Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/06/1950 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente [...] |
Art. 2. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e [...] |
Art. 3. La spesa farà carico al Cap. 78 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. |
§ 2.10.0 - L.R. 21 giugno 1950, n. 17. [1]
Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive.
(B.U. 16 luglio 1950, n. 10)
1. La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi di lucro. Quando la Regione intervenga con contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi d'accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione della Presidenza della Giunta.
1 bis. Tra le spese oggetto del contributo di cui al comma 1 sono comprese anche quelle relative alla accensione di polizze fideiussorie bancarie [2].
I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e alla capacità tecnico-organizzativa dei promotori, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato e da altri Enti.
La spesa farà carico al Cap. 78 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
[1] Legge abrogata dall'art. 44 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della