22. Responsabilità dirigenziale.

     1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

     2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:

     a) del componente della Giunta competente nel ramo

dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;

     b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;

     c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.

     3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.

     4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'articolo 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     5. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:

     a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello;

     b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;

     c) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;

     d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.

     6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

     7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.

 

     Art. 23. Compiti del dirigente.

     1. Il dirigente:

     a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

     b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;

     c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;

     d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;

     e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;

     f) [47];

     g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.

 

     Art. 23 bis. (Direttore del Dipartimento) [48]

     1. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione; il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento.

     2. Le funzioni di direttore del dipartimento sono conferite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

     a) ai dirigenti del sistema Regione da almeno cinque anni, con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;

     b) a persone estranee al sistema Regione in possesso del diploma di laurea che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

     3. L'incarico di direttore del dipartimento ha durata massima di cinque anni e non può, comunque, superare la data di scadenza naturale della legislatura. In caso di cessazione anche anticipata dalla carica del Presidente della Regione, l'incarico di direttore del dipartimento può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente; decorso tale termine l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato.

     4. L'organizzazione, la dotazione organica, la definizione delle funzioni, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti, in armonia con la presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore di riferimento.

 

     Art. 24. Compiti del direttore generale.

     1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:

     a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

     b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;

     c) dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

     d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni [49];

     e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza [50];

     f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

     g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;

     h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

 

     Art. 25. Compiti del direttore di servizio.

     1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:

     a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;

     b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

     c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;

     d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;

     e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi;

     e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza [51];

     e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica [52].

 

     Art. 26. (Unità di progetto) [53]

     1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.

     3. Al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi [54].

 

     Art. 27. Compiti del dirigente ispettore.

     1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.

     2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.

     3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.

     4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

     5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

     6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta.

 

     Art. 28. Attribuzione delle funzioni dirigenziali.

     1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.

     2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

     3. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale [55].

     3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni [56].

     3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale [57].

     3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate [58].

     4. Le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti del sistema Regione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione [59].

     4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 20 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può, dando precedenza a quei servizi i cui direttori hanno la funzione di "datori di lavoro" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 e di direttore di ufficio speciale a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale [60].

     4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:

     a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;

     b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;

     c) alla sicurezza dei luoghi;

     c bis) alla protezione dei dati personali [61].

     4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio [62].

     4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale [63].

     4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale [64].

     5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

     6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.

     7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento. L’attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall’insediamento del rispettivo organo di direzione politica [65].

     8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all’ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull’operato del dirigente, nel qual caso si applica l’articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l’originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi [66].

     9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

 

     Art. 29. Dirigenti esterni.

     1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali [67].

     2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando.

     3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 22.

     4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'articolo 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto [68].

     4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di direttore di servizio e di direttore di ufficio speciale, e di coordinatore dell'unità di progetto possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di cui all'articolo 28, comma 7 [69].

 

     Art. 30. (Sostituzione dei direttori generali e di servizio) [70]

     1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate fino all'individuazione del nuovo direttore generale da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale [71].

     2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

     3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.

     4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione degli articoli 28, comma 4 bis, e 29, comma 4 bis, sono esercitate da un dirigente della medesima direzione generale individuato con provvedimento del direttore generale. In caso di vacanza contemporanea di più posizioni dirigenziali di servizio nella medesima direzione generale, il direttore generale individua, ai sensi del primo periodo, più dirigenti della medesima direzione generale, e se questi non siano sufficienti affida ad uno stesso dirigente più servizi vacanti o avoca a sé temporaneamente la competenza di uno o alcuni di essi. In mancanza di dirigenti, le funzioni di direttore di servizio possono essere svolte dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza. Le funzioni di cui al presente comma possono essere esercitate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui agli articoli 28, 29, comma 4 bis e 40, comma 2 [72].

     5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio

     6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.

     7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

 

     Art. 31. Trattamento economico dei dirigenti.

     1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

     2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'articolo 28, comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.

     3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente

all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

     4. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

 

     Art. 32. Accesso alla dirigenza.

     1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l’Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione [73].

     2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

     a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

     b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

     c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;

     d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.

     3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso [74].

     4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso [75].

     5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente [76].

     6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto. Agli allievi del corso-concorso selettivo di formazione che siano dipendenti pubblici non appartenenti al sistema Regione è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, l'intero trattamento economico in godimento, con l'esclusione dell'indennità di missione. L'importo corrisposto è rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a euro 1.500 mensili, l'Amministrazione regionale corrisponde un'integrazione [77].

     7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.

     7 bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'Amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15 [78].

     8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:

     [a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti;] [79]

     b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;

     c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.

 

     Art. 33. Dirigenza degli enti regionali.

     1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 12, comma 5, ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.

     2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 28.

     3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'articolo 28.

     4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'articolo 28 e l'articolo 29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 29.

 

     Art. 33 bis. (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni). [80]

     1. I dirigenti del sistema Regione ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell’ente di assegnazione, fatta salva l’applicazione di speciali disposizioni [81].

     2. I dirigenti del sistema Regione possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell’Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell’articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [82].

 

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

Disciplina del rapporto

 

     Art. 33 ter. (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale) [83]

     1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo.

     2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.

 

     Art. 34. Trattamento economico.

     1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.

     2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.

     3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:

     a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;

     b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;

     c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

     d) all'effettuazione di lavoro straordinario.

     4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.

 

     Art. 35. Mansioni.

     1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

     2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 36. Assegnazione temporanea a mansioni superiori.

     1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza:

     a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

     b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.

     2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.

     3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.

     4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

     5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

     6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'articolo 35.

     7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.

     8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.

     9. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

 

     Art. 37. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

     1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

 

     Art. 38. Processi di mobilità.

     1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 6, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

     2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:

     a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

     b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

     c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.

     3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.

     4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.

     5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'Amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'Amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, dagli articoli 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali.

     7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'articolo 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

 

     Art. 38 bis. (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) [84]

     1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

     2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.

     3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.

     5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.

     6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione) [85]

     1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

     2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.

     3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.

     4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali.

 

     Art. 40. (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni) [86]

     1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

     2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.

     3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione.

 

     Art. 40 bis. (Sistema dell'amministrazione territoriale locale) [87]

     1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province.

 

     Art. 41. Distacchi di personale.

     1. Non è consentito il distacco di personale dell'Amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali o per effetto di accordi fra Regioni [88].

     2. I distacchi in atto cessano al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tuttavia prorogati i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio - assistenziali"), fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale.

 

     Art. 42. Collocamento fuori ruolo.

     1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio [89].

     2. I dipendenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell’area direttiva possono, salvo divieto dell’amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell’amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione [90].

 

     Art. 43. Valutazione dei dipendenti.

     1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.

     2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

 

     Art. 44. Incompatibilità.

     1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

     2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.

     3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, né per il percepimento di compensi derivanti:

     a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

     b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

     c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

     d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

     e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

     f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

     4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.

     5. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.

     6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.

     7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.

     8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

     9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

     10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

 

     Art. 45. Deroga per i dipendenti a tempo parziale.

     1. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.

     2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.

     3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero- professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.

     4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

 

     Art. 46. Rapporto di lavoro a tempo parziale.

     1. L’Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti [91].

     2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.

     3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

 

     Art. 46 bis. (Disciplina del telelavoro e del lavoro agile) [92]

     1. Attraverso gli istituti del telelavoro e del lavoro agile, l'Amministrazione regionale persegue le seguenti finalità:

     a) favorire un'organizzazione del lavoro volta a promuovere una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione dei propri dipendenti;

     b) promuovere l'utilizzo di strumenti digitali di comunicazione;

     c) promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo;

     d) sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano la flessibilità lavorativa e lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;

     e) facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare anche temporanea, il tragitto casa lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;

     f) offrire un contributo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e quindi anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente.

     2. Per "prestazione di telelavoro" si intende la prestazione di lavoro eseguita presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della propria sede abituale di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

     3. Per "prestazione di lavoro agile" si intende una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro e secondo quanto stabilito nei rispettivi accordi.

     4. Tutto il personale del sistema Regione che svolge la propria prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche in part time, può usufruire delle modalità di telelavoro o di lavoro agile [93].

     5. I dipendenti che usufruiscono delle modalità di telelavoro o di lavoro agile continuano ad appartenere al Servizio originario e il loro passaggio al telelavoro o al lavoro agile non muta né il loro status giuridico né la natura del rapporto d'impiego in atto, in quanto implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. I dipendenti conservano pertanto, per quanto compatibili, i medesimi diritti e obblighi di cui erano titolari quando svolgevano la propria attività in via continuativa nei locali del sistema Regione. L'Amministrazione regionale garantisce le medesime opportunità rispetto alle progressioni di carriera, iniziative di socializzazione, di formazione e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe nelle sedi regionali.

     6. Per i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile resta inalterata la disciplina del congedo ordinario, delle assenze per malattia, della maternità e paternità, delle aspettative e di ogni altro istituto previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro e da specifiche disposizioni di legge, per quanto compatibile con la disciplina di tali modalità lavorative.

     7. Il ricorso al telelavoro o al lavoro agile avviene sulla base del Piano di utilizzo del telelavoro e del lavoro agile approvato dalla Giunta regionale, di durata annuale o pluriennale, che contiene l'indicazione delle attività che possono essere svolte in telelavoro e in modalità agile, ne disciplina modalità e orari, garantisce la messa a disposizione, l'installazione, il collaudo e la manutenzione delle postazioni di lavoro. Il Piano può essere aggiornato o integrato all'occorrenza, in corso d'anno.

 

     Art. 47. Esercizio delle attività professionali.

     1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo o abilitati da specifiche previsioni di legge.

     2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

     3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.

     4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.

     5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.

     6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.

     7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.

     8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.

     9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 6, comma 13, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti [94].

     9 bis. Le somme riscosse dall’Amministrazione e dagli enti, agenzie, aziende e istituti regionali a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'Avvocatura regionale della Sardegna e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali [95].

     9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali [96].

 

     Art. 47 bis. (Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna) [97]

     1. Per la rappresentanza, la difesa dell'Amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale è istituita l'Avvocatura regionale che succede a tutti gli effetti di legge alla Direzione generale dell'area legale.

     2. L'Avvocatura regionale è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.

     3. L'Avvocatura assicura, senza soluzione di continuità, le funzioni precedentemente svolte dalla Direzione generale dell'area legale e provvede in particolare:

     a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale;

     b) alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;

     c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità o la necessità di promuovere, resistere, abbandonare o conciliare giudizi specialmente nanti alle magistrature superiori e di secondo o unico grado;

     d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando si renda necessario nel caso di assenza di professionalità interne e, comunque, con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dal territorio della Regione;

     e) a formulare i pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli Assessori regionali e dalle rispettive direzioni generali;

     f) a esprimere parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia.

     4. Le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale sono svolte da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale iscritti al relativo albo da almeno cinque anni oppure tra gli esterni in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale nomina tra gli avvocati dipendenti il vicario.

     5. Su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua il contingente organico dell'Avvocatura regionale e delle posizioni professionali necessarie al suo funzionamento e iscrive gli avvocati in apposito ruolo professionale stabilendo preventivamente i requisiti e le modalità per accedere al ruolo. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio senza danno per la Regione, gli avvocati dell'Amministrazione regionale iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), sono assegnati d'ufficio all'Avvocatura regionale e fanno parte di diritto del relativo contingente organico se in possesso del requisito di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 e sono iscritti nell'apposito ruolo professionale.

     6. Il rapporto di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura regionale è disciplinato in maniera distinta nell'ambito del contratto di comparto ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale si applica l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 e nella misura indicata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

     7. L'esercizio della funzione di avvocato dell'Avvocatura regionale si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali. Gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale devono essere dipendenti della Regione e alla stessa legati da un rapporto organico, diretto ed esclusivo.

     8. Nei casi in cui la legge statale lo consente, la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

 

     Art. 47 bis 1 (Avvocati degli enti del sistema Regione) [98]

     1. Agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli albi professionali, degli enti di cui all'elenco contenuto nell'articolo 1, comma 2 bis, si applicano i principi e le disposizioni di cui all'articolo 47 bis, commi 6 e 7.

 

     Art. 48. Codice di comportamento.

     1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

CAPO II

Procedimento disciplinare

 

     Art. 49. Infrazioni e sanzioni disciplinari.

     1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.

     3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 50. Procedimento disciplinare.

     1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.

     2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.

     3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.

     4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.

     5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.

     6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.

     7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.

     8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

     9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

     10. [Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento] [99].

     11. [Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento] [100].

     12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

 

     Art. 51. Collegio arbitrale. [101]

     [1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente.

     2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'articolo 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.

     3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.

     4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

     5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.

     6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

     7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.]

 

TITOLO V

ACCESSO AL LAVORO

 

     Art. 52. Modalità di accesso.

     1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:

     a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;

     b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; si applica l'articolo 12, comma 4, della Legge 1 dicembre 1997, n. 468. E' in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative [102].

     c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

     d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità, ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.

     3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

     4. Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, con legge regionale saranno disciplinate le modalità con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo [103].

 

     Art. 53. Requisiti e procedure di assunzione.

     1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. Si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali [104].

     2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.

     3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

     4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 52 sono disciplinate dalla legge regionale n. 12 del 1993, nonché, in quanto compatibili, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41 e dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

     5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari.

     6. I bandi di concorso per l'accesso nell'Amministrazione regionale e negli enti, compresi quelli per la dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera e della lingua sarda [105].

 

     Art. 54. Concorsi unici.

     1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, l’Amministrazione e gli enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale [106].

     2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione [107].

     3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.

     4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per tre anni dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche [108].

     5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.

     6. I dipendenti non possono essere trasferiti dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione [109].

 

     Art. 55. Commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale [110].

     2. [I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno 15 esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali- culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi] [111].

 

     Art. 56. Riserva di posti. [112]

     1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che abbia prestato servizio per almeno tre anni nell'Amministrazione o negli enti.

 

     Art. 57. Assunzione in servizio.

     1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

     2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.

     3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.

     4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

 

TITOLO VI

CONTRATTAZIONE

 

     Art. 58. Contratti collettivi.

     1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

     2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.

     3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico- scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all’articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori [113].

     4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

     4 bis. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale) [114].

     4-ter. Il personale della Direzione generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL protezione civile) [115].

     4-quater. Per le figure professionali di altre direzioni generali dell'Amministrazione regionale o del sistema Regione e per il personale di cui al comma 4, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto [116].

     5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.

     6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 59. Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN.

     1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

     2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

     3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.

     4. Le intese definiscono:

     a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;

     b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;

     c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.

 

     Art. 60. Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva.

     1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, e per il personale della direzione generale della protezione civile una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate [117].

     2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'articolo 47 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo.

 

     Art. 61. Autoregolamentazione del diritto di sciopero.

     1. E' condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

     Art. 62. Risorse per la contrattazione.

     1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

     2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale

dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato competente in materia di personale [118].

     3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'articolo 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

 

     Art. 63. Procedimento di contrattazione.

     1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.

     2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.

     3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.

     4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.

     5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

     6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

     7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

 

     Art. 64. Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi.

     1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

     2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

 

     Art. 65. Contrattazione integrativa.

     1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.

     2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.

     3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

     4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 10.

 

     Art. 66. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

     1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

     Art. 67. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

     1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

 

     Art. 68. Aspettative e permessi sindacali.

     1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della Legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

     2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.

     3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 69. Applicazione agli enti regionali.

     1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti e Agenzie regionali: [119]

     a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna) [120];

     b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

     c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

     d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna) [121];

     e) [Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)] [122];

     f) [Istituto incremento ippico della Sardegna (III)] [123];

     g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);

     h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

     i) [Stazione sperimentale del sughero (SSS)] [124];

     l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) [125];

     m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

     n) Enti provinciali per il turismo (EPT);

     o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST).

     o bis) Istituti Autonomi Case Popolar (IACP) [126];

     o ter) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) [127].

     2. [La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura] [128].

     3. Restano ferme le esclusioni di cui all'articolo 1, comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici [129].

 

     Art. 70. Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro.

     1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego

nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.

     2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI.

     3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.

 

     Art. 71. Prima definizione degli uffici.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione, nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 69, comma 1 [130].

     2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'articolo 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53.

     3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6.

     4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 13 e 14.

     5. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia.

     7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale.

     8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti.

     9. I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7.

     9 bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi [131].

     10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.

 

     Art. 72. Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.

     1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 15, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 10 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire, nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.

 

     Art. 73. Prima attribuzione delle funzioni di direzione.

     1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'articolo 28, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'articolo 28.

     2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'articolo 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'articolo 28.

     2 bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento [132].

     3. In deroga al comma 7 dell'articolo 28, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 71.

     4 bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti [133].

     4 ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo [134].

 

     Art. 74. Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere provvisoriamente attribuite, in attesa dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 77, a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della Giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.

 

     Art. 75. Prima determinazione delle dotazioni organiche.

     1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'articolo 1 comma 8 della legge regionale n. 12 del 1993, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.

     2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1998, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data.

     3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale [135].

 

     Art. 76. Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale.

     1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.

 

     Art. 77. Prima costituzione della dirigenza.

     1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente.

     2. In deroga al comma 1 dell'articolo 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione e degli enti che:

     a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia apicale dello stesso ruolo, ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'articolo 106 della legge regionale n. 51 del 1978, o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale [136];

     b) siano in possesso del diploma di laurea;

     c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a 15 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno 12 anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi [137].

     2 bis. Hanno comunque titolo all’attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico dell’Amministrazione che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un’anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto per almeno 12 anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni d’esercizio delle funzioni di direzione prevista dalla lettera c) del comma 2 [138].

     3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1984; sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le funzioni di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali e le funzioni di segretario dei comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente del Giunta regionale [139].

     4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale, ispettive, di capo di Gabinetto nonché di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.

     5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 90 per cento della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti [140].

     6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4.

     7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni.

     8. Il concorso è indetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove d'esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, dl provata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'articolo 55, comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione, per motivi diversi dal suo ampliamento, nei tre anni successivi al compimento del concorso di cui al comma 8 si provvede prioritariamente, fino al raggiungimento del 90 per cento della dotazione organica, attingendo alla graduatoria degli idonei del citato concorso [141].

     10. [142].

     11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi dispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8.

     12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     13. Negli enti che dispongano di meno di 10 dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità, fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale.

     13 bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei dei citati concorsi [143].

     14. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta.

     15.[I termini stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 (Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24), già differiti dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati rispettivamente al sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di attribuzione della qualifica dirigenziale di cui al comma 2 del presente articolo, quanto al termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 39 del 1996, ed alla data del decreto di cui al comma 2 del presente articolo quanto ai termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 39 del 1996 e di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1998] [144].

 

     Art. 78. Proroga del contratto vigente.

     1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997.

     3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.

 

     Art. 79. Copertura finanziaria.

     1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in lire 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

     2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 80. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:

     a) gli articoli da 1 a 7, da 12 a 24, da 27 a 38, 40, da 42 a 46, 49, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51;

     b) l'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11;

     c) gli articoli da 1 a 6, 8, da 9 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33;

     d) l'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 [145];

     e) la legge regionale 13 giugno 1989, n. 41;

     f) l'articolo 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6;

     g) l'articolo 8 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25;

     h) la legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, ad eccezione dell'articolo 4;

     i) l'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10.

     2. Gli articoli 25, 47, da 51 a 56, da 63 a 71 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 sono abrogati con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge.

     3. [Gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e l'articolo 25 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli elenchi delle persone sorteggiabili nei collegi arbitrali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51. I procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente] [146].

     4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell'articolo 71 sono abrogati i decreti del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112, 30 giugno 1994, n. 208, 3 giugno 1996, n. 24 e 3 luglio 1998, n. 124, nonché le seguenti norme di legge:

     a) legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 - articolo 8;

     b) legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 - articolo 15, ultimo comma;

     c) legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 - articolo 1, ultimo comma;

     d) legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - articoli 21 e 25;

     e) legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - articolo 2;

     f) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 - articolo 10;

     g) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4;

     h) legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 - articolo 5;

     i) legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - articolo 11;

     l) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - articoli 6 e 33, commi 1 e 2;

     m) legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 - articolo 2;

     n) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 - articolo 7;

     o) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - articoli 77 e 93;

     p) legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 - articolo 1, comma 2;

     q) legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 - articolo 11;

     r) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - articolo 10;

     s) legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53;

     t) legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 - articolo 43;

     u) legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 - articolo 59 comma 5 e articolo 66;

     v) legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 - articolo 5;

     z) legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 - articolo 55;

     aa) legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 - articolo 9.

     4 bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto [147].

 

Allegato 1 - Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio [148]

1. Agenzia "Sardegna ricerche"

2. Agenzia sarda delle entrate (ASE) Difesa dell'ambiente

3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)

4. Conservatoria delle coste della Sardegna

5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) Agricoltura e riforma agro-pastorale

6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

8. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) Lavori pubblici

9. Ente acque Sardegna (ENAS)

10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

 

Tabella A

Articolazione organizzativa della direzione generale di organizzazione e

metodo e del personale

(art. 71)

 

------------------------------------------------------------------

SERVIZI                      ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

------------------------------------------------------------------

1. Affari generali

                              1.1 Affari generali e rapporti col

                              pubblico

                              1.2 Sistema informativo

                              1.3 Sicurezza nel lavoro

                              1.4 Affari legali e contenzioso

 

2. Organizzazione,

formazione e studi

                              2.1 Organizzazione

                              2.2 Dotazione organica

                              2.3 Formazione

                              2.4 Studi

 

3. Gestione del personale

                              3.1 Assenze

                              3.2 Inquadramento giuridico e

                              trattamento economico

                              3.3 Incentivi

                              3.4 Disciplina

 

4. Concorsi, assunzioni e

mobilità

                              4.1 Concorsi e assunzioni

                              4.2 Mobilità

 

5. Relazioni sindacali

                              5.1 Contrattazione

                              5.2 Consulenza, diritti sindacali,

                              conflitti

 

6. Previdenza e assistenza

                              6.1 Previdenza

                              6.2 Assistenza

 

7. Gestione previdenza

integrativa

                              7.1 Previdenza integrativa

                              7.2 Contabilità, bilancio e

                              gestione finanziaria

------------------------------------------------------------------

 

 

Tabella B [149]

Dotazione organica provvisoria del ruolo unico del personale

dell'Amministrazione (art. 75)

 

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qualifica                                               organico

I                                                              0

II                                                             0

III                                                          100

IV                                                          1330

V                                                            407

VI                                                           805

 VII                                                         1100

VIII                                                         416

Dir.                                                         220

 Totale                                                      4378

------------------------------------------------------------------

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2019, n. 6.

[5] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2016, n. 37.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[10] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[11] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[12] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[13] Articolo derogato dall'art. 35 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[14] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[17] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[18] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[20] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così sostituito dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[23] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[24] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[25] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[26] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[27] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[28] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[29] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[30] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[31] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[32] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[34] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[35] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[36] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[37] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[39] Sostituisce le lettere a) e b) del primo comma dell'art. 14 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[40] Sostituisce il secondo ed il terzo comma dell'art. 14 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[41] Inserisce due commi dopo il secondo comma dell'art. 5 della L.R. 15 luglio 1986, n. 47.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[46] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[47] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[48] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[53] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[54] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2019, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 21/2018.

[55] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[56] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[57] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[58] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[59] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[60] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16, con la decorrenza ivi prevista, sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24, già modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[61] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[62] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[63] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[64] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[65] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[66] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6, sostituito dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[67] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 25.

[68] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2024, n. 15.

[69] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[70] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[71] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[72] Comma così sostituito dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[73] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[74] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[75] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[76] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[77] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[78] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[79] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[80] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[81] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[82] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[83] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[84] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 6.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[86] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[87] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[88] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[89] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[90] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[91] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[92] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[93] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[94] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[95] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, già modificato dall'art. 11 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[96] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, già modificato dall'art. 11 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[97] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[98] Articolo inserito dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[99] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[100] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[101] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[102] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[103] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[104] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[105] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2018, n. 22.

[106] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 luglio 2002, n. 11.

[107] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 giugno 2018, n. 21.

[108] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[109] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[110] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[111] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[112] Articolo già modificato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[113] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2018, n. 43, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.

[114] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.

[115] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[116] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

[117] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 4 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[118] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[119] Alinea così modificato dall'art. 41 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13.

[120] Lettera così sostituita dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[121] Lettera così sostituita dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[122] Lettera abrogata dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[123] Lettera abrogata dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[124] Lettera abrogata dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[125] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 19.

[126] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 8 luglio 2002, n. 11.

[127] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[128] Comma soppresso dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[129] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[130] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[131] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[132] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[133] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[134] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[135] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[136] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[137] Comma così modificato dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11.

[138] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11.

[139] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11.

[140] Comma così modificato dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11.

[141] Comma così modificato dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di tre anni dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[142] Comma abrogato dall’art. 4 della L.r. 8 luglio 2002, n. 11.

[143] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di tre anni dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[144] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[145] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[146] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[147] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.

[148] Allegato inserito dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[149] Vedi le variazioni in aumento alla presente tabella introdotte dagli artt. 3 e 4 della L.R. 1 giugno 1999, n. 21 e dall'art. 15 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6.