§ 3.4.54 - L.R. 7 agosto 2007, n. 7.
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:07/08/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica
Art. 3.  Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca
Art. 4.  Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica
Art. 5.  Trasferimento di conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche
Art. 6.  Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica
Art. 7.  Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
Art. 8.  Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
Art. 9.  Comitati tecnici consultivi regionali d’area
Art. 10.  Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica
Art. 11.  Sistema di valutazione
Art. 12.  Rapporti Regione-Ministero dell’università e della ricerca
Art. 13.  Rapporti Regione-Università
Art. 14.  Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
Art. 15.  Relazione sullo stato di attuazione
Art. 16.  Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
Art. 17.  Norma finanziaria
Art. 18.  Norme finali


§ 3.4.54 - L.R. 7 agosto 2007, n. 7.

Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.

(B.U. 11 agosto 2007, n. 26)

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità

     1. La Regione autonoma della Sardegna, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all’innovazione per i settori produttivi prevista dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in coerenza con i principi stabiliti dall’Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l’innovazione e il capitale umano e in armonia con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 251 dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.

     2. A tale scopo la Regione si pone i seguenti obiettivi:

     a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;

     b) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano altamente qualificato;

     c) sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;

     d) razionalizzare l’organizzazione, la programmazione e l’attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca;

     e) sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa.

 

     Art. 2. Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica

     1. La Regione, al fine di sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano altamente qualificato:

     a) favorisce l’alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre forme di incentivi per la partecipazione a programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale;

     b) favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e università della Sardegna e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale al di fuori del territorio regionale;

     c) promuove l’inserimento di ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca, l’istituzione di borse per l’inserimento lavorativo e, limitatamente alle università e agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di progetti di ricerca;

     d) prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono nell’alta formazione svolta dalle università e da altri centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.

 

     Art. 3. Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca

     1. La Regione, allo scopo di promuovere l’attività di ricerca scientifica fondamentale, o di base, e applicata nel proprio territorio:

     a) favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l’attività di quelli riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;

     b) incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra università, enti e centri di ricerca pubblici e privati e imprese;

     c) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da università ed enti pubblici di ricerca; la quota per i suddetti interventi non dovrà essere inferiore all’1 per cento delle compartecipazioni all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

     d) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, università ed enti e centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;

     e) facilita, attraverso apposite intese, l’utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l’accesso alle informazioni della biblioteca scientifica regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);

     f) istituisce premi annuali da assegnare a ricercatori per pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.

 

     Art. 4. Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica

     1. La Regione al fine di contribuire alla divulgazione della cultura scientifica in Sardegna:

     a) sostiene, in collaborazione con le università, gli enti e i centri pubblici di ricerca, la realizzazione degli obiettivi didattici tramite programmi scientifici integrati con i curriculum scolastici;

     b) promuove la costituzione, anche attraverso l’utilizzo e il potenziamento del patrimonio scientifico delle biblioteche delle università della Sardegna, di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private;

     c) istituisce il premio regionale biennale “A scuola di scienza” destinato agli studenti delle scuole medie di secondo grado per progetti che testimonino evidenti capacità ideative e tecnico-pratiche.

 

     Art. 5. Trasferimento di conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche

     1. La Regione al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sardegna:

     a) promuove l’avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza prodotta in Sardegna dalle università e dagli enti e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano una ricaduta economica ed occupazionale;

     b) sostiene, per un periodo di tempo non superiore a due anni, la proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse realizzate dalle università e dagli enti e centri pubblici di ricerca operanti in Sardegna;

     c) sostiene programmi per favorire il distacco temporaneo di ricercatori e tecnici dalle università e dagli enti pubblici di ricerca alle amministrazioni pubbliche e alle imprese operanti in Sardegna e viceversa;

     d) cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;

     e) sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di appositi strumenti informativi secondo il modello dei “liaison office”.

 

Capo II

Razionalizzazione degli interventi

 

     Art. 6. Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica

     1. La Regione, al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in Sardegna:

     a) istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;

     b) unifica le competenze per l’attuazione degli interventi nel settore presso l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

     c) istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;

     d) istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d’area in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;

     e) istituisce l’Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, contestualmente all’istituzione dei suddetti organismi, emana un atto di indirizzo che dispone modalità e procedure del loro funzionamento.

 

Capo III

Organizzazione e valutazione

 

     Art. 7. Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica

     1. Il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati.

     2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con propria deliberazione, individua con cadenza annuale, biennale o triennale le quote del fondo da destinare alle singole linee di intervento nel rispetto delle previsioni dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo stesso e dei vincoli di ammissibilità della spesa dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale [1].

 

     Art. 8. Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica

     1. La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica è organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e in-novazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l’elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.

     2. La Consulta, attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonché nella individuazione degli strumenti di attuazione.

     3. La Consulta è composta da:

     a) l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

     b) i Rettori delle Università degli studi di Cagliari e Sassari o i loro delegati;

     c) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;

     d) un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;

     e) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e miste;

     f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna;

     g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche;

     h) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese e un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da esse designati;

     i) il direttore generale dell’AGRIS, Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.

 

     Art. 9. Comitati tecnici consultivi regionali d’area

     1. I Comitati tecnici consultivi regionali d’area sono organi di consulenza della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per ciascuna delle seguenti macroaree:

     a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;

     b) scienze della terra e dell’ambiente;

     c) scienze della vita;

     d) scienze umane e sociali.

     2. Ogni comitato tecnico è composto da cinque esperti di comprovata competenza nei diversi settori delle macroaree di cui al comma 1 nominati dalla Giunta regionale scelti tra una rosa di nomi indicati dalla Consulta di cui all’articolo 8, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 10. Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica

     1. L’Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. In particolare raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative a imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna.

     2. Le informazioni e i dati dell’Anagrafe sono pubblici, vengono aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.

 

     Art. 11. Sistema di valutazione

     1. I programmi e i progetti di ricerca sono valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza avvalendosi di norma dell’opera di revisori anonimi estratti dall’albo del Ministero dell’università e della ricerca che non operino nel territorio regionale. La valutazione dei progetti deve rispettare il modello adottato nella decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006).

     2. In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al progetto approvato, sempre che non sussistano giustificate motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.

 

Capo IV

Programmazione e attuazione della strategia

 

     Art. 12. Rapporti Regione-Ministero dell’università e della ricerca

     1. La Regione stipula accordi e protocolli d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca per il coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per la condivisione di metodologie e competenze per l’attuazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.

 

     Art. 13. Rapporti Regione-Università

     1. Gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica in favore delle università della Sardegna sono finanziati con risorse del fondo unico regionale istituito dalla presente legge. È conseguentemente abrogata la lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna).

     2. La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo delle università della Sardegna, istituisce un sistema di premialità annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all’articolo 11, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica.

     3. Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996, gli altri rapporti tra la Regione e le università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale e gli interventi regionali per l’università a ciò dedicati provengono dal fondo globale istituito dall’articolo 3 della medesima legge.

 

     Art. 14. Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi strategici del Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente col Piano regionale di sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli orientamento comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.

     2. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione competente che si esprime entro trenta giorni. Il Piano individua per ogni annualità:

     a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento;

     b) i soggetti ammissibili;

     c) il sistema di monitoraggio;

     d) l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse;

     e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;

     f) le fonti finanziarie.

     3. In sede di prima attuazione gli indirizzi strategici del Piano sono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Relazione sullo stato di attuazione

     1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.

     2. La relazione deve far riferimento in particolare:

     a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

     b) alle attività di promozione ed informazione promosse e adottate;

     c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.

 

     Art. 16. Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

     1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea.

 

Capo V

Norma finanziaria e norme finali

 

     Art. 17. Norma finanziaria

     1. La legge finanziaria relativa all’anno 2008, a decorrere dallo stesso anno, determina le risorse sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2007-2010, finalizzati alla ricerca scientifica e tecnologica. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione per l’anno 2008 gli stanziamenti previsti a favore della ricerca scientifica e tecnologica comprensivi dei fondi regionali, delle assegnazioni statali e dei fondi comunitari sono stanziati nello stato della spesa, nella strategia 02-funzione obiettivo 04 in due distinte UPB ove sono iscritte rispettivamente le risorse regionali e di provenienza statale o comunitaria.

     2. Con la legge finanziaria relativa all’anno 2008 è determinato l’importo da destinare alla ricerca fondamentale o di base, di cui all’articolo 3 della presente legge, in misura non inferiore all’1 per cento delle compartecipazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così come determinate annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

     3. Con la stessa legge finanziaria relativa all’anno 2008, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 24, comma 8 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) lo stanziamento annuale complessivo per la ricerca biomedica e sanitaria non può essere inferiore al due per mille dello stanziamento previsto per il sistema sanitario regionale. I commi 3 e 7 dell’articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2006 e gli altri commi eventualmente in contrasto con la presente legge sono abrogati. I soggetti che accedono all’utilizzo dello stanziamento di cui al presente comma, di norma non possono accedere ad altri fondi di provenienza regionale.

 

     Art. 18. Norme finali

     1. La Regione nell’ambito della presente legge disciplina tutti gli interventi inerenti il sostegno all’attività di ricerca scientifica, all’innovazione e al trasferimento tecnologico.

     2. La Giunta regionale definisce con atti successivi forme, criteri e modalità dell’intervento della Regione a sostegno della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

     3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 148 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.