§ 5.2.17 - L.R. 28 maggio 1985, n. 12.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1985).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/05/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Determinazione spese carattere pluriennale.
Art. 3.  Fondi «globali».
Art. 4.  Integrazione finanziamento IV programma Capo I - legge regionale n. 45 del 1976.
Art. 5.  Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale Capo II - legge regionale n. 45 del 1976.
Art. 6.  Determinazione stanziamenti interventi di cui ai capi III e IV legge regionale n. 45 del 1976.
Art. 7.  Progetti di rilevante interesse economico.
Art. 8.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 9.  Interventi a favore dei comuni.
Art. 10.  Programma straordinario strade di interesse sovracomunale.
Art. 11.  Programma completamento opere portuali.
Art. 12.  Programma straordinario edilizia scolastica.
Art. 13.  Trasferimento abitati di Gairo ed Osini.
Art. 14.  Palazzo del Consiglio regionale.
Art. 15.  Completamento teatri di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
Art. 16.  Mutui per edifici di culto.
Art. 17.  Parco progetti per opere di interesse regionale e locale.
Art. 18.  Studi progetti integrati per ottenimento benefici CEE.
Art. 19.  Licitazioni per opere pubbliche.
Art. 20.  Spese generali opere pubbliche.
Art. 21.  Programma edilizia ad equo canone.
Art. 22.  Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.
Art. 23.  Edilizia agevolata e recupero centri storici.
Art. 24.  Restauro chiese monumentali.
Art. 25.  Termini assegnazione aree cooperative edilizie.
Art. 26.  Edilizia residenziale Contributi in conto capitale.
Art. 27.  Disposizioni in materia di lavori pubblici.
Art. 28.  Destinazione quote rifinanziamento interventi legge n. 403 del 1977 e legge n. 984 del 1977.
Art. 29.  Contributi per impianti cooperativi.
Art. 30.  Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.
Art. 31.  Programma di sperimentazione nel comparto della soia.
Art. 32.  Fondo trasformazione passività cooperative agricole.
Art. 33.  Fondo regionale sviluppo zootecnia.
Art. 34.  Provvidenze a favore del settore lattiero - caseario.
Art. 35.  Fidejussione regionale per mutui e prestiti in agricoltura.
Art. 36.  Formazione proprietà coltivatrice.
Art. 37.  Infrastrutture agricole.
Art. 38.  Contributo straordinario a favore della DI.CO.VI.SA.
Art. 39.  Intervento straordinario per riduzione dei conferimenti.
Art. 40.  Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano.
Art. 41.  Fondo regionale per la prevenzione degli incendi.
Art. 42.  Finanziamento all'ERSAT.
Art. 43.  Infrastrutture nelle zone di sviluppo agro - pastorale.
Art. 44.  Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastra.
Art. 45.  Acquacoltura aziendale agricola.
Art. 46.  Contributo straordinario all'Istituto incremento ippico.
Art. 47.  Centro di addestramento dei divulgatori agricoli.
Art. 48.  Infrastrutture nelle terre pubbliche.
Art. 49.  Completamento del frigomacello di Chilivani.
Art. 50.  Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi legge regionale n. 66 del 1976.
Art. 51.  Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.
Art. 52.  Comitato regionale «Artigiancassa».
Art. 53.  Finanziamenti ai comuni per l'assistenza e beneficenza.
Art. 54.  Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.
Art. 55.  A.R.S.T. - Contributi integrativi per investimenti.
Art. 56.  Consorzio del porto di Civitavecchia.
Art. 57.  C.I.S. - Credito Industriale Sardo.
Art. 58.  Imprese artigiane locazione finanziaria.
Art. 59.  Indagine beni immobili della Regione.
Art. 60.  Autorizzazione e revoca del marchio di origine e qualità dei prodotti artigianali sardi.
Art. 61.  Programma di formazione professionale.
Art. 62.  Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici.
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65.  Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi.
Art. 66.  Contributo all'Ente lirico di Cagliari, modalità.
Art. 67.  Funzionamento Centro regionale di programmazione.
Art. 68.  Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali.
Art. 69.  Anno internazionale della gioventù.
Art. 70.  Opere universitarie.
Art. 71.  Case dello studente.
Art. 72.  Acquisto libri testo scuole elementari.
Art. 73.  Interventi per il diritto allo studio.
Art. 74.  Contributi straordinari a gruppi teatrali e associazioni culturali.
Art. 75.  Contributo straordinario all'ESMAS per opere di manutenzione.
Art. 76.  Contributo alla Sede regionale R.A.I.
Art. 77.  Contributi per la partecipazione alla pratica sportiva.
Art. 78.  Strutture fisse antincendio.
Art. 79.  Programma pilota Ogliastra.
Art. 80.  Impegno assegnazioni F.I.O. 1984.
Art. 81.  Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi.
Art. 82.  Contributo alle Tonnare di Portoscuso e di Carloforte.
Art. 83.  Compiti dell'Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina.
Art. 84.  Proroga effetti legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.
Art. 85.  Fondo per gli accordi sindacali.
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88.  Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza.
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91.  Contributi ai Comuni.
Art. 92.  Contributi a favore degli handicappati.
Art. 93.  Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici.
Art. 94.  Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6.
Art. 95.  Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4 Compagnie barracellari.
Art. 96.  Disponibilità contabilità speciale legge regionale n. 50 del 1978.
Art. 97.  Aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 98.  Integrazione della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.
Art. 99.  Anticipazioni per progetti di formazione e lavoro.
Art. 100.  Contributo per acquisizione complesso archeologico di Monte Sirai.
Art. 101. 
Art. 102.  Variazioni del bilancio annuale della Regione.
Art. 103.  Fondo di riserva per la revisione dei prezzi.
Art. 104.  Modalità prelevamento fondi di riserva
Art. 105.  Variazioni ai bilanci degli enti regionali
Art. 106.  Bilancio di previsione e rendiconto generale dell'ERSAT.
Art. 107.  Aperture di credito.
Art. 108.  Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
Art. 109.  Accertamento dei residui passivi
Art. 110.  Residui passivi derivanti da assegnazioni statali.
Art. 111.  Copertura finanziaria.
Art. 112.  Dichiarazione d'urgenza e di entrata in vigore.


§ 5.2.17 - L.R. 28 maggio 1985, n. 12. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1985).

(B.U. 11 giugno 1985, n. 26)

 

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Bilancio pluriennale.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 e legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è omessa, per l'anno finanziario 1985, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennali.

 

     Art. 2. Determinazione spese carattere pluriennale.

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1985, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1985 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

 

     Art. 3. Fondi «globali».

Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1985.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

L. 29.500.000.000

 

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

L. 66.000.000.000

 

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

     Art. 4. Integrazione finanziamento IV programma Capo I - legge regionale n. 45 del 1976.

Per il solo anno 1985, la misura del finanziamento stabilito in favore dei comuni della Sardegna ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è maggiorata come segue:

a) comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti

L. 70.000.000

b) comuni con popolazione residente da 2.001 sino a 5.000 abitanti

L. 120.000.000

c) comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti

L. 250.000.000

d) comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti

L. 400.000.000

e) comuni con popolazione residente da 20.001 a 50.000 abitanti

L. 800.000.000

Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate integrando conformemente i programmi del 4° triennio (1985-1987) di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Ad integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i finanziamenti possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di aree edificabili, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I comuni determinano l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1983, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente lo stesso triennio 1985-1987.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 46.720.000.000 (cap. 08015).

 

     Art. 5. Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale Capo II - legge regionale n. 45 del 1976.

Per l'attuazione di un programma di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse comunale o sovracomunale, finalizzato alla realizzazione o alla ristrutturazione ed al restauro di sedi comunali e di locali da utilizzare a centri sociali polifunzionali, di strade interne, cimiteri ed edifici di culto e loro pertinenze, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità a quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Determinazione stanziamenti interventi di cui ai capi III e IV legge regionale n. 45 del 1976.

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati, per l'anno 1985, in rispettive L. 1.000.000.000 (cap. 08017) e L. 2.500.000.000 (cap. 08030).

Le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento per rifiuti solidi, ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 7. Progetti di rilevante interesse economico.

Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e per l'occupazione nel settore delle opere pubbliche predisposti da province, comunità montane, enti regionali, consorzi di bonifica e consorzi industriali, è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 80.000.000.000 (cap. 05012: L. 15.000.000.000; cap. 06250: L. 40.000.000.000; cap. 08029/01: L. 25.000.000.000), finalizzata in particolare al riequilibrio territoriale socio - economico.

Gli enti di cui al primo comma, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio per detto anno, presentano all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio le proposte di finanziamento dei rispettivi progetti.

Le proposte degli enti, di cui al primo comma, debbono contenere anche indicatori quantitativi di convenienza economica dei progetti, come il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per il progetto.

Entro trenta giorni la Giunta regionale adotta, sentita la Commissione consiliare programmazione, i criteri di valutazione delle iniziative. Il Centro regionale di programmazione, eventualmente integrato con esperti di settore funzionari degli Assessorati interessati, funge da nucleo di valutazione.

Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici, e dell'industria approva il programma di finanziamento dei progetti.

Il programma è predisposto tenendo conto delle obiettive carenze di infrastrutture delle diverse realtà locali, al fine di garantire anche un'equa ripartizione territoriale delle risorse.

Il finanziamento può coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 8. Opere acquedottistiche e fognarie.

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 20.000.000.000 (cap. 08035- 03).

 

     Art. 9. Interventi a favore dei comuni.

È autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 20 miliardi sul capitolo 08055/01 per l'esecuzione da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico e a quelle igieniche.

 

     Art. 10. Programma straordinario strade di interesse sovracomunale.

Per il finanziamento di un programma straordinario di intervento per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse sovracomunale, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 12.000.000.000 (cap. 08042).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. Programma completamento opere portuali.

Per l'esecuzione di un programma di completamento di opere nel settore dei porti è autorizzata la spesa di L. 15.000.000.000 (cap. 08182).

Del suddetto importo la quota di L. 3.000.000.000 è riservata al finanziamento di infrastrutture strettamente funzioni all'attività peschereccia locale.

 

     Art. 12. Programma straordinario edilizia scolastica.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell'edilizia scolastica, finalizzato ad interventi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento e l'ampliamento di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado, nonché agli istituti statali di educazione.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni ed alle province, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08117/ 01).

Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell'incremento della popolazione scolastica della scuola dell'obbligo registrato negli ultimi cinque anni.

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione del programma di cui al primo comma, viene provveduto in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.

 

     Art. 13. Trasferimento abitati di Gairo ed Osini.

Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'art. 14 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'ulteriore anticipazione di L. 2.000.000.000, per l'anno 1985 (Cap. 08146/ 01).

 

     Art. 14. Palazzo del Consiglio regionale.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19 e dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1985, l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 (Cap. 08004) per il completamento dei lavori del palazzo del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Completamento teatri di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Ad integrazione dello stanziamento disposto con l'articolo 22 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, la Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la ulteriore somma di L. 7.500.000.000 (Cap. 08069/ 04) per il completamento del teatro civico di Cagliari, del centro culturale polivalente di Nuoro e del teatro di Oristano e per la ristrutturazione dell'auditorium del Conservatorio musicale di Sassari.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3./ I del programma di intervento per gli anni 1982/84 della legge medesima, approvata dal CIPE l'8 giugno 1983.

 

     Art. 16. Mutui per edifici di culto.

I benefici di cui all'articolo 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, sono estesi anche ai mutui già assistiti dalla garanzia regionale in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19.

L'ammontare delle cedole dei titoli maturato a garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

L'onere di cui al presente articolo, pari alla somma di L. 103.000.000 annue, sarà versato direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale di L. 103.000.000 (Cap. 08034).

 

     Art. 17. Parco progetti per opere di interesse regionale e locale.

La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Commissione consiliare programmazione entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un parco progetti per opere di interesse regionale e locale per la cui realizzazione è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 03034/ 01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.4.1/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

 

     Art. 18. Studi progetti integrati per ottenimento benefici CEE.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una somma di L. 500.000.000 per l'effettuazione di studi finalizzati alla produzione dei progetti integrati per l'ottenimento dei benefici della Comunità economica europea previsti per i progetti Mediterranei integrati (cap. 03034/ 02).

 

     Art. 19. Licitazioni per opere pubbliche.

Per l'esperimento delle licitazioni private di opere pubbliche finanziate con contributo regionale, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

 

     Art. 20. Spese generali opere pubbliche.

I compensi per spese generali relativi ad opere pubbliche finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna e per le quali gli enti strumentali della Regione effettuino prestazioni tecniche, competono a detti enti indipendentemente dalla integrazione del loro bilancio a carico della Regione medesima.

 

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

 

     Art. 21. Programma edilizia ad equo canone.

Ad integrazione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata per il biennio 1984- 1985 previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 luglio 1984, n. 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interventi nel settore dell'edilizia residenziale per la realizzazione e la acquisizione, a cura dei comuni e degli IACP, di unità alloggiative da assegnare in locazione ad equo canone nei centri urbani a maggiore tensione abitativa.

Il prezzo di acquisizione degli alloggi non potrà comunque essere superiore ai massimali di costo previsti, in base alla normativa statale vigente, per l'edilizia sovvenzionata.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui al primo comma si applicano, ai fini della determinazione del reddito degli assegnatari, gli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per l'attuazione del programma l'Amministrazione regionale concede ai soggetti di cui al comma precedente, ed a loro richiesta, contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra il costo dell'intervento o dell'acquisizione, e l'entità del mutuo concedibile con le somme derivanti dalla localizzazione degli alloggi ad equo canone.

Il programma regionale di cui al precedente primo comma deve indicare:

- i soggetti pubblici destinatari dei contributi;

- la quota destinata alla costruzione e all'acquisizione degli alloggi;

- il totale degli investimenti attivabili e le procedure per l'esecuzione degli interventi stessi;

- i massimali di costo riconoscibili relativamente all'acquisizione ed alla costruzione degli alloggi;

- la localizzazione degli interventi costruttivi, il numero degli alloggi da realizzare e le procedure di attuazione degli interventi stessi;

- le procedure e i criteri per l'individuazione degli assegnatari con priorità a favore degli sfrattati;

- i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'acquisizione degli alloggi.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti stanziamenti:

- di L. 15.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 08113);

- di L. 25.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 22. Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.

È autorizzata la spesa di L. 27.000.000.000, (cap. 08092/ 02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III. 2 del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/ I del citato programma d'intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/ I.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono prioritariamente concessi ai comuni localizzatori degli interventi di cui al precedente articolo.

 

     Art. 23. Edilizia agevolata e recupero centri storici.

Gli stanziamenti disposti dall'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, sono così rideterminati (cap. 08109):

- L. 5.000.000.000, per l'esercizio 1985;

- L. 11.400.000.000, dall'esercizio 1986 all'esercizio 1989;

- L. 9.600.000.000, dall'esercizio 1990 all'esercizio 1993;

- L. 7.950.000.000, dall'esercizio 1994 all'esercizio 1997;

- L. 7.200.000.000, dall'esercizio 1998 all'esercizio 2001;

- L. 300.000.000, per l'esercizio 2002.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli ulteriori limiti di cui al precedente comma per:

- incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato per il biennio 1982/1983 della legge 457 del 1978 da L. 40.000.000 a L. 44.000.000;

- incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato dal decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984 n. 2/425 in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 da L. 44.000.000 a L. 50.000.000;

- incrementare il numero degli alloggi previsti dall'articolo 1 del decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984, n. 2/425 nei comuni con maggiore tensione abitativa;

- predisporre un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali, dei centri storici e comunque nelle zone individuate, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

A tale fine i finanziamenti agevolati sono prioritariamente concessi alle cooperative edilizie e loro consorzi e ai consorzi di utenti.

Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente restano ferme le procedure e i vincoli della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per il massimale di mutuo fissato in L. 40.000.000, per unità di intervento.

Nel caso in cui l'immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda di mutuo dovrà essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali dovranno altresì rinunciare, a favore del richiedente, all'uso dell'abitazione.

Per i comproprietari si prescinde in tal caso dai requisiti soggettivi di legge.

 

     Art. 24. Restauro chiese monumentali.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 3.000.000.000, ai comuni della Sardegna per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico artistico (cap. 08033- 01).

 

     Art. 25. Termini assegnazione aree cooperative edilizie.

L'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, debbono essere effettuate a cura del comune entro 60 giorni dalla comunicazione regionale di finanziamento.

 

     Art. 26. Edilizia residenziale Contributi in conto capitale.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo concesso ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e dell'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94, si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima della pubblicazione del bando di concorso e accertata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di lavori pubblici.

Per l'attuazione di lavori pubblici che per la rilevanza degli obiettivi da raggiungere e per la complessità dell'esecuzione richiedono l'organizzazione di attività integrate e diversificate, l'Amministrazione regionale potrà procedere mediante l'affidamento in concessione anche in deroga alle vigenti leggi, oltre che ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche ai soggetti privati singoli o associati.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà approvato il disciplinare tipo di concessione.

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto le disposizioni tendenti a disciplinare le concessioni saranno inserite nel bando di concorso.

 

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 28. Destinazione quote rifinanziamento interventi legge n. 403 del 1977 e legge n. 984 del 1977.

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e della legge 1° luglio 1977, n. 403, sono autorizzate nell'anno finanziario 1985, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione in favore dei soggetti previsti dal progetto di promozione per il comparto viti vinicolo (cap. 06017)

L. 200.000.000

b) potenziamento dell'attività vivaistica (cap. 06019)

L. 800.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/ 01)

L. 6.000.000.000

d) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06049)

L. 8.000.000.000

e) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica ed altre energie rinnovabili, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053)

L. 16.000.000.000

f) concessione di concorsi sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068)

L. 8.567.000.000

g) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086)

L. 2.000.000.000

h) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, (cap. 06087)

L. 5.000.000.000

i) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088)

L. 11.000.000.000

l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

L. 1.800.000.000

m) promozione dell'incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

L. 600.000.000

n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

L. 2.200.000.000

o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

L. 2.100.000.000

p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222)

L. 2.000.000.000

q) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01)

L. 5.000.000.000

r) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/ 01)

L. 10.000.000.000

s) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'articolo 17, commi primo e secondo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245)

L. 2.500.000.000

t) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

L. 4.000.000.000

u) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

L. 600.000.000

v) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

L. 1.750.000.000

 

     Art. 29. Contributi per impianti cooperativi.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1985 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

 

     Art. 30. Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di L. 4.000.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 2006 (capitolo 06060).

 

     Art. 31. Programma di sperimentazione nel comparto della soia.

Al fine di ridurre il deficit della bilancia agro alimentare regionale, agli interventi previsti dal paragrafo 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 giugno 1983, è aggiunta la seguente lettera:

d) programma di sperimentazione della soia.

Per l'attuazione di tale intervento è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 sul capitolo 06229-02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma di intervento.

 

     Art. 32. Fondo trasformazione passività cooperative agricole.

Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementato, nell'anno 1985, della somma di L. 8.500.000.000 (cap. 06223).

 

     Art. 33. Fondo regionale sviluppo zootecnia.

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1985, in L. 3.000.000.000.

 

     Art. 34. Provvidenze a favore del settore lattiero - caseario.

Per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 (cap. 06108). Tale stanziamento è destinato fino a L. 2.500.000.000 ad integrazione della spesa per l'anno 1984, mentre la somma residua sarà utilizzata per l'onere relativo all'anno 1985.

 

     Art. 35. Fidejussione regionale per mutui e prestiti in agricoltura.

     [Abrogato]

 

     Art. 36. Formazione proprietà coltivatrice.

     [Abrogato]

 

     Art. 37. Infrastrutture agricole.

È autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di L. 5.500.000.000, per la concessione delle seguenti provvidenze:

- contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083)

L. 1.000.000.000

- contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01)

L. 1.000.000.000

- contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01)

L. 1.500.000.000

- contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)

L. 2.000.000.000

 

     Art. 38. Contributo straordinario a favore della DI.CO.VI.SA.

È autorizzato, nell'anno 1985, il finanziamento di lire 2.700.000.000, a favore della DI.CO.VI.SA. per la realizzazione di ulteriori strutture di stoccaggio, di un impianto per l'invecchiamento e l'imbottigliamento dei distillati, nonché per la costruzione di locali da adibire ad uffici (cap. 06237).

 

     Art. 39. Intervento straordinario per riduzione dei conferimenti.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle cooperative dei settori vinicolo e oleario che, durante l'ultima campagna di lavorazione, anche per il concorso di avversità atmosferiche verificatesi nel 1984, abbiano avuto, rispetto alla precedente campagna, riduzioni di conferimenti superiori al 70 per cento, un sussidio straordinario in misura pari alle spese occorrenti per pagare, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1984 ed il 31 agosto 1985, gli ammortamenti relativi ai mutui di miglioramento, la mano d'opera fissa e i consumi energetici.

Per le provvidenze di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 500.000.000, (cap. 06201).

 

     Art. 40. Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di L. 1.000.000.000, sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine dei vini DOC, posseduti dalle cantine sociali di Oliena e Sanluri e della vernaccia DOC posseduta dalla Cantina sociale della vernaccia di Oristano (cap. 06233).

 

     Art. 41. Fondo regionale per la prevenzione degli incendi.

A parziale modifica della normativa fissata con l'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, si stabilisce quanto segue:

1) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

2) il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.

L'integrazione del fondo, istituito col citato articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è determinata, per l'anno 1985, in L. 2.000.000.000 (cap. 06266).

 

     Art. 42. Finanziamento all'ERSAT.

A saldo dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, la somma di lire 7.100.000.000 (cap. 06282/01).

 

     Art. 43. Infrastrutture nelle zone di sviluppo agro - pastorale.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare della somma di L. 15.000.000.000 (cap. 06285) il fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. Tale somma verrà destinata al titolo di spesa P/ 1.01 per il finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale.

 

     Art. 44. Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastra.

Una quota pari a lire 12.700.000.000 degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare:

- per L. 1.200.000.000 il titolo P/1.01 ad integrazione dello stanziamento destinato al finanziamento delle opere di viabilità , elettrificazione ed approvvigionamento idrico previste nel «Programma pilota in Ogliastra» (art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26);

- per lire 11.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6. del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Per l'attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 l'Assessore dell'agricoltura assume le determinazioni, previo parere della Commissione consiliare agricoltura sui criteri e indirizzi per l'utilizzo dei fondi.

 

     Art. 45. Acquacoltura aziendale agricola.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad inserire fra le opere di miglioramento fondiario ammesse a beneficiare delle provvidenze contributive e creditizie, le attività riguardanti l'acquacoltura di carattere aziendale, intesa come allevamento vegetale, animale e di altre specie di coltivazione.

 

     Art. 46. Contributo straordinario all'Istituto incremento ippico.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 all'Istituto incremento ippico per lo sviluppo delle attività culturali e sociali e per la valorizzazione della Foresta Burgos (cap. 06271/ 02).

 

     Art. 47. Centro di addestramento dei divulgatori agricoli.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino delle strutture e per l'acquisto di arredi, comprese le attrezzature scientifiche, e L. 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto Videotel (cap. 06023); la somma di L. 1.000.000.000 può essere utilizzata direttamente dall'Amministrazione regionale per il fine predetto.

 

     Art. 48. Infrastrutture nelle terre pubbliche.

Il programma di infrastrutture nelle terre pubbliche - di cui all'articolo 29 lettera m/01 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 26, - viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.

 

     Art. 49. Completamento del frigomacello di Chilivani.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma complessiva di lire 2.000.000.000 per il frigomacello di Chilivani, da destinare:

- per L. 1.000.000.000 alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'appalto del secondo lotto;

- per L. 1.000.000.000 alla costruzione della recinzione, fornitura della pesa, sistemazione dei piazzali e uffici e all'avvio dell'attività (cap. 06243).

 

Disposizioni in materia di industria

 

     Art. 50. Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi legge regionale n. 66 del 1976.

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1985, in lire 20 miliardi.

Le disponibilità presenti sul fondo di cui al precedente comma, conseguenti agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, possono essere utilizzate per le attività previste dall'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

 

     Art. 51. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.

Il contributo alternativo in conto capitale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene concesso, a richiesta dell'interessato, nella misura del 25 per cento della spesa ammessa e con il limite di L. 500.000.000.

 

     Art. 52. Comitato regionale «Artigiancassa».

I compensi e le indennità spettanti ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico regionale, costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono equiparati a quelli da corrispondere ai componenti del Comitato di cui all'articolo 33 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e fanno carico al fondo di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Il maggior onere annuo per le spese derivanti dal presente articolo è valutato in lire 4.000.000 (cap. 07030).

È abrogata la legge regionale 23 dicembre 1975 n. 68.

 

Disposizioni in materia di assistenza sociale

 

     Art. 53. Finanziamenti ai comuni per l'assistenza e beneficenza.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, ai comuni, la somma di L. 11.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito tra i comuni secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;

- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;

- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;

- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

 

     Art. 54. Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

L'amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 è autorizzata ad erogare ai comuni, per l'anno 1985, la somma complessiva di L. 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (cap. 04162).

Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i comuni come segue:

a) L. 199.400.000, per il finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori presso i Convitti nazionali «Canopoleno» di Sassari e «Vittorio Emanuele» di Cagliari di cui lire 111.900.000, per n. 31 posti di convittore e n. 74 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale «Vittorio Emanuele» di Cagliari e lire 87.500.000, per n. 103 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale «Canopoleno» di Sassari.

b) L. 1.800.600.000, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

c) L. 2.000.000.000, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

d) L. 2.000.000.000, in proporzione ai territori comunali;

e) L. 2.000.000.000, da attribuire in relazione alla onerosità e complessità dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa».

 

Disposizione in materia di trasporti

 

     Art. 55. A.R.S.T. - Contributi integrativi per investimenti.

Lo stanziamento di L. 4.750.000.000, iscritto al capitolo 13026 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985, è riservato integralmente all'Azienda regionale sarda trasporti - A.R.S.T. -; nei confronti della stessa Azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 56. Consorzio del porto di Civitavecchia.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio Autonomo del porto di Civitavecchia la somma di L. 16.000.000, quale contributo di partecipazione per l'anno 1985 (cap. 13035).

 

Disposizioni di carattere particolare

 

     Art. 57. C.I.S. - Credito Industriale Sardo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al C.I.S. - Credito Industriale Sardo - la somma di L. 9.706.000.000 (cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

 

     Art. 58. Imprese artigiane locazione finanziaria.

I conferimenti regionali al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, possono essere utilizzati anche per la concessione del concorso interessi nelle operazioni di locazione finanziaria.

 

     Art. 59. Indagine beni immobili della Regione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali.

Per tale iniziativa è autorizzata la spesa per l'anno 1985 di L. 300.000.000 (cap. 04111).

 

     Art. 60. Autorizzazione e revoca del marchio di origine e qualità dei prodotti artigianali sardi.

     L’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, è sostituito dal seguente: "Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva".

 

     Art. 61. Programma di formazione professionale.

È sospesa, nell'anno 1985, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1985 è determinata in L. 26.800.000.000 (cap. 10001).

 

     Art. 62. Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici.

Per l'assunzione degli oneri derivanti dalle prestazioni rese alla Regione da organi tecnici dello Stato e dall'ENEL, ENI, ENEA e CNR ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e dal punto 9) della delibera del CIPE assunta l'8 giugno 1983 è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 350.000.000 (cap. 06071, 08069/05 e 09044/01).

 

     Art. 63.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 64.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 65. Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione comunale di Villaputzu un contributo non superiore a L. 1.300.000.000, per riscattare i terreni già concessi in enfiteusi alla Società bonifiche fondiarie di Brescia (cap. 05122).

 

     Art. 66. Contributo all'Ente lirico di Cagliari, modalità.

Il contributo regionale di cui al capitolo 11074 è subordinato alla presentazione, da parte dell'Ente lirico di Cagliari, di un programma di attività e del rendiconto dell'attività svolta dallo stesso Ente nell'anno precedente.

Il programma e rendiconto dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 67. Funzionamento Centro regionale di programmazione.

Nelle more della riorganizzazione degli uffici tecnici della programmazione in coerenza con gli indirizzi di riforma della Regione, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato ai sensi della legge regionale n. 7, del 1962, articoli 13, 14 e 15, adempie alle funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente. In particolare il Centro regionale di programmazione, anche utilizzando competenze professionali esterne all'Amministrazione regionale, organizza il sistema informativo regionale, redige, d'intesa con gli Assessorati e gli organismi competenti, il Piano generale di sviluppo economico e sociale, lo schema di assetto territoriale e i programmi generali e di settore.

 

     Art. 68. Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali.

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1985, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali, a termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascun indicata:

- Capitolo 10020

Centri servizi sociali

L. 200.000.000

- Capitolo 10030

Consulta femminile regionale

L. 70.000.000

- Capitolo 11065

Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari

L. 100.000.000

- Capitolo 11066

Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero

L. 50.000.000

- Capitolo 11067

Il presente capitolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo

- Capitolo 11069

Deputazione storia patria per la Sardegna

L. 20.000.000

- Capitolo 11070

Il presente capitolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo

- Capitolo 11072

Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia

L. 70.000.000

- Capitolo 11075

Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie

L. 20.000.000

- Capitolo 11076

Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)

L. 35.000.000

- Capitolo 11092

Centri per i servizi culturali

L. 540.000.000

- Capitolo 11098

Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)

L. 50.000.000

 

È altresì autorizzata, nell'anno 1985, l'erogazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

- Capitolo 10032

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili( A.N.M.I.C.)

L. 300.000.000

- Capitolo 10033

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro( A.N.M.I.L.)

L. 200.000.000

- Capitolo 10034

Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

L. 60.000.000

- Capitolo 11074/01

Associazione musicale «Per Elisa» di Ozieri ed Ente Concerti di Oristano

L. 140.000.000

- Capitolo 11079

Università Cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari

L. 100.000.000

Lo stanziamento di cui al capitolo 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.

 

     Art. 69. Anno internazionale della gioventù.

È autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 50.000.000 (cap. 11100) per la realizzazione delle manifestazioni intese a celebrare l'«Anno internazionale della gioventù».

 

     Art. 70. Opere universitarie.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell'anno 1985 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di L. 4.000.000.000 (cap. 11078/01).

 

     Art. 71. Case dello studente.

È autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 1.500.000.000 per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (capitolo 11025).

La programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, un contributo straordinario di L. 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (capitolo 11026).

Lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lett. d) e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

 

     Art. 72. Acquisto libri testo scuole elementari.

Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata, tramite i Provveditorati agli studi della Sardegna, l'ulteriore spesa di L. 148.000.000, per il pagamento dei libri di testo forniti nelle rispettive province agli alunni delle scuole elementari relativamente all'anno scolastico 1984/1985 (cap. 11015).

 

     Art. 73. Interventi per il diritto allo studio.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, non inclusi o inclusi in modo parziale nel programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1984/1985, i contributi per l'attuazione, nel medesimo anno scolastico, dei servizi di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, per complessive L. 149.000.000, (cap. 11027).

L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nella ripartizione della somma di cui al primo comma tra i comuni interessati, è tenuto a seguire i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma di cui al primo comma.

 

     Art. 74. Contributi straordinari a gruppi teatrali e associazioni culturali.

Nello stanziamento previsto nel capitolo 11115, la somma di L. 700.000.000, è destinata a gruppi teatrali e associazioni culturali operanti in Sardegna per l'attività svolta nel corso del 1984.

 

     Art. 75. Contributo straordinario all'ESMAS per opere di manutenzione.

È autorizzato il finanziamento, per un importo di L. 400.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, dell'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

 

     Art. 76. Contributo alla Sede regionale R.A.I.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Sede regionale della R.A.I. un contributo di L. 100.000.000, per la messa in opera di nuovi apparati trasmittenti che garantiscano una più ampia diffusione dalla 3a rete T.V. (Cap. 11101).

 

     Art. 77. Contributi per la partecipazione alla pratica sportiva.

Il parametro per abitante, previsto dall'articolo 10 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, ai fini della determinazione dei contributi annui da corrispondere ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (cap. 11120), è elevato da L. 700 a L. 1.300.

Il maggior onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in L. 923.000.000.

 

     Art. 78. Strutture fisse antincendio.

È autorizzata, nell'anno 1985 la spesa di L. 800.000.000 (capitolo 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

 

     Art. 79. Programma pilota Ogliastra.

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, la spesa prevista nel programma pilota nel territorio dell'Ogliastra per l'intervento «protezione degli incendi» fa carico al capitolo 05043 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

La relativa spesa è valutata in L. 60.000.000.

 

     Art. 80. Impegno assegnazioni F.I.O. 1984.

Gli stanziamenti di lire 18.389.000.000 e di lire 92.658.000.000 iscritti rispettivamente sui capitoli 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, relativi alle assegnazioni F.I.O. per l'anno 1984, possono essere impegnati nei limiti dei finanziamenti approvati, ma i relativi pagamenti potranno essere disposti nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberati dal CIPE.

 

     Art. 81. Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi.

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1985, sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.

A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

 

     Art. 82. Contributo alle Tonnare di Portoscuso e di Carloforte.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Portoscuso e di Carloforte la somma di L. 400.000.000 (cap. 05095) da riversare rispettivamente per il 60 per cento alla «Società a responsabilità limitata Tonnara Su Pranu Portoscuso» e per l'altro 40 per cento alla Tonnara Isola Piana - Cooperative Madonna di Bonaria e Social Pesca di Carloforte», quale contributo una tantum per il ripiano delle perdite di gestione subite a seguito del calo della tonnara del 1984 per la Tonnara di Portoscuso e per l'attivazione di quelle del 1985 per le Tonnare di Portoscuso e di Carloforte.

I comuni di Portoscuso e di Carloforte provvederanno a verificare la destinazione del contributo a dette finalità.

 

     Art. 83. Compiti dell'Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

L'Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina, con i compiti di cui agli articoli 12 e 25, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha sede in Sassari nei locali di un Centro di osservazioni ecologiche, con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Assessorato della difesa dell'ambiente, alla cui competenza detto Ufficio è stato trasferito a norma dell'articolo 70 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, approva i programmi operativi dell'Ufficio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della sede e dei Centri dell'Ufficio (Cap. 05101- 01) e predisposte dall'Ufficio tecnico dello stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le Università, con centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili.

 

     Art. 84. Proroga effetti legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1985, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati sino all'approvazione della legge di riforma del Centro regionale antimalarico e anti - insetti - CRAAI - e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Il CRAAI è altresì autorizzato, in relazione all'emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna, ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi, secondo le indicazioni del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

 

     Art. 85. Fondo per gli accordi sindacali.

Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è determinato, per il triennio 1985 - 1986 - 1987, nella somma complessiva di L. 32.000.000.000 così ripartita:

anno 1985

- lire 13.000.000.000

anno 1986

- lire 9.000.000.000

anno 1987

- lire 10.000.000.000

 

     Art. 86.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 87.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 88. Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di L. 4.000.000.000, nell'anno 1985 (cap. 02100).

 

     Art. 89.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 90.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

     Art. 91. Contributi ai Comuni.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in parti uguali, ai comuni di nuova istituzione di Cardedu, Quartucciu, Santa Maria Coghinas e Tergu la somma complessiva di L. 600.000.000, (cap. 08016/ 03) per le esigenze legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.

 

     Art. 92. Contributi a favore degli handicappati.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.

Gli enti locali erogano le somme di cui sopra agli enti ed istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134).

 

     Art. 93. Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1985 all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, un contributo di L. 300.000.000 per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature (cap. 10067).

 

     Art. 94. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e successive modificazioni, riguardanti le prestazioni all'estero di particolare rilevanza specialistica a favore di cittadini residenti in Sardegna, sono estese a tutti i cittadini colpiti da particolari eventi morbosi previsti nei decreti del Presidente della Giunta regionale annuali di cui all'articolo 4 della citata legge regionale e successive modificazioni, che hanno necessità di cure in strutture ospedaliere altamente specializzate situate fuori dell'ambito regionale.

Le autorizzazioni al ricovero in dette strutture saranno rilasciate dalle Unità Sanitarie locali e la copertura finanziaria per l'assistenza ospedaliera sarà attuata mediante l'utilizzo di una quota parte del fondo sanitario nazionale.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono estese agli affetti da morbo di Cooley che abbiano necessità di trapianto del midollo osseo.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in L. 700.000.000 (cap. 12088).

 

     Art. 95. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4 Compagnie barracellari.

Nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio (cap. 04011 e 04014), gli importi di cui al punto 2) dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, sono così elevati: da L. 500.000 a L. 2.500.000; da L. 20.000 a L. 80.000.

Il punto 3) dell’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, è così sostituito:

"Concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell’espletamento dei compiti dell’istituto e di quelli loro affidati dal successivo articolo 2.

I premi sono concessi tenuto conto della condizione dei luoghi in cui le Compagnie operano e dei rapporti informativi sull’attività svolta".

 

     Art. 96. Disponibilità contabilità speciale legge regionale n. 50 del 1978.

In applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, le comunità montane ed i comprensori versano in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36105) le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1984 a valere sulle assegnazioni ricevute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50.

 

     Art. 97. Aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Il pagamento delle somme iscritte in conto dei capitoli 02149 - 02149/01 - 02150 e 02152 - spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 1979 - e 05072 - spese per paghe ai salariati CRAAI impiegati nell'attuazione degli interventi di recupero ambientale dell'ecosistema stagnale - del bilancio per l'anno 1985 e per quelli degli anni successivi può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

 

     Art. 98. Integrazione della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

Ad integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi sulle spese per la redazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in L. 260.000.000 (cap. 04160).

 

     Art. 99. Anticipazioni per progetti di formazione e lavoro.

L'Amministrazione regionale, tramite il «Fondo per la Formazione professionale dei lavoratori in Sardegna» può concedere agli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi che abbiano presentato, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, progetti di formazione e lavoro a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, una anticipazione non superiore al 45 per cento del costo totale del progetto stesso.

Gli organismi, che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, devono presentare domanda all'Assessorato competente in materia di formazione professionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta approvazione da parte del competente Ministero del lavoro del progetto di formazione e lavoro, nonché l'impegno a restituire le somme anticipate non appena il Ministero stesso avrà provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il finanziamento dei progetti.

All'atto dell'erogazione dell'anticipazione gli organismi richiedenti dovranno completare la documentazione di cui al comma precedente, presentando una fidejussione bancaria o cessione di credito, pari all'ammontare dell'anticipazione concessa.

Parimenti potrà essere adottata la stessa procedura per la concessione di anticipazioni sulla quota a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a favore degli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66 CEE del 1° febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/ 801/ CEE del 20 dicembre 1977 (cap. 10004).

 

     Art. 100. Contributo per acquisizione complesso archeologico di Monte Sirai.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 150.000.000 al Comune di Carbonia per l'acquisizione dell'area sulla quale insiste il complesso archeologico fenicio - punico di Monte Sirai (cap. 11143).

 

     Art. 101.

Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

 

Disposizioni modificative integrative della legge regionale n. 11 del 1983 norme di contabilità

 

     Art. 102. Variazioni del bilancio annuale della Regione.

Dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 118 è eliminata l'espressione:

«solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio».

 

     Art. 103. Fondo di riserva per la revisione dei prezzi.

Nell’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono introdotti, dopo il secondo comma i seguenti: "Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva istituito nello stato di previsione della spesa di detto Assessorato.

Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa, sono disposti dall’Assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti".

 

     Art. 104. Modalità prelevamento fondi di riserva

Le facoltà di cui all’articolo 29, ultimo comma, della legge 5 maggio 1983, n. 118 concernente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione, sono estese ai trasferimenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e dal fondo speciale per la rassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 31 di detta legge.

 

     Art. 105. Variazioni ai bilanci degli enti regionali

Nell’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Per le variazioni dei bilanci, concernenti partite di giro o prelevamenti dai fondi di riserva per spese aventi carattere obbligatorio, si prescinde dal parere delle Commissioni consiliari".

 

     Art. 106. Bilancio di previsione e rendiconto generale dell'ERSAT.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, è confermata per il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto generale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura(E.R.S.A.T.), la procedura di approvazione prevista dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

     Art. 107. Aperture di credito.

L’ultimo comma dell’articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dai seguenti: "Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni e non utilizzate entro il 31 marzo dell’anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell’anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria entro la medesima data.

Le somme prelevate mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell’anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell’anno scaduto".

 

     Art. 108. Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11

L’articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 109. Accertamento dei residui passivi

All’articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Il Presidente della Giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al Coordinatore della Ragioneria generale della Regione".

 

     Art. 110. Residui passivi derivanti da assegnazioni statali.

La proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, è ridotta a tre anni con effetto dal 31 dicembre 1985.

 

     Art. 111. Copertura finanziaria.

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato dalla tabella C allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

 

     Art. 112. Dichiarazione d'urgenza e di entrata in vigore.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 12 giugno 2018, n. 18.