§ 2.10.0 - L.R. 21 giugno 1950, n. 17.
Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/06/1950
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e [...]
Art. 3.      La spesa farà carico al Cap. 78 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


§ 2.10.0 - L.R. 21 giugno 1950, n. 17. [1]

Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive.

(B.U. 16 luglio 1950, n. 10)

 

Art. 1.

     1. La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi di lucro. Quando la Regione intervenga con contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi d'accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione della Presidenza della Giunta.

     1 bis. Tra le spese oggetto del contributo di cui al comma 1 sono comprese anche quelle relative alla accensione di polizze fideiussorie bancarie [2].

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e alla capacità tecnico-organizzativa dei promotori, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato e da altri Enti.

 

     Art. 3.

     La spesa farà carico al Cap. 78 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 44 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 per la parte riguardante lo sport. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 45 della stessa L.R. 17/1999.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.