Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 opere e miglioramenti fondiari |
Data: | 30/11/2016 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008 (Piano regionale di bonifica e riordino fondiario) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 (Contabilità dei consorzi di bonifica) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008 (Riscossione del contributo irriguo in via transitoria) |
Art. 4. Istituzione di fondi di garanzia per il comparto della pesca e dell'acquacoltura e per i consorzi di bonifica della Sardegna |
Art. 5. Finanziamento della quota regionale di concorso interessi |
Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015 (Interventi a favore del settore vitivinicolo) |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Norma finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 2.3.28 - L.R. 30 novembre 2016, n. 31.
Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).
(B.U. 1 dicembre 2016, n. 54)
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del
1 ter. I piani di cui al comma 1 bis, avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 con il rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016 o al 1° gennaio 2017, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 3. Modifiche all'articolo 44 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della
"4 bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.".
Art. 4. Istituzione di fondi di garanzia per il comparto della pesca e dell'acquacoltura e per i consorzi di bonifica della Sardegna
1. Una quota pari a euro 5.000.000 delle somme giacenti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 5. Finanziamento della quota regionale di concorso interessi
1. Per far fronte al pagamento del concorso interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e del concorso interessi sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice è stanziata in conto del bilancio regionale per l'anno 2016 la somma di euro 150.000.
Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13 (Interventi a favore del settore vitivinicolo)
1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di Stato.".
Art. 7. Abrogazioni
1. Il comma 18 dell'articolo 7 della
Art. 8. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 5.150.000 per l'anno 2016. Ad stessi si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per l'anno 2016:
ENTRATA
In aumento
titolo 3 - tipologia 30500 - categoria 3050200
capitolo NI
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000
categoria 3059900
capitolo NI
SPESA
In aumento
missione 16 - programma 01 - titolo 2 - macroaggregato 203
capitolo NI
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000
titolo 1 - macroaggregato 104
capitolo SC06.0935
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000
In diminuzione
missione 16 - programma - 01 - titolo 2 - macroaggregato 203
capitolo SC06.0899
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).