§ 3.1.111 - L.R. 30 aprile 1990, n. 11.
Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:30/04/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Modalità di erogazione dei contributi
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 3.1.111 - L.R. 30 aprile 1990, n. 11.

Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia.

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Al fine di perseguire e potenziare la prevenzione e la cura della B-Thalassemia, la Regione Autonoma della Sardegna - ai sensi dell'articolo 5, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e ad integrazione degli interventi statali di cui all'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni - assicura un adeguato sostegno finanziario per la promozione della ricerca scientifica nel campo della patologia molecolare e genetica ed in quello della terapia genico-somatica.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente la Amministrazione regionale e autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore del Centro per le microcitemie afferente all'Istituto di chimica e biologia dell'età evolutiva della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, istituito ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 243, e successive modificazioni.

     3. Per il triennio 1990-1992 la misura del contributo e quantificata in lire 500.000.000 annue. Per gli anni successivi la misura del contributo è determinata con la legge finanziaria.

 

     Art. 2. Modalità di erogazione dei contributi

     1. I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono erogati annualmente con decreto dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale a favore dell'Università degli studi di Cagliari.

     2. Entro 30 giorni dalla data di accreditamento la Università provvede a porre i contributi a disposizione del Centro per le microcitemie.

     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro per le microcitemie presenta, tramite l'Università, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il rendiconto particolareggiato delle spese effettuate a valere sul contributo regionale assegnato nell'anno precedente .

     4. La presentazione del rendiconto delle somme erogate nell'anno precedente e condizione per l'erogazione del contributo nell'anno successivo.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12058/02 del bilancio della Regione per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).