Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio |
Art. 2. Proroga dei termini |
Art. 3. Programma Leader plus 2000-2006 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.2.202 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 17.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie
(B.U. 27 dicembre 2008, n. 40)
Art. 1. Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della
2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all’esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26 della
Art. 2. Proroga dei termini
1. I termini di cui all’articolo 4, comma 10, della
Art. 3. Programma Leader plus 2000-2006
1. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 430.000 per le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi), mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.