§ 4.5.26 - L.R. 21 settembre 1993, n. 46.
Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:21/09/1993
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Contributi ai Comuni per interventi di bonifica).
Art. 2.  (Modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41 e 15 maggio 1990, n. 13. Interventi in materia ambientale).
Art. 3.      1. Nelle more dell'adozione del regolamento del fondo per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: «Disciplina delle attività [...]
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30. Disciplina delle attività di cava).
Art. 5.  (Tutela delle aree di elevato pregio ambientale e paesistico).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca).
Art. 7.  (Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di pesca).
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 Interventi regionali in materia di protezione civile).
Art. 10.  (Catasto regionale delle grotte).
Art. 11.  (Interventi negli stagni).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).


§ 4.5.26 - L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.

 

Art. 1. (Contributi ai Comuni per interventi di bonifica).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Province interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore e specifici programmi provinciali [1].

     2. La spesa complessiva è prevista in lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (Cap. 05015/16).

 

     Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41 e 15 maggio 1990, n. 13. Interventi in materia ambientale).

     1. [2].

     2. [3].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/18 del bilancio per l'anno 1993 e dal capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 3.

     1. Nelle more dell'adozione del regolamento del fondo per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: «Disciplina delle attività di cava», l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità a tal fine destinate dagli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1993 (Cap. 05001) per il finanziamento degli interventi al termine dell'articolo 35 della legge medesima.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30. Disciplina delle attività di cava). [4]

 

     Art. 5. (Tutela delle aree di elevato pregio ambientale e paesistico).

     1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme parere della Giunta regionale, sentita la Commissione ambiente del Consiglio regionale, possono essere adottate misure straordinarie per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per la salvaguardia del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale, e delle singole specie animali e vegetali presenti nel territorio della Sardegna e nel mare territoriale, per i quali siano riconosciuti problemi di conservazione a parere del Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).

     2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel decreto di cui al primo comma si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (Cap. 35019).

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i premi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni anche alle navi da pesca entrate in esercizio a partire dal 1990 che abbiano osservato il fermo di pesca imposto dalla Regione alle seguenti condizioni:

     a) che le navi da pesca interessate rientrino, come tonnellaggio, unitamente alle altre navi da pesca che hanno praticato il fermo, nel limite del tonnellaggio complessivo attribuito come sforzo di pesca alla Regione nel Piano triennale per la pesca marittima 1991/1993;

     b) che, qualora non venga soddisfatta tale condizione, il tonnellaggio delle stesse navi da pesca sia pari o inferiore al tonnellaggio di altre navi da pesca che negli anni di riferimento del fermo abbiano cessato l'attività di pesca per il ritiro definitivo dell'attività, o non abbiano espletato attività di pesca o non abbiano beneficiato del fermo per qualsivoglia causa.

     2. Si intende per «entrata in esercizio della nave» l'armamento della stessa presso i Compartimenti marittimi della Sardegna.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05085 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

     4. Oltreché per l'acquisto dei mezzi nautici, le spese di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, possono essere destinate al pagamento degli oneri ordinari e straordinari connessi alla gestione di dette imbarcazioni; a tale fine, per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 (Cap. 05095/01).

 

     Art. 7. (Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio).

     1. Tra i soggetti beneficiari dei prestiti d'esercizio di cui all'articolo 104, comma 9, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, devono intendersi ricompresi anche i titolari di concessione di pesca pei compendi ittici e i gestori degli impianti di acquicoltura e maricoltura e di trasformazione e conservazione di prodotti ittici, organizzati:

     a) in impresa singola o associata che esercitano i l'acquicoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte al registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     b) in cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio.

     2. I prestiti di credito peschereccio d'esercizio sono concessi per operazioni riguardanti:

     a) la gestione delle aziende di cui al precedente comma;

     b) la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi ittici e degli impianti di acquicoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;

     c) le spese per l'acquisto di pesci, molluschi e crostacei nonché per le spese di gestione degli impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque dolci, marine e salmastre;

     d) la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;

     e) le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.

     3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni né possono essere alienati, se non dietro parere favorevole dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

     4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità presenti nel fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca, istituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 è disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 05089).

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di pesca).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (Cap. 05081/02).

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 Interventi regionali in materia di protezione civile).

     1. [5].

     2. [6].

     3. [7].

     4. Agli oneri derivanti dall'introduzione dei commi 4 e 5 del surrichiamato articolo 10 di cui al comma 2 si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/11 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; gli oneri derivanti dall'introduzione del comma 6 del surrichiamato articolo 10 sono valutati in annue lire 300.000.000 e gravano sul capitolo 05111/21; gli oneri di cui al comma 7 sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e gravano sul capitolo 05111/22 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

     5. Agli oneri derivanti dall'introduzione del comma 2 dell'articolo 17 di cui al comma 3 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/16 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 10. (Catasto regionale delle grotte). [8]

     [1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 per l'anno 1993 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 da destinare alla istituzione del Catasto regionale delle grotte della Sardegna. L'Amministrazione regionale a tal fine può avvalersi, previa convenzione, delle associazioni di speleologia operanti in Sardegna (Cap. 05002/02).]

 

     Art. 11. (Interventi negli stagni).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni (Cap. 0507B/12).

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 6.250.000.000 per l'anno 1993, in lire 2.050.000.000 per l'anno 1994. in lire 550.000.000 per l'anno 1995 e in lire 300.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 15 maggio 1990, n. 13.

[3] Integra l'art. 7 della L.R. 14 settembre 1987, n. 41.

[4] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 29 della L.R. 7 giugno 1989, n. 30.

[5] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.

[6] Aggiunge i commi 4, 5, 6 e 7 all'art. 10 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.

[7] Aggiunge la lett. c) all'art. 17, comma 2, della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 4.