Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia |
Data: | 20/06/1989 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato). |
Art. 3. (Domande di autorizzazione). |
Art. 4. (Istruttoria). |
Art. 5. (Autorizzazioni). |
Art. 6. (Concessione edilizia). |
Art. 7. (Autorizzazione provvisoria). |
Art. 8. (Procedura abbreviata). |
Art. 9. (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità). |
Art. 10. (Obblighi conseguenti all'autorizzazione). |
Art. 11. (Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie). |
Art. 12. (Nomina del collaudatore). |
Art. 13. (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse). |
Art. 14. (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate). |
Art. 15. (Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti). |
Art. 16. (Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza). |
Art. 17. (Determinazione delle indennità). |
Art. 18. (Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse). |
Art. 19. (Norma transitoria). |
Art. 20. (Sanzioni amministrative). |
Art. 21. (Norma finale). |
§ 4.2.25 - L.R. 20 giugno 1989, n. 43.
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici.
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano:
a) le norme di cui al
b) la
c) la
Art. 2. (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato).
1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall'articolo 110 del
2. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, l'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il preventivo deposito di una cauzione.
Art. 3. (Domande di autorizzazione).
1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all'Assessore regionale dei lavori pubblici per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio. Quando un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali dell'Ufficio del Genio Civile, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente. Le domande devono essere corredate di relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.
2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 8, della
3. Gli enti di cui all'articolo 4, punto 5, della
4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati, nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 13.
Art. 4. (Istruttoria).
1. L'ufficio del Genio civile, ove non abbia già provveduto il richiedente, dispone:
a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;
b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e della corografia al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del
b bis) la Convocazione, nelle modalità previste dalla
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare all'ufficio del Genio civile competente eventuali osservazioni ed opposizioni.
3. I comuni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento, anche nel caso di coinvolgimento di enti deputati all'espressione di pareri in tema di tutela del paesaggio, beni culturali, ambiente e salute, qualora non siano pervenute le osservazioni e le opposizioni di cui al comma 2, comunicano allo stesso ufficio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, paesaggistici, ambientali e di salute. Qualora, nel termine dei trenta giorni di cui al comma 2 siano pervenute osservazioni, la provincia sospende i termini di cui al presente comma. Dalla trasmissione delle controdeduzioni ai soggetti coinvolti decorre il termine dei trenta giorni per la determinazione [2].
4. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma del successivo articolo 13, devono comunicare allo stesso ufficio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata ivi compresi gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica, ambientale, di salute, militari e ANAS [3].
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi terzo e quarto, senza che siano formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.
6. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui ai commi 2 e 4, le conseguenti controdeduzioni e la relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio della provincia, sono trasmesse al richiedente sotto forma di determinazione motivata del procedimento del responsabile del servizio entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo dettato dalla conferenza dei servizi [4].
Art. 5. (Autorizzazioni).
1. Spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambiente del territorio della Regione.
2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt. che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri.
2 bis. La determinazione autorizzativa dell'elettrodotto emessa dalla provincia a seguito dell'espressione dei pareri favorevoli e delle eventuali assunzioni di silenzio-assenso in sede di conferenza dei servizi decisoria dall'ente procedente, costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori consentendone la immediata cantierabilità e costituisce inoltre provvedimento concessorio per gli enti proprietari di strade interferenti con l'opera autorizzata [5].
3. Qualora, a seguito della presentazione delle comunicazioni e delle osservazioni di cui al precedente articolo 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il Comune nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma quarto, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, l'organo competente ad emanare il provvedimento di autorizzazione deve acquisire le determinazioni dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Tali determinazioni costituiscono l'intesa di cui all'articolo 56 del
4. Se l'intesa di cui sopra non si realizza, ovvero il termine indicato nel precedente comma trascorre inutilmente, si provvede su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale medesima.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.
6. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticipare, versando alla tesoreria regionale le somme a tale fine determinate dall'ufficio del Genio civile competente. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo ufficio, che lo comunica al richiedente provvedendo all'esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali- eccedenze.
7. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.
Art. 6. (Concessione edilizia).
1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'articolo 1 della
2. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto, esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'ufficio del Genio Civile ai sensi del precedente articolo 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente [6].
3. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal Comune interessato.
Art. 7. (Autorizzazione provvisoria).
1. Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 3, dal primo e secondo comma dell'articolo 4 e dal quinto comma dell'articolo 5, dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e per gli impianti a tensione d'esercizio fino a 30.000 volt., dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio se delegato.
2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del
4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in servizio dell'impianto.
Art. 8. (Procedura abbreviata).
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente articolo 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, l'ufficio del Genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente articolo 4, trasmette tutti gli atti ricevuti all'Assessore regionale dei lavori pubblici, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Assessore regionale dei lavori pubblici non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.
Art. 9. (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità).
1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quello indicato nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.
3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma uno dell'articolo 3, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma secondo dell'articolo 5, e quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dall'impianto stesso o alla costituzione di servitù di elettrodotto.
4. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'articolo 13 della
5. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.
Art. 10. (Obblighi conseguenti all'autorizzazione).
1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.
Art. 11. (Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie).
1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 volt. costruiti dall'ENEL, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare all'ufficio del Genio civile competente per territorio ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.
2. In sede di collaudo debbono accertarsi:
a) l'ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni obbligo particolare imposto
dall'autorizzazione stessa;
e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente articolo 10.
3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, ai sensi del
4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
Art. 12. (Nomina del collaudatore).
1. La nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare della autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 5 comma settimo.
5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.
Art. 13. (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse). [7]
[1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.]
Art. 14. (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate).
1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi.
2. Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcune autorizzazioni o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.
Art. 15. (Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti).
1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 15.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione [8].
2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 15.000 volt. autorizzate ai sensi della presente legge sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo 19, primo comma [9].
3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del
Art. 16. (Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza).
1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare all'ufficio del Genio Civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:
a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;
b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.
2. Il piano particolareggiato deve essere corredato da un'offerta di indennità alle ditte proprietarie.
3. Sulla base dei piani particolareggiati, l'ufficio del Genio civile previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l'esercente, osservando, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell'articolo 12 della
4. Nel caso di mancato accordo, l'ufficio del Genio civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.
5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la Tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dall'ufficio del Genio civile e, constatato l'avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificato a cura dell'esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
6. La Tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla- osta del Presidente della Giunta regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità e della proprietà dell'immobile asservito.
7. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'articolo 19 della
8. L'occupazione d'urgenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dall'ufficio del Genio civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della
9. L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.
10. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascurati a cura del titolare dell'autorizzazione.
Art. 17. (Determinazione delle indennità).
1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrano, dalle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;
b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;
c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b).
2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della
3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
Art. 18. (Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse).
1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
2. L'esercente ha diritto all'integrale rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorrenti per effettuare i relativi lavori.
3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.
Art. 19. (Norma transitoria). [10]
[1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente articolo 5, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente servizio del Genio civile un'apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti, una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest'ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L'ufficio del Genio civile competente trasmette entro trenta giorni l'istanza all'Assessore regionale dei lavori pubblici, che approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; l'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'articolo 11, comma terzo, viene redatto con l'osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.
4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo articolo 20.]
Art. 20. (Sanzioni amministrative).
1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità della autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, da euro 50 a euro 500 [11].
2. Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione ordina la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma a spese del proprietario.
Art. 21. (Norma finale).
1. L'adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge, alla competenza del Presidente della Giunta regionale, può essere delegata all'Assessore regionale competente.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 96 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 96 della
[3] Comma così modificato dall'art. 96 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 96 della
[5] Comma inserito dall'art. 96 della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 96 della
[8] Comma così modificato dall'art. 96 della
[9] Comma così modificato dall'art. 96 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 96 della
[11] Comma così modificato dall'art. 96 della